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Document 62014TA0155

Causa T-155/14: Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 — ANKO/Commissione («Clausola compromissoria — Accordi di sovvenzione conclusi nel contesto del sesto programma-quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2002-2006) — Progetti Persona e Teregov — Spese ammissibili — Rimborso delle somme versate — Domanda riconvenzionale — Interessi moratori»)

GU C 211 del 13.6.2016, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/44


Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 — ANKO/Commissione

(Causa T-155/14) (1)

((«Clausola compromissoria - Accordi di sovvenzione conclusi nel contesto del sesto programma-quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2002-2006) - Progetti Persona e Teregov - Spese ammissibili - Rimborso delle somme versate - Domanda riconvenzionale - Interessi moratori»))

(2016/C 211/55)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos, S. Palou e A. Skoulikis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e P. Arenas, agenti, assistiti da O. Lytra, avvocato)

Oggetto

Domande, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, intese, da una parte, in primo luogo, a far dichiarare infondata la domanda della Commissione di rimborso delle sovvenzioni versate alla ricorrente in esecuzione delle convenzioni n. 045459, «Spazi percettivi che promuovono una vecchiaia indipendente» e n. 507749, «Impatto della e-governance sui servizi delle amministrazioni territoriali», concluse nell’ambito del Sesto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2002-2006) e, in secondo luogo, alla condanna della Commissione al pagamento del saldo delle sovvenzioni non versato ai sensi della prima ti tali convenizoni, nonché, d’altra parte, a condannare la ricorrente, in via riconvenzionale, al rimborso delle sovvenzioni indebitamente versate nel contesto di tali convenzioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso proposto da ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è respinto.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata a versare alla Commissione europea la somma di EUR 606 570,61, corrispondente al rimborso dei contributi finanziari di cui ha beneficiato in forza delle convenzioni n. 045459, «Spazi percettivi che promuovono una vecchiaia indipendente» e n. 507749, «Impatto della e-governance sui servizi delle amministrazioni territoriali», concluse nell’ambito del Sesto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2002-2006), oltre interessi di mora a far data dal 3 maggio 2014, al tasso del 3,75 %.

3)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014.


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