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Document 31988L0220

Direttiva 88/220/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda la politica d'investimento di alcuni o.i.c.v.m.

GU L 100 del 19.4.1988, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/220/oj

31988L0220

Direttiva 88/220/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda la politica d'investimento di alcuni o.i.c.v.m.

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 19/04/1988 pag. 0031 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0173
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0173


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1988

che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o. i. c. v. m.), per quanto riguarda la politica d'investimento di alcuni o. i. c. v. m.

(88/220/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 22, paragrafi 1 e 2 della direttiva 85/611/CEE (4), limita gli investimenti di un o. i. c. v. m. nei valori mobiliari di uno stesso emittente al 5 % del suo partrimonio e che questa percentuale può essere eventualmente elevata al 10 %;

considerando che tale limite solleva problemi particolari per gli o. i. c. v. m. stabiliti in Danimarca quando essi desiderano investire una parte rilevante del loro patrimonio nel mercato obbligazionario nazionale, dato che questo mercato è dominato dalle obbligazioni ipotecarie e che il numero degli istituti che emettono tali obbligazioni è molto ridotto;

considerando che in Danimarca tali obbligazioni ipotecarie sono soggette ad una regolamentazione e ad una sorveglianza particolare dirette alla tutela dei portatori e sono assimilate dalla regolamentazione danese alle obbligazioni emesse o garantite dallo Stato;

considerando che l'articolo 22, paragrafo 3 della direttiva 85/611/CEE stabilisce una deroga ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo, per i valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato membro ed autorizza in tale caso gli o. i. c. v. m. ad investire in particolare fino al 35 % del loro patrimonio in obbligazioni di tale tipo;

considerando che è giustificata una deroga analoga, ma di portata più limitata nei riguardi delle obbligazioni del settore privato, le quali anche se non sono garantite dallo Stato offrono garanzie particolari per l'investitore, in virtù delle regolamentazioni particolari loro applicabili; che è pertanto opportuno prevedere una simile deroga per il complesso di queste obbligazioni che rispondono a criteri fissati in comune e lasciare agli Stati membri la cura di elaborare l'elenco delle obbligazioni a cui intendono, se del caso, accordare una deroga e prevedere una procedura d'informazione degli altri Stati membri identica a quella prevista all'articolo 20 della direttiva 85/611/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 22 della direttiva 85/611/CEE sono aggiunti i paragrafi seguenti:

« 4. Gli Stati membri possono, per determinate obbligazioni, elevare il limite di cui al paragrafo 1 ad un massimo del 25 % quando esse sono emesse da un istituto di credito che ha la propria sede sociale in uno Stato membro e che è sottoposto, in base alla legge, ad un controllo pubblico particolare inteso a tutelare i detentori di tali obbligazioni. In particolare, le somme

provenienti dalla emissione di tali obbligazioni devono essere investite conformemente alla legge in patrimoni che coprano sufficientemente per tutto il periodo di validità delle obbligazioni gli impegni che ne derivano e che sono destinati per privilegio al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi maturati in caso di inadempienza dell'emittente.

Se un o. i. c. v. m. investe più del 5 % del proprio patrimonio nelle obbligazioni di cui al primo comma, emesse da uno stesso emittente, il valore totale di questi investimenti non può superare l'80 % del valore del patrimonio dell'o. i. c. v. m.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, l'elenco delle categorie di obbligazioni di cui sopra e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge ed alle disposizioni riguardanti il controllo previste al primo comma, ad emettere obbligazioni che soddisfino i criteri sopra enunciati. Questi elenchi sono accompagnati da una descrizione del regime delle garanzie offerte. È applicabile la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

5. Ai fini dell'applicazione del limite del 40 % di cui al paragrafo 2, non si tiene conto dei valori mobiliari di cui ai paragrafi 3 e 4.

I limiti previsti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 non possono essere cumulati e pertanto gli investimenti nei valori mobiliari di uno stesso emittente, effettuati in conformità dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, non possono in nessun caso superare congiuntamente il 35 % del patrimonio dell'o. i. c. v. m. »

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro gli stessi termini previsti dalla direttiva 85/611/CEE. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

(1) GU n. C 155 del 21. 6. 1986, pag. 4.

(2) Parere pubblicato nella GU n. C 125 dell'11.5. 1987, pag. 162 e decisione del 10 febbraio 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 333 del 29. 12. 1986, pag. 10.

(4) GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3.

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