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Document 31983D0573

83/573/CEE: Decisione del Consiglio del 26 ottobre 1983 relativa a contromisure nel settore dei trasporti marittimi internazionali

GU L 332 del 28.11.1983, p. 37–37 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/573/oj

31983D0573

83/573/CEE: Decisione del Consiglio del 26 ottobre 1983 relativa a contromisure nel settore dei trasporti marittimi internazionali

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/11/1983 pag. 0037 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0102
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0178
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0102
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0178


++++

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1983

relativa a contromisure nel settore dei trasporti marittimi internazionali

( 83/573/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 84 , paragrafo 2 ,

considerando che , dai risultati del sistema di informazione marittima attuato ai sensi delle decisioni 78/774/CEE ( 1 ) , 79/4/CEE ( 2 ) , 80/1181/CEE ( 3 ) , 81/189/CEE ( 4 ) e 82/870/CEE ( 5 ) e dall ' esperienza di taluni Stati membri , risulta opportuno definire una procedura comunitaria appropriata in merito a contromisure nel settore di trasporti marittimi internazionali che potranno essere prese dagli Stati membri interessati nei confronti di paesi terzi .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Se uno Stato membro ha preso o intende prendere contromisure nell ' ambito dei trasporti marittimi internazionali nei confronti di paesi terzi , esso consulta gli altri Stati membri e la Commissione conformemente alla procedura di consultazione istituita dalla decisione 77/587/CEE ( 6 ) .

Articolo 2

1 . Nel quadro della consultazione di cui all ' articolo 1 , gli Stati membri si sforzano di concertarsi in merito a qualsiasi contromisura che possano prendere .

2 . Il Consiglio può decidere all ' unanimità che gli Stati membri applichino congiuntamente adeguate contromisure facenti parte della loro legislazione nazionale .

Articolo 3

Nel procedere alla consultazione di cui all ' articolo 1 , gli Stati membri dovrebbero fornire , se del caso e per quanto possibile , le seguenti indicazioni :

a ) gli sviluppi all ' origine delle contromisure prese in considerazione ;

b ) la zona di trasporto marittimo cui si applica la contromisura ;

c ) il tipo di trasporto interessato ( ad esempio , traffico di linea ) ;

d ) la natura delle contromisure prese o da prendere ;

e ) il periodo di validità della contromisura ;

f ) il grado di proporzionalità della contromisura al danno subito .

Articolo 4

Gli Stati membri restano liberi di applicare unilateralmente le proprie contromisure nazionali .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Lussemburgo , addì 26 ottobre 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MORAITIS

( 1 ) GU n . L 258 del 21 . 9 . 1978 , pag . 35 .

( 2 ) GU n . L 5 del 9 . 1 . 1979 , pag . 31 .

( 3 ) GU n . L 350 del 23 . 12 . 1980 , pag . 44 .

( 4 ) GU n . L 88 del 2 . 4 . 1981 , pag . 32 .

( 5 ) GU n . L 368 del 28 . 12 . 1982 , pag . 42 .

( 6 ) GU n . L 239 del 17 . 9 . 1977 , pag . 23 .

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