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Document 31989D0687

89/687/CEE: DECISIONE DEL CONSIGLIO, DEL 22 DICEMBRE 1989, CHE ISTITUISCE UN PROGRAMMA DI SOLUZIONI SPECIFICHE PER OVVIARE ALLA LONTANANZA E ALL' INSULARITA DEI DIPARTIMENTI FRANCESI D' OLTREMARE ( POSEIDOM )

GU L 399 del 30.12.1989, p. 39–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/687/oj

31989D0687

89/687/CEE: DECISIONE DEL CONSIGLIO, DEL 22 DICEMBRE 1989, CHE ISTITUISCE UN PROGRAMMA DI SOLUZIONI SPECIFICHE PER OVVIARE ALLA LONTANANZA E ALL' INSULARITA DEI DIPARTIMENTI FRANCESI D' OLTREMARE ( POSEIDOM )

Gazzetta ufficiale n. L 399 del 30/12/1989 pag. 0039 - 0045


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1989

che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM)

(89/687/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 227, paragrafo 2 e l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 227, paragrafo 2 del trattato prevede che le istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal trattato, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti d'oltremare; che occorre a tal fine istituire un programma pluriennale e plurisettoriale per meglio realizzare detto obiettivo; che nella fattispecie il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tale uopo richiesti e che conviene pertanto fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), che ai sensi della legge francese del 2 agosto 1984 sono considerati altresì regioni, sono soggetti ad un notevole ritardo strutturale, aggravato da fenomeni numerosi (grande lontananza, insularità, superficie esigua, condizioni orografiche e climatiche difficili, dipendenza dell'economia da pochi prodotti), la cui persistenza e il cui effetto cumulativo compromettono seriamente lo sviluppo economico e sociale; che questi fenomeni rendono il contesto socio-economico dei DOM molto diverso da quello delle altre regioni della Comunità, in particolare sul piano del tasso di disoccupazione, che è uno dei più alti della Comunità e interessa principalmente i giovani;

considerando che ripetutamente le istanze comunitarie hanno espresso la propria solidarietà nei confronti dei DOM facendo intervenire i Fondi comunitari o tenendo conto della loro situazione specifica in sede di applicazione delle normative comunitarie; che il Parlamento europeo, nella risolu-

zione dell'11 maggio 1987 sui problemi regionali dei DOM ha ribadito con forza «che la gravità della situazione dei DOM giustifica e anzi esige un'azione plurisettoriale di sviluppo economico e sociale», e ha chiesto alle istanze comunitarie di attuare un'ampia serie di azioni molto diversificate;

considerando che i condizionamenti particolari cui i DOM sono esposti rendono necessario un maggiore sostegno della Comunità allo scopo di promuovere il loro sviluppo economico e sociale; che questo sostegno dovrebbe intervenire quanto prima per agevolare l'inserimento della loro economia nel mercato interno del 1993;

considerando che i DOM formano parte integrante della Comunità, ai sensi dell'articolo 227 del trattato, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale le disposizioni del trattato stesso e del diritto derivato si applicano di diritto ai DOM, pur essendo sempre possibile adottare misure specifiche a loro favore, qualora ciò sia effettivamente necessario per lo «sviluppo economico e sociale di tali regioni»;

considerando tuttavia che, pur formando parte integrante della Comunità, i DOM sono ubicati in regioni tropicali in via di sviluppo; che qualsiasi intervento deve essere rispondente a tale circostanza, perseguendo al tempo stesso la realizzazione del mercato interno e il riconoscimento della realtà regionale; che l'obiettivo del mercato interno dovrebbe realizzarsi nel mantenimento, nell'adeguamento o nell'abolizione delle normative in vigore nei DOM rispetto a quelle che prevarranno in tutta la Comunità, consentendo nel contempo ai DOM di raggiungere il livello economico e sociale medio comunitario;

considerando che la normativa europea da adottare per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali dovrà tenere conto della fragilità degli ambienti insulari, della vulnerabilità delle loro produzioni agricole e della particolare sensibilità di tali territori a una pressione turistica crescente;

considerando che la realizzazione di questi obiettivi può imporre in particolare di adeguare le normative comunitarie generali che non sono sufficientemente rispondenti alle realtà particolari dei DOM; che è quindi opportuno definire un'impostazione coerente nel quadro di un programma globale di azioni;

considerando che l'attuazione di questo programma do-

vrebbe infatti avvenire mediante l'adozione di atti giuridici, ad opera del Consiglio o della Commissione a seconda dei casi, alcuni dei quali saranno applicabili ai soli DOM, mentre altri contempleranno i DOM solo incidentalmente in testi di portata generale;

considerando che l'efficacia di un tale programma presuppone che lo stesso abbia una durata di vari anni, prorogabile per alcuni elementi del programma al di là della scadenza del 31 dicembre 1992, tenuto conto dei condizionamenti di natura permanente che caratterizzano i DOM;

considerando che gli effetti economici di eventuali regimi specifici dovranno rimanere rigorosamente limitati al territorio dei DOM, senza incidere direttamente sul funzionamento del mercato comune;

considerando che alcune produzioni tropicali dei DOM non formano ancora oggetto di misure comuni, il che non permette di realizzare gli obiettivi enumerati all'articolo 39 del trattato nei confronti dei produttori interessati; che occorrerà, da un lato, applicare ai DOM, con riserva di adeguamenti, le organizzazioni comuni di mercato esistenti e, dall'altro, elaborare o predisporre alcune organizzazioni comuni o prevedere soluzioni apposite; che sarà necessario, in particolare per quanto concerne le banane, deliberare su disposizioni che tengano conto degli obiettivi dell'atto unico e che conviene adottare a favore dei DOM misure che tengano conto dell'importanza economica e sociale di questo prodotto in taluni dei dipartimenti in questione e dell'obiettivo di un equo livello di vita per i produttori;

considerando che la situazione geografica eccezionale dei DOM rispetto alle fonti d'approvvigionamento di prodotti a monte di alcuni settori dell'alimentazione, essenziali per i consumi correnti, impongono a queste regioni oneri che compromettono gravemente il funzionamento di questi settori; che è necessario permettere una migliore copertura del loro fabbisogno di prodotti agricoli e alimentari con la produzione locale e ciò vale in particolare per l'allevamento, dove sul costo del prodotto finale incidono in misura rilevante i fattori di produzione; che è pertanto opportuno ovviare a tale svantaggio con misure adeguate;

considerando che i DOM sono fornitori, sul mercato comunitario in Europa, di prodotti tropicali omologhi e concorrenti di quelli ottenuti in parte, a minor costo, nei paesi in via di sviluppo vicini, che beneficiano di un accesso preferenziale sul mercato comunitario, di modo che il principio delle preferenze comunitarie di fatto può essere applicato difficil-

mente ai prodotti ottenuti nei DOM; che i paesi vicini offrono, peraltro, uno sbocco potenziale ai prodotti tropicali degli stessi DOM, giacché l'importante industria turistica sviluppata in quelle regioni generalmente risulta approvvigionata di prodotti di altre origini e di minor costo; che una maggiore cooperazione regionale potrebbe permettere ai

DOM di sfruttare meglio questi sbocchi; che occorre ovviare anche a questo svantaggio con misure idonee;

considerando che sono state adottate numerose normative nazionali specifiche ai DOM, spesso annose, per favorire il loro sviluppo economico e sociale; che in particolare la prospettiva del completamento del mercato interno impone che si decida entro il 31 dicembre 1992 in merito al loro mantenimento in vigore, al loro adeguamento o alla loro abolizione, conformemente ai principi generali del trattato e in considerazione dei vincoli particolari che gravano su quelle regioni;

considerando che è importante disporre di mezzi di trasporto regolare e al costo più basso, al fine di ovviare agli ostacoli della lontananza e dell'insularità, che il trasporto aereo costituisce un mezzo di sviluppo regionale e che conviene ricercare, in collaborazione colle autorità locali, le forme più idonee per una maggiore liberalizzazione;

considerando che, in quest'ambito, il rum costituisce un prodotto di massima rilevanza economica e sociale nei DOM; che, con la decisione 88/245/CEE (1), il Consiglio ha autorizzato la Francia a mantenere in vigore un regime fiscale speciale sul mercato nazionale francese fino al 31 dicembre 1992, in deroga all'articolo 95 del trattato; che entro quella data occorre studiare le conseguenze derivanti dalla triplice prospettiva della nuova definizione comunitaria, dalla soppressione della ripartizione, tra gli Stati membri, del contingente concesso agli Stati ACP e dell'abolizione di tale regime fiscale con effetto dal 1g gennaio 1993, nonché prendere, di conseguenza, al più presto le misure strutturali atte a salvaguardare gli interessi essenziali dei produttori comunitari di rum;

considerando che, sempre in questo ambito, i DOM beneficiano di un proprio regime fiscale, determinato in particolare dall'istituto del dazio di mare, che valorizza l'autogestione degli enti locali nel loro sviluppo, garantendo loro risorse proprie e consente di sostenere le produzioni locali; che la realizzazione del mercato interno impone di adeguare questo istituto per renderlo compatibile con il diritto comunitario, pur rafforzando la sua strumentalità allo sviluppo di quelle regioni;

considerando che il Consiglio europeo riunito a Bruxelles del 12 e 13 febbraio 1988, nel quadro della razionalizzazione degli obiettivi dei Fondi a finalità strutturale, ha decretato cinque obiettivi prioritari, tra cui quello di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni con ritardi di sviluppo; che sin da ora i DOM figurano esplicitamente sull'elenco delle regioni a cui si applica questo obiettivo; che, come è stato specificato, i contributi dei Fondi strutturali per tutte le regioni con ritardi di sviluppo verranno raddoppiati in termini reali tra il 1987 e il 1992; che di conseguenza i Fondi a finalità strutturale, la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti interverranno

a favore dei DOM in base al relativo quadro comunitario

di sostegno, in modo coordinato, concentrato e complementare alle iniziative nazionali e locali, in attuazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 (1);

considerando che un programma coerente e che comprenda tutti i mezzi di intervento della Comunità e delle autorità nazionali e regionali può consentire un'utilizzazione ottimale e più efficace delle risorse dei Fondi strutturali;

considerando che, nel quadro di tale programmazione, devono essere garantite la partecipazione attiva delle autorità locali, regionali e nazionali nonché la complementarità degli interventi comunitari nel rispetto dei principi della partnership e dell'addizionalità;

considerando inoltre che i DOM sono circondati, nelle rispettive zone geografiche, da Stati e territori con i quali la Comunità intrattiene relazioni diversificate che si riflettono in politiche di cooperazione scarsamente coordinate tra loro; che sviluppo delle varie componenti di una stessa zona geografica, con condizionamenti e caratteristiche analoghi, dovrebbe tuttavia fondarsi in particolare sull'attuazione di progetti regionali comuni a queste varie componenti qualunque sia la loro condizione giuridica in base al diritto comunitario, il che permetterebbe di realizzare economie di scala e rafforzerebbe la cooperazione regionale tra i partner interessati;

considerando inoltre che queste entità vicine debbono tradizionalmente far fronte a problemi analoghi, nonostante abbiano diversa condizione giuridica; che una cooperazione regionale, adeguata alle realtà locali, passa quindi per un

dialogo più diretto tra le parti interessate; che pertanto vanno favorite le procedure di consultazione regionale in stretto rapporto con gli Stati membri interessati nei casi in cui

siano coinvolti territori o regioni che dipendono da Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un programma pluriennale d'azione per i dipartimenti francesi d'oltremare, denominato POSEIDOM (Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare), che figura nell'allegato della presente decisione. Esso si applica alle misure legislative a agli impegni finanziari.

Il Consiglio adotta, per quanto lo concerne, le disposizioni necessarie all'esecuzione del programma e invita la Commissione a presentargli al più presto le relative proposte.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il 1g gennaio 1990.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

É. CRESSON

(1) GU n. C 53 del 2. 3. 1989, pag. 12.

(2) Parere reso il 14 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 56.

(1) GU n. L 106 del 27. 4. 1988, pag. 33.

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

ALLEGATO

PROGRAMMA DI SOLUZIONI SPECIFICHE PER OVVIARE ALLA LONTANANZA E ALL'INSULARITÀ DEI DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE («POSEIDOM»)

TITOLO I

Principi generali

1.

Il POSEIDOM si fonda sul duplice principio dell'appartenenza dei dipartimenti d'oltremare (DOM) alla Comunità e del riconoscimento della realtà regionale, caratterizzata dalla situazione specifica e dai condizionamenti particolari delle regioni interessate, rispetto all'intera Comunità.

2.1.

Di massima il programma POSEIDOM verrà attuato dal 1g gennaio 1990 al 31 dicembre 1992, con l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione, secondo i casi, dei necessari atti giuridici, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal trattato.

2.2.

Tenuto conto dei condizionamenti permanenti e specifici dei DOM, alcune azioni del programma potranno continuare ad essere applicate oltre il 31 dicembre 1992, in modo da consentire lo sviluppo economico e sociale di quelle regioni.

3.

Il POSEIDOM sostiene la realizzazione degli obiettivi generali del trattato, contribuendo alla realizzazione dei seguenti obiettivi particolari:

a) consentire un'integrazione realistica dei DOM nella Comunità, stabilendo un quadro idoneo per l'applicazione delle politiche comuni in quei dipartimenti;

b) contribuire al recupero del ritardo economico e sociale dei DOM nella prospettiva del mercato interno del 31 dicembre 1992, coordinando e concentrando l'azione dei Fondi a finalità strutturale, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e di altri strumenti finanziari esistenti; le misure disposte dalle autorità nazionali o regionali debbono integrarsi in questa azione.

4.

Il POSEIDOM sostiene la realizzazione degli obiettivi enunciati nell'allegato VII dell'atto finale della terza convenzione ACP-CEE e nell'identica dichiarazione che acclusa alla quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, nonché nella prima parte del titolo VII della decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla CEE (;), modificata della decisione 87/341/CEE ($), e nelle corrispondenti disposizioni della decisione destinata a succederle, obiettivi intesi a promuovere la cooperazione regionale nelle aree in via di sviluppo in cui si situano i DOM, in particolare prevedendo strumenti adeguati per permettere la partecipazione a progetti o programmi regionali comuni.

TITOLO II

Attuazione delle politiche comuni nei DOM

5.

Le misure comunitarie già adottate per i DOM sono mantenute in vigore, estese o adeguate in conformità della presente decisione, per rispondere meglio alle loro esigenze specifiche e alla necessità di consentire il recupero del loro ritardo economico e sociale.

6.

Le direttive o altre misure da adottare nella prospettiva del mercato interno, nel campo sociale, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, fatte salve le disposizioni del programma quadro comunitario in questo settore, nonché della protezione dell'ambiente devono tener conto della situazione specifica dei DOM e della necessità di consentirne lo sviluppo economico e sociale.

7.

La Comunità e gli Stati membri svilupperanno tutte le azioni idonee a permettere all'insieme delle compagnie aeree comunitarie, segnatamente quelle locali, di operare nei DOM nell'interesse del loro sviluppo.

(;) GU n. L 175 del 10. 7. 1986, pag. 1.

($) GU n. L 173 del 30. 6. 1987, pag. 10.

8.1.

In base ad un'analisi che dovrà essere effettuata dalla Commissione prodotto per prodotto, in funzione di criteri obiettivi, i prodotti agricoli non soggetti a misure comuni beneficeranno di misure apposite che potranno in particolare configurarsi come aiuti alla trasformazione o aiuti alla commercializzazione, senza escludere in casi particolari la possibilità di aiuti alla produzione. Il Consiglio o la Commissione, a seconda dei casi, prenderanno le prime misure necessarie a tale scopo, entro sei mesi a decorrere dalla data in cui prende effetto la presente decisione.

8.2.

Tenuto conto dell'importanza economica e sociale delle banane per i DOM e dell'obiettivo di un livello di vita equo per i produttori, la Commissione decide senza attendere l'adozione di norme comuni, in particolare nel contesto della regolamentazione in materia di Fondi strutturali, gli interventi a favore di questo settore. Al fine di migliorare le condizioni di produzione e di concorrenza, tali interventi si configureranno segnatamente come misure in materia di ricerca, raccolto, presentazione e trattamento, trasporto, magazzinaggio, commercializzazione e promozione commerciale.

Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le disposizioni relative alle banane ai fini della realizzazione del mercato unico entro il 31 dicembre 1992.

8.3.

Quanto al rum, la Commissione esamina le conseguenze economiche e sociali della triplice prospettiva della nuova definizione comunitaria delle modifiche convenute, nell'ambito del negoziato per la quarta convenzione ACP-CEE, per quanto riguarda l'accesso del rum originario degli Stati ACP al mercato comunitario, e dell'abolizione del regime fiscale speciale, tenendo conto degli interessi dei produttori comunitari e di quelli dei territori e paesi terzi nei cui confronti la Comunità ha sottoscritto impegni particolari.

Il Consiglio e la Commissione adottano quanto prima, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure strutturali atte a salvaguardare gli interessi essenziali dei produttori comunitari di rum in modo da migliorare la loro competitività, ristrutturare il settore e facilitare la commercializzazione della loro produzione, nella prospettiva della soppressione graduale delle quote nazionali. Entro il 30 giugno 1990 la Commissione presenta al Consiglio le proposte corrispondenti ed entro il 31 dicembre 1992 riferisce sulla situazione dei produttori comunitari e sull'attuazione delle misure succitate.

9.1.

Entro sei mesi a decorrere dalla data in cui prende effetto la presente decisione, il Consiglio o la Commissione, a seconda dei casi, definiscono azioni intese ad ovviare agli effetti della situazione geografica particolare dei DOM rispetto al territorio continentale della Comunità, tenendo conto nel contempo degli obiettivi della cooperazione regionale.

Queste azioni si concretano, da un lato, in misure volte ad agevolare l'approvvigionamento dei DOM e, dall'altro, in misure a favore di determinate produzioni agricole dei DOM.

9.2.

Per quanto riguarda il loro approvvigionamento, i DOM beneficiano in particolare delle seguenti misure:

a) In primo luogo, misure relative ai fattori di produzione inerenti all'allevamento locale: a tale scopo i cereali originari dei paesi in via di sviluppo destinati alla produzione animale sono esentati dal prelievo all'atto dell'importazione diretta nei DOM.

In caso di difficoltà di approvvigionamento, riconosciute dalla Commissione, dei prodotti in questione originari dei paesi in via di sviluppo, questa misura può essere eccezionalmente estesa ai cereali provenienti dagli altri paesi terzi.

b) In secondo luogo, misure che possono riguardare anche prodotti destinati all'alimentazione umana; questi prodotti originari dei PTOM o degli Stati ACP possono essere esentati dal prelievo o, eventualmente, dal dazio doganale all'atto della loro importazione diretta nei DOM.

In caso di difficoltà di approvvigionamento, riconosciute dalla Commissione, dei prodotti in questione originari dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) o degli Stati ACP vicini, questa misura può essere estesa ai prodotti provenienti dagli altri paesi in via di sviluppo.

c) Le misure di cui alle lettere a) e b) sono limitate alle esigenze del mercato locale e a tal fine sono previste disposizioni atte a garantire che i prodotti in questione non siano rispediti nel resto della Comunità.

9.3.

Per quanto riguarda le loro produzioni agricole, i DOM beneficiano delle seguenti misure, che devono essere adottate in base ad un'analisi da effettuarsi a cura della Commissione, prodotto per prodotto, in funzione di criteri obiettivi:

a) sono previste misure comunitarie per lo sviluppo di determinate produzioni qualora esse abbiano sbocchi sul mercato dei DOM, su quello delle zone vicine o su quello del resto della Comunità;

b) per le altre produzioni, possono essere previste misure in funzione in particolare della loro efficacia per lo sviluppo economico e sociale dei DOM.

10.1.

Le misure nazionali che producono effetti specifici a favore dei DOM vengono sistematicamente inventariate, affinché si possa decidere, entro il 31 dicembre 1992, sul loro mantenimento, sul loro adeguamento o sulla loro abolizione in conformità dei principi generali del trattato e in considerazione dei condizionamenti particolari cui gli stessi DOM sono esposti.

10.2.

Quanto agli aiuti ai sensi dell'articolo 92 del trattato, la Commissione:

a) dopo aver proceduto all'inventario di cui al paragrafo 1, li esamina a norma di detta disposizione e prende i provvedimenti di sua competenza o propone al Consiglio, se del caso, le misure eventualmente necessarie ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, tenendo conto della situazione specifica dei DOM nonché dell'incidenza delle misure comunitarie previste nel presente programma o prese in attuazione del medesimo;

b) procede, anche dopo la scadenza del 31 dicembre 1992, a un esame periodico degli aiuti, onde disporre le modifiche rese necessarie dagli sviluppi della situazione.

11.

Il sistema delle imposte applicate nei DOM con la denominazione di «dazio di mare» sarà adeguato in base al disposto della decisione 89/688/CEE (;).

TITOLO III

Azione dei Fondi a finalità strutturale, della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari

12.1.

Dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2052/88 e alle condizioni stabilite dal medesimo, gli obiettivi e le procedure ivi enunciate si applicano agli interventi, nei DOM, dei Fondi a finalità strutturale, della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, al fine di promuoverne lo sviluppo e l'adeguamento strutturale.

12.2.

Gli interventi strutturali tengono conto degli svantaggi supplementari derivanti, per i DOM, dalla lontananza e dall'insularità.

12.3.

In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le autorità francesi e la Commissione vigilano a che le azioni coperte dalle strutture comunitarie di sostegno a favore dei DOM vengano svolte prevalentemente mediante l'attuazione di programmi operativi, nel rispetto dei principi di compartecipazione e di complementarità.

12.4.

Nell'ambito delle sue competenze e in conformità delle norme di imputabilità, ai fondi strutturali, la Commissione si adopera per accelerare la concessione di contributi nei casi in cui l'intervento dei Fondi stessi sia necessario per rimediare ai danni provocati dalle catastrofi naturali tipiche delle regioni tropicali interessate, in particolare dai cicloni, e la cui riparazione non è coperta dagli aiuti d'urgenza.

TITOLO IV

Cooperazione regionale

13.1.

Onde permettere una migliore cooperazione regionale, vengono promosse consultazioni tra i vari Stati, PTOM e DOM, delle zone geografiche interessate, di concerto con le autorità degli Stati membri competenti per quel che riguarda i DOM e i PTOM.

(;) Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.

13.2.

Quanto alla cooperazione regionale in campo commerciale, essa può assumere la forma di accordi commerciali regionali, conformemente alle disposizioni previste nel trattato.

Possono inoltre essere finanziate azioni di promozione commerciale comuni ai DOM, ai PTOM e agli Stati ACP vicini, conformemente ai metodi indicati al paragrafo 3, in modo coordinato e nel rispetto delle regole e delle competenze di ciascun Fondo.

13.3.

Nel quadro delle sue competenze in materia di gestione dei Fondi a finalità strutturale e in conformità delle norme di imputabilità ai Fondi medesimi, la Commissione vigila a che i DOM beneficino degli interventi dei Fondi strutturali nel quadro di progetti o di programmi regionali comuni a DOM, PTOM e Stati ACP di una stessa zona geografica, sempre che e nella misura in cui:

- tali progetti o programmi regionali comuni siano quelli definiti, quanto agli obiettivi, al campo di applicazione e alle relative norme di procedura, negli articoli 101-113 della terza convenzione ACP-CEE e negli articoli 54-66 della decisione 86/283/CEE del Consiglio nonché, non appena

queste entreranno in vigore, nelle corrispondenti disposizioni della quarta convenzione ACP-CEE e della decisione che succederà a detta decisione;

- le norme di procedura per il finanziamento di questi progetti o programmi siano quelle proprie a ciascuno dei Fondi comunitari interessati.

La Commissione provvede a coordinare nel tempo tali finanziamenti e a coordinare la successiva attuazione dei progetti o programmi.

TITOLO V

Disposizione finale

14.

La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti nella realizzazione del programma POSEIDOM.

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