EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0131

Causa C-131/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno [Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Regolamento (CE) n. 565/2002 — Articolo 3, paragrafo 3 — Contingente tariffario — Aglio di origine argentina — Titoli d’importazione — Intrasferibilità dei diritti derivanti dai titoli d’importazione — Elusione — Abuso di diritto — Presupposti — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Articolo 4, paragrafo 3]

GU C 211 del 13.6.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

(Causa C-131/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (CE) n. 565/2002 - Articolo 3, paragrafo 3 - Contingente tariffario - Aglio di origine argentina - Titoli d’importazione - Intrasferibilità dei diritti derivanti dai titoli d’importazione - Elusione - Abuso di diritto - Presupposti - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 4, paragrafo 3])

(2016/C 211/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino

Convenuti: Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

nei confronti di: Roberto Cervati

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d’origine per l’aglio importato dai paesi terzi, e l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, devono essere interpretati nel senso che, in via di principio, essi non ostano ad un meccanismo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, mediante il quale, su ordine di un operatore, importatore tradizionale ai sensi del primo regolamento, che abbia esaurito i titoli che consentono l’importazione a dazio agevolato, a un secondo operatore, anch’esso importatore tradizionale che non dispone di siffatti titoli,

anzitutto, una società collegata a questo secondo operatore venda merce, al di fuori dell’Unione, a un terzo operatore, nuovo importatore ai sensi del medesimo regolamento, intestatario di siffatti titoli,

il terzo operatore immetta, quindi, tale merce in libera pratica nell’Unione europea beneficiando del dazio doganale agevolato e la rivenda, poi, al secondo operatore, e

il secondo operatore ceda, infine, tale merce al primo operatore, il quale acquista così merce importata nell’ambito del contingente tariffario previsto dal medesimo primo regolamento senza tuttavia disporre dei necessari titoli.


(1)  GU C 194 del 24.6.2014.


Top