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Document 31983L0574

Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 recante terza modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici

GU L 332 del 28.11.1983, p. 38–42 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/574/oj

31983L0574

Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 recante terza modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/11/1983 pag. 0038 - 0042
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0176
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0176
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 13 pag. 0173
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 13 pag. 0173


++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1983

recante terza modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

( 83/574/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che l ' articolo 11 della direttiva 76/768/CEE ( 5 ) , prevede che la Commissione , sulla base dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche , presenti al Consiglio adeguate proposte che fissano gli elenchi delle sostanze consentite ;

considerando che , sulla base delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche , può essere stabilito l ' elenco delle sostanze ammesse come filtri ultravioletti ;

considerando che le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l ' allegato VII devono parimenti essere adottate secondo la procedura del comitato istituito dalla direttiva 76/768/CEE ;

considerando che l ' indicazione della data di scadenza per i prodotti cosmetici la cui durata di stabilità è inferiore a tre anni , prevista all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera c ) , della direttiva 76/768/CEE , non è giustificata per i prodotti cosmetici che possono essere utilizzati anche dopo tale data , e che per questi ultimi è quindi più appropriata l ' indicazione della data corrispondente alla durata minima ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata conformemente alle disposizioni seguenti :

1 . è aggiunto l ' allegato VII figurante nell ' allegato della presente direttiva . Esso elenca i filtri UV di cui è ammesso l ' uso nei prodotti cosmetici alle condizioni in esso definite ;

2 . all ' articolo 4 sono aggiunte le rubriche seguenti :

« g ) filtri UV diversi da quelli elencati nella parte prima dell ' allegato VII ;

h ) filtri UV elencati nella parte prima dell ' allegato VII , se impiegati oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate . » ;

3 . all ' articolo 5 sono aggiunti i commi seguenti :

« Sino al 31 dicembre 1988 gli Stati membri ammettono l ' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti filtri UV elencati nella parte seconda dell ' allegato VII , nei limiti stabiliti e alle condizioni indicate in quest ' ultimo .

A decorrere dal 1° gennaio 1989 tali filtri UV sono :

- o definitivamente ammessi ( parte prima dell ' allegato VII ) ,

- o definitivamente vietali ( allegato II ) ,

- o mantenuti nell ' allegato VII , parte seconda , per un determinato periodo ,

- o soppressi in tutti gli allegati . » ;

4 . l ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera c ) , è sostituito dal testo seguente :

« la data di durata minima . La data di durata minima di un prodotto cosmetici è la data fino alla quale tale prodotto , opportunamente conservato , continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme all ' articolo 2 .

Essa è indicata con la dicitura « Usare preferibilmente entro ... » , seguita :

- dalla data stessa ,

- o dall ' indicazione del punto dell ' etichetta in cui questa figura .

Se necessario , tale scritta è completata dall ' indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata .

La data consta dell ' indicazione , chiara e nell ' ordine , del mese e dell ' anno . Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore a 30 mesi , l ' indicazione della data di durata non è obbligatoria . » ;

5 . a ) all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera d ) , i termini « allegati III , IV e VI » sono sostituiti da « allegati III , IV , VI e VII » ;

b ) all ' articolo 8 , paragrafo 2 , primo comma , i termini « allegati da II a VI » sono sostituiti da « allegati da II a VII » ;

c ) all ' articolo 8 , paragrafo 2 , secondo comma , i termini « allegati da III a VII » .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù , a decorrere dal 1° gennaio 1987 , nù i fabbricanti , nù gli importatori stabiliti nella Comunità immettano sul mercato prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva .

2 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù dopo il 31 dicembre 1988 i prodotti di cui al paragrafo 1 non possano più essere venduti o ceduti al consumatore finale .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1984 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 26 ottobre 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MORAITIS

( 1 ) GU n . C 32 del 9 . 2 . 1982 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . C 307 del 14 . 11 . 1983 , pag . 105 .

( 3 ) GU n . C 310 del 30 . 11 . 1981 , pag . 5 .

( 4 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 169 .

( 5 ) GU n . C 275 dell ' 8 . 10 . 1983 , pag . 20 .

ALLEGATO

« ALLEGATO VII

ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI É AUTORIZZATO L ' USO NEI PRODOTTI COSMETICI

I filtri UV ai sensi della direttiva sono sostanze che , contenute in prodotti cosmetici per protezione solare , sono destinate specificamente a filtrare talune radiazioni UV per proteggere la pelle contro determinati effetti nocivi di tali radiazioni .

Questi filtri UV possono essere aggiunti ad altri prodotti cosmetici nei limiti e alle condizioni stabilite nel presente allegato .

Non figurano nel presente elenco altri filtri UV utilizzati nei prodotti cosmetici unicamente per la protezione dei prodotti contro le radiazioni UV .

PARTE PRIMA

Elenco dei filtri UV ammessi di cui è autorizzato l ' uso nei prodotti cosmetici

Numero d ' ordine * Sostanze * Concentrazione massima autorizzata * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta *

a ) * ( b ) * ( c ) * ( d ) * ( e ) *

1 * Acido 4-amminobenzoico * 5 % * * *

2 * N,N,N-trimetil -[ ( 2-cheto-3-bornilidene ) metil ] 4-anilina metilsolfato * 6 % * * *

3 * Homosalato ( DCI ) * 10 % * * *

4 * Oxybenzone ( DCI ) * 10 % * * Contiene oxybenzone ( 1 ) *

5 * Acido ( 4-Imidazolil ) 3-acrilico e suo estere etilico * 2 % ( espresso in acido ) * * *

6 * Acido 2-fenil-benzimidazolo 5 solfonico e suoi sali di potassio , sodio e trietanolammina * 8 % ( espresso in acido ) * * *

( 1 ) la prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto .

PARTE SECONDA

Elenco dei filtri UV di cui è provvisoriamente autorizzato l ' uso nei prodotti cosmetici

Numero d ' ordine * Sostanze * Concentrazione massima autorizzata * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta *

( a ) * ( b ) * ( c ) * ( d ) * ( e ) *

1 * [ Bis-(idrossipropil)amino ] -4-benzoato di etile ( miscela di isomeri ) * 5 % * * *

2 * Acido 4-aminobenzoico etossilato * 10 % * * *

3 * Padimato ( DCI ) * 5 % * * *

4 * 4-Amminobenzoato di glicerolo * 5 % * Esente da benzocaina ( DCI ) * *

5 * 4-Dimetilamminobenzoato di 2-etilesile * 8 % * * *

6 * Salicilato di 2-etilesile * 5 % * * *

7 * 2-Acetamido benzoato di 3,3,5-trimetil cicloesile * 2 % * * *

8 * Cinnamato di potassio * 2 % * * *

9 * Sali dell ' acido 4-metossicinnamico ( potassio e dietanolammina ) * 8 % ( espresso in acido ) * * *

10 * 4-Metossicinnamato di propile * 3 % * * *

11 ** Sali dell ' acido salicilico ( potassio , socio e trietanolammina ) * 2 % ( espresso in acido ) * II pH del prodotto finito non deve consentire la liberazione dell ' acido * Non usare per i bambini al di sotto di 3 anni *

12 * 4-Metossicinnamato di amile ( miscela di isomeri ) * 10 % * * *

13 * 4-Metossicinnamato di 2-etilesile * 10 % * * *

14 * Cinoxato ( DCI ) * 5 % * * *

15 * Trioleato dell ' acido 3,4 diidrossi - [ ( 3,4,5-triidrossi benzoil ) ] -5 benzoico * 4 % * * *

16 * Mexenone ( DCI ) * 4 % * * Contiene mexenone ( 1 ) *

( 1 ) La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto .

Numero d ' ordine * Sostanze * Concentrazione massima autorizzata * Altre limitazioni e prescrizioni * Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull ' etichetta *

( a ) * ( b ) * ( c ) * ( d ) * ( e ) *

17 * Sulisobenzene ( DCI ) e sulisobenzene di sodio ( DCI ) * 5 % ( espresso in acido ) * * *

18 * 2 -( 4-Fenil benzoil )-benzoato di 2-etilesile * 10 % * * *

19 * 2-Fenil-5-metil benzossazolo * 4 % * * *

20 * 3,4-Dimetossifenilgliossilato di sodio * 5 % * * *

21 * 1,3-Bis ( metossi-4-fenil )-1,3-propanedione * 6 % * * *

22 * 5 -( 3,3-Dimetil-8,9,10-trinorborniliden-2 ) 3-penten-2-one * 3 % * * *

23 * Acido alpha -( 2-cheto bornilidene-3 )-p-xiliene-2-sol - fonico * 6 % * * *

24 * Acido alpha -( 2-cheto bornilidene-3 )-toluen-4 - solfonico e suoi sali * 6 % * * *

25 * 3 -( 4-Metilbenziliden ) bornanome * 6 % * * *

26 * 3-Benzilidene-bornanone * 6 % * * *

27 * Acido alphaciano-4-metossicinnamico e suo estere esilico * 5 % * * *

28 * l-p-Armenil-3-fenil-1,3-propanedione-4-isopropil - dibenzoil-metano * 5 % * * *

29 * Salicilato di 4-isopropilbenzile * 4 % * * *

30 * 4-Metossicinnamato di cicloesile * 1 % * * *

31 * l -( 4-Terbutilfenil )-3 -( 4-metossifenil )-1-3 propanedione * 5 % * *

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