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Document 32013C1220(02)

Dichiarazioni della Commissione (regole di partecipazione)

GU C 373 del 20.12.2013, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/16


Dichiarazioni della Commissione (regole di partecipazione)

2013/C 373/03

Dichiarazione sulla «Corsia veloce per l'innovazione»

«La Commissione intende conferire la giusta visibilità alla “Corsia veloce per l'innovazione” all'interno della comunità della ricerca e dell'innovazione, attraverso attività di sensibilizzazione e comunicazione prima del bando pilota nel 2015.

La Commissione non intende limitare a priori la durata delle azioni relative alla “Corsia veloce per l'innovazione”. Nel valutare l'impatto di una proposta sarà tenuto sufficientemente conto di fattori quali i vincoli temporali e la situazione concorrenziale internazionale onde assicurare flessibilità a seconda delle varie specificità all'interno dei diversi settori della ricerca applicata.

Oltre all'analisi approfondita eseguita nell'ambito della valutazione intermedia di Orizzonte 2020, il progetto pilota “Corsia veloce per l'innovazione” sarà sottoposto a un monitoraggio continuo di tutti gli aspetti pratici legati alla presentazione, alla valutazione, alla selezione e al finanziamento delle proposte nel quadro dell'invito della “Corsia veloce per l'innovazione”, a partire dalla prima data limite nel 2015.

Per garantire l'efficacia del progetto pilota e assicurare l'esecuzione di una corretta valutazione, potrebbe essere necessario sostenere fino a cento progetti.»

Dichiarazione sugli orientamenti sui criteri per l'attuazione del «bonus»

«Per quanto concerne la remunerazione aggiuntiva, la Commissione intende formulare senza indugio orientamenti sui criteri per la sua attuazione dopo l'adozione delle regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020.»

Dichiarazione sull'articolo 42 (regole di partecipazione)

«La Commissione intende stabilire, nella convenzione di sovvenzione tipo, limiti di tempo relativi alla tutela dei risultati, tenendo conto dei limiti di tempo del Settimo programma quadro.»

Dichiarazione sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca

«In risposta alle richieste dei soggetti interessati, la Commissione si è impegnata a chiarire la questione dei costi diretti delle grandi infrastrutture di ricerca secondo quanto indicato nella presente dichiarazione.

Gli orientamenti sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca nell'ambito di Orizzonte 2020 saranno applicati ai costi delle grandi infrastrutture di ricerca aventi un valore totale di almeno 20 milioni di EUR per un dato beneficiario, calcolato come la somma dei valori storici dell'attivo delle singole infrastrutture di ricerca quali figuranti nell'ultimo bilancio di chiusura di tale beneficiario prima della data della firma della convenzione di sovvenzione, o determinato sulla base dei costi di locazione e leasing delle infrastrutture di ricerca.

Al di sotto di questa soglia, gli orientamenti sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca nell'ambito di Orizzonte 2020 non saranno applicati. Le voci di costo individuali possono essere considerate costi diretti ammissibili conformemente alle disposizioni vigenti della convenzione di sovvenzione.

In generale, sarà possibile dichiarare costi diretti tutti i costi che rispettano i criteri generali di ammissibilità e che sono direttamente collegati all'attuazione dell'azione, e pertanto direttamente attribuibili a essa.

Nel caso di una grande infrastruttura di ricerca, che viene utilizzata per un progetto, questo vale per i costi capitalizzati e per le spese di funzionamento.

Per “costi capitalizzati” si intendono i costi sostenuti al fine di istituire e/o ristrutturare la grande infrastruttura di ricerca, nonché alcuni costi legati alla riparazione o manutenzione specifica della stessa come pure di sue parti o componenti essenziali.

Per “costi operativi” si intendono i costi sostenuti dal beneficiario in modo specifico per la gestione della grande infrastruttura di ricerca.

Per contro, alcuni costi potrebbero non essere dichiarati quali costi diretti bensì essere ritenuti rimborsati secondo un tasso forfetario per costi indiretti, vale a dire costi di locazione, affitto o ammortamento di sedi ed edifici amministrativi.

Se i costi sono dovuti solo in parte alle attività del progetto, può essere dichiarata solo la parte misurata direttamente in relazione al progetto.

A tal fine occorre che il sistema di misurazione del beneficiario quantifichi con esattezza il valore reale dei costi del progetto (ad esempio indicando il consumo e/o l'uso effettivo ai fini del progetto). Ciò si verifica se la misurazione è ricavata dalla fattura del fornitore.

La misurazione dei costi è generalmente associata al tempo impiegato per il progetto, che deve corrispondere alle ore/ai giorni/ai mesi in cui l'infrastruttura di ricerca è stata effettivamente utilizzata per il progetto. Il numero complessivo di ore/giorni/mesi produttivi deve corrispondere al pieno potenziale d'uso (capacità massima) dell'infrastruttura di ricerca. Il calcolo della capacità massima includerà il tempo in cui l'infrastruttura di ricerca è utilizzabile ma non viene impiegata, tuttavia verrà tenuto debitamente conto di vincoli reali quali l'orario di apertura dell'ente e i tempi di riparazione e manutenzione (comprese la taratura e il collaudo).

Se per motivi tecnici un costo può essere misurato direttamente in relazione all'infrastruttura di ricerca ma non in relazione al progetto, un'alternativa accettabile sarà data dalla misurazione di tali costi attraverso unità di utilizzo effettivo pertinenti al progetto, sostenute da specifiche tecniche esaurienti e da dati reali e determinate sulla base del sistema di contabilità analitica dei costi del beneficiario.

I costi e la loro misurazione diretta in relazione al progetto devono essere comprovati da opportuni documenti giustificativi che consentano una pista di controllo adeguata.

Il beneficiario può dimostrare il legame diretto attraverso prove alternative convincenti.

I servizi della Commissione raccomanderanno le migliori pratiche per quanto concerne la misurazione diretta e i documenti giustificativi (ad esempio, per i costi capitalizzati: prospetti contabili accompagnati dalla politica di ammortamento del beneficiario quale parte dei suoi consueti principi contabili, mettendo in evidenza il calcolo del potenziale di utilizzo e della vita economica del bene, ed elementi che provino l'uso effettivo ai fini del progetto; per i costi operativi: fattura specifica esplicitamente contrassegnata relativa alla grande infrastruttura di ricerca, contratto, durata del progetto, ecc.).

Su richiesta di un beneficiario con grandi infrastrutture di ricerca, e tenendo conto delle risorse disponibili e del principio dell'efficacia sotto il profilo dei costi, la Commissione è pronta a svolgere una valutazione ex ante della metodologia dei costi diretti del beneficiario in modo semplice e trasparente al fine di garantire la certezza giuridica. Tali valutazioni ex ante saranno prese in debita considerazione durante gli audit ex post.

Inoltre, la Commissione istituirà un gruppo composto da rappresentanti delle organizzazioni di soggetti interessati, al fine di valutare l'utilizzo degli orientamenti.

La Commissione conferma che adotterà tempestivamente gli orientamenti sui costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca dopo l'adozione dei regolamenti relativi a Orizzonte 2020.»

Dichiarazione sugli articoli 3 e 4

«La Commissione intende includere nella convenzione di sovvenzione riferimenti alla legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti e di riservatezza, al fine di trovare l'opportuno equilibrio tra i diversi interessi.»

Dichiarazione sull'articolo 28

(opzione di un tasso di rimborso al 100 % per i soggetti giuridici senza scopo di lucro per quanto concerne le azioni di innovazione)

«La Commissione osserva che anche i soggetti senza scopo di lucro potrebbero svolgere attività economiche legate al mercato il cui sovvenzionamento potrebbe creare distorsioni del mercato interno. Pertanto la Commissione verificherà ex ante se le attività ammissibili sono di natura economica, se la sovvenzione incrociata delle attività economiche è adeguatamente evitata e se il tasso di finanziamento per le attività economiche ammissibili ha effetti negativi sulla concorrenza nel mercato interno che non vengono compensati dai suoi effetti positivi.»


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