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Document 62014CA0561

Causa C-561/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Caner Genc/Integrationsministeriet (Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 — Articolo 13 — Clausola di «standstill» — Ricongiungimento familiare — Normativa nazionale che prevede condizioni nuove più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i familiari non economicamente attivi di cittadini turchi economicamente attivi residenti e titolari di un diritto di soggiorno nello Stato membro in questione — Condizione attinente al legame sufficiente a consentire un’integrazione riuscita)

GU C 211 del 13.6.2016, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/17


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Caner Genc/Integrationsministeriet

(Causa C-561/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 - Articolo 13 - Clausola di «standstill» - Ricongiungimento familiare - Normativa nazionale che prevede condizioni nuove più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i familiari non economicamente attivi di cittadini turchi economicamente attivi residenti e titolari di un diritto di soggiorno nello Stato membro in questione - Condizione attinente al legame sufficiente a consentire un’integrazione riuscita))

(2016/C 211/20)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Caner Genc

Convenuto: Integrationsministeriet

Dispositivo

Una misura nazionale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco residente legalmente nello Stato membro considerato e suo figlio minore alla condizione che quest’ultimo abbia instaurato o abbia la possibilità di instaurare con tale Stato membro un legame sufficiente a consentirgli un’integrazione riuscita, laddove il figlio in questione e l’altro genitore risiedono nello Stato di origine o in un altro Stato, e che la domanda di ricongiungimento familiare sia presentata dopo due anni dalla data in cui il genitore residente nello Stato membro di cui trattasi ha ottenuto un permesso di soggiorno a tempo indeterminato oppure un permesso di soggiorno che consente il soggiorno permanente, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, allegata all’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963.

Una tale restrizione non è giustificata.


(1)  GU C 65 del 23.2.2015.


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