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Document 31998D0200

98/200/CE: Decisione della Commissione del 4 marzo 1998 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio

GU L 76 del 13.3.1998, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/200/oj

31998D0200

98/200/CE: Decisione della Commissione del 4 marzo 1998 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 13/03/1998 pag. 0037 - 0038


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 1998 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio (98/200/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14,

vista la domanda presentata dall'Austria,

considerando che nella Comunità e in particolare in Austria la produzione di taluni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite conformi ai requisiti della direttiva 68/193/CEE è stata deficitaria nel 1997 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questo paese;

considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con materiali che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che l'Austria deve quindi essere autorizzata ad ammettere, fino al 31 marzo 1998, la commercializzazione di materiali di una categoria soggetta e requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che è opportuno autorizzare altri Stati membri che potrebbero fornire all'Austria questi materiali ad ammetterne la commercializzazione a tal fine;

considerando che l'autorizzazione può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle condizioni e dei requisiti fitosanitari stabiliti dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE (3), e in particolare dalla decisione 98/201/CE, della Commissione, del 4 marzo 1998, che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie dell'Ungheria o della Romania (4);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Austria è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 31 marzo 1998, la commercializzazione nel suo territorio di un quantitativo massimo di 1 500 000 di talee di portinnesto delle varietà 5BB o 5C coltivate in Ungheria o in Romania che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE per quanto riguarda la certificazione o il controllo dei materiali di moltiplicazione standard, purché:

a) siano rispettati le condizioni e i requisiti stabiliti dalla decisione 98/201/CE, che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie dell'Ungheria o della Romania, e

b) l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi».

2. L'Austria è autorizzata ad ammettere la commercializzazione nel suo territorio di barbatelle innestate prodotte nella Comunità dalle suddette talee di portinnesto, purché l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio dei materiali autorizzati ad essere commercializzati a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli Stati membri i quantitativi di materiali di moltiplicazione di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.

(2) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(3) GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.

(4) Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

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