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Document 31991L0687

Direttiva 91/687/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica

GU L 377 del 31.12.1991, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/687/oj

31991L0687

Direttiva 91/687/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica

Gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1991 pag. 0016 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0042


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1991 che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica (91/687/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (4), modificata da ultimo dalla decisione 91/499/CEE (5), stabilisce in particolare le condizioni che i suini vivi destinati agli scambi intracomunitari devono soddisfare per quanto concerne la peste suina classica;

considerando che la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (6), modificata da ultimo dalla direttiva 91/266/CEE (7), stabilisce le condizioni che le carni suine fresche destinate agli scambi intracomunitari devono soddisfare per quanto concerne la peste suina classica;

considerando che la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (8), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (9), stabilisce in particolare le condizioni che i prodotti a base di carni destinati agli scambi intracomunitari devono soddisfare per quanto concerne la peste suina classica;

considerando che le misure messe in applicazione per eradicare la peste suina classica hanno migliorato gradualmente la situazione sanitaria del patrimonio suino nel territorio della Comunità;

considerando che in vaste zone è stato realizzato l'obiettivo di mantenere indenne dalla peste suina classica il territorio della Comunità; che occorre prendere atto di tale situazione e modificare in conformità le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE;

considerando che in tale contesto è opportuno non estendere il tipo di garanzie previste all'articolo 4 ter della direttiva 64/432/CEE e all'articolo 13 bis della direttiva 72/461/CEE e sospendere le misure fissate all'articolo 10 della direttiva 80/215/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2:

a) alla lettera j), punto ii), sono soppressi i termini «di peste suina»;

b) sono soppresse le lettere p), q) ed r);

2) all'articolo 3:

a) al paragrafo 2, lettera b), frase introduttiva, sono soppressi i termini «peste suina»;

b) al paragrafo 2, lettera b), punto i), sono soppressi i termini «la peste suina o»;

c) al paragrafo 2, lettera b), è soppresso il punto ii);

d) al paragrafo 2, lettera c), punto ii), sono soppressi i termini «da peste suina»;

e) il testo del paragrafo 4, frase introduttiva, è sostituito dal testo seguente:

«4. I suini da allevamento e da produzione devono inoltre provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi.»;

3) all'articolo 4 ter, la data «31 dicembre 1991» è sostituita da «1o luglio 1992»;

4) con effetto al 1o luglio 1992, il testo dell'articolo 4 ter è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4 ter In aggiunta alle misure previste nella presente direttiva per quanto riguarda la peste suina classica, ogni Stato membro provvede affinché i suini spediti dal suo territorio in quello di un altro Stato membro non provengano da un'azienda o da una regione in cui siano applicate misure restrittive per quanto concerne la peste suina classica, a norma della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (*).

(*) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.»;

5) nell'allegato F, modello III, punto V, è soppressa la lettera c). Le lettere d), e), f) e g) diventano rispettivamente lettere c), d), e) ed f).

Articolo 2

La direttiva 72/461/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 13 bis, paragrafo 3, primo comma, la data «31 dicembre 1991» è sostituita dal «1o luglio 1992»;

2) all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«e) Le carni non devono essere soggette a misure sanitarie restrittive, a norma della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (*).

(*) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.»

Articolo 3

L'articolo 10 della direttiva 80/215/CEE è soppresso.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 3), ed all'articolo 2, punto 1) entro il 1o gennaio 1992 ed alle altre disposizioni della presente direttiva entro il 1o luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1991.

Per il ConsiglioIl PresidenteP. BUKMAN

(1)GU n. C 226 del 3. 8. 1991, pag. 20.

(2)GU n. C 326 del 16. 12. 1991.

(3)Parere reso il 28 novembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)GU n. L 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(5)GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 107.

(6)GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(7)GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 45.

(8)GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

(9)GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

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