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Document 62016TN0142

Causa T-142/16: Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Dröge e a./Commissione

GU C 211 del 13.6.2016, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/55


Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Dröge e a./Commissione

(Causa T-142/16)

(2016/C 211/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Katharina Dröge (Berlino, Germania), Britta Haßelmann (Berlino) e Anton Hofreiter (Berlino) (rappresentante: Prof. W. Cremer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, e in subordine dichiarare contraria al diritto dell’Unione, la dichiarazione di intenti della convenuta, presumibilmente non pubblicata e orale, volta alla conclusione di un accordo vincolante per le parti contraenti — Unione europea e Stati Uniti d’America -sulle modalità di accesso ai testi negoziali per il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (cosiddetti documenti TTIP), in quanto prevede che ai deputati dei parlamenti degli Stati membri sia vietato, senza alcuna eccezione, farsi accompagnare da collaboratrici o collaboratori (sottoposti a controlli di sicurezza), inclusi collaboratori di gruppi parlamentari, allorché si recano a prendere visione dei documenti in locali di lettura appositamente allestiti per il TTIP (v., in merito al regime di accesso, l’Allegato III del documento del Consiglio n. 14029/15);

annullare la precedente decisione della convenuta, presumibilmente non pubblicata (in forma orale), volta a rilasciare la suddetta dichiarazione di intenti, in merito alla conclusione dell’accordo (in prosieguo: la «decisione di approvazione»), in quanto prevede che ai deputati dei parlamenti degli Stati membri sia vietato, senza alcuna eccezione, farsi accompagnare da collaboratrici o collaboratori (sottoposti a controlli di sicurezza), inclusi collaboratori di gruppi parlamentari, allorché si recano a prendere visione dei documenti in locali di lettura per il TTIP appositamente allestiti;

annullare la decisione della convenuta, conseguente alla conclusione dell’accordo o a un’intesa politica non vincolante con gli Stati Uniti d’America avente ad oggetto il regime di accesso al TTIP, che stabilisce (verbalmente) il carattere vincolante di tale regime a livello di Unione (in prosieguo: la «decisione sul regime di accesso»), in quanto prevede che ai deputati dei parlamenti degli Stati membri sia vietato, senza alcuna eccezione, farsi accompagnare da collaboratrici o collaboratori (sottoposti a controlli di sicurezza), inclusi collaboratori di gruppi parlamentari, allorché si recano a prendere visione dei documenti in locali di lettura appositamente allestiti per il TTIP;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, seconda frase, TUE in combinato disposto con l’articolo 1, secondo comma, TUE

I ricorrenti sostengono che l’articolo 10, paragrafo 3, seconda frase, TUE fondi un obbligo di diritto oggettivo vincolante per l’Unione e suoi organi di adottare le decisioni nella maniera il più possibile aperta. Tale precetto di ottimizzazione, arricchito dall’articolo 1, secondo comma, TUE e improntato alla massima trasparenza possibile dell’azione dell’Unione, potrebbe in realtà essere eluso nei limiti in cui sia possibile opporvi, nel caso singolo, un motivo giustificativo sotto forma di obiettivo legittimo di diritto dell’Unione e la restrizione adottata per raggiungere l’obiettivo risulti necessaria e proporzionata. Tuttavia, in riferimento ai deputati nazionali privati della possibilità di farsi accompagnare da collaboratori, sottoposti a controlli di sicurezza, ai fini dell’accesso ai documenti TTIP, siffatti motivi non sussistono.

Inoltre è già ingiustificato che i cittadini dell’Unione non possano accedere ai documenti TTIP messi a disposizione nelle sale di lettura.

Si configura altresì una violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, seconda frase, TUE già per il fatto che il mandato negoziale al TTIP della convenuta si estende ad ambiti che rientrano nella competenza degli Stati membri.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, TFUE in combinato disposto con l’articolo 1, secondo comma, TUE, per le ragioni esposte in relazione al primo motivo.


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