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Document 31999R0580

Regolamento (CE) n. 580/1999 della Commissione del 16 marzo 1999 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

GU L 72 del 18.3.1999, p. 14–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/580/oj

31999R0580

Regolamento (CE) n. 580/1999 della Commissione del 16 marzo 1999 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 18/03/1999 pag. 0014 - 0019


REGOLAMENTO (CE) N. 580/1999 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1999 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/1999 (4), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(2) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

(3) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(4) GU L 10 del 15. 1. 1999, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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