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Document 62016CN0084

Causa C-84/16 P: Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 dalla Continental Reifen Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 dicembre 2015, causa T-525/14, Compagnie générale des établissements Michelin/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

GU C 211 del 13.6.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/22


Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 dalla Continental Reifen Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 dicembre 2015, causa T-525/14, Compagnie générale des établissements Michelin/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-84/16 P)

(2016/C 211/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Continental Reifen Deutschland GmbH (rappresentanti: S.O. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes, J. Schumacher, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Compagnie générale des établissements Michelin

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2015, nella causa T-525/14;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso riesamini il grado di carattere distintivo intrinseco dei segni controversi, inclusi gli elementi di cui tali segni sono composti, nonché il grado di somiglianza tra detti segni; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione riguarda la violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale, in quanto quest’ultimo avrebbe violato, nella sua sentenza dell’8 dicembre 2015, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) sul marchio dell’Unione europea.

In sintesi, il Tribunale avrebbe commesso un errore nella sua valutazione del carattere distintivo della domanda di marchio contestato «Image 1», contenente gli elementi «Image 2» e «Image 3» di cui il marchio è composto, e di quello del marchio anteriore «Image 4». Inoltre, tale valutazione errata del Tribunale era basata anche su uno snaturamento dei fatti relativamente alla conoscenza linguistica del pubblico di riferimento e alla loro comprensione del significato degli elementi dei segni controversi, nonché su uno snaturamento degli elementi di prova prodotti dalla convenuta negli allegati C.1 e C.4, in questa sede figuranti nell’allegato 6.

Il Tribunale non avrebbe inoltre fornito una motivazione quanto alla scelta di non prendere in considerazione determinati aspetti dei segni controversi, ad esempio i loro elementi figurativi, nell’ambito della valutazione della somiglianza di tali segni.

Sulla base di tali valutazioni errate, il Tribunale avrebbe dichiarato erroneamente che, stanti la forte somiglianza o l’identità dei prodotti designati, il grado medio di somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio francese anteriore, e il carattere distintivo intrinseco normale di tale marchio anteriore, sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea GU L 78, pag. 1.


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