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Document 31998D0200
98/200/EC: Commission Decision of 4 March 1998 authorising the Member States to permit temporarily the marketing of vine propagating material not satisfying the requirements of Council Directive 68/193/EEC
98/200/CE: Decisione della Commissione del 4 marzo 1998 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio
98/200/CE: Decisione della Commissione del 4 marzo 1998 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio
GU L 76 del 13.3.1998, p. 37–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1998
98/200/CE: Decisione della Commissione del 4 marzo 1998 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 076 del 13/03/1998 pag. 0037 - 0038
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 1998 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio (98/200/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14, vista la domanda presentata dall'Austria, considerando che nella Comunità e in particolare in Austria la produzione di taluni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite conformi ai requisiti della direttiva 68/193/CEE è stata deficitaria nel 1997 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questo paese; considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con materiali che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva; considerando che l'Austria deve quindi essere autorizzata ad ammettere, fino al 31 marzo 1998, la commercializzazione di materiali di una categoria soggetta e requisiti meno rigorosi; considerando inoltre che è opportuno autorizzare altri Stati membri che potrebbero fornire all'Austria questi materiali ad ammetterne la commercializzazione a tal fine; considerando che l'autorizzazione può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle condizioni e dei requisiti fitosanitari stabiliti dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE (3), e in particolare dalla decisione 98/201/CE, della Commissione, del 4 marzo 1998, che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie dell'Ungheria o della Romania (4); considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. L'Austria è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 31 marzo 1998, la commercializzazione nel suo territorio di un quantitativo massimo di 1 500 000 di talee di portinnesto delle varietà 5BB o 5C coltivate in Ungheria o in Romania che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE per quanto riguarda la certificazione o il controllo dei materiali di moltiplicazione standard, purché: a) siano rispettati le condizioni e i requisiti stabiliti dalla decisione 98/201/CE, che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie dell'Ungheria o della Romania, e b) l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi». 2. L'Austria è autorizzata ad ammettere la commercializzazione nel suo territorio di barbatelle innestate prodotte nella Comunità dalle suddette talee di portinnesto, purché l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi». Articolo 2 Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio dei materiali autorizzati ad essere commercializzati a norma della presente decisione. Articolo 3 Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli Stati membri i quantitativi di materiali di moltiplicazione di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15. (2) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (3) GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34. (4) Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.