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Document 31988D0224

88/224/CEE: Decisione della Commissione del 7 aprile 1988 che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe, per le patate da consumo originarie della Turchia, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE (Il testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

GU L 100 del 19.4.1988, p. 48–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/224/oj

31988D0224

88/224/CEE: Decisione della Commissione del 7 aprile 1988 che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe, per le patate da consumo originarie della Turchia, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE (Il testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 19/04/1988 pag. 0048 - 0050


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1988

che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe, per le patate da consumo originarie della Turchia, ad alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE

(I testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(88/224/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/298/CEE (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le richieste presentate dal Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi,

considerando che a norma della direttiva 77/93/CEE i tuberi di patate originari della Turchia in linea di massima non possono essere introdotti nella Comunità, a motivo del rischio che vengano introdotte malattie esotiche della patata, sconosciute nella Comunità;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 3 di detta direttiva consente tuttavia di derogare a tale norma, a condizione che si sia accertato che non vi sono rischi di diffusione di organismi nocivi;

considerando che la produzione in Turchia di patate primaticce ottenute da patate da semina fornite da alcuni Stati membri, è ormai divenuta prassi consueta;

considerando che, secondo le informazioni fornite dalla Turchia e raccolte in tale paese, vi sono validi motivi per ritenere che in Turchia le patate possono essere coltivate in condizioni sanitarie adeguate e che non vi sono attualmente fonti suscettibili di provocare l'introduzione di malattie esotiche della patata, in particolare in talune zone della provincia di Adana, dove la coltura della patata è iniziata soltanto nel 1987; che inoltre la Turchia applica norme adeguate in materia di sanità e di qualità della produzione di patate in tale provincia e che tenuto conto del fatto che le patate sono ottenute da patate da semina fornite dalla Comunità, è improbabile il manifestarsi di malattie esotiche della patata sconosciute nella Comunità;

considerando che si può quindi stabilire, sulla scorta delle informazioni attualmente disponibili, che non vi sono rischi di diffusione di organismi nocivi se sono soddisfatte alcune condizioni speciali di carattere tecnico; che le patate vengono importate in un periodo in cui non possono avere effetti sullo stato sanitario delle patate prodotte nella Comunità;

considerando che gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta dovrebbero quindi essere autorizzati, per la prossima campagna, ad accordare deroghe per le patate da consumo primaticce originarie della Turchia, purché si ottemperi alle suddette condizioni speciali di carattere tecnico; che questo sistema verrà riesaminato in funzione dei risultati del controllo da effettuare sulle patate importate nella Comunità in conformità della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a prevedere deroghe all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE per quanto attiene ai divieti figuranti nell'allegato III, parte A, punto 9 bis della stessa direttiva, per le patate da consumo originarie della Turchia, al fine di commercializzarle nei loro rispettivi territori o tra loro.

2. Devono essere rispettate le seguenti condizioni, fatte salve tuttavia le condizioni stabilite in altre disposizioni della direttiva 77/93/CEE:

a) deve trattarsi di patate destinate al consumo umano;

b) deve trattarsi di patate non mature, cioé di patate « non suberizzate » prive di buccia oppure di patate sottoposte ad un trattamento volto ad eliminarne la facoltà germinativa;

c) le patate devono essere state coltivate nella provincia di Adana, a sud della linea Karensali-Duzici;

d) le patate devono appartenere a varietà di cui tuberi-seme sono stati importati in Turchia esclusivamente dagli Stati membri;

e) le patate devono essere progenie diretta delle patate da semina ufficialmente certificate nel 1987 come « tuberi-seme di base » o « tuberi-seme certificati » in Stati membri;

f) le patate devono essere state trattate con macchinario ad esse riservato o che sia stato adeguatamente disinfettato dopo ogni uso per altri scopi;

g) le patate non devono essere state tenute in depositi in cui siano state immagazzinate patate di varietà diverse da quelle di cui alla lettera d);

h) le patate devono essere prive di terra, con una tolleranza dello 0,5 % in peso, nonché di foglie e di altre parti vegetali;

i) le patate devono essere state sottoposte a campionamento, conformemente alle norme internazionali, da parte del servizio per la protezione vegetale della Turchia, e accertate conformi, nel corso dei controlli ufficiali effettuati dal servizio suddetto, alle tolleranze per i tuberi difettosi indicate nell'allegato I, per un totale massimo del 4,5 %, in numero di tuberi, per tutti i difetti e per un totale massimo del 2 %, in numero di tuberi, per tutti i difetti diversi da inverdimento, calibro fuori misura e mescolanza di varietà, a condizione che le patate siano prive di larve vive, crisalidi o individui adulti di insetti minatori; le patate non devono aver superato queste tolleranze nemmeno in altri controlli eseguiti da altri organismi per altri scopi;

k) le patate devono essere imballate:

- in sacchi nuovi, oppure

- in contenitori debitamente disinfettati;

su ciascun sacco o contenitore deve essere apposta un'etichetta ufficiale recante le informazioni indicate nell'allegato II;

l) nel certificato fitosanitario ufficiale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE si deve riportare:

- sotto il titolo « disinfestazione e/o disinfezione », ogni informazione relativa ai possibili trattamenti di cui alla lettera b), seconda ipotesi e/o di cui alla lettera k), secondo trattino;

- sotto il titolo « dichiarazione supplementare »:

- il nome della varietà,

- il numero d'identificazione o il nome e l'ubicazione dell'azienda in cui sono state coltivate le patate,

- un riferimento che consenta di identificare la partita di patate da semina utilizzata, conformemente alla lettera e),

- i risultati del controllo relativo alla presenza di patate difettose, conformemente alla lettera i):

m) al loro arrivo, le patate devono essere controllate dallo Stato membro importatore per accertare se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera i); può essere ammessa una tolleranza supplementare dello 0,5 % in numero di tuberi per i marciumi umidi; una copia di ciascun certificato fitosanitario ufficiale deve essere inviata alla Commissione;

n) all'arrivo, lo Stato membro importatore deve prelevare un campione di 400 tuberi ogni 50 t di patate importate, per controllare in modo adeguato l'eventuale presenza di organismi nocivi. Gli organismi nocivi in causa e le modalità di controllo devono essere determinati di concerto con i servizi per la protezione vegetale degli Stati membri.

Articolo 2

1. L'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 1 scade il 1o luglio 1988, fatte salve eventuali tolleranze che il servizio per la protezione vegetale dello Stato membro interessato può concedere per cause imprevedibili che ritardino l'arrivo.

2. L'autorizzazione viene revocata qualora si constati che le condizioni fissate non sono sufficienti ad evitare l'introduzione di organismi nocivi o qualora dette condizioni non siano state rispettate.

Articolo 3

Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e agli Stati membri le disposizioni nazionali in virtù delle quali essi si avvalgono delle autorizzazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 151 dell'11. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

Tolleranze per i tuberi difettosi

(Articolo 1, paragrafo 2, lettera k)

1.2 // // // Tipi di difetto // Tuberi (%) // // // Difetti gravi // // Gravi danni dovuti al macchinario // 1,0 // Danni causati da malattie (scabbia) // 0,5 // Inverdimento // 2,0 // Marciumi umidi // 0,0 // Cancrena secca // 0,5 // Difetti lievi // // Presenza di terra // 0,5 // Lievi danni dovuti al macchinario // 1,0 // Danni causati da insetti // 1,0 // Calibro fuori misura // 1,0 // Mescolanza di varietà // 0,0 // //

ALLEGATO II

Informazioni da riportare sull'etichetta

(Articolo 1, paragrafo 2, lettera 1)

1. Nome dell'autorità che rilascia l'etichetta.

2. Nome dell'organizzazione di esportatori.

3. Indicazione « Patate turche da consumo ».

4. Varietà.

5. Provincia di produzione.

6. Calibro.

7. Peso netto dichiarato.

8. Indicazione « In conformità dei requisiti CEE 1988 ».

9. Contrassegno stampato o impresso per conto del servizio turco per la protezione vegetale.

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