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Document 62015TA0052

Causa T-52/15: Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2016 — Sharif University of Technology/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Sostegno al governo iraniano — Attività di ricerca e sviluppo tecnologico in campo militare o in altri ad esso correlati — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di diritto e errore di valutazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Sviamento di potere — Domanda di risarcimento danni»)

GU C 211 del 13.6.2016, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/49


Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2016 — Sharif University of Technology/Consiglio

(Causa T-52/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Sostegno al governo iraniano - Attività di ricerca e sviluppo tecnologico in campo militare o in altri ad esso correlati - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore di diritto e errore di valutazione - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Sviamento di potere - Domanda di risarcimento danni»))

(2016/C 211/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sharif University of Technology (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Happold, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 325, pag. 19), nella parte in cui essa ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 325, pag. 3), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall’altro lato, una domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sharif University of Technology sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 138 del 27.4.2015.


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