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Document 62016TN0156

Causa T-156/16: Ricorso proposto il 7 aprile 2016 — CFA Institute/EUIPO — Ernst e Häcker (CERTIFIED FINANCIAL MODELER CFM)

GU C 211 del 13.6.2016, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/60


Ricorso proposto il 7 aprile 2016 — CFA Institute/EUIPO — Ernst e Häcker (CERTIFIED FINANCIAL MODELER CFM)

(Causa T-156/16)

(2016/C 211/74)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: CFA Institute (Charlottesville, Virginia, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Rohlfing e G. Engels, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Dietmar Ernst (Nürtingen, Germania), Joachim Häcker (Nürtingen)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedenti il marchio controverso: controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «CERTIFIED FINANCIAL MODELER CFM» — Domanda di registrazione n. 9 569 658

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 gennaio 2016 nel procedimento R 9/2015-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere l’opposizione proposta dal ricorrente contro la domanda di marchio n. 9 569 658 presentata dai controinteressati;

condannare l’EUIPO alle spese, oppure

nel caso di intervento dei controinteressati nella causa, condannare questi ultimi alle spese sostenute dal ricorrente tanto nel procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO quanto nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


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