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Document 31999E0206

1999/206/PESC: Posizione comune del 15 marzo 1999 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa all'Etiopia e all'Eritrea

GU L 72 del 18.3.1999, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1999/206/oj

31999E0206

1999/206/PESC: Posizione comune del 15 marzo 1999 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa all'Etiopia e all'Eritrea

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 18/03/1999 pag. 0001 - 0001


POSIZIONE COMUNE del 15 marzo 1999 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa all'Etiopia e all'Eritrea (1999/206/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che la risoluzione 1227 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 10 febbraio 1999, ha vivamente esortato tutti gli Stati a porre immediatamente fine a ogni vendita di armi e munizioni all'Etiopia e all'Eritrea;

considerando che l'Unione europea continuerà a rivolgere un appello alle parti affinché giungano a una soluzione pacifica e negoziata del conflitto che le oppone;

considerando che il conflitto potrebbe continuare a inasprirsi; che l'Unione europea ritiene pertanto opportuno interrompere il continuo afflusso di armi verso l'Etiopia e l'Eritrea,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

È vietata la vendita o la fornitura di armi, munizioni e attrezzature militari all'Etiopia e all'Eritrea.

Il divieto di cui al primo comma si applica alle armi letali e alle relative munizioni, alle piattaforme per armi e a quelle non dotate di armi, nonché alle attrezzature ausiliarie. L'embargo si applica anche ai pezzi di ricambio, alle riparazioni, alla manutenzione e al trasferimento di tecnologia militare. I contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del divieto non sono soggetti alla presente posizione comune.

Articolo 2

L'unione europea si adopera al fine di incoraggiare altri paesi ad adottare la stessa politica espressa nella presente posizione comune.

Articolo 3

La presente posizione comune è oggetto di costante riesame; essa scade entro il 30 settembre 1999, salvo proroga da parte del Consiglio nel quadro di una riflessione globale sulle relazioni dell'Unione europea con l'Etiopia e l'Eritrea, tenendo conto degli sviluppi nel processo di pace.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MÜLLER

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