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Document 31991L0685

Direttiva 91/685/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

GU L 377 del 31.12.1991, p. 1–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/685/oj

31991L0685

Direttiva 91/685/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

Gazzetta ufficiale n. L 377 del 31/12/1991 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0027


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1991 recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (91/685/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 80/217/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/486/CEE (5), ha stabilito una serie di misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

considerando che, durante il periodo contemplato dalla direttiva 80/217/CEE, la malattia è stata eradicata nella maggior parte degli Stati membri grazie alle misure di lotta adottate; che, tuttavia, sono state riscontrate gravi difficoltà per l'eradicazione della malattia in zone in cui la suinicoltura è molto diffusa e in zone in cui sono presenti suidi selvatici;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione della malattia, della disponibilità di metodi di diagnosi più sofisticati e della realizzazione del mercato interno entro il 1o gennaio 1993, è necessario modificare le misure di lotta già adottate a livello comunitario per tenere sotto controllo la peste suina classica;

considerando che dette modifiche riguardano la pulizia e la disinfezione delle aziende infette, la presenza della malattia nei suidi selvatici, il ricorso a unità di crisi, il controllo dei trasporti di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza, le procedure da seguire per la vaccinazione di emergenza e per la diagnosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/217/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2 Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "suino": qualsiasi animale della famiglia dei suidi;

b) "suino riproduttore": un suino destinato o utilizzato per la riproduzione allo scopo di moltiplicare la specie;

c) "suino da ingrasso": un suino ingrassato e destinato alla macellazione alla fine del periodo di ingrasso per la produzione di carne;

d) "suino da macello": un suino destinato direttamente alla macellazione in un macello;

e) "suino selvatico": un suino che non è tenuto o allevato in un'azienda;

f) "azienda": azienda ai sensi dell'articolo 2, punto 4 della direttiva 90/425/CEE (*), modificata da ultimo dalla direttiva 91/174/CEE (**);

g) "suino sospetto di infezione da peste suina classica": qualsiasi suino che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem oppure reazioni a esami di laboratorio effettuati conformemente all'articolo 11, i quali indichino la presenza possibilie di peste suina classica;

h) "suino infetto da peste suina classica": qualsiasi suino:

- nel quale siano stati ufficialmente constatati sintomi clinici o lesioni post mortem di peste suina o - nel quale la presenza di tale malattia sia stata ufficialmente constata in seguito ad un esame di laboratorio effettuato conformemente all'articolo 11;

i) "proprietario o allevatore": qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli, eventualmente dietro compenso finanziario;

j) "autorità competente": l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, punto 6 della direttiva 90/425/CEE;

k) "veterinario ufficiale": il veterinario designato dall'autorità competente;

l) "estrazione di grassi": il trattamento di materiale ad alto rischio conformemente alla direttiva 90/667/CEE (1);

m) "rifiuti alimentari": rifiuti di cucina, di ristorante o eventualmente dell'industria che utilizza la carne.

(*) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(**) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37.

(1) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.»

2) All'articolo 5,

a) al paragrafo 1, settimo trattino, è aggiunto il testo seguente:

«La reintroduzione dei suini tiene conto del tipo di allevamento effettuato nell'azienda stessa e deve conformarsi ad una delle disposizioni seguenti:

1) se si tratta di un'azienda all'aperto:

la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suinetti sentinella sottoposti preventivamente ad esame, con esito negativo, per quanto concerne la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica. I suinetti sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente, sull'intera azienda infetta e sono nuovamente sottoposti ad esame, rispettivamente dopo 21 e 42 giorni dall'introduzione nell'azienda, per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi.

Se in nessuno dei suinetti è stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica e non appena sono disponibili i risultati del secondo esame, con esito negativo, si potrà procedere al ripopolamento totale dell'azienda.

2) per tutte le altre forme di allevamento, il ripopolamento dell'azienda è effettuato conformemente alle misure previste al punto 1) o conformemente alle disposizioni seguenti:

- la reintroduzione di suinetti è basata su un ripopolamento totale dell'azienda a condizione che:

- tutti i suini arrivino in un arco di tempo di otto giorni e provengano da aziende situate al di fuori della zona di restrizione;

- nessun suino possa lasciare l'azienda per un periodo di 60 giorni dopo l'arrivo degli ultimi capi;

- l'allevamento ripopolato faccia oggetto di un esame sierologico conformemente agli allegati I e IV. Tale esame dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dopo l'arrivo degli ultimi suini.»;

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. L'autorità competente può applicare le misure contemplate al paragrafo 1 ad altre aziende qualora la loro ubicazione ed eventuali contatti diretti o indiretti con l'azienda infetta possano far temere l'eventualità di una contaminazione dei suini.»

3) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis 1. Non appena l'autorità competente di uno Stato membro è informata del sospetto di infezione di suini selvatici essa prende tutte le misure necessarie per confermare la presenza della malattia, fornendo informazioni ai proprietari o detentori di suini nonché ai cacciatori ed esaminando, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi con un'arma da fuoco o trovati morti.

2. Una volta confermata ufficialmente l'infezione nei suini selvatici, l'autorità competente di uno Stato membro sottopone immediatamente a sorveglianza ufficiale le aziende ubicate nella zona infetta ordinando in particolare che:

a) venga effettuato un censimento ufficiale di tutte le categorie di suini presenti nelle varie aziende; il censimento deve essere aggiornato dal proprietario o dall'allevatore e i relativi dati devono essere esibiti su richiesta e possono essere controllati ad ogni ispezione.

Tuttavia, per quanto riguarda gli allevamenti all'aperto, il primo censimento potrà essere effettuato su base di una stima;

b) tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che consentano di isolarli dai suini selvatici, i quali non debbono avere accesso ad alcun materiale che possa in seguito entrare in contatto con i suini dell'azienda;

c) siano vietate le entrate e le uscite dall'azienda di suini salvo autorizzazione dell'autorità competente in funzione della situazione epidemiologica;

d) siano posti in atto, all'entrata e all'uscita dei locali di stabulazione e dei fabbricati dell'azienda, appropriati metodi di disinfezione;

e) sia controllata la presenza di peste suina classica in tutti i suini morti o ammalati che presentino sintomi di peste suina classica e che si trovino nell'azienda;

f) sia vietata l'entrata nell'azienda di qualsiasi parte di suino selvatico (ucciso o trovato morto).

3. Fatte salve le misure di cui al paragrafo 2, gli Stati membri presentano quanto prima alla Commissione, per iscritto, il programma delle misure adottate per eradicare la malattia in una zona definita come infetta nonché le misure applicate agli allevamenti ubicati nella zona in questione.

La Commissione esamina il programma per stabilire se esso consente di conseguire l'obiettivo prefisso e lo approva, eventualmente modificato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.

Il programma può successivamente essere modificato o integrato secondo la medesima procedura, per tener conto dell'evoluzione della situazione.

4. Una volta approvate, le misure contemplate nel programma di cui al paragrafo 3 sostituiscono le misure originarie di cui al paragrafo 2 ad una data stabilita durante la procedura di approvazione.

5. Il programma di cui al paragrafo 3 contiene informazioni concernenti:

a) la zona infetta determinata compresa nel territorio dello Stato membro di cui al paragrafo 2. Nel definire la zona infetta, l'autorità competente deve tener conto di quanto segue:

i) la diffusione geografica della malattia,

ii) la popolazione di suini selvatici della zona,

iii) la presenza di barriere naturali e convenzionali che rivestono una certa importanza per gli spostamenti di suini selvatici.

b) il numero approssimativo dei gruppi di suini selvatici presenti nella zona in questione e la loro taglia;

c) le iniziative specifiche intese a determinare il grado di propagazione dell'infezione tra i suini selvatici mediante l'esame degli animali uccisi dai cacciatori o trovati morti e mediante analisi di laboratorio;

d) l'organizzazione di stretti rapporti di cooperazione tra biologi, cacciatori, associazioni venatorie, servizi responsabili della fauna selvatica e servizi veterinari (salute animale e sanità pubblica);

e) la riduzione della popolazione di suini selvatici e il rilascio di licenze di caccia; i requisiti che i cacciatori devono rispettare per evitare qualsiasi diffusione delle malattia; il periodo stabilito per ridurre la popolazione di suini selvatici deve contemplare una fase iniziale di eradicazione a cui farà seguito una fase di sorveglianza;

f) il metodo di eliminazione dei suini selvatici trovati morti o uccisi. Nella prima fase (periodo di eradicazione) l'eliminazione comporta la distruzione sotto controllo dell'autorità competente. Nella seconda fase (periodo di sorveglianza) l'eliminazione è effettuata conformemente alle disposizioni stabilite dall'autorità competente;

g) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun suino selvatico (ucciso o trovato morto) che include obbligatoriamente le risposte ad un questionario con informazioni concernenti:

- il settore geografico in cui l'animale è stato trovato morto o ucciso,

- la data di ritrovamento dell'animale (morto o ucciso),

- la persona che ha trovato o ucciso l'animale,

- l'età e il sesso dell'animale,

- se è stato ucciso: i sintomi constatati prima dell'uccisione,

- se è stato trovato morto: lo stato della carcassa,

- le conclusioni del laboratorio;

h) le misure di profilassi applicabili alle aziende ubicate nella zona infetta delimitata, incluso il trasporto e la circolazione di animali all'interno, all'entrata o all'uscita di questa zona;

i) i criteri applicati per abolire le misure prese per l'eradicazione della malattia nelle zone delimitate e le misure applicate alle aziende della zona.»

4) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis È istituita un'unità di crisi con il compito di garantire il perfetto coordinamento di tutte le misure necessarie per eradicare quanto prima la peste suina classica e di eseguire l'indagine epidemiologica.

Le disposizioni generali relative alle unità di crisi nazionali e all'unità di crisi comunitaria saranno stabilite dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione.»

5) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, seconda frase è sostituito dal testo seguente:

«Qualora sia autorizzato il trasporto di suini per la macellazione, l'autorità competente interessata garantisce che le condizioni di trasporto e di macellazione dei suini soddisfino i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera f), punto i) e che le carni ottenute da detti suini soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 9, paragrafo 4, lettera g).»

6) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9 1. Non appena la diagnosi della peste suina classica nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, l'autorità competente istituisce, intorno alla zona colpita dal focolaio, una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km.

2. Per la creazione di queste zone, l'autorità competente deve tener conto di quanto segue:

a) i risultati degli studi epidemiologici effettuati conformemente all'articolo 7;

b) tutte le prove sierologiche disponibili;

c) la situazione geografica, con particolare riferimento alle frontiere naturali;

d) l'ubicazione e la vicinanza delle aziende;

e) le modalità di commercializzazione dei suini d'allevamento e da macello e la disponibilità di macelli;

f) i mezzi di controllo e la natura delle misure di controllo applicate, indipendentemente dal fatto che la macellazione venga o meno effettuata nei locali infetti.

3. Se una zona include parti del territorio di più Stati membri, l'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato collabora per la delimitazione di questa zona.

4. Nella zona di protezione sono applicate le misure seguenti:

a) si deve provvedere quanto prima al censimento di tutte le aziende. Una volta delimitata la zona, le aziende devono essere ispezionate da un veterinario ufficiale al più tardi entro 7 giorni;

b) sono vietati la circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private. Tale divieto non vale per il transito di suini su autostrada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 si può tuttavia derogare a queste disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona;

c) è vietata l'uscita di autocarri e di altri veicoli e attrezzature impiegati per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale che potrebbe essere contaminato (ad esempio alimenti, concime, deiezioni liquide, ecc.) e utilizzati nella zona di protezione:

i) dall'azienda ubicata nella zona di protezione,

ii) dalla zona di protezione,

iii) da un macello se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dall'autorità competente. Dette procedure prevedono in particolare che gli autocarri e i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini non possono uscire dalla zona senza essere stati ispezionati dall'autorità competente;

d) è vietata, salvo autorizzazione dell'autorità competente, l'entrata e l'uscita dall'azienda di animali di qualsiasi altra specie;

e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere dichiarati all'autorità competente che effettua tutti gli esami necessari per accertare la presenza di peste suina classica;

f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta di cui all'articolo 10; al termine dei 21 giorni i suini possono uscire dall'azienda suddetta:

i) per essere trasportati direttamente in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, purché - tutti i suini dell'azienda siano stati esaminati;

- i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico, compresa la misurazione della temperatura corporea di parte di essi;

- tutti i suini siano stati contrassegnati con un marchio auricolare;

- il trasporto sia effettuato con automezzi sigillati a cura dell'autorità competente.

L'autorità competente responsabile del macello deve essere informata dell'intenzione di inviarvi suini.

Una volta arrivati al macello, i suini vengono isolati e macellati separatamente dagli altri suini. Gli automezzi e le attrezzature utilizzate per il trasporto dei suini sono immediatamente puliti e disinfettati.

Durante l'ispezione ante e post mortem effettuata presso il macello designato, l'autorità competente prende in considerazione eventuali sintomi che possano indicare la presenza di infezione da virus di peste suina classica;

ii) in circostanze eccezionali, per essere trasportati direttamente in altri locali ubicati nella zona di protezione a condizione che:

- tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a ispezione;

- i suini da trasportare siano stati sottoposti a un esame clinico, compresa la misurazione della temperatura corporea di parte di essi;

- tutti i suini siano stati contrassegnati con un marchio auricolare.

g) Le carni fresche ottenute dai suini di cui al paragrafo 4, lettera f) saranno marchiate conformemente all'allegato della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (*), e sono trattate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (**). Detto trattamento deve essere effettuato in uno stabilimento designato dall'autorità competente.

Le carni sono inviate al suddetto stabilimento a condizione che la partita sia sigillata prima della partenza e lo resti per tutta la durata del trasporto.

Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro corredata dalla opportune motivazioni, e secondo la procedura prevista all'articolo 16, possono essere adottate soluzioni specifiche in particolare per quanto riguarda la marchiatura delle carni e la successiva utilizzazione nonché la destinazione dei prodotti ottenuti dal trattamento.

(*) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 89/662/CEE (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13).

(**) GU n. L 47 del 21. 1. 1980, pag. 4. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 89/662/CEE.

5. L'applicazione delle misure nella zona di produzione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

a) sono state completate tutte le misure di cui all'articolo 10,

b) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti:

i) ad un esame clinico che ha permesso di stabilire che non presentano nessun sintomo di malattia che possa indicare la presenza di peste suina classica e ii) ad un esame sierologico praticato conformemente agli allegati I e IV il quale abbia dimostrato l'assenza di anticorpi del virus della peste suina classica.

L'esame di cui ai punti i) e ii) non può essere effettuato prima che scadano i 30 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nell'azienda infetta.

6. Nella zona di sorveglianza sono applicate le misure seguenti:

a) si deve provvedere al censimento di tutte le aziende che detengono suini;

b) sono vietati la circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende, salvo accordo dell'autorità competente. Tale divieto non vale per il transito di suini in autostrada o per ferrovia sempreché non siano previste operazioni di scarico o soste;

c) gli autocarri e gli altri veicoli ed attrezzature impiegati per il trasporto di suini o di altro bestiame, nonché di materiale che potrebbe essere contaminato (ad esempio alimenti, concime, deiezioni liquide, ecc.) utilizzati nella zona di sorveglianza non possono uscire da detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle disposizioni previste dall'autorità competente;

d) nessuna altra specie di animali può penetrare nell'azienda di animali o uscirne senza l'autorizzazione dell'autorità competente durante i primi 7 giorni successivi alla creazione della zona;

e) tutti i suini morti che si trovano in una azienda devono essere dichiarati all'autorità competente che effettua qualsiasi esame necessario per accertare l'eventuale presenza di peste suina classica;

f) i suini non possono uscire dall'azienda nella quale si trovano durante i primi 7 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione dell'azienda infetta di cui all'articolo 10; dopo 7 giorni i suini possono uscire dall'azienda per essere trasportati:

i) direttamente in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza all'interno della zona di protezione o di sorveglianza, purché:

- tutti i suini presenti nell'azienda siano stati esaminati;

- i suini che devono essere trasportati al macello siano stati sottoposti a un esame clinico, compresa la misurazione della temperatura corporea di parte di essi;

- tutti i suini siano stati contrassegnati con un marchio auricolare;

- il trasporto sia effettuato con automezzi sigillati dall'autorità competente.

L'autorità competente responsabile del macello è informata dell'intenzione di inviarvi suini.

All'arrivo al macello i suini sono detenuti e macellati separatamente dagli altri suini.

Durante l'ispezione ante e post mortem effettuata presso il macello designato, l'autorità competente prende in considerazione eventuali sintomi che possono indicare la presenza di infezione da peste suina classica;

ii) in circostanze eccezionali, per essere trasportati direttamente in altri locali situati all'interno della zona di protezione purché:

- tutti i suini presenti nell'azienda siano stati esaminati;

- i suini che devono essere trasportati siano stati sottoposti ad un esame clinico, compresa la misurazione della temperatura corporea di parte di essi;

- tutti i suini siano stati contrassegnati con un marchio auricolare.

Gli automezzi nonché gli altri veicoli ed attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini devono essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto;

g) Le carni fresche ottenute dai suini di cui al paragrafo 6, lettera f) sono marchiate conformemente all'allegato della direttiva 72/461/CEE e quindi trattate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE. Tali operazioni sono effettuate in uno stabilimento designato dall'autorità competente.

Le carni sono inviate al suddetto stabilimento a condizione che la partita sia sigillata prima della partenza e lo resti per tutta la durata del trasporto.

Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro corredata dalla opportune motivazioni, e secondo la procedura prevista all'articolo 16, possono essere adottate soluzioni specifiche in particolare per quanto riguarda la marchiatura delle carni e la successiva utilizzazione nonché la destinazione dei prodotti ottenuti dal trattamento.

7. L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

a) sono state completate tutte le misure di cui all'articolo 10,

b) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti ad un esame clinico che ha permesso di stabilire che non presentano nessun sintomo di malattia che possa indicare la presenza di peste suina classica e c) ad un esame sierologico praticato conformemente all'articolo 16 il quale abbia dimostrato l'assenza di anticorpi del virus della peste suina classica.

L'esame di cui alle lettere b) e c) non può essere effettuato prima che scadano i 15 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione dell'azienda infetta.

8. In deroga al paragrafo 4, lettera f) ed al paragrafo 6, lettera f), l'autorità competente può autorizzare l'uscita dei suini dall'azienda qualora essi vengano trasportati in una sardigna per l'estrazione dei grassi o altrove per essere abbattuti e quindi inceneriti o sotterrati. Gli animali devono subire per sondaggio una prova per accertare l'eventuale presenza del virus della peste suina classica. In occasione di tale esame per sondaggio, si deve tener conto dei criteri di cui all'allegato IV per quanto concerne la raccolta di campioni di sangue.

Devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di propagazione di virus durante il trasporto, come ad esempio la pulizia e la disinfezione dell'autocarro dopo il trasporto.

9. Se i divieti di cui al paragrafo 4, lettera f), e al paragrafo 6, lettera f) sono mantenuti oltre il limite di 30 giorni a motivo dell'insorgere di nuovi casi di malattia e creano problemi connessi alla custodia degli animali, l'autorità competente può autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario, il trasporto di suini da un'azienda ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza a condizione che:

a) il veterinario ufficiale abbia accertato la realtà dei fatti;

b) tutti in suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti ad esame;

c) i suini da trasportare siano stati sottoposti ad un esame clinico, compresa la misurazione della temperatura corporea di parte di essi;

d) tutti i suini siano stati contrassegnati con un marchio auricolare;

e) l'azienda di destinazione sia ubicata all'interno della zona di protezione o di sorveglianza.

Devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare una propagazione del virus durante il trasporto, come ad esempio la pulizia e la disinfezione dell'autocarro dopo il trasporto.

10. L'autorità competente prende tutte le misure necessarie, incluso il ricorso a cartelli indicatori e di avvertimento ben visibili, nonché a mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione, per garantire che tutte le persone presenti nelle zone di protezione e di sorveglianza siano perfettamente al corrente delle restrizioni in vigore e adotta tutti i provvedimenti opportuni per garantire un'adeguata applicazione delle misure suddette.»

7) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10 Gli Stati membri garantiscono che:

a) i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni siano ufficialmente approvati dall'autorità competente;

b) le operazioni di pulizia e di disinfezione siano effettuate sotto controllo ufficiale conformemente i) alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale e ii) alla procedura di pulizia e di disinfezione di un'azienda infetta contemplata nell'allegato V.»

8) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis Qualora la presenza di peste suina classica sia confermata in un determinato macello, l'autorità competente garantisce che:

a) tutti in suini del macello siano abbattuti immediatamente;

b) le carcasse e le frattaglie dei suini infetti e contaminati vengano distrutte sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di propagazione del virus della peste suina classica;

c) le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi, vengano effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale, conformemente alle istruzioni previste dall'autorità competente;

d) venga effettuata un'indagine epidemiologica, conformemente all'articolo 7;

e) non vengano reintrodotti suini per il macello per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione effettuate conformemente al disposto di cui alla lettera c).»

9) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14 1. Gli Stati membri garantiscono che:

a) sia vietato l'impiego di vaccini contro la peste suina classica;

b) la manipolazione del virus della peste suina classica a scopo di ricerca, diagnosi o per la produzione di vaccini abbia luogo esclusivamente in stabilimenti e laboratori riconosciuti;

c) il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita sul territorio della Comunità di vaccini contro la peste suina classica vengano effettuati sotto controllo ufficiale.

2. Nonostante il paragrafo 1 relativo all'impiego del vaccino contro la peste suina classica, si può decidere di ricorrere ad una vaccinazione di emergenza qualora la peste suina classica sia stata confermata e rischi di diventare epidemica. In tal caso lo Stato membro interessato deve presentare alla Commissione un piano per la vaccinazione di emergenza recante le informazioni seguenti:

a) la situazione della malattia che ha giustificato la richiesta di una vaccinazione di emergenza,

b) l'estensione della superficie geografica in cui sarà effettuata la vaccinazione di emergenza,

c) le categorie di suini e il numero approssimativo dei suini da vaccinare,

d) il vaccino da utilizzare,

e) la durata della campagna di vaccinazione,

f) l'identificazione e la registrazione degli animali vaccinati,

g) le misure concernenti la circolazione di suini e di prodotti derivati,

h) gli altri elementi nella situazione di emergenza.

La Commissione esamina immediatamente il piano in collaborazione con lo Stato membro interessato. Il piano relativo alla vaccinazione di emergenza può essere approvato conformemente alle procedure di cui all'articolo 16; eventuali modifiche o aggiunte possono essere chieste prima dell'approvazione, in particolare per quanto riguarda la marchiatura.

3. Qualora si faccia ricorso alla vaccinazione di emergenza, lo Stato membro interessato garantisce che:

- nessun suino vivo esca dalla zona vaccinale salvo per essere immediatamente abbattuto in un macello designato dall'autorità competente e ubicato nella zona vaccinale o nelle immediate vicinanze;

- tutte le carni fresche ottenute da suini vaccinati durante la campagna di vaccinazione di emergenza siano provviste del bollo di cui all'articolo 5 bis della direttiva 72/461/CEE e siano immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni che non recano tale bollo.

4. Il paragrafo 3 è applicabile in occasione della vaccinazione di emergenza e per almeno 6 mesi dopo il completamento delle operazioni di vaccinazione nella zona interessata.

Secondo la procedura prevista all'articolo 16 e prima che scadano i sei mesi, saranno adottate misure al fine di vietare:

a) ai suini sierologicamente positivi di uscire dall'azienda in cui sono detenuti salvo per essere immediatamente macellati;

b) ai suinetti nati da scrofe sierologicamente positive di uscire dall'azienda d'origine salvo per essere trasportati:

- in un macello, per essere immediatamente macellati,

- in un'azienda designata dall'autorità competente, dalla quale saranno condotti direttamente al macello,

- in un'azienda dopo aver subito con risultato negativo un test sierologico per la presenza di anticorpi del virus CSF.

5. Se del caso, la Commissione adotta disposizioni concernenti la produzione, l'imballaggio, la distribuzione e l'entità delle scorte di vaccini contro la peste suina classica nella Comunità.»

10) Il testo dell'articolo 14 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14 bis Gli esperti veterinari della Commissione possono effettuare controlli in loco, in collaborazione con le autorità dello Stato membro interessato qualora ciò sia necessario per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva; la Commissione informa gli Stati membri dei risultati dell'inchiesta.

Lo Stato membro sul cui territorio si effettua un controllo presta tutta l'assistenza necessaria affinché gli esperti possano espletare le loro mansioni.

Le disposizioni generali per l'attuazione del presente articolo sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 16.»

11) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 ter 1. Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di peste suina classica.

Il piano deve consentire l'accesso agli edifici, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali necessari per una rapida ed efficace eradicazione della malattia. Esso deve precisare il fabbisogno di vaccino che ciascuno Stato membro ritiene necessario per l'eventualità di una vaccinazione di emergenza.

2. I criteri da seguire mutatis mutandis per la stesura del piano di emergenza sono definiti nella decisione 91/42/CEE della Commissione, dell'8 gennaio 1991, che stabilisce i criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 90/423/CEE del Consiglio (*).

Conformemente all'articolo 16, la Commissione può modificare o completare tali criteri, tenendo conto della natura specifica della peste suina classica.

3. I piani redatti in conformità con i criteri di cui al paragrafo 2 vengono presentati alla Commissione entro il 1o gennaio 1993.

4. La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e propone allo Stato membro interessato gli eventuali emendamenti necessari, in particolare, a garantirne la compatibilità con quelli degli altri Stati membri.

La Commissione approva i piani, se necessario modificati, in conformità con la procedura prevista all'articolo 16.

I piani possono successivamente essere modificati o completati secondo la stessa procedura, in modo da tener conto dell'evolversi della situazione.

(*) GU n. L 23 del 29. 1. 1991, pag. 29.»

12) Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I METODI DIAGNOSTICI PER LA CONFERMA DELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA PESTE SUINA CLASSICA A prescindere dal periodo necessario per lo sviluppo degli anticorpi, per quanto riguarda i metodi diagnostici della peste suina classica (CSF) sono stabiliti le linee direttrici, gli standard ed i criteri minimi seguenti.

A. RACCOLTA DEI MATERIALI DIAGNOSTICI 1. Per isolare il virus ed evidenziare l'antigene si considerano essenziali i tessuti delle tonsille e della milza. È meglio prelevare almeno altri due campioni di tessuti linfatici, quali i linfonodi retrofaringei, parotidei, mandibolari o mesenterici nonché l'ileo o il rene. Ogni campione di tessuto è posto in una busta di plastica separata, sigillata ed etichettata. I campioni sono trasportati e conservati in contenitori ermetici. Essi non sono congelati, bensì tenuti freschi a temperatura di frigorifero e saggiati sollecitamente.

2. Per l'isolamento del virus dai leucociti devono essere prelevati campioni di sangue da suini con sintomi febbrili o di altro tipo. Come anticoagulanti si usano EDTA o eparina. I campioni sono mantenuti freschi a temperatura di frigorifero e sottoposti agli esami di laboratorio senza indugio.

3. I campioni di sangue per evidenziare gli anticorpi quale supporto diagnostico di focolai clinici ed a scopo di sorveglianza sono prelevati da animali che siano guariti da sospetta infezione e da suini noti per essere stati in contatto con casi infetti o sospetti. In tali allevamenti sospetti devono essere presi come campione tutti i primi 20 animali sospetti o in contatto ed il 25 % degli altri animali. Per individuare con molta probabilità gli anticorpi si prelevano contemporaneamente campioni da ogni unità dell'allevamento.

B. DIAGNOSI DI LABORATORIO DELLA PESTE SUINA CLASSICA Il punto di partenza nella diagnosi di CSF in laboratorio è l'individuazione dell'antigene virale, del virus e degli anticorpi negli organi o nei fluidi tissutali.

In caso di risultati non probanti, si ripetono gli esami sugli stessi campioni. Se continuano ad esserci sospetti clinici, si devono prelevare ulteriori campioni della stessa origine.

In casi di sospetta CSF si possono usare, come supporto diagnostico, esami sierologici per evidenziare gli anticorpi. Se non si è riusciti a individuare l'antigene virale o ad isolare il virus nel materiale prelevato da animali sospetti di CSF o proveniente da allevamenti che hanno avuto contatto con casi di CSF, si fanno esami per evidenziare anticorpi sui campioni di sangue degli animali guariti da sospetta malattia e di quelli noti per essere stati in contatto con la malattia stessa.

1. Ricerca dell'antigene virale Per la ricerca dell'antigene virale in tessuti d'organo si deve impiegare la tecnica di immunomarcatura diretta su sezioni sottili al criostato (sino a cinque micron) delle tonsille e degli altri organi specificati in A 1. Il reagente per la diagnosi deve essere un antisiero pestivirus-specifico policlonale del virus CSF, marcato con un fluorocromo, un enzima, o biotina, secondo i criteri seguenti:

a) il siero iperimmune è preparato da suini esenti da infezione il siero dei quali è privo di anticorpi che possano influire sulla specificità o qualità della reazione;

b) l'immunoglobulina marcata preparata dal siero suino iperimmune alla CSF come specificato sotto a) deve avere un titolo minimo di 1/20 determinato in colture cellulari infettate con il virus CSF e confermato da esami di controllo su sezioni di tessuto. La diluizione d'uso del coniugato deve combinare un massimo di segnale con un minimo di colorazione di fondo.

Ogni campione che mostri una reazione citoplasmica specifica è considerato positivo per pestivirus; in tali casi si devono effettuare ulteriori esami come descritto in B 3.

2. Isolamento ed identificazione del virus in colture cellulari a) L'isolamento del virus da campioni di tessuto si effettua su colture cellulari sensibili di PK 15 o su altre linee cellulari parimenti sensibili. Le sospensioni d'organo di un animale sospetto devono essere inoculate ad una diluizione di 1/10.

b) L'isolamento del virus da campioni di sangue, raccolti e trattati come indicato nel paragrafo A 2, si effettua inoculando sulle colture cellulari la sospensione del "buffy coat" ricostituita sino al volume ematico originale.

c) Per evidenziare l'antigene virale nel citoplasma dei monostrati, si devono trattare le colture cellulari con antisiero policlonale marcato. Si deve applicare il colorante ad intervalli da 24 a 72 ore dal momento dell'inoculazione.

d) Le colture cellulari positive devono essere sottoposte agli esami di diagnosi differenziale come specificato in B 3. Risultati negativi dopo il primo passaggio su coltura cellulare possono richiedere un secondo od anche più passaggi per l'isolamento del virus.

3. Tipizzazione, dei virus pestosi isolati, con anticorpi monoclonali a) Si devono esaminare ulteriormente, mediante anticorpi monoclonali marcati, i duplicati delle sezioni al criostato di tessuti o le colture cellulari che danno reazioni positive all'antisiero policlonale, come descritto in B 1 e 2, al fine di differenziare tra il virus CSF ed i virus diarrea virale del bovino (BVD)/border disease (BD).

b) Si devono usare solo i monoclonali ufficialmente raccomandati dal laboratorio di riferimento CE per la peste suina classica.

c) I monoclonali devono essere suddivisi in quattro gruppi secondo i criteri seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Ogni gruppo può essere rappresentato o da un singolo monoclonale o da una miscela di anticorpi monoclonali, a condizione che lo spettro di reattività corrisponda a quello di cui sopra.

d) L'interpretazione degli schemi di reazione è cosí riassunta:

>SPAZIO PER TABELLA>

C. RICERCA DEGLI ANTICORPI DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA CLASSICA La ricerca degli anticorpi del virus CSF in campioni di sangue viene effettuata per agevolare la diagnosi di peste suina in allevamenti comprendenti suini con sintomi clinici di malattia o su suini sospetti di aver avuto contatti con suini infetti. Può essere effettuata anche a scopo di sorveglianza o per indagini in allevamenti il cui stato sanitario non è noto.

Per questi scopi, i campioni di sangue devono essere sottoposti ad un test approvato.

I test seguenti sono approvati per l'uso e devono essere effettuati congiuntamente a controlli con sieri positivi e negativi.

I ceppi virali da usare per i test sierologici devono essere autorizzati in una riunione dei laboratori nazionali per la peste suina (NSFL) e rilasciati a questi ultimi, dietro loro richiesta, secondo quanto disposto dal laboratorio di riferimento CE per la peste suina classica.

Tutti i test utilizzati devono dare risultati soddisfacenti con i sieri CSF di riferimento, forniti dal laboratorio di riferimento CE per la peste suina classica.

1. Test di virus-neutralizzazione Questo test si basa sulla determinazione della soglia 50 %. Miscele di diluizioni di siero e quantità costanti di virus, dopo uno specificato periodo d'incubazione a 37 gC, vengono inoculate nelle colture. I risultati si basano sull'assenza di replicazione del virus, ricercata con un sistema di immunomarcatura. Si possono usare sia la prova di immunofluorescenza-neutralizzazione (NIF), sia quella degli anticorpi neutralizzanti perossidasi-coniugati. Il laboratorio di riferimento CE per la CSF fornirà, su richiesta, i protocolli dettagliati.

A scopi di screening i sieri vengono inizialmente diluiti a 1/10. Quando è necessaria una titolazione completa, si preparano diluizioni doppie del siero partendo da 1/10. Ogni diluizione viene miscelata con ugual volume di una soluzione virale contenente 100 (± 0,5 log10) dosi infettanti (TCID 50). Per ogni livello di diluizione si utilizzano almeno due colture. Dopo un appropriato periodo di incubazione le colture cellulari vengono fissate e si ricerca l'antigene virale con un sistema di immunomarcatura. I risultati vengono espressi come reciproco della diluizione iniziale di siero, a cui corrisponde assenza di marcatura specifica nella metà delle colture cellulari inoculate. Il punto di estinzione viene calcolato a metà tra due livelli di diluizione.

2. Prova di immunoassorbimento enzima-coniugato (ELISA) Si possono usare prove di competizione, di blocco ed indirette su ogni supporto idoneo.

Si raccomanda che i test usati minimizzino le reazioni crociate con il virus BVD ed altri pestivirus. Tuttavia i test devono garantire l'identificazione di tutte le infezioni da CSF, ed a tutti gli stadi di risposta immunitaria all'infezione.

Antigene L'antigene deve essere ricavato o corrispondere alle proteine virali di uno dei ceppi virali CSF raccomandati. Le cellule usate per preparare l'antigene devono essere indenni da ogni infezione da pestivirus.

Antisieri I sieri policlonali per le prove di competizione o di blocco devono essere ottenuti da suino o conigli infettati con uno dei ceppi di virus CSF raccomandati o con il ceppo lapinizzato C. Gli anticorpi monoclonali devono essere attivi contro o corrispondere ad una proteina virale immunodominante del virus CSF. Le prove indirette devono utilizzare un reattivo immunoglobulinico anti-suino che rivela sia le IgG che le IgM.

La sensibilità dell'ELISA deve essere tale da registrare come positivo ogni siero che reagisce al test di neutralizzazione, nonché i sieri positivi di riferimento forniti dal laboratorio di riferimento CE per la CSF.

L'ELISA può essere usato solo con siero ottenuto da campioni di plasma presi da singoli suini.

Se la procedura ELISA usata non è specifica per la CSF, i campioni positivi devono essere esaminati ulteriormente con i test differenziali specificati nella sezione E.

D. VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEGLI ESAMI DI LABORATORIO 1. L'individuazione dell'antigene virale CSF nei tessuti d'organo o nelle colture di cellule, dopo isolamento del virus dai campioni di tessuto con le tecniche definite in B 1, 2 e 3, costituisce la base della conferma di presenza della malattia, eccettuato nei casi di reazione dimostrata come dovuta a virus vaccinale, come specificato in B 3. La dimostrazione di antigene BVD/BD, secondo B 3, elimina il sospetto di CSF, purché non sussistano altre basi per tale sospetto.

A seguito di risultati inusuali o inaspettati della tipizzazione monoclonale secondo B 3, i pestivirus isolati devono essere considerati come inclassificati, e l'allevamento di origine deve essere ritenuto sospetto fino ad ulteriori esami. Questi possono comprendere la trasmissione del virus ad un laboratorio di riferimento per la caratterizzazione e ricerche sierologiche sull'allevamento di origine.

2. A seguito di rinvenimento di anticorpi reagenti con il virus CSF, l'allevamento di origine è ritenuto sospetto.

a) Al fine di escludere il sospetto di CSF originatosi dal rinvenimento di anticorpi, si usa il test descritto nel successivo capitolo E per distinguere tra anticorpi reagenti alla CSF che possono essere stati indotti da altri pestivirus ed anticorpi dovuti realmente al virus CSF. Si devono risaggiare con il testdifferenziale tutti i campioni originali.

b) Se al primo test differenziale non si può escludere il sospetto, si deve effettuare un ulteriore test almeno 30 giorni dopo, per seguire la possibile diffusione dell'infezione. Nell'azienda sospetta occorre prelevare campioni da tutti i primi 20 animali e dal 25 % dei rimanenti.

3. Interpretazione dei risultati sierologici Un titolo neutralizzante 10 in tutti i suini unito ad aspetti clinici o epizootologici originanti sospetto di malattia costituisce una diagnosi positiva. Un titolo 1/10 in tutti i suini senza aspetti clinici ed epizootologici dà origine al sospetto di malattia e deve essere seguito da procedimenti diagnostici differenziali.

Gli stessi criteri devono essere applicati ad ogni suino positivo all'ELISA.

E. PROCEDURE SIEROLOGICHE PER LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA PESTE SUINA CLASSICA ED ALTRI PESTIVIRUS 1. I test per la diagnosi differenziale tra CSF ed altre infezioni da pestivirus si basano sull'esame in parallelo dei sieri con ceppi virali sia di CSF sia di BVD/BD, usando metodi totalmente comparabili.

I ceppi virali CSF e BVD/BD da usare devono essere stati ufficialmente approvati (vedi sopra sub C). Per escludere il sospetto di CSF originatosi dalla scoperta di anticorpi, i campioni di sangue devono essere esaminati mediante titolazioni comparative delle soglie degli anticorpi neutralizzanti anti virus CSF e virus BVD/BD.

Nell'ELISA di blocco, si deve utilizzare il confronto tra le percentuali di blocco con antigeni CSF e con antigeni BVD/BD.

2. I risultati dei test sierologici comparativi, usando ceppi di riferimento di CSF e di altri pestivirus, devono essere interpretati come segue:

a) se i test comparativi mostrano che più di un suino possiede anticorpi del virus CSF senza anticorpi degli altri pestivirus, il risultato viene considerato positivo per CSF;

b) se i test comparativi mostrano che i titoli per il virus CSF sono uguali o maggiori dei titoli per gli altri pestivirus in più di un suino, allora c'è sospetto di CSF e la differenziazione è eseguita come segue:

- i suini aventi titoli neutralizzanti antivirus CSF maggiori od uguali ai titoli anti altri pestivirus sono macellati. I loro tessuti e, se del caso, i loro feti, sono esaminati per la ricerca di antigene o virus della CSF, secondo la procedura definita in B 1, 2 o 3,

- se si rinviene antigene virale o virus della CSF, la CSF sarà confermata,

- se la ricerca definita nel soprastante secondo trattino non rivela la presenza di antigene o virus della CSF, l'azienda è considerata come sospetta finché un ulteriore gruppo di campioni di sangue, prelevati almeno 30 giorni dopo, non sia stato sottoposto a nuovi test comparativi,

- se questi successivi test comparativi mostrano che tutti gli animali hanno titoli significativamente più alti (quattro volte o più) contro il virus BVD/BD rispetto al virus CSF, il sospetto è eliminato,

- se uno o più animali mostrano un titolo contro il virus CSF uguale o maggiore del titolo contro il virus BVD/BD, il risultato viene considerato positivo per CSF;

c) se i titoli BVD/BD sono tali da non escludere la possibilità di CSF, l'azienda è considerata come sospetta e nuovamente esaminata dopo almeno 30 giorni.

F. DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA PESTE SUINA AFRICANA La ASF non può essere differenziata dalla peste suina classica mediante esami clinici o esami post mortem e nella diagnosi differenziale di ogni sindrome acuta febbrile emorragica dei suini devono essere prese in considerazione entrambe queste malattie.

Gli esami di laboratorio sono essenziali per la distinzione tra le due malattie. Una diagnosi positiva in un paese indenne da ASF deve essere basata sull'isolamento e sull'identificazione del virus ASF.

Il punto di partenza nella diagnosi di laboratorio di ASF deve essere l'individuazione del virus, dell'antigene virale o degli anticorpi negli organi e nei fluidi tissutali.

In caso di risultati non probanti o negativi di almeno due esami su campioni provenienti da animali sospetti di ASF o con materiale proveniente da allevamenti che hanno avuto contatti con casi di ASF, deve essere prelevato ulteriore materiale nello stesso allevamento e dagli animali che sono stati in contatto con suini infetti.

1. Ricerca dell'antigene virale Per la ricerca dell'antigene virale si applicano la tecnica dell'immunofluorescenza diretta o altre tecniche utili, su sezioni sottili al criostato di tessuti d'organo, su strisci o su sedimenti da colture di leucociti. Le procedure sono simili a quelle descritte per la CSF, tranne il fatto che si usano reagenti specifici per la ASF.

2. Isolamento ed identificazione del virus a) Test di emoassorbimento (HAD) Lo HAD test viene effettuato inoculando in colture primarie di leucociti suini le sospensioni al 10 % di tessuti o il sangue prelevato sul campo da suini sospetti, oppure allestendo colture di leucociti da sangue di suini febbricitanti inoculato in laboratorio o da sangue prelevato sul campo. L'emoassorbimento consiste nell'adesione di un gran numero di eritrociti suini sulla superficie delle cellule infette e conferma la diagnosi di ASF.

b) Inoculazione del suino Si fa un pool con aliquote di ogni sospensione di tessuto al 10 % e se ne inoculano intramuscolo 2 ml a capo in quattro suini; due di questi debbono essere stati vaccinati contro la CSF e due non vaccinati. I suini dovranno essere esaminati giornalmente per 21 giorni, per valutare un eventuale innalzamento della temperatura rettale e l'insorgenza di sintomi clinici. Se si sviluppa febbre devono essere prelevati campioni di sangue onde allestire colture di leucociti per lo HAD test ("autorosette" ed inoculazione di colture primarie di leucociti suini). Se non si sviluppano sintomi clinici, si deve prelevare del sangue per la ricerca di anticorpi dopo un periodo di osservazione di 21 giorni.

G. RICERCA DI ANTICORPI INDOTTI DAL VIRUS ASF IN CAMPIONI DI SANGUE E NEI FLUIDI TISSUTALI La ricerca di anticorpi in campioni di siero o di fluidi tissutali viene effettuata per agevolare la diagnosi di ASF in allevamenti comprendenti suini con sintomi clinici che fanno sospettare la malattia o su suini sospetti di aver avuto contatto con suini infetti da ASF. Può essere effettuata anche a scopo di sorveglianza o per indagini in allevamenti il cui stato sanitario non è noto.

Per questi scopi, i campioni devono essere sottoposti ad un test approvato.

I test che seguono sono approvati e debbono essere effettuati congiuntamente ad appropriati controlli con sieri positivi e negativi:

a) Test di immunofluorescenza indiretta (IIF) b) ELISA.»

13) Dopo l'allegato III sono inseriti gli allegati seguenti:

«ALLEGATO IV SCREENING SIEROLOGICO DI SUINI NELLA ZONA DI PROTEZIONE E DI SORVEGLIANZA AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI ANTICORPI INDOTTI DAL VIRUS DELLA PESTE SUINA CLASSICA Il programma di screening sierologico dovrà tener conto della propagazione della peste suina classica e delle modalità di allevamento di suini, che siano o meno tenuti in gruppo.

1. Screening sierologico di suini allevati in gruppo Un gruppo consiste di due o più suini a contatto diretto tra di loro.

Prelievo di campioni da gruppi - Gruppo composto da 20 suini al massimo:- 2 suini qualora il gruppo consista di una scrofa con suinetto, i campioni sono prelevati dalla sola scrofa;

- Gruppo composto da più di 20 suini:- 2 suini + il 5 % dei rimanenti capi.

I campioni debbono essere prelevati da tutti i gruppi.

2. Screening sierologico di suini allevati separatamente, che comprendono i suini allevati in stretta vicinanza, ma che non hanno contatti diretti tra di loro, come ad esempio le scrofe legate alla corda.

Metodo di prelievo dei campioni >SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V PROCEDURA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DELLE AZIENDE INFETTE I. PULIZIA E DISINFEZIONE PRELIMINARI a) Non appena le carcasse dei suini sono state rimosse, quelle parti dei locali di stabulazione dei suini e qualsiasi parte di altri edifici, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione post mortem devono essere irrorati con disinfettanti riconosciuti conformemente all'articolo 10.

b) Qualsiasi tessuto o traccia di sangue occasionati dalla macellazione o dall'ispezione post mortem o ancora contaminazioni evidenti di edifici, cortili, utensili, ecc., vanno accuratamente raccolti ed eliminati con le carcasse.

c) Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie per almeno 24 ore.

II. PULIZIA E DISINFEZIONE FINALI a) Il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e successivamente lavate con acqua fredda.

b) Una volta lavate con acqua fredda come indicato alla lettera a), le superfici di cui sopra devono essere irrorate di nuovo con un disinfettante.

c) Dopo 7 giorni i locali devono essere trattati con un prodotto sgrassante, sciacquati con acqua fredda, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua fredda.

d) Il concime e le lettiere utilizzate devono essere bruciati, irrorati con disinfettante e lasciati in tali condizioni per 42 giorni. Il liquame deve di norma essere immagazzinato per 42 giorni dopo l'ultima aggiunta di materiale infetto. Questo periodo può essere prorogato se il liquame è stato contaminato in misura considerevole.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1991 Per il ConsiglioIl PresidenteP. BUKMAN

(1)GU n. C 226 del 31. 8. 1991, pag. 6.

(2)GU n. C 326 del 16. 12. 1991.

(3)Parere reso il 28 novembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

(5)GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 21.

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