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Document 31983L0575
Council Directive 83/575/EEC of 26 October 1983 amending Directive 71/316/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to common provisions for both measuring instruments and methods of metrological control
Direttiva 83/575/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico
Direttiva 83/575/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico
GU L 332 del 28.11.1983, p. 43–47
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 18/05/2009
Direttiva 83/575/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/11/1983 pag. 0043 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 0178
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0237
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 13 pag. 0178
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0237
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 1983 che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ( 83/575/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che la direttiva 71/316/CEE ( 4 ) ha lo scopo di realizzare la libera circolazione degli strumenti di misura all ' interno della Comunità mediante l ' armonizzazione delle legislazioni nazionali divergenti relative ai controlli metrologici e con l ' istituzione a tal fine di procedure adeguate di approvazione CEE del modello di controllo metrologico CEE ; considerando che l ' esperienza acquista negli ultimi anni nel settore degli strumenti di misura rende necessaria la modifica di taluni articoli della direttiva 71/316/CEE ; considerando che i metodi di controllo attualmente applicati consentono di procedere alla verifica prima CEE in modo diverso da quello di un controllo all ' unità degli strumenti ; considerando che , quando è stata adottata , la direttiva 71/316/CEE non poteva tener conto di detta evoluzione ; che taluni Stati membri hanno adottato nelle loro legislazioni nazionali prescrizioni che tengono conto di detta evoluzione ; considerando che di conseguenza che è opportuno , onde armonizzare le legislazioni nazionali adottate a questo scopo , modificare e completare le disposizioni comunitarie in questione , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 71/316/CEE è modifica nel modo seguente : 1 . l ' articolo 1 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 1 1 . a ) La presente direttiva contempla , con la designazione " strumenti " , gli strumenti di misura , i dispositivi complementari nonchù gli impianti di misurazione . b ) Sono del pari contemplate le unità di misura , l ' armonizzazione dei metodi di misurazione e di controllo metrologico e , se del caso , dei mezzi necessari alla loro applicazione . c ) Sono del pari contemplate la fissazione , il metodo di misurazione , il controllo metrologico , nonchù la marcatura dei quantitativi precondizionati . 2 . Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare , per i motivi contemplati nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano , l ' immissione sul mercato e/o la messa in servizio di uno strumento di misura o di un prodotto di cui al paragrafo 1 , munito dei marchi e/o dei contrassegni CEE alle condizioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari che lo riguardano . 3 . Gli Stati membri attribuiscono all ' approvazione CEE del modello ed alla verifica prima CEE effetti identici a quelli dei corrispondenti atti nazionali . 4 . Le direttive particolari concernenti le materie di cui al paragrafo l preciseranno : - in particolare le procedure e le caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche in materia di costruzione e di funzionamento , relativamente alle materie di cui al paragrafo 1 , lettera a ) - le prescrizioni concernenti il paragrafo 1 , lettere b ) e c ) . 2 . l ' articolo 2 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 2 1 . L ' approvazione CEE del modello costituisce l ' ammissione di strumenti alla verifica prima CEE e , qualora non sia richiesta una verifica prima , l ' autorizzazione di immissione sul mercato e/o di messa in servizio . Se la ( le ) direttiva ( direttive ) particolare ( particolari ) che la ( le ) riguarda ( riguardano ) dispensa ( dispensano ) una categoria di strumenti dall ' approvazione CEE del modello , gli strumenti di questa categoria sono ammessi direttamente alla verifica prima CEE . 2 . Se me attrezzature di controllo di cui dispongono lo permettono , gli Stati membri concedono l ' approvazione CEE del modello a qualsiasi strumento conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano . 3 . Una domanda di approvazione CEE del modello può essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità . Per uno stesso strumento la domanda va fatta in un Stato membro . 4 . Lo Stato membro che ha concesso un ' approvazione CEE del modello prende le misure necessarie per essere informato di qualunque modifica od aggiunta apportata al modello approvato . Esso ne informa gli altri Stati membri . Le modifiche o aggiunte ad un modello approvato devono formare oggetto di un ' approvazione CEE complementare del modello da parte dello Stato membro che ha concesso l ' approvazione CEE qualora esse influenzino o possano influenzare il risultato della misurazione o le condizioni regolamentari di impiego dello strumento . Per il modello modificato viene tuttavia concessa una nuova approvazione CEE del modello anzichù un complemento al certificato di approvazione CEE del modello originale se la modifica del modello è effettuata dopo una modifica oppure un adattamento della presente direttiva o della relativa direttiva particolare , tale che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l ' applicazione delle nuove disposizioni . 5 . Gli Stati membri procedono all ' approvazione CEE del modello a norma delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari» ; 3 . l ' articolo 4 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 4 Se uno strumento ha superato l ' esame di approvazione CEE del modello di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari che lo riguardano , lo Stato membro che ha effettuato tale esame redige un certificato di approvazione CEE del modello e tale certificato viene notificato al richiedente . Nei casi previsti all ' articolo 11 o da una direttiva particolare , il richiedente deve , e negli altri casi può , apporre o fare apporre su ciascuno strumento conforme al modello approvato il contrassegno di approvazione CEE indicato in detto certificato » ; 4 . l ' articolo 5 è sotituito dal testo seguente : « Articolo 5 1 . La durata di validità dell ' approvazione CEE del modello è di dieci anni . Essa può essere successivamente prorogata per periodi di dieci anni ; il numero degli strumenti che si possono fabbricare conformemente al modello approvato è illimitato . Le approvazioni CEE del modello rilasciate sulla base delle prescrizioni della presente direttiva e di una direttiva particolare non possono essere prorogate oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento di tali prescrizioni comunitarie , ove non sia stato possibile rilasciare le approvazioni CEE del modello in base alle nuove prescrizioni . Se l ' approvazione CEE del modello non è prorogata , essa resta comunque d ' applicazione per gli strumenti CEE in servizio . 2 . Ove siano impiegate tecniche nuove non previste da una direttiva particolare , può essere concessa un ' approvazione CEE del modello di effetto limitato , previa consultazione degli altri Stati membri . Essa può comportare le seguenti restrizioni : - limitazione del numero di strumenti beneficiari dell ' approvazione , - obbligo di notificare alle autorità competenti i luoghi di installazione , - limitazione dell ' uso , - disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata . Può tuttavia venire concessa soltanto : - se la direttiva particolare per tale categoria strumenti è già entrata in vigore , - se non vi è deroga agli errori massimi tollerati fissati nelle direttive particolari . La validità di tale approvazione è limitata a due anni al massimo e può venir prorogata di tre anni al massimo . 3 . Lo Stato membro che ha concesso l ' approvazione CEE del modello de effetto limitato , di cui al paragrafo 2 , presenta una domanda volta ad adattare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva , se del caso , e le direttive particolari conformemente alla procedura di cui all ' articolo 18 , non appena esso ritenga che l ' esperienza sia stata positiva » ; 5 . nell ' allegato I il testo dei punti 3.3 e 6.3 è sostituito dal testo seguente : « 3.3 . Il contrassegno di cui all ' articolo 6 della presente direttiva è analogo al contrassegno CEE nel quale la lettera È stilizzata è sostituita da un ' immagine simmetrica rispetto alla verticale e non comporta alcuna altra indicazione salvo deroga nelle direttive particolari . Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.3 » ; « 6.3 . Contrassegno dell ' esonero dall ' approvazione CEE del modello ( vedi punto 3.3 ) . Esempio 3 » ; 6 . a ) nell ' articolo 7 , paragrafo I , lettera b ) , i termini « articolo 5 , paragrafi 2 e 3 » sono sostituiti da « articolo 5 , paragrafo 2 » ; b ) all ' articolo 7 , paragrafo 1 , è aggiunto il testo seguente : « c ) se costata che essa è stata concessa indebitamente » ; 7 . a ) l ' articolo 8 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente : « I . a ) La verifica prima CEE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e/o con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano ; essa si materializza nel marchio di verifica prima CEE . b ) Questa verifica prima CEE degli strumenti può essere effettuata diversamente che con una verifica all ' unità nei casi previsti dalle direttive particolari ed in base alle modalità considerate » ; b ) all ' articolo 8 , paragrafo 3 , il riferimento « articolo 1 , paragrafo 1 » è sostituito da « articolo 1 , paragrafo 2 » ; 8 . l ' articolo 9 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 9 I . Se uno strumento appartiene ad una categoria esonerata dall ' approvazione CEE del modello e , in caso affermativo , se esso è conforme alle prescrizioni di realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nelle direttive particolari relative a detto strumento ; b ) se lo strumento è stato oggetto di un ' approvazione CEE del modello e , in caso affermativo , se esso è conforme al modello approvato ed alle direttive particolari relative a questo strumento , in vigore al momento del rilascio di tale approvazione CEE del modello . 2 . L ' esame effettuato durante la verifica prima CEE riguarda in particolare , in conformità delle direttive particolari , quanto segue : - qualità metrologiche , - errori massimi tollerati , - costruzione , per appurare se quest ' ultima garantisce che le proprietà metrologiche non rischiano di diminuire notevolmente nell ' uso normale dello strumento , - esistenza delle indicazioni segnaletiche regolamentari e delle targhette di punzonatura o spazio che consenta l ' apposizione dei marchi di verifica CEE » ; 9 . l ' articolo 10 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 10 Se uno strumento ha superato la verifica prima CEE conformemente alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari , i marchi di verifica parziale o definitiva CEE descritti all ' allegato II della presente direttiva vengono apposti su detto strumento sotto la responsabilità dello Stato membro secondo le modalità previste da detto allegato » ; 10 . l ' articolo 13 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 13 Ciascuno Stato membro notifica agli Stati membri ed alla Commissione i servizi , gli organismi e gli istituti debitamente abilitati ad effettuare gli esami previsti dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e a rilasciare i certificati di approvazione CEE del modello nonchù ad apporre il marchio di verifica prima CEE » ; 11 . l ' articolo 15 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 15 Le direttive particolari prescrivono i requisiti dei controlli di strumenti in servizio muniti di marchi e contrassegni CEE , in particolare gli errori massimi tollerati in servizio . Se le disposizioni nazionali relative agli strumenti non muniti di marchi e contrassegni CEE prevedono requisiti inferiori , essi possono servire come criteri per i controlli » ; 12 . il capitolo VI è soppresso . Il capitolo VIII diventa capitolo VI ed il suo testo è sotituito dal testo seguente : « CAPITOLO VI Adattamento delle direttive al progresso tecnico Articolo 16 Le modifiche necessarie per adattare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva e gli allegati delle direttive particolari di cui all ' articolo 1 sono adottate conformemente alla procedura di cui all ' articolo 18 . Tuttavia questa procedura non si applica al capitolo relativo alle unità di misura del sistema imperiale dell ' allegato della direttiva relativa alle unità di misura nù agli allegati relativi alle gamme di qualità dei prodotti in imballaggi preconfezionati , figuranti nelle direttive relative ai prodotti in imballaggi preconfezionati . Articolo 17 1 . È istituito un comitato per l ' adozione delle direttive di cui all ' articolo 16 , qui di seguito denominato " comitato " , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione . 2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno . Articolo 18 1 . Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene adito della questione dal suo presidente , su iniziativa di questi o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza qualificata , conformemente all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto . 3 . a ) La Commissione adotta le misure prospettate se esse sono conformi al parere del comitato . b ) Se le misure prospettate non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata . c ) Se il Consiglio non ha deliberato entro i tre mesi successivi al momento in cui è stato adito , la Commissione adotta le misure prospettate » ; 13 . il titolo « Capitolo VIII » della direttiva 71/316/CEE è sostituito da « Capitolo VII » . Gli articoli 20 , 21 e 22 della direttiva 71/316/CEE diventano gli articoli 19 , 20 e 21 ; 14 . nell ' articolo 19 le parole « divieto di vendita o d ' uso » sono sostituite da « divieto di immissione sul mercato o in servizio » . Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore , il 1° gennaio 1985 , le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva . Essi ne danno comunicazione immediata alla Commissione . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 26 ottobre 1983 . Per il Consiglio Il Presidente G . MORAITIS ( 1 ) GU n . C 42 del 15 . 2 . 1979 , pag . 9 . ( 2 ) GU n . C 127 del 21 . 5 . 1979 , pag . 80 . ( 3 ) GU n . C 247 dell ' 1 . 10 . 1979 , pag . 22 . ( 4 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .