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Document 31995R1404

Regolamento (CE) n. 1404/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione di contigenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali, che modifica i regolamenti (CE) n. 2878/94 e (CE) n. 915/95 recanti apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca (3a serie 1995)

GU L 140 del 23.6.1995, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1404/oj

31995R1404

Regolamento (CE) n. 1404/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione di contigenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali, che modifica i regolamenti (CE) n. 2878/94 e (CE) n. 915/95 recanti apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca (3a serie 1995)

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 23/06/1995 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1404/95 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1995 recante apertura e modalità di gestione di contigenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali, che modifica i regolamenti (CE) n. 2878/94 e (CE) n. 915/95 recanti apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca (3a serie 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di taluni prodotti industriali rimarrà nell'anno 1995 insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà, in misura non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in questione e alle condizioni più favorevoli; che per il periodo che va fino al 31 dicembre 1995 occorre quindi aprire contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nei limiti di volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tali prodotti, nonché dell'avvio oppure dello sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che, con i regolamenti (CE) n. 2878/94 (1) e (CE) n. 915/95 (2), il Consiglio ha aperto, per l'anno 1995, contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca, in particolare per il ferrocromo contenente in peso più del 6 % di carbonio (numero d'ordine 09.2711), per il merluzzo fresco, refrigerato o congelato (numero d'ordine 09.2753), per il merluzzo salato non essicato (numero d'ordine 09.2765), per i gamberetti (numero d'ordine 09.2773), per il fegato di merluzzo (numero d'ordine 09.2758), per il surimi congelato (numero d'ordine 09.2779) e per i filetti di merluzzo granatiere (numero d'ordine 09.2780);

considerando che i dati economici attualmente disponibili permettono di concludere che per i prodotti suddetti, il fabbisogno di importazioni della Comunità dai paesi terzi potrà raggiungere quest'anno livelli superiori ai volumi fissati dai regolamenti suddetti; che, di conseguenza, occorre aumentare i volumi dei contingenti in questione;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta e che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione richiede tuttavia una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla data prevista nella tabella seguente, i dazi applicabili all'importazione dei prodotti designati qui di seguito sono sospesi al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comuni indicati a lato di ciascuno di essi.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Nel regolamento (CE) n. 2878/94, la tabella figurante all'articolo 1 è sostituita, per il numero d'ordine 09.2711, dalla tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Il regolamento (CE) n. 915/95 è modificato como segue:

a) all'articolo 1, paragrafo 1, invece di « 30 giugno 1995 » leggere « 31 dicembre 1995 »;

b) la tabella figurante in allegato è sostituita dalla tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2 I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, la quale può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una domanda di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale, l'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti, finché lo consente il saldo dei volumi contingentali corrispondenti.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1995.

Per il Consiglio Il Presidente Ph. VASSEUR

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