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Document 31992R0059
Commission Regulation (EEC) No 59/92 of 10 January 1992 laying down a temporary provision relating to the detailed rules for the application of the subsidy system for producers of soya beans, rape seed and sunflower seed
Regolamento (CEE) n. 59/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, recante una disposizione transitoria relativa alle modalità di applicazione del regime di sostegno a favore dei produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole
Regolamento (CEE) n. 59/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, recante una disposizione transitoria relativa alle modalità di applicazione del regime di sostegno a favore dei produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole
GU L 6 del 11.1.1992, p. 15–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1992
Regolamento (CEE) n. 59/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, recante una disposizione transitoria relativa alle modalità di applicazione del regime di sostegno a favore dei produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 11/01/1992 pag. 0015 - 0016
REGOLAMENTO (CEE) N. 59/92 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 1992 recante una disposizione transitoria relativa alle modalità di applicazione del regime di sostegno a favore dei produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, che prevede misure speciali per i semi di soia (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91 (5), in particolare l'articolo 2, paragrafo 8, visto il regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole (6), in particolare l'articolo 11, considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1905/91 (8), la validità della parte « prefissazione » del certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 1321/90 (10), è di quattro o cinque mesi, a seconda dei prodotti, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; che, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2427/90 (12), la validità della parte « prefissazione » del certificato di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1725/91 (14), è di cinque mesi a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; considerando che a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore di grassi (15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/91 (16), la validità del titolo di prefissazione della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 bis del regolamento n. 142/67/CEE è di cinque mesi a decorrere dal mese successivo al rilascio ed è possibile ridurre tale durata ogniqualvolta venga fissata la restituzione; considerando che il regime di sostegno istituito dal regolamento (CEE) n. 3766/91 sostituisce le disposizioni relative all'aiuto per i semi di colza e ravizzone, di girasole e di soia previste dai regolamenti n. 136/66/CEE e (CEE) n. 1491/85; che, per evitare il rischio di interferenze tra i due regimi di sostegno, occorre sospendere la fissazione anticipata dell'aiuto per tali semi a partire dal luglio 1992, cessare l'identificazione a partire dal 1o luglio 1992 e procedere per analogia per le restituzioni all'esportazione dei semi di colza e ravizzone e di girasole; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Prefissazione Per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, da un lato, e per i semi di soia, dall'altro, la validità della parte « prefissazione » del certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1594/83 e rispettivamente all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2194/85, è limitata al 30 giugno 1992, in deroga alle rispettive disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2681/83 e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2537/89. Articolo 2 Identificazione A partire dal 1o luglio 1992, l'identificazione dei semi di colza, di ravizzone di girasole e di soia non ha più luogo. Articolo 3 Restituzione all'esportazione Per i semi di colza, di ravizzone e di girasole il titolo di prefissazione della restituzione all'esportazione, di cui all'articolo 4 bis del regolamento n. 142/67/CEE, è valido fino al 30 giugno 1992, in deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2041/75 e, a partire dal 1o luglio 1992, non hanno più luogo le restituzioni all'esportazione. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27. (3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67. (4) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15. (5) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 35. (6) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 17. (7) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (8) GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 43. (9) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44. (10) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 15. (11) GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8. (12) GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 15. (13) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1. (14) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 37. (15) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1. (16) GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 23.