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Document 31995R1942

Regolamento (CE) n. 1942/95 della Commissione, del 4 agosto 1995, che stabilisce per il periodo dal 1ºluglio 1995 al 30 giugno 1996 le modalità d'applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dagli accordi europei tra le Comunità ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, dell'altra

GU L 186 del 5.8.1995, p. 30–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1942/oj

31995R1942

Regolamento (CE) n. 1942/95 della Commissione, del 4 agosto 1995, che stabilisce per il periodo dal 1ºluglio 1995 al 30 giugno 1996 le modalità d'applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dagli accordi europei tra le Comunità ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, dell'altra

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 05/08/1995 pag. 0030 - 0036


REGOLAMENTO (CE) N. 1942/95 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 1995 che stabilisce per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 le modalità d'applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dagli accordi europei tra le Comunità ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (3), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (4), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (5), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (6), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra (7), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (8), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli accordi europei conclusi con la Polonia (9), l'Ungheria (10), la Repubblica ceca (11), la Repubblica slovacca (12), la Romania (13) e la Bulgaria (14) prevedono alcuni contingenti tariffari annuali di carni bovine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202; che le importazioni entro i limiti di tali contingenti beneficiano di una riduzione del prelievo e del dazio della tariffa doganale comune; che le percentuali di riduzione e i quantitativi oggetto dei contingenti sono stati più volte modificati da protocolli aggiuntivi (15) e da scambi di lettere con la Romania e la Bulgaria (16);

considerando che gli accordi così modificati prevedono per l'anno 5 (1° luglio 1995 - 30 giugno 1996) una riduzione delle aliquote del 60 % e un aumento dei quantitativi contingentali; che occorre stabilire le modalità d'applicazione relative alla gestione dei contingenti di cui trattasi;

considerando che il regolamento (CE) n. 3379/94 ha inoltre aperto alcuni contingenti tariffari per il 1995 a favore della Polonia e dell'Ungheria; che è opportuno prendere in considerazione tali quantitativi nel quadro del presente regolamento e determinare le pertinenti modalità d'applicazione per il secondo semestre 1995;

considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per l'anno 5 occorre scaglionare tali quantitativi tra vari periodi dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988; che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (17), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (18), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (19); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 12 ECU/100 kg; che i rischi di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso;

considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (20), la Comunità si è impegnata a sostituire i prelievi variabili agricoli con dazi doganali fissi, a decorrere dal 1° luglio 1995; che è quindi necessario prevedere, a titolo transitorio per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, che la riduzione delle aliquote nell'ambito dei contingenti tariffari si applichi ai dazi doganali ad valorem e agli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I seguenti quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 possono essere importati conformemente a quanto disposto dal presente regolamento:

a) dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 nell'ambito dei contingenti tariffari previsti dagli accordi europei:

- 5 600 t di carni originarie della Polonia,

- 6 600 t di carni originarie dell'Ungheria,

- 2 670 t di carni originarie della Repubblica ceca,

- 1 330 t di carni originarie della Repubblica slovacca,

- 207,2 t di carni originarie della Bulgaria,

- 1 570 t di carni originarie della Romania;

b) dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995 nell'ambito dei contingenti autonomi aperti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3379/94:

- 750 t di carni originarie della Polonia,

- 275 t di carni originarie dell'Ungheria.

2. Il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti del 60 %. L'aliquota ridotta dei dazi doganali è indicata, per ciascun prodotto, nell'allegato I.

3. I quantitativi menzionati al paragrafo 1, lettera a) sono ripartiti nel corso dell'anno nel modo seguente:

- 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995,

- 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996.

Se nel corso dell'anno 5 i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate per il primo periodo di cui al paragrafo 2 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

4. I quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera b) sono assegnati una sola volta, nel corso del secondo semestre 1995.

Articolo 2

1. Per poter fruire dei regimi d'importazione:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver svolto nei dodici mesi precedenti un'attività commerciale nel settore delle carni bovine, con i paesi che sono da considerarsi paesi terzi alla data del 31 dicembre 1994; il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

c) la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo non inferiore a 15 t di carne, in peso del prodotto, e non superiore al quantitativo disponibile per il pertinente periodo;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, l'indicazione del paese di provenienza, e nella casella 8 l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

e) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

- Letra a) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1942/95, letra b) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1942/95,

- Artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1942/95 eller artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1942/95,

- Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 1942/95 oder Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1942/95,

- ¶ñèñï 1 ðáñÜãñáöïò 1 óôïé÷åßï á) ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1942/95 Þ Üñèñï 1 ðáñÜãñáöïò 1 óôïé÷åßï â) ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1942/95,

- Article 1 (1) (a) of Regulation (EC) No 1942/95 or Article 1 (1) (b) of Regulation (EC) No 1942/95,

- article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 1942/95 ou article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CE) n° 1942/95,

- articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1942/95 o articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1942/95,

- artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1942/95 of artikel 1, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1942/95,

- Nº 1, alínea a), do artigo 1º do Regulamento (CE) nº 1942/95 ou nº 1, alínea b), do artigo 1º do Regulamento (CE) nº 1942/95,

- Asetuksen (EY) N:o 1942/95 1 artiklan 1 kohdan a alakohta tai asetuksen (EY) N:o 1942/95 1 artiklan 1 kohdan b alakohta,

- Artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 1942/95 eller artikel 1.1 b i förordning (EG) nr 1942/95.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno o più dei codici NC indicati nell'allegato I.

Articolo 3

1. Le domande di titolo sono presentate:

a) per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

- dal 15 al 25 agosto 1995,

- dal 15 al 25 gennaio 1996;

b) per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

- dal 15 al 25 agosto 1995.

2. Qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso paese d'origine, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e, separatamente, per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b). Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e specifica l'indicazione delle quantità richieste e i paesi d'origine dei prodotti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, nel caso siano state presentate domande, dei moduli riprodotti negli allegati II e III.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titoli.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti:

- nell'ambito dei contingenti tariffari previsti dagli accordi europei, e

- nell'ambito dei contingenti autonomi aperti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3379/94.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati:

a) per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

- il 18 settembre 1995,

- il 19 febbraio 1996;

b) per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

- il 18 settembre 1995.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. Tuttavia, in ordine ai quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione sono riscossi i dazi doganali interi fissati dalla TDC.

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

4. In deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 12 ECU/100 kg, in peso del prodotto.

5. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, il periodo di validità dei titoli rilasciati è di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio.

Tuttavia, la validità dei titoli rilasciati nell'ambito dei contingenti autonomi scade il 31 dicembre 1995 e quella dei titoli rilasciati nell'ambito degli accordi europei scade il 30 giugno 1996.

Articolo 5

I prodotti sono immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1995.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

(1) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

(3) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

(4) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

(5) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(6) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

(7) GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3.

(8) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(9) GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 1.

(10) GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 1.

(11) GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(12) GU n. L 360 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(13) GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(14) GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(15) GU n. L 25 del 29. 1. 1994 e GU n. L 366 del 31. 12. 1994.

(16) GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 69 e pag. 75.

(17) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(18) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

(19) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(20) GU n. L 336 del 31. 12. 1994, pag. 23.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1942/95

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 - CARNI BOVINE

Telefax: (32-2) 296 60 27

Data Periodo

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE CON DAZI DOGANALI DELLA TDC RIDOTTI

Stato membro

Paese di origine Numero d'ordine Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo (in tonnellate)

Polonia

Quantitativo totale richiesto:

Ungheria

Quantitativo totale richiesto:

Repubblica ceca

Quantitativo totale richiesto:

Repubblica slovacca

Quantitativo totale richiesto:

Bulgaria

Quantitativo totale richiesto:

Romania

Quantitativo totale richiesto:

Totale 6 paesi

Stato membro: telefax:

telefono:

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1942/95

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 - CARNI BOVINE

Telefax: (32-2) 296 60 27

Data Periodo

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE CON DAZI DOGANALI DELLA TDC RIDOTTI

Stato membro

Paese di origine Numero d'ordine Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo (in tonnellate)

Polonia

Quantitativo totale richiesto:

Ungheria

Quantitativo totale richiesto:

Repubblica ceca

Quantitativo totale richiesto:

Repubblica slovacca

Quantitativo totale richiesto:

Bulgaria

Quantitativo totale richiesto:

Romania

Quantitativo totale richiesto:

Totale 6 paesi

Stato membro: telefax:

telefono:

>FINE DI UN GRAFICO>

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