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Document JOL_1995_186_R_0042_028
Council Decision of 24 July 1995 on the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the protection and use of transboundary watercourses and international lakes
Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
GU L 186 del 5.8.1995, p. 42–58
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
95/308/CE: Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
Gazzetta ufficiale n. L 186 del 05/08/1995 pag. 0042 - 0058
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1995 relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (95/308/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la Commissione ha partecipato in nome della Comunità ai negoziati condotti da un gruppo di lavoro ad hoc al fine di predisporre una convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali; considerando che tale convenzione è stata firmata a nome della Comunità il 18 marzo 1992 ad Helsinki; considerando che tale convenzione è intesa, principalmente, a istituire un quadro per le iniziative di cooperazione bilaterale o multilaterale volte a prevenire e controllare l'inquinamento dei corsi d'acqua transfrontalieri e a garantire un'utilizzazione razionale delle risorse idriche nei paesi membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite; considerando che la Comunità ha adottato delle misure nel settore disciplinato dalla convenzione e che in tale settore essa è competente a impegnarsi sul piano internazionale; considerando che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nella prospettiva di uno sviluppo durevole; considerando che l'insieme della politica della Comunità in materia ambientale è inteso a rafforzare la cooperazione internazionale affinché prevalga un elevato livello di protezione e si fonda sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, e sul principio « chi inquina paga »; considerando che, nel quadro delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti; considerando che la conclusione della convenzione da parte della Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'articolo 130 R del trattato, DECIDE: Articolo 1 La convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali è approvata a nome della Comunità europea. Il testo della convenzione è pubblicato nell'allegato I. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità all'articolo 25 della convenzione. Tale persona o tali persone depositano contemporaneamente la dichiarazione di competenze cui all'allegato II alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1995. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES MIRA (1) GU n. C 212 del 5. 8. 1993, pag. 60. (2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994. (3) GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 1.