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Document 62016TN0084

Causa T-84/16: Ricorso proposto il 18 febbraio 2016 — Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Wibida/EUIPO — ING-DIBa (wibida)

GU C 211 del 13.6.2016, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/53


Ricorso proposto il 18 febbraio 2016 — Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Wibida/EUIPO — ING-DIBa (wibida)

(Causa T-84/16)

(2016/C 211/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (Siena, Italia), Wise Dialog Bank SpA (Banca Wibida SpA) (Milano, Italia) (rappresentanti: L. Trevisan e D. Contini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ING-DIBa AG (Francoforte sul Meno, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedenti il marchio controverso: le ricorrenti

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «wibida» — Domanda di registrazione n. 12 192 415

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2015 nei procedimenti riuniti R 113/2015-2 e R 174/2015-2

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, in quanto non accoglie la domanda di restitutio in integrum, e rinviare la causa alla commissione di ricorso;

In caso di rigetto della suesposta conclusione:

annullare la decisione impugnata, in quanto ha confermato la decisione della divisione di opposizione che respinge la domanda di marchio n. 12 192 415 per alcuni prodotti e servizi specifici, e dichiarare la domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 192 415 ammissibile alla registrazione per tali prodotti e servizi o, in subordine, rinviare la causa all’EUIPO affinché quest’ultimo possa adottare le misure necessarie;

In ogni caso:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha confermato il ricorso della ING-DIBa avente ad oggetto carte di credito, e dichiarare la domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 192 415 ammissibile alla registrazione per tali prodotti o, in subordine, rinviare la causa all’EUIPO affinché quest’ultimo possa adottare le misure necessarie;

In ogni caso:

condannare l’EUIPO a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese e gli onorari sostenuti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e dalla Wise Dialog Bank SpA relativi al presente procedimento e a quello dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 81, paragrafo 1 e 60 del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


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