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Document 31995R1406

Regolamento (CE) n. 1406/95 della Commissione, del 22 giugno 1995, che rettifica il regolamento (CE) n. 906/95 recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri

GU L 140 del 23.6.1995, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1406/oj

31995R1406

Regolamento (CE) n. 1406/95 della Commissione, del 22 giugno 1995, che rettifica il regolamento (CE) n. 906/95 recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 23/06/1995 pag. 0008 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 1406/95 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 1995 che rettifica il regolamento (CE) n. 906/95 recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 906/95 della Commissione (3) stabilisce l'importo dell'aiuto per l'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri; che per quanto riguarda la quota dell'aiuto connessa alle spese finanziarie, il testo del regolamento presentato per parere al comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari il 30 marzo 1995 conteneva l'importo di 1,14 ECU; che, nella fase di preparazione dei testi per la pubblicazione si è verificato un errore in tutte le versioni linguistiche, cosicché l'importo indicato nel testo del regolamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è di 1,41 ECU; che è necessario rettificare tale errore; che, tenendo conto del fatto che il regolamento riguarda soltanto gli operatori greci e le informazioni loro trasmesse dall'amministrazione greca contenevano l'importo corretto, per quanto riguarda le spese finanziarie, la presente rettifica può aver efficacia retroattiva; che inoltre è necessario rettificare anche il paragrafo 2 dell'articolo 4 nel testo greco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 906/95 è rettificato come segue:

1) al paragrafo 1, lettera c), l'importo di 1,41 ECU è sostituito da 1,14 ECU;

2) la rettifica riguarda soltanto il testo greco del paragrafo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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