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Document 31992R3478

Regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione, del 1ºdicembre 1992, recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio

GU L 351 del 2.12.1992, p. 17–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998; abrogato da 398R2848

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3478/oj

31992R3478

Regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione, del 1ºdicembre 1992, recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 02/12/1992 pag. 0017 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0051
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0051


REGOLAMENTO (CEE) N. 3478/92 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1992 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che occorre delimitare, per ciascun gruppo di varietà di tabacco, le zone di produzione riconosciute ai fini della concessione del premio, in base alle zone tradizionali di produzione; che gli Stati membri devono tuttavia essere autorizzati a restringere tali zone, soprattutto per migliorare la qualità della produzione;

considerando che è necessario definire gli elementi essenziali del contratto di coltivazione; che tali contratti devono essere limitati a un raccolto affinché sia possibile tener conto degli sviluppi futuri delle quote; che occorre altresì fissare le date limite per la conclusione e la registrazione tempestiva dei contratti in modo da poter garantire fin dall'inizio dell'anno del raccolto uno sbocco stabile ai produttori per il loro raccolto futuro e un regolare approvvigionamento delle imprese di trasformazione;

considerando che i dati essenziali relativi ad ogni singolo produttore devono essere comunicati per consentire una corretta gestione e gli opportuni controlli, anche quando il contratto di coltivazione è concluso con un'associazione di produttori;

considerando che il tabacco greggio ammissibile al premio deve essere di qualità sana, leale e mercantile ed esente da caratteristiche che ne impediscano la normale commercializzazione;

considerando che occorre stabilire disposizioni che consentano di risolvere eventuali controversie mediante il ricorso ad organismi paritari;

considerando che il premio deve essere versato per il quantitativo di tabacco in foglia consegnato dal produttore all'impresa di trasformazione indipendentemente dalle diverse qualità, purché sia rispettata la qualità minima; che è tuttavia opportuno adeguare il premio qualora il tasso di umidità del tabacco consegnato si scosta di non oltre il 3 % dal tasso fissato per ciascun gruppo di varietà in base ad adeguati requisiti qualitativi;

considerando che occorre limitare il periodo di consegna del tabacco alle imprese di trasformazione onde impedire il riporto fraudolento di un raccolto all'altro;

considerando che è opportuno definire le modalità del versamento del premio e del prezzo d'acquisto onde prevenire le frodi; che quanto al resto spetta agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2075/92, stabilire le modalità di gestione e di controllo;

considerando che i premi devono consentire ai produttori comunitari di tabacco di smerciare la loro produzione in condizioni concorrenziali soddisfacenti rispetto ai tabacchi importati, tenuto conto dei costi di produzione nella Comunità; che occorre prevedere che il premio, espresso in moneta nazionale, sia lo stesso per tutti i produttori che consegnano il tabacco alle imprese di trasformazione nel corso di un determinato periodo, prendendo in considerazione il tasso di conversione applicabile all'inizio di tale periodo di commercializzazione;

considerando che il premio può essere versato soltanto dopo il controllo definitivo e completo di tutte le consegne di un raccolto, in modo che siano garantiti l'effettività delle operazioni e il rispetto del regime di quote; che è tuttavia opportuno prevedere il versamento di anticipi alle imprese di trasformazione nei limiti degli importi che esse devono versare ai produttori, purché siano costituite cauzioni sufficienti;

considerando che occorre definire le condizioni particolari relative alla trasformazione effettuata in uno Stato membro diverso da quello in cui il tabacco è stato prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Zone di produzione

Articolo 1

1. Le zone di produzione di cui all'articolo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono determinate, per ciascun gruppo di varietà, nell'allegato I del presente regolamento. Gli Stati membri possono stabilire zone di produzione più ristrette, basandosi in particolare su criteri qualitativi.

2. Le zone di produzione sono sottoposte ad un riesame annuale che consenta di adeguarle, se del caso, agli sviluppi sia quantitativi che qualitativi del mercato. Contratto di coltivazione

Articolo 2

1. Il contratto di coltivazione di cui all'articolo 5, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2075/92 è stipulato tra un produttore o un'associazione di produttori e l'impresa di trasformazione che sottopone il tabacco alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento.

2. Il contratto di coltivazione è stipulato per gruppo di varietà. Esso obbliga l'impresa di trasformazione a prendere in consegna il quantitativo di tabacco in foglia previsto nel contratto e il produttore o l'associazione di produttori a consegnare all'impresa di trasformazione detto quantitativo, entro i limiti della sua produzione effettiva.

3. Il contratto di coltivazione deve contenere almeno i seguenti dati:

a) le parti che stipulano il contratto;

b) il riferimento al certificato di coltivazione o, qualora le quote siano distribuite direttamente ai produttori, all'attestato della quota del produttore;

c) la varietà di tabacco oggetto del contratto;

d) il quantitativo massimo da consegnare;

e) il luogo esatto in cui è coltivato il tabacco (zona di produzione di cui all'articolo 1, provincia, comune, estremi della particella o denominazione della località);

f) la superficie della particella, escluse strade di servizio o recinzioni;

g) il prezzo d'acquisto, escluso l'importo del premio;

h) la qualità cui si riferisce il prezzo;

i) i requisiti qualitativi minimi convenuti;

j) l'impegno dell'impresa di trasformazione di versare al produttore o all'associazione di produttori, al momento della consegna, un importo pari al premio per il quantitativo contrattuale effettivamente fornito;

k) il termine di pagamento del prezzo d'acquisto, che non deve essere inferiore ad un mese dalla fine di ogni consegna.

4. La durata del contratto è limitata ad un raccolto.

Articolo 3

1. Salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione sono stipulati entro il 15 marzo dell'anno del raccolto oggetto del contratto. Tale termine è differito tuttavia al 10 aprile dello stesso anno per la conclusione dei contratti di coltivazione in seguito all'assegnazione di quantitativi supplementari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92 della Commissione (4).

2. Salvo forza maggiore, le imprese di trasformazione consegnano all'organismo competente i contratti di coltivazione per la registrazione, anteriormente al 1o aprile dell'anno del raccolto oggetto del contratto. Tuttavia, tale termine è differito al 20 aprile dello stesso anno per la registrazione dei contratti conclusi in seguito all'assegnazione di quantitativi supplementari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92.

3. Se il termine per la firma del contratto di cui al paragrafo 1 o per la consegna del contratto di coltivazione di cui al paragrafo 2 è superato di non oltre 10 giorni lavorativi, il premio da rimborsare è ridotto del 20 %.

4. È competente l'organismo dello Stato membro in cui verrà effettuata la trasformazione. Se la trasformazione si effettuerà in uno Stato membro diverso da quello in cui è coltivato il tabacco, l'organismo competente dello Stato membro di trasformazione invia immediatamente copia del contratto registrato all'organismo competente dello Stato membro di produzione.

Tale organismo se non esegue esso stesso i controlli del regime dei premi, invia copia dei contratti registrati all'agenzia di controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92 oppure, qualora lo Stato membro non disponga di tale agenzia, al servizio incaricato del controllo.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi degli organismi competenti per la registrazione dei contratti. La Commissione pubblica l'elenco di detti organismi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 4

Il contratto di coltivazione stipulato tra un'impresa di trasformazione e un'associazione di produttori è corredato di un elenco nominativo dei produttori e delle relative superfici a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere e) ed f), nonché di un sunto dei loro certificati di coltivazione o attestati di quote.

Articolo 5

Gli effetti dei contratti di coltivazione conclusi in virtù del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio (5) per una durata ulteriore al raccolto 1992 cessano a decorrere dal raccolto 1993. Requisiti qualitativi minimi

Articolo 6

Il tabacco consegnato all'impresa di trasformazione deve essere di qualità sana, leale e mercantile ed esente dalle caratteristiche elencate nell'allegato II. Le parti contraenti possono concordare requisiti qualitativi più rigorosi.

Articolo 7

Gli Stati membri possono prevedere che le controversie sulla qualità del tabacco consegnato all'impresa di prima trasformazione siano sottoposte ad un organo d'arbitrato. Gli Stati membri stabiliscono le norme per la composizione e per i lodi arbitrali di tali organi, nel cui seno devono essere presenti, in pari numero, uno o più rappresentanti dei produttori e dei trasformatori. Versamento dei premi, rimborsi, anticipi

Articolo 8

1. L'importo del premio che l'impresa di trasformazione deve corrispondere al produttore, nonché il quantitativo da imputare al certificato di coltivazione o alla quota dell'interessato, sono calcolati in base al peso del tabacco in foglia della varietà di cui trattasi, corrispondente alla qualità minima richiesta, preso in consegna dal trasformatore. Tuttavia, se il tasso di umidità è superiore o inferiore alla percentuale indicata nell'allegato III per la varietà di cui trattasi, il peso viene adeguato in conformità, per ogni punto di differenza, entro i limiti del 3 % di umidità.

2. Il tasso di umidità è determinato secondo uno dei metodi indicati nell'allegato IV.

Articolo 9

1. Salvo forza maggiore, il produttore deve consegnare l'intera sua produzione all'impresa di prima trasformazione entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello della raccolta, pena la perdita del diritto al versamento del premio.

2. Ogni produttore comunica all'autorità incaricata del controllo, per iscritto ed entro il 25 maggio, i quantitativi di tabacco in foglia non consegnati ad imprese di prima trasformazione alla data del 15 maggio, nonché il luogo in cui il tabacco è immagazzinato. La competente autorità prende le misure necessarie ad impedire che il tabacco non consegnato ad imprese di prima trasformazione alla data del 15 maggio possa essere dichiarato proveniente dal raccolto successivo.

3. Qualora il servizio incaricato del controllo constati la presenza di tabacco non dichiarato ai sensi del disposto del paragrafo 2, il quantitativo costituente oggetto del certificato di coltivazione o l'attestato delle quote cui il produttore ha diritto per il raccolto successivo è ridotto di una quantità pari al doppio di quella non dichiarata.

Articolo 10

L'impresa di trasformazione versa al produttore l'importo corrispondente al premio nel termine di un mese a decorrere dalla data della fine di ciascuna consegna contrattuale. Il trasformatore o l'associazione di produttori versa al produttore l'importo corrispondente al premio e il prezzo d'acquisto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Articolo 11

Per convertire in moenta nazionale l'importo del premio e dell'anticipo si applica il tasso di conversione agricolo vigente il 1o agosto dell'anno del raccolto per le consegne effettuate fino al 31 dicembre di tale anno e quello vigente il 1o gennaio dell'anno successivo per le consegne successive. L'impresa di trasformazione versa il premio al produttore nella moneta dello Stato membro in cui è stato raccolto il tabacco.

Articolo 12

1. L'importo dei premi versati ai produttori è rimborsato all'impresa di trasformazione, dietro sua richiesta, sulla base di un attestato di controllo rilasciato dalle autorità competenti previa verifica di tutte le consegne del raccolto all'impresa relative al gruppo di varietà di cui trattasi. I controlli devono garantire che nessun quantitativo di tabacco possa essere presentato più volte al controllo e che il tabacco sia sottoposto alle operazioni normali di prima trasformazione e di condizionamento ai fini della commercializzazione.

2. Gli Stati membri accertano la successiva commercializzazione del tabacco trasformato.

Articolo 13

La domanda per il rimborso dei premi versati ai produttori deve recare per ogni consegna, ripartiti per raccolto e per gruppo di varietà, almeno i dati seguenti:

a) la data del contrattato di coltivazione relativo alla consegna, nonché la data di registrazione del contratto e il numero amministrativo assegnato al medesimo;

b) la varietà del tabacco consegnato;

c) il nome del venditore;

d) il quantitativo di tabacco consegnato;

e) la data in cui è iniziata la consegna del tabacco;

f) il luogo di consegna del tabacco;

g) il prezzo o i prezzi d'acquisto versati, con l'indicazione delle qualità cui si riferiscono;

h) la prova dell'avvenuto pagamento al produttore dell'importo corrispondente al premio;

i) l'originale del certificato di coltivazione o dell'attestato della quota rilasciato al produttore.

Articolo 14

1. Nel casi in cui il tabacco in foglio originario o proveniente da paesi terzi è sottoposto alle operzaioni di prima trasformazione e di condizionamento nella Comunità, lo Stato membro determina i controlli necessari per impedire il versamento di premi a favore di tale tabacco.

2. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nel caso di scambi di tabacco in foglia.

Articolo 15

1. Gli Stati membri versano all'impresa di trasformazione, dietro sua richiesta, un anticipo sui premi da corrispondere ai produttori, sulla base di un attestato redatto dal competente servizio di controllo. Tale attestato è rilasciato sulla base dei contratti di coltivazione conclusi dall'impresa di trasformazione e delle consegne effettuate o prevedibili.

Se entro sei settimane a decorrere dalla sua ricezione, l'importo dell'anticipo non è stato utilizzato dall'impresa di trasformazione per il versamento dei premi ai produttori, oppure non è stato rimborsato allo Stato membro, l'importo che rimane disponibile produce interessi al tasso fissato dallo Stato membro. Tali interessi sono computati a beneficio del FEAOG.

2. Il versamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'importo dell'anticipo maggiorato del 15 %.

3. La cauzione è svincolata su presentazione dell'attestato di cui all'articolo 12.

4. Salvo contraria disposizione del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (6).

Articolo 16

L'attestato di cui all'articolo 12 deve essere fornito entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno del raccolto. Se è stato versato un anticipo, la cauzione viene incamerata a concorrenza dell'importo dei premi per i quali non è stata fornita, entro tale termine, la prova prescritta per lo svincolo.

Articolo 17

1. I premi sono rimborsati o anticipati all'impresa di trasformazione dallo Stato membro in cui è stato raccolto il tabacco.

2. Se il tabacco è trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato raccolto, lo Stato di trasformazione comunica, previa verifica, tutti gli elementi che consentono allo Stato membro di produzione di versare il premio o svincolare la cauzione.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (4) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (6) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ALLEGATO I

Zone di produzione riconosciute

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO II

Requisiti qualitativi minimi

Può beneficiare del premio di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 il tabacco di qualità sana, leale e mercantile, tenuto conto delle caratteristiche tipiche della varietà di cui trattasi, che non presenti le seguenti caratteristiche:

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO III

Tassi di umidità di cui all'articolo 8

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO IV

Metodi comunitari per accertare il tasso d'umidità del tabacco greggio

I. PROCEDIMENTI DA UTILIZZARE

A. Sistema Beaudesson

1. Apparecchiatura

Essiccatoio Beaudesson EM 10:

Essiccatoio elettrico ad aria calda, nel quale l'aria attraversa il campione da essiccare mediante convenzione forzata per mezzo di apposito ventilatore. Il tasso d'umidità viene accertato tramite pesatura prima e dopo l'essiccazione; la bilancia deve essere graduata in modo che l'indicazione fornita per la massa di 10 g sulla quale si opera corrisponda direttamente al valore del tasso d'umidità in percentuale.

2. Procedimento

Deporre una dose di 10 g in una coppella a fondo perforato e introdurla nella colonna di essiccazione, dove viene mantenuta da una ghiera. Azionare l'essiccatoio per 5 minuti, durante i quali l'aria calda provoca l'essiccamento del campione ad una temperatura prossima ai 100 °C. Al termine dei 5 minuti, il processo si arresta grazie ad un interruttore a tempo automatico. Controllare per mezzo del termometro incorporato nell'apparecchio la temperatura raggiunta dall'aria alla fine del processo di essiccamento. Pesare il campione; l'umidità in esso contenuta può essere accertata direttamente e, se necessario, corretta di qualche decimo in più o in meno, secondo la temperatura rilevata, in base a una tabella fissata all'apparecchio.

B. Sistema Brabender

1. Apparecchiatura

Essiccatoio Brabender:

Essiccatoio elettrico costituito da un contenitore cilindrico termoregolato e ventilato mediante convenzione forzata, nel quale si depongono contemporaneamente 10 coppelle metalliche, riempite ciascuna di 10 g di tabacco. Queste coppelle vengono poste su un disco rotante a 10 scomparti, che dopo l'essiccazione, grazie a un volano di manovra centrale, conduce tutte le coppelle, una dopo l'altra, ad un apparecchio di pesatura incorporato nell'essiccatoio. Mediante un sistema di leve, ogni coppella viene depositata sul giogo di una bilancia incorporata, senza che sia necessario estrarre i campioni dal contenitore. Trattasi di una bilancia a indicatore ottico, che consente una lettura diretta del tasso d'umidità. L'essiccatoio comporta pure una seconda bilancia, che serve unicamente alla preparazione delle dosi iniziali.

2. Procedimento

Regolazione del termometro a 110 °C.

Preriscaldamento del contenitore, 15 minuti al minimo.

Preparazione di 10 dosi da 10 g caduna.

Riempimento dell'essiccatoio.

Essiccamento per 50 minuti.

Lettura dei pesi per accertare i tassi d'umidità lordi.

C. Altri metodi

Gli Stati membri possono applicare altri metodi basati, in particolare, sulla determinazione della resistenza elettrica o sulle proprietà dielettriche del lotto in questione, purché i relativi risultati siano rapportati all'esame di un campione rappresentativo effettuato con uno dei metodi di cui alle lettere A e B.

II. CAMPIONAMENTO

Il campionamento dei tabacchi in foglia onde accertarne il tasso di umidità secondo uno dei metodi di cui ai punti I.A e B si effettua come segue:

1. Stratificazione della partita:

Prelevare da ogni collo un numero di foglie proporzionato al peso rispettivo.

Il numero delle foglie prelevate deve essere sufficiente, in modo da rappresentare correttamente il collo di provenienza.

Occorre prelevare un numero uguale di foglie esterne, di foglie interne e di foglie mediane.

2. Omogeneizzazione:

Mescolare tutte le foglie prelevate in un sacco di materia plastica e sminuzzare alcuni chilogrammi (larghezza di taglio da 0,4 a 2 mm).

3. Sottocampionamento:

Dopo la trinciatura, mescolare accuratamente il tabacco sminuzzato e prelevare un campione rappresentativo.

4. Misurazioni:

Le misurazioni devono essere effettuate sulla totalità del prelievo sminuzzato, avendo cura che:

- non vi siano variazioni di umidità (recipiente o sacco impermeabile);

- l'omogeneità non vada perduta per via di decantazione (avanzi).

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