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Document 31983D0573
83/573/EEC: Council Decision of 26 October 1983 concerning counter-measures in the field of international merchant shipping
83/573/CEE: Decisione del Consiglio del 26 ottobre 1983 relativa a contromisure nel settore dei trasporti marittimi internazionali
83/573/CEE: Decisione del Consiglio del 26 ottobre 1983 relativa a contromisure nel settore dei trasporti marittimi internazionali
GU L 332 del 28.11.1983, p. 37–37
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
83/573/CEE: Decisione del Consiglio del 26 ottobre 1983 relativa a contromisure nel settore dei trasporti marittimi internazionali
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/11/1983 pag. 0037 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0102
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0178
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0102
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0178
++++ DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 1983 relativa a contromisure nel settore dei trasporti marittimi internazionali ( 83/573/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 84 , paragrafo 2 , considerando che , dai risultati del sistema di informazione marittima attuato ai sensi delle decisioni 78/774/CEE ( 1 ) , 79/4/CEE ( 2 ) , 80/1181/CEE ( 3 ) , 81/189/CEE ( 4 ) e 82/870/CEE ( 5 ) e dall ' esperienza di taluni Stati membri , risulta opportuno definire una procedura comunitaria appropriata in merito a contromisure nel settore di trasporti marittimi internazionali che potranno essere prese dagli Stati membri interessati nei confronti di paesi terzi . HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Se uno Stato membro ha preso o intende prendere contromisure nell ' ambito dei trasporti marittimi internazionali nei confronti di paesi terzi , esso consulta gli altri Stati membri e la Commissione conformemente alla procedura di consultazione istituita dalla decisione 77/587/CEE ( 6 ) . Articolo 2 1 . Nel quadro della consultazione di cui all ' articolo 1 , gli Stati membri si sforzano di concertarsi in merito a qualsiasi contromisura che possano prendere . 2 . Il Consiglio può decidere all ' unanimità che gli Stati membri applichino congiuntamente adeguate contromisure facenti parte della loro legislazione nazionale . Articolo 3 Nel procedere alla consultazione di cui all ' articolo 1 , gli Stati membri dovrebbero fornire , se del caso e per quanto possibile , le seguenti indicazioni : a ) gli sviluppi all ' origine delle contromisure prese in considerazione ; b ) la zona di trasporto marittimo cui si applica la contromisura ; c ) il tipo di trasporto interessato ( ad esempio , traffico di linea ) ; d ) la natura delle contromisure prese o da prendere ; e ) il periodo di validità della contromisura ; f ) il grado di proporzionalità della contromisura al danno subito . Articolo 4 Gli Stati membri restano liberi di applicare unilateralmente le proprie contromisure nazionali . Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Lussemburgo , addì 26 ottobre 1983 . Per il Consiglio Il Presidente G . MORAITIS ( 1 ) GU n . L 258 del 21 . 9 . 1978 , pag . 35 . ( 2 ) GU n . L 5 del 9 . 1 . 1979 , pag . 31 . ( 3 ) GU n . L 350 del 23 . 12 . 1980 , pag . 44 . ( 4 ) GU n . L 88 del 2 . 4 . 1981 , pag . 32 . ( 5 ) GU n . L 368 del 28 . 12 . 1982 , pag . 42 . ( 6 ) GU n . L 239 del 17 . 9 . 1977 , pag . 23 .