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Document 31983L0575

Direttiva 83/575/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico

GU L 332 del 28.11.1983, p. 43–47 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/575/oj

31983L0575

Direttiva 83/575/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/11/1983 pag. 0043 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 0178
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0237
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 13 pag. 0178
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0237


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1983

che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico

( 83/575/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la direttiva 71/316/CEE ( 4 ) ha lo scopo di realizzare la libera circolazione degli strumenti di misura all ' interno della Comunità mediante l ' armonizzazione delle legislazioni nazionali divergenti relative ai controlli metrologici e con l ' istituzione a tal fine di procedure adeguate di approvazione CEE del modello di controllo metrologico CEE ;

considerando che l ' esperienza acquista negli ultimi anni nel settore degli strumenti di misura rende necessaria la modifica di taluni articoli della direttiva 71/316/CEE ;

considerando che i metodi di controllo attualmente applicati consentono di procedere alla verifica prima CEE in modo diverso da quello di un controllo all ' unità degli strumenti ;

considerando che , quando è stata adottata , la direttiva 71/316/CEE non poteva tener conto di detta evoluzione ; che taluni Stati membri hanno adottato nelle loro legislazioni nazionali prescrizioni che tengono conto di detta evoluzione ;

considerando che di conseguenza che è opportuno , onde armonizzare le legislazioni nazionali adottate a questo scopo , modificare e completare le disposizioni comunitarie in questione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 71/316/CEE è modifica nel modo seguente :

1 . l ' articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 1

1 . a ) La presente direttiva contempla , con la designazione " strumenti " , gli strumenti di misura , i dispositivi complementari nonchù gli impianti di misurazione .

b ) Sono del pari contemplate le unità di misura , l ' armonizzazione dei metodi di misurazione e di controllo metrologico e , se del caso , dei mezzi necessari alla loro applicazione .

c ) Sono del pari contemplate la fissazione , il metodo di misurazione , il controllo metrologico , nonchù la marcatura dei quantitativi precondizionati .

2 . Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare , per i motivi contemplati nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano , l ' immissione sul mercato e/o la messa in servizio di uno strumento di misura o di un prodotto di cui al paragrafo 1 , munito dei marchi e/o dei contrassegni CEE alle condizioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari che lo riguardano .

3 . Gli Stati membri attribuiscono all ' approvazione CEE del modello ed alla verifica prima CEE effetti identici a quelli dei corrispondenti atti nazionali .

4 . Le direttive particolari concernenti le materie di cui al paragrafo l preciseranno :

- in particolare le procedure e le caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche in materia di costruzione e di funzionamento , relativamente alle materie di cui al paragrafo 1 , lettera a )

- le prescrizioni concernenti il paragrafo 1 , lettere b ) e c ) .

2 . l ' articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 2

1 . L ' approvazione CEE del modello costituisce l ' ammissione di strumenti alla verifica prima CEE e , qualora non sia richiesta una verifica prima , l ' autorizzazione di immissione sul mercato e/o di messa in servizio . Se la ( le ) direttiva ( direttive ) particolare ( particolari ) che la ( le ) riguarda ( riguardano ) dispensa ( dispensano ) una categoria di strumenti dall ' approvazione CEE del modello , gli strumenti di questa categoria sono ammessi direttamente alla verifica prima CEE .

2 . Se me attrezzature di controllo di cui dispongono lo permettono , gli Stati membri concedono l ' approvazione CEE del modello a qualsiasi strumento conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano .

3 . Una domanda di approvazione CEE del modello può essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità . Per uno stesso strumento la domanda va fatta in un Stato membro .

4 . Lo Stato membro che ha concesso un ' approvazione CEE del modello prende le misure necessarie per essere informato di qualunque modifica od aggiunta apportata al modello approvato . Esso ne informa gli altri Stati membri .

Le modifiche o aggiunte ad un modello approvato devono formare oggetto di un ' approvazione CEE complementare del modello da parte dello Stato membro che ha concesso l ' approvazione CEE qualora esse influenzino o possano influenzare il risultato della misurazione o le condizioni regolamentari di impiego dello strumento .

Per il modello modificato viene tuttavia concessa una nuova approvazione CEE del modello anzichù un complemento al certificato di approvazione CEE del modello originale se la modifica del modello è effettuata dopo una modifica oppure un adattamento della presente direttiva o della relativa direttiva particolare , tale che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l ' applicazione delle nuove disposizioni .

5 . Gli Stati membri procedono all ' approvazione CEE del modello a norma delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari» ;

3 . l ' articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 4

Se uno strumento ha superato l ' esame di approvazione CEE del modello di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari che lo riguardano , lo Stato membro che ha effettuato tale esame redige un certificato di approvazione CEE del modello e tale certificato viene notificato al richiedente . Nei casi previsti all ' articolo 11 o da una direttiva particolare , il richiedente deve , e negli altri casi può , apporre o fare apporre su ciascuno strumento conforme al modello approvato il contrassegno di approvazione CEE indicato in detto certificato » ;

4 . l ' articolo 5 è sotituito dal testo seguente :

« Articolo 5

1 . La durata di validità dell ' approvazione CEE del modello è di dieci anni . Essa può essere successivamente prorogata per periodi di dieci anni ; il numero degli strumenti che si possono fabbricare conformemente al modello approvato è illimitato .

Le approvazioni CEE del modello rilasciate sulla base delle prescrizioni della presente direttiva e di una direttiva particolare non possono essere prorogate oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento di tali prescrizioni comunitarie , ove non sia stato possibile rilasciare le approvazioni CEE del modello in base alle nuove prescrizioni .

Se l ' approvazione CEE del modello non è prorogata , essa resta comunque d ' applicazione per gli strumenti CEE in servizio .

2 . Ove siano impiegate tecniche nuove non previste da una direttiva particolare , può essere concessa un ' approvazione CEE del modello di effetto limitato , previa consultazione degli altri Stati membri .

Essa può comportare le seguenti restrizioni :

- limitazione del numero di strumenti beneficiari dell ' approvazione ,

- obbligo di notificare alle autorità competenti i luoghi di installazione ,

- limitazione dell ' uso ,

- disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata .

Può tuttavia venire concessa soltanto :

- se la direttiva particolare per tale categoria strumenti è già entrata in vigore ,

- se non vi è deroga agli errori massimi tollerati fissati nelle direttive particolari .

La validità di tale approvazione è limitata a due anni al massimo e può venir prorogata di tre anni al massimo .

3 . Lo Stato membro che ha concesso l ' approvazione CEE del modello de effetto limitato , di cui al paragrafo 2 , presenta una domanda volta ad adattare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva , se del caso , e le direttive particolari conformemente alla procedura di cui all ' articolo 18 , non appena esso ritenga che l ' esperienza sia stata positiva » ;

5 . nell ' allegato I il testo dei punti 3.3 e 6.3 è sostituito dal testo seguente :

« 3.3 . Il contrassegno di cui all ' articolo 6 della presente direttiva è analogo al contrassegno CEE nel quale la lettera È stilizzata è sostituita da un ' immagine simmetrica rispetto alla verticale e non comporta alcuna altra indicazione salvo deroga nelle direttive particolari .

Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.3 » ;

« 6.3 . Contrassegno dell ' esonero dall ' approvazione CEE del modello ( vedi punto 3.3 ) .

Esempio 3 » ;

6 . a ) nell ' articolo 7 , paragrafo I , lettera b ) , i termini « articolo 5 , paragrafi 2 e 3 » sono sostituiti da « articolo 5 , paragrafo 2 » ;

b ) all ' articolo 7 , paragrafo 1 , è aggiunto il testo seguente :

« c ) se costata che essa è stata concessa indebitamente » ;

7 . a ) l ' articolo 8 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :

« I . a ) La verifica prima CEE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e/o con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano ; essa si materializza nel marchio di verifica prima CEE .

b ) Questa verifica prima CEE degli strumenti può essere effettuata diversamente che con una verifica all ' unità nei casi previsti dalle direttive particolari ed in base alle modalità considerate » ;

b ) all ' articolo 8 , paragrafo 3 , il riferimento « articolo 1 , paragrafo 1 » è sostituito da « articolo 1 , paragrafo 2 » ;

8 . l ' articolo 9 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 9

I . Se uno strumento appartiene ad una categoria esonerata dall ' approvazione CEE del modello e , in caso affermativo , se esso è conforme alle prescrizioni di realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nelle direttive particolari relative a detto strumento ;

b ) se lo strumento è stato oggetto di un ' approvazione CEE del modello e , in caso affermativo , se esso è conforme al modello approvato ed alle direttive particolari relative a questo strumento , in vigore al momento del rilascio di tale approvazione CEE del modello .

2 . L ' esame effettuato durante la verifica prima CEE riguarda in particolare , in conformità delle direttive particolari , quanto segue :

- qualità metrologiche ,

- errori massimi tollerati ,

- costruzione , per appurare se quest ' ultima garantisce che le proprietà metrologiche non rischiano di diminuire notevolmente nell ' uso normale dello strumento ,

- esistenza delle indicazioni segnaletiche regolamentari e delle targhette di punzonatura o spazio che consenta l ' apposizione dei marchi di verifica CEE » ;

9 . l ' articolo 10 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 10

Se uno strumento ha superato la verifica prima CEE conformemente alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari , i marchi di verifica parziale o definitiva CEE descritti all ' allegato II della presente direttiva vengono apposti su detto strumento sotto la responsabilità dello Stato membro secondo le modalità previste da detto allegato » ;

10 . l ' articolo 13 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 13

Ciascuno Stato membro notifica agli Stati membri ed alla Commissione i servizi , gli organismi e gli istituti debitamente abilitati ad effettuare gli esami previsti dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e a rilasciare i certificati di approvazione CEE del modello nonchù ad apporre il marchio di verifica prima CEE » ;

11 . l ' articolo 15 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 15

Le direttive particolari prescrivono i requisiti dei controlli di strumenti in servizio muniti di marchi e contrassegni CEE , in particolare gli errori massimi tollerati in servizio . Se le disposizioni nazionali relative agli strumenti non muniti di marchi e contrassegni CEE prevedono requisiti inferiori , essi possono servire come criteri per i controlli » ;

12 . il capitolo VI è soppresso . Il capitolo VIII diventa capitolo VI ed il suo testo è sotituito dal testo seguente :

« CAPITOLO VI

Adattamento delle direttive al progresso tecnico

Articolo 16

Le modifiche necessarie per adattare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva e gli allegati delle direttive particolari di cui all ' articolo 1 sono adottate conformemente alla procedura di cui all ' articolo 18 . Tuttavia questa procedura non si applica al capitolo relativo alle unità di misura del sistema imperiale dell ' allegato della direttiva relativa alle unità di misura nù agli allegati relativi alle gamme di qualità dei prodotti in imballaggi preconfezionati , figuranti nelle direttive relative ai prodotti in imballaggi preconfezionati .

Articolo 17

1 . È istituito un comitato per l ' adozione delle direttive di cui all ' articolo 16 , qui di seguito denominato " comitato " , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

Articolo 18

1 . Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato viene adito della questione dal suo presidente , su iniziativa di questi o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza qualificata , conformemente all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le misure prospettate se esse sono conformi al parere del comitato .

b ) Se le misure prospettate non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se il Consiglio non ha deliberato entro i tre mesi successivi al momento in cui è stato adito , la Commissione adotta le misure prospettate » ;

13 . il titolo « Capitolo VIII » della direttiva 71/316/CEE è sostituito da « Capitolo VII » . Gli articoli 20 , 21 e 22 della direttiva 71/316/CEE diventano gli articoli 19 , 20 e 21 ;

14 . nell ' articolo 19 le parole « divieto di vendita o d ' uso » sono sostituite da « divieto di immissione sul mercato o in servizio » .

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore , il 1° gennaio 1985 , le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva . Essi ne danno comunicazione immediata alla Commissione .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 26 ottobre 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MORAITIS

( 1 ) GU n . C 42 del 15 . 2 . 1979 , pag . 9 .

( 2 ) GU n . C 127 del 21 . 5 . 1979 , pag . 80 .

( 3 ) GU n . C 247 dell ' 1 . 10 . 1979 , pag . 22 .

( 4 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .

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