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Document 31972S2854

Decisione n. 2854/72/CECA della Commissione, del 29 dicembre 1972, relativa alla possibilità per le imprese carboniere di differire il pagamento di somme dovute a titolo dei prelievi

GU L 299 del 31.12.1972, p. 17–18 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(30-31.12) pag. 99 - 100

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1972/2854/oj

31972S2854

Decisione n. 2854/72/CECA della Commissione, del 29 dicembre 1972, relativa alla possibilità per le imprese carboniere di differire il pagamento di somme dovute a titolo dei prelievi

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 31/12/1972 pag. 0017 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0100
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(31.12)L291 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0100
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(30-31.12) pag. 0099
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0184
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0184


Decisione n. 2854/72/CECA della Commissione

del 29 dicembre 1972

relativa alla possibilità per le imprese carboniere di differire il pagamento di somme dovute a titolo dei prelievi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

considerando che le imprese del settore carboniero incontrano gravi difficoltà di smercio che hanno provocato in numerosi bacini della Comunità un eccezionale accumulo di scorte di carbon fossile, di coke di carbon fossile e di agglomerati di carbon fossile;

considerando che in conformità al principio enunciato dall'articolo 4 bis della decisione 2-52, che fissa le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi, completata dalla decisione n. 4-59 [1], è opportuno prendere in considerazione la possibilità che le imprese interessate ottengano, in funzione dei quantitativi in giacenza, una dilazione di pagamento per le somme dovute a titolo dei prelievi il cui versamento avrà luogo al momento dell'utilizzazione delle scorte;

considerando che per l'applicazione di siffatto sistema, le imprese devono fornire dichiarazioni relative ai quantitativi in giacenza; che se, dopo aver ottenuto una dilazione di pagamento, un'impresa non continua a fornire indicazioni sull'evoluzione delle scorte, si deve presumere che essa abbia utilizzato i quantitativi in giacenza;

considerando che le scorte normali possono essere valutate ad un 3 % delle produzioni mensili tassabili e che, di conseguenza, la dilazione del pagamento dei prelievi deve essere applicata ai quantitativi in giacenza superiori a detta percentuale delle produzioni mensili;

considerando che, dal momento in cui vengono utilizzati i quantitativi in giacenza, è opportuno scontarli in ordine di anzianità dai quantitativi per i quali è stata concessa la dilazione del pagamento e tenendo conto del listino dei prezzi in vigore al momento della messa in giacenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sino a nuovo ordine le imprese carboniere possono, dietro richiesta, differire il pagamento dei prelievi sulla loro produzione tassabile immagazzinata dopo il 31 dicembre 1972 qualora i quantitativi immagazzinati superino il 3 % della loro produzione mensile tassabile. Per la fissazione dei quantitativi in giacenza vengono considerati il carbon fossile e gli agglomerati di carbon fossile ad eccezione degli schlamms. Il coke di carbon fossile viene convertito nel suo equivalente di carbon fossile nella relazione 1: 1,33.

2. Sino alla scadenza non vengono riscossi interessi sugli importi per i quali il pagamento è stato dilazionato.

Articolo 2

Quando si effettua un prelevamento dai quantitativi in giacenza e fin quando sussistono importi di pagamento dilazionato per quantitativi in giacenza, l'importo dei prelievi inerenti a questi quantitativi è dovuto il 25 del mese seguente.

Articolo 3

1. Le richieste intese a differire il pagamento dei prelievi sulle produzioni in giacenza dopo il 31 dicembre 1972 devono pervenre all'ufficio "prelievo" il 20 di ciascun mese per il mese precedente, e per la prima volta il 20 febbraio 1973. Le domande devono indicare quanto segue:

- le quantità in giacenza nell'ultimo giorno del mese precedente,

- le quantità in giacenza nell'ultimo giorno del penultimo mese.

2. L'impresa è autorizzata a defalcare dalle somme da essa dovute a titolo dei prelievi il 25 dello stesso mese l'importo per cui chiede di differire il pagamento.

Articolo 4

1. Fino a quando il pagamento di somme dovute a titolo dei prelievi si trova differito in base alla presente decisione, l'impresa deve dichiarare all'ufficio "prelievo", il 20 di ogni mese, i quantitativi in giacenza nell'ultimo giorno del mese precedente.

2. In mancanza di tali dichiarazioni, la Commissione potrà ritenere che siano avvenuti dei prelevamenti dalle scorte a norma dell'articolo 2 precedente.

Articolo 5

Le dichiarazioni false determinano l'applicazione delle sanzioni contemplate al comma 3 dell'articolo 47 del trattato.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1973.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. Mansholt

[1] GU n. 5 del 27. 1. 1959, pag. 108/59.

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