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Document 52012AR0626

Parere del Comitato delle regioni «Revisione della direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dati aperti»

GU C 391 del 18.12.2012, p. 120–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/120


Parere del Comitato delle regioni «Revisione della direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dati aperti»

2012/C 391/12

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea di riesaminare la direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ("direttiva ISP") e la comunicazione, ad essa collegata, in materia di dati aperti, poiché possono risolversi in strumenti preziosi per i cittadini, le imprese e le autorità e contribuire a creare posti di lavoro e a migliorare la qualità dei servizi pubblici;

ha sottolineato l'importanza di poter contare su regole e pratiche comuni in materia di riutilizzo e sfruttamento dell'ISP che garantiscano l'applicazione delle stesse condizioni di base a tutti coloro che operano sul mercato europeo dell'informazione, una maggiore trasparenza riguardo alle condizioni di riutilizzo di detta informazione e l'eliminazione delle distorsioni del mercato interno;

ricorda che gli enti regionali e locali sono tra i principali destinatari delle misure dell'agenda digitale - tra le quali figurano anche la revisione della direttiva ISP e la comunicazione Dati aperti - e costituiscono i principali motori della sua attuazione;

reputa importante che il riutilizzo dei dati del settore pubblico avvenga nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europea sulla tutela della vita privata. Inoltre, nell'uso dei dati aperti occorre rispettare i diritti di proprietà intellettuale di terzi e al tempo stesso garantire che, nell'interconnessione di dati aperti in vista di un riutilizzo a fini commerciali, la protezione dei dati e la tutela della vita privata mantengano standard qualitativi comparabili a quelli che il settore pubblico deve adottare per i propri dati.

Relatrice

Anne KARJALAINEN (FI/PSE), consigliere comunale di Kerava

Testi di riferimento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico,

COM(2011) 877 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Dati aperti. Un motore per l'innovazione, la crescita e una governance trasparente,

COM(2011) 882 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Introduzione

1.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea di riesaminare la direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ("direttiva ISP") e la comunicazione, ad essa collegata, in materia di dati aperti, poiché possono risolversi in strumenti preziosi per i cittadini, le imprese e le autorità e contribuire a creare posti di lavoro e a migliorare la qualità dei servizi pubblici (1);

2.

sottolinea che la direttiva oggi in vigore, adottata nel 2003, aveva l'obiettivo di semplificare, armonizzandone i requisiti di base, il riutilizzo commerciale dell'informazione del settore pubblico (ISP) in tutta l'UE. Inoltre la direttiva ISP detta disposizioni in materia di non discriminazione, tariffazione, accordi di esclusiva, trasparenza, licenze e strumenti pratici per agevolare il reperimento e il riutilizzo di documenti pubblici. In relazione a tali documenti, i comuni e le regioni sono al tempo stesso autori e fornitori di servizi;

3.

fa notare che, nella comunicazione in esame, la Commissione osserva che, malgrado i progressi compiuti, permane una serie di ostacoli all'uso dell'informazione del settore pubblico, quali la scarsa consapevolezza delle potenzialità economiche dei dati aperti, la carenza di informazioni sull'ISP disponibile e le difficoltà di tipo tecnico e pratico che ostacolano il riutilizzo;

4.

osserva che la revisione della direttiva avviene nel contesto dell'agenda europea del digitale, a sua volta parte della strategia Europa 2020, rivolta a fare dell'Europa un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva, con un alto livello di occupazione, di produttività e di coesione sociale (2);

5.

sottolinea che, nel prossimo futuro, per l'UE la sfida principale consisterà nel generare una crescita economica promuovendo al tempo stesso lo sviluppo sostenibile. Tali due obiettivi sono in opposizione tra loro, e la strategia Europa 2020 affronta tale opposizione facendo dello sviluppo sostenibile una priorità assoluta. Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che risponde alle esigenze della società moderna senza sottostare a compromessi che sarebbero a carico delle future generazioni. L'economia digitale racchiude il massimo potenziale in termini di generazione di crescita sostenibile (3);

6.

ha sottolineato l'importanza di riutilizzare l'ISP a fini commerciali e non, e di investire nella ricerca a sostegno di attività specifiche e dello sviluppo di applicazioni future intese a valorizzare il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (4);

7.

ha sottolineato l'importanza di poter contare su regole e pratiche comuni in materia di riutilizzo e sfruttamento dell'ISP che garantiscano l'applicazione delle stesse condizioni di base a tutti coloro che operano sul mercato europeo dell'informazione, una maggiore trasparenza riguardo alle condizioni di riutilizzo di detta informazione e l'eliminazione delle distorsioni del mercato interno (5);

8.

ricorda che gli enti regionali e locali sono tra i principali destinatari delle misure dell'agenda digitale - tra le quali figurano anche la revisione della direttiva ISP e la comunicazione Dati aperti - e costituiscono i principali motori della sua attuazione (6);

9.

osserva che gli organismi pubblici producono, raccolgono e conservano una grandissima quantità di dati e di contenuti. L'ISP rappresenta un'importante materia prima per i prodotti e i servizi basati sui contenuti digitali, e il suo enorme potenziale non è stato sinora sfruttato pienamente nell'UE;

10.

fa osservare che, per sviluppare un mercato del riutilizzo dell'ISP, è necessario adeguare gli accordi di esclusiva conclusi da organismi pubblici e società private ed attuare politiche di concessione delle licenze e di tariffazione che favoriscano e ottimizzino il riutilizzo di tale informazione, nonché garantire comunque i finanziamenti per la conservazione e l'aggiornamento dei documenti. È inoltre importante esaminare e precisare i modi in cui i meccanismi che sono già spesso utilizzati per la gestione dei dati pubblici possano essere organizzati in modo da presentare la massima compatibilità possibile e consentire così un elevato grado di sinergie (7);

11.

ritiene particolarmente importante stabilire un metodo oggettivo per misurare il valore economico dell'informazione, considerato il suo carattere pubblico e il suo rapporto con le autorità pubbliche (8);

12.

sottolinea che si potrebbe sfruttare appieno il potenziale del riutilizzo dell'ISP coinvolgendo maggiormente gli enti locali e regionali, i quali potrebbero contribuire in maniera significativa a promuovere il riutilizzo di queste informazioni per migliorare le condizioni di attività delle imprese e creare occupazione (9);

13.

invita i decisori locali e regionali a valutare in che misura gli enti locali e regionali possano promuovere l'apertura e il riutilizzo dei dati pubblici;

14.

reputa importante che il riutilizzo dei dati del settore pubblico avvenga nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europea sulla tutela della vita privata. Inoltre, nell'uso dei dati aperti occorre rispettare i diritti di proprietà intellettuale di terzi e al tempo stesso garantire che, nell'interconnessione di dati aperti in vista di un riutilizzo a fini commerciali, la protezione dei dati e la tutela della vita privata mantengano standard qualitativi comparabili a quelli che il settore pubblico deve adottare per i propri dati;

15.

ha sottolineato l'esigenza di garantire il coinvolgimento degli enti locali e regionali in una cooperazione ad ampio raggio volta a migliorare l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni e l'efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici (10).

Principi della direttiva sul riutilizzo dei dati del settore pubblico

16.

osserva che la strategia riveduta della Commissione in materia di apertura dei dati pubblici segue tre direttrici tra loro complementari:

adeguare il quadro normativo per il riutilizzo dei dati;

mobilitare gli strumenti finanziari a sostegno dei "dati aperti" e intraprendere la creazione di portali di dati europei;

facilitare il coordinamento e la condivisione di esperienze tra gli Stati membri;

17.

sottolinea che la revisione della direttiva ISP introduce il principio secondo cui tutte le informazioni pubbliche che non rientrino espressamente in una delle esenzioni previste sono riutilizzabili per scopi commerciali e non;

18.

fa osservare che la proposta in esame, che estende l'ambito d'applicazione della direttiva alle biblioteche (comprese quelle universitarie), agli archivi e ai musei, dovrebbe tenere conto della particolare funzione assolta da tali organismi, le cui raccolte sono accessibili al pubblico; osserva che l'estensione di detto campo di applicazione dovrebbe ridurre al minimo il possibile impatto finanziario e non comportare costi amministrativi di rilievo e ingenti spese aggiuntive per tali organismi; e fa notare che, se da un lato gli enti culturali non dovrebbero essere obbligati a procedere alla digitalizzazione, dall'altro il metodo proposto, che consiste nel definire tariffe superiori ai costi marginali, non dovrebbe compromettere l'opera di digitalizzazione e archiviazione a lungo termine condotta dagli organismi stessi a causa dell'aumento dei costi di digitalizzazione e memorizzazione dei dati e la limitazione delle opportunità di generare introiti;

19.

osserva che la direttiva proposta limita anche l'importo totale del corrispettivo in denaro che può essere chiesto per l'ISP, stabilendo che esso non debba eccedere i costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvi i casi eccezionali in cui l'ente pubblico genera una parte sostanziale delle entrate destinate a coprire i costi di funzionamento inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico dallo sfruttamento dei suoi diritti di proprietà intellettuale. Al riguardo propone che si possa tener conto, in linea generale, dei costi di conformità ai requisiti introdotti dalla direttiva ISP anche al momento di stabilire il predetto importo;

20.

constata che, secondo la direttiva proposta, il compito di organizzare la sorveglianza, da parte di autorità indipendenti, in materia di riutilizzo dell'ISP spetterà agli Stati membri; reputa tuttavia che un'autorità siffatta non sia necessaria, dato che negli Stati membri esistono già dispositivi adeguati per garantire la sorveglianza del settore pubblico. Gli Stati membri dovranno riferire ogni anno alla Commissione in merito alla situazione del riutilizzo dei dati pubblici e alle procedure e misure adottate per garantirlo;

21.

nota che la Commissione intende collaborare con gli Stati membri, con gli organismi del settore pubblico e con gli aggregatori regionali per creare un portale di dati paneuropeo che consenta un accesso diretto a diverse serie di dati provenienti da tutta l'UE, inclusi quelli disponibili tramite il portale della Commissione;

22.

invita la Commissione a sostenere, attraverso i suoi programmi di finanziamento, le attività rivolte a rendere disponibili i dati pubblici, tenendo conto anche delle amministrazioni locali e regionali;

23.

esorta gli organismi del settore pubblico a diffondere i dati in un formato accessibile mediante lettura ottica, ma fa presente che la direttiva non prevederà l'obbligo di predisporre tutti i dati in un tale formato, una circostanza che andrebbe indicata espressamente anche nel preambolo della direttiva.

Opportunità

24.

ritiene che il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico costituisca un vantaggio per la società nel suo insieme. Lo sviluppo di nuove pratiche che utilizzano dati aperti collegati (linked open data) costituisce un passo avanti verso i processi dei servizi incentrati sugli utenti. Ulteriori vantaggi possono presentarsi sotto forma di servizi innovativi, di nuovi modelli di attività economica e di aumento dell'efficienza del settore pubblico (11);

25.

fa osservare che, in base agli studi eseguiti dalla Commissione, il libero accesso ai dati del settore pubblico rafforzerà la crescita economica e creerà nuove opportunità economiche anche per le PMI di dimensioni minori, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento. In tale contesto, occorrerebbe promuovere la partecipazione soprattutto delle PMI al riutilizzo di tali dati, e garantire il rifinanziamento necessario per la produzione, la conservazione e l'aggiornamento dei documenti del settore pubblico;

26.

osserva che il riutilizzo dei dati del settore pubblico e l'importanza dei dati aperti per le imprese possono avere ripercussioni positive su un'intera regione;

27.

sottolinea che gli studi eseguiti dalla Commissione e altre ricerche internazionali confermano il giudizio secondo cui i vantaggi sociali ed economici derivanti dalla possibilità di riutilizzare l'ISP sono, anche secondo una stima prudente, considerevolmente superiori ai mancati proventi futuri della vendita di dati. Tuttavia, l'Unione europea potrebbe dover attuare misure mirate (di sostegno) che, nonostante la diminuzione delle entrate, consentano di affrontare i compiti aggiuntivi imposti dalle nuove norme in materia di ISP in un contesto caratterizzato, oggi come nel prevedibile futuro, da rigorosi vincoli di bilancio;

28.

fa notare che il valore economico dei dati varia in funzione del loro contenuto. Benefici economici e innovazioni scaturiscono in particolare dalla combinazione di dati eterogenei, ad esempio di dati geografici e dati sui servizi;

29.

ricorda che l'apertura dell'ISP a fini di riutilizzo avrà inoltre conseguenze positive a livello di trasparenza, efficienza e responsabilizzazione delle amministrazioni pubbliche, faciliterà la partecipazione attiva dei cittadini e accrescerà la democrazia. I dati saranno così verificabili e trasparenti;

30.

fa notare che l'apertura dei dati del settore pubblico migliora la qualità del processo decisionale e la base di conoscenze su cui esso si fonda: è il caso, ad esempio, delle decisioni basate su dati nei settori dei trasporti, dell'assetto territoriale e della lotta ai cambiamenti climatici;

31.

osserva che l'apertura e il crowdsourcing di dati pubblici offrono ai mezzi di informazione locali una grande opportunità di presentare in maniera comprensibile e interessante il processo decisionale a livello locale;

32.

fa presente che l'apertura dei dati pubblici consente anche di fornire servizi pubblici elettronici (e-service) a condizioni di maggiore efficacia rispetto ai costi e fa sì che vengano mantenuti meno dati duplicati;

33.

sottolinea che un'apertura su vasta scala dei dati del settore pubblico finalizzata al loro riutilizzo non soltanto creerà nuova attività economica, ma offrirà anche agli stessi organismi pubblici la possibilità di sviluppare programmi e processi propri e di costruire delle interfacce tra i programmi del settore pubblico;

34.

fa notare che molti prodotti e servizi basati sulle informazioni del settore pubblico sono per loro natura transfrontalieri. Bisognerebbe rendere più semplice per le imprese la fornitura di servizi sull'intero territorio dell'UE;

35.

sottolinea che l'apertura dei dati pubblici può migliorare le condizioni operative di un efficiente mercato unico digitale, in cui si potrà offrire ai consumatori un accesso semplice, sicuro e flessibile ai mercati dei contenuti e dei servizi digitali (12);

36.

fa osservare che lo sviluppo del mercato unico digitale e i servizi e prodotti di dati che l'apertura dei dati pubblici rende possibile offriranno opportunità ai cittadini europei non solo in quanto consumatori e imprenditori, ma anche in qualità di lavoratori nelle industrie creative e della conoscenza (13);

37.

richiama l'attenzione sul fatto che i soggetti locali del settore pubblico spesso non dispongono di risorse, conoscenze o finanziamenti sufficienti per realizzare innovazioni dei servizi orientate agli utenti. Occorrerebbe pertanto sostenere gli operatori locali e regionali, e incoraggiarli a ottimizzare i dati del settore pubblico messi a disposizione per il riutilizzo da parte di sviluppatori e di imprese, in particolare piccole e medie, poiché in tal modo si offriranno nuove opportunità economiche e si creeranno nuovi posti di lavoro, al tempo stesso rendendo possibile la nascita di nuovi servizi digitali, con probabile beneficio per lo stesso settore pubblico locale e regionale;

38.

osserva che l'azione volta a garantire risorse naturali sufficienti e la riduzione dell'impronta di carbonio è essenziale in termini di sviluppo sostenibile, ma limita la crescita basata sulla produzione. La crescita economica europea dovrebbe quindi basarsi su fattori differenti dall'aumento della produzione di beni di consumo. I prodotti e i servizi realizzabili e disponibili per via digitale sono in grado di generare una crescita il cui impatto sulle risorse naturali è ridotto; tuttavia, va anche sottolineato che l'aumento delle operazioni digitali – anche per effetto della domanda di prodotti e servizi prima non richiesti – determina un incremento del consumo energetico e di quello di alcune risorse necessarie per produrre supporti digitali;

39.

fa presente che l'apertura dei dati pubblici crea nuove opportunità di sviluppare attività economiche digitali innovative. Quando i dati delle amministrazioni pubbliche saranno forniti in misura ancora maggiore in un formato compatibile con la lettura ottica per essere riutilizzati, le imprese potranno sviluppare, su tale base, nuovi servizi. Le interfaccia dei servizi digitali e la revisione automatica dei dati ridurranno il lavoro manuale di accumulazione e di correzione dei dati;

40.

sottolinea che i dati pubblici aperti possono generare innovazione non solo nell'attività economica, ma anche nell'amministrazione pubblica, nei centri di ricerca, nel terzo settore e presso i singoli cittadini;

41.

fa presente che una più ampia utilizzazione futura dei dati comporterà effetti moltiplicatori economici e sociali e sinergie, a causa tra l'altro dell'aumento delle fonti di dati disponibili per l'attività di ricerca e l'istruzione;

42.

ricorda che la possibilità di riutilizzare i dati pubblici reca vantaggi al turismo, rendendo più semplice offrire informazioni e servizi specifici riguardanti le destinazioni turistiche nella lingua dei diretti interessati;

43.

sottolinea che il riutilizzo delle informazioni disponibili migliora a sua volta le possibilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di accrescere l'efficienza energetica e di conseguenza la competitività dell'UE e le possibilità economiche a livello locale e regionale (14);

44.

sottolinea che le possibilità di innovazione offerte dall'apertura dei dati pubblici andrebbero tenute in considerazione anche nell'attuazione del programma quadro dell'UE Orizzonte 2020;

45.

si compiace del fatto che nel periodo 2014-2020 i finanziamenti a favore dell'infrastruttura di servizi elettronici per i dati pubblici saranno erogati tramite il meccanismo per collegare l'Europa. Nell'assegnazione delle risorse occorre tener conto anche delle esigenze degli enti regionali e locali e delle sfide cui essi devono far fronte a causa della possibilità di riutilizzo dei dati.

Sfide

46.

ritiene importante che, quando gli organismi pubblici coprono una parte significativa dei costi derivanti dalla fornitura dei servizi pubblici grazie ai proventi derivanti dallo sfruttamento dei loro diritti di proprietà intellettuale, essi siano autorizzati a chiedere, per il riutilizzo dei documenti, importi superiori ai costi marginali;

47.

fa presente che gli enti locali e regionali potrebbero continuare ad avere difficoltà a reperire, raccogliere, trattare o riutilizzare i dati forniti dalle autorità nazionali. Le autorità locali, regionali e nazionali devono intensificare la collaborazione per fare in modo che le risorse di dati aperti delle pubbliche amministrazioni possano essere utilizzate in modo più efficace;

48.

ritiene che occorra dedicare particolare attenzione agli ostacoli e ai problemi incontrati dagli enti locali e regionali e dagli sviluppatori nell'utilizzare i dati del settore pubblico, e ai modi in cui tali problemi possano essere eliminati. È inoltre importante stabilire che i documenti dovranno essere messi a disposizione in formati leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati soltanto nei casi in cui ciò è possibile e opportuno;

49.

rammenta che, se la tecnologia necessaria per divulgare i dati pubblici aperti ha già raggiunto un livello elevato, a livello regionale e locale essa può non essere gestita con sufficiente perizia e possono non essere disponibili i meccanismi necessari per reperire i dati disponibili per il riutilizzo. Anche per quanto riguarda i servizi offerti ai cittadini non basta poter disporre di dati pubblici aperti, ma occorre la competenza necessaria per utilizzarli in modo efficace;

50.

osserva che i soggetti regionali e locali, e in particolare i comuni più piccoli, non sempre dispongono delle risorse e delle capacità necessarie per attuare misure di apertura dei dati su larga scala, e per far ciò hanno quindi bisogno di un sostegno (istruzioni e raccomandazioni, supporti tecnici riproducibili, cataloghi unici di dati, finanziamenti, ecc.);

51.

osserva che, quando i dati pubblici aperti sono completamente decentrati e mancano di qualsiasi gestione centralizzata, gli sviluppatori e le imprese hanno difficoltà maggiori ad avviare la creazione di applicazioni sulla base di tali dati;

52.

osserva che, data la diversità degli operatori di livello locale e regionale nell'Unione europea, gli sviluppatori possono avere difficoltà a sviluppare piattaforme tecniche e applicazioni riproducibili. Sarebbe opportuno organizzare progetti su scala paneuropea nel cui ambito vengano sviluppate e sperimentate congiuntamente delle applicazioni. Un esempio al riguardo è dato dal progetto CitySDK, nel cui quadro alcune città europee sviluppano soluzioni attraverso la cooperazione e condividono esperienze;

53.

ricorda che, quando sono state gettate e assimilate le fondamenta dei dati pubblici aperti, il mantenimento futuro non richiede risorse altrettanto ingenti quanto la fase di studio. Occorrerebbe organizzare formazioni in materia di apertura dei dati per i dipendenti locali e regionali, intese a far loro comprendere meglio l'importanza dell'apertura dei dati nella rispettiva organizzazione di appartenenza;

54.

ricorda che non è sufficiente aprire i dati ai decisori e ai cittadini, e che l'utilizzo dei dati richiede competenze specifiche. Le misure di istruzione e di formazione professionale continua dovrebbero fornire delle competenze in materia di gestione ed analisi dei dati;

55.

richiama l'attenzione in particolare sul fatto che la direttiva proposta non dovrà ostacolare lo svolgimento dei compiti principali delle biblioteche, degli archivi e dei musei nell'ambiente digitale. La direttiva, cioè, non deve ridurre la capacità degli organismi pubblici di svolgere i loro compiti primari limitandone sensibilmente la possibilità di sviluppare attività economicamente sostenibili di utilizzo delle loro raccolte in cooperazione con altri organismi pubblici e operatori privati. Specie nell'ambito di accordi contrattuali, ad esempio per progetti di digitalizzazione su larga scala, bisognerebbe considerare la possibilità di attribuire diritti di esclusiva per un periodo transitorio, ove ciò risulti necessario per la fornitura di un servizio di interesse pubblico;

56.

ritiene che si dovrebbe dedicare particolare attenzione alla logistica richiesta per la gestione delle grandi quantità di dati utilizzati dalle applicazioni sviluppate ed utilizzate dalla pubblica amministrazione;

57.

osserva che vi sono vari livelli di disponibilità dei dati, e che l'accesso a taluni dati (come ad esempio quelli fiscali dei privati), se da un lato accresce la trasparenza sociale allorché è possibile su richiesta, dall'altro può costituire un problema di tutela della vita privata quando i dati stessi vengono pubblicati a titolo di riutilizzo di dati aperti;

58.

sottolinea che è assolutamente necessario garantire standard di sicurezza a ogni livello, onde assicurare un grado ottimale protezione della vita privata e dei dati personali nonché impedire il monitoraggio non autorizzato di qualsiasi tipo di informazione di carattere personale e la creazione di profili personali, ad esempio riguardo alle preferenze di acquisto, allo stato di salute, le cartelle cliniche ecc. Occorre tenere conto della tutela della vita privata anche in relazione ai modi in cui i dati raccolti in vari registri possono essere combinati insieme automaticamente creando così profili personali particolarmente dettagliati;

59.

ricorda che l'apertura di dati contenenti informazioni personali, anche a fini di ricerca e sviluppo (per esempio per studi in campo medico), presuppone sia la rimozione dei dati che consentano di identificare direttamente gli interessati che la messa a punto di misure che impediscano di incrociare i dati in modo tale da consentire l'identificazione. Le autorità competenti per la custodia degli archivi di dati di base dovrebbero essere incoraggiate a rendere anonimo il loro materiale. I dati resi anonimi devono poter essere utilizzati anche nello sviluppo di servizi sia nel settore pubblico che in quello privato, a patto di escludere che, tramite l'interconnessione di questi dati resi anonimi con altri dati, sia sostanzialmente possibile risalire ad un'identità personale, che va protetta. I costi del processo di anonimizzazione possono essere presi in considerazione nella determinazione della tariffa;

60.

costata che i metadati sono una parte importante della riutilizzabilità dei dati, e che la loro pubblicazione in formato normalizzato promuoverebbe in particolare lo scambio transfrontaliero di dati. La Commissione dovrebbe presentare una raccomandazione in materia di modelli normalizzati di metadati e tenere conto degli standard esistenti, tra cui le disposizioni sui metadati contenute nella direttiva Inspire;

61.

fa osservare che la proposta di direttiva non dovrebbe compromettere in alcun modo lo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti locali, regionali e statali;

62.

giudica necessario che a tutti i livelli vengano tutelati gli interessi pubblici fondamentali. Qualsiasi utilizzo dei dati che rischi di compromettere tali interessi deve essere evitato.

Conclusioni

63.

ritiene che, nella loro forma attuale, le azioni proposte nella proposta di direttiva in esame non pongano alcun problema di conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Onde evitare comunque qualsiasi rischio di violazione di tali principi, sottolinea che gli enti regionali e locali dovrebbero partecipare sistematicamente alla concezione, all'attuazione e alla gestione delle misure finalizzate ad ampliare il riutilizzo dell'ISP al fine di promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro;

64.

ritiene particolarmente importante che si applichi il principio di sussidiarietà nell'azione coordinata dell'UE, degli Stati membri e degli enti locali e regionali: ciò, infatti, conduce a una condivisione di responsabilità tra i differenti livelli di governo interessati, e trova il suo fondamento in tutte le fonti di legittimità democratica e nella natura rappresentativa dei vari soggetti coinvolti, come affermato nel Libro bianco del CdR sulla governance multilivello (15);

65.

osserva che l'obiettivo della proposta di modifica della direttiva non è decidere quali documenti debbano essere pubblici negli Stati membri. La normativa in materia di pubblicazione rimarrebbe infatti di pertinenza esclusiva di questi ultimi. Le disposizioni proposte si applicherebbero invece al riutilizzo dei documenti generalmente accessibili, anche nell'ambito di norme nazionali che ne regolano l'accesso. In tale contesto, si aspetta che venga definito il concetto di "documenti pubblici generalmente accessibili" e che in tale concetto vengano compresi solo quei documenti per i quali la normativa di uno Stato membro prevede un diritto di accesso;

66.

ritiene importante che i cittadini e le imprese dispongano di procedure chiare per i reclami e ricorsi riguardanti irregolarità commesse nel riutilizzo dei dati;

67.

osserva che, per rendere possibile e migliorare il riutilizzo dell'ISP, occorre una pianificazione accurata sulla base dei dati forniti dalla ricerca, delle esperienze acquisite e delle migliori pratiche;

68.

ricorda che i servizi pubblici online sono finora stati basati in misura eccessiva sul mero trasferimento degli adempimenti burocratici dal supporto cartaceo a quello digitale. L'UE e gli Stati membri dovrebbero fare da battistrada, guidando gli sforzi compiuti a livello europeo e nazionale, in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali, per introdurre cambiamenti più importanti nelle procedure e nelle strutture del servizio pubblico. A tal fine occorrerà utilizzare le TIC e i dati aperti per migliorare l'utilità, la qualità e la produttività del lavoro, rendere più efficienti gli organismi pubblici e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;

69.

ritiene che la Commissione dovrebbe promuovere l'apertura dei dati pubblici attraverso orientamenti e raccomandazioni tecniche, pubblicando un catalogo comune di dati e introducendo una licenza comune per i dati aperti.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 1, paragrafo 6, n. 1)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

2.

In casi eccezionali, in particolare quando gli enti pubblici generano una parte sostanziale delle entrate destinate a coprire i costi di funzionamento inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico dallo sfruttamento dei loro diritti di proprietà intellettuale, gli enti pubblici possono essere autorizzati a chiedere, per il riutilizzo dei documenti, un corrispettivo in denaro di importo superiore ai costi marginali, secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, purché sia nell'interesse pubblico e previa approvazione dell'autorità indipendente di cui all'articolo 4, paragrafo 4, fermi restando i paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

2.

In casi eccezionali, in particolare quando gli enti pubblici i costi di funzionamento inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico , gli enti pubblici possono chiedere, per il riutilizzo dei documenti, un corrispettivo in denaro di importo superiore ai costi marginali, secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, purché sia nell'interesse pubblico, fermi restando i paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Motivazione

La formulazione impiegata nel paragrafo in questione è poco chiara e potrebbe facilmente condurre a errori di interpretazione in una questione essenziale per l'attuazione della direttiva. L'emendamento è inteso a descrivere la natura dei casi eccezionali in maniera più precisa e a prevenire così i fraintendimenti che potrebbero derivare da un'interpretazione erronea del testo.

Emendamento 2

Articolo 1, paragrafo 4, n. 2)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

I mezzi di ricorso comprendono la possibilità di revisione da parte di un'autorità indipendente alla quale sono conferite competenze regolamentari specifiche riguardanti il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico interessato.

I mezzi di ricorso comprendono la possibilità di revisione da parte di un'autorità indipendente le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico interessato.

Motivazione

Non è chiaro cosa si intenda per "autorità indipendente alla quale sono conferite competenze regolamentari specifiche riguardanti il riutilizzo dell'informazione settore pubblico". Poiché non si vede l'utilità, per ciascuno Stato membro, di disporre di un'autorità indipendente in questo campo e/o non vi è alcun rapporto tra le suddette competenze e i compiti assegnati al livello degli Stati membri, l'istituzione di un'autorità siffatta suscita quantomeno forti perplessità.

Bruxelles, 10 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 247/2009.

(2)  CdR 104/2010.

(3)  CdR 104/2010.

(4)  CdR 247/2009.

(5)  CdR 247/2009.

(6)  CdR 104/2010.

(7)  CdR 247/2009.

(8)  CdR 247/2009.

(9)  CdR 247/2009.

(10)  CdR 10/2009.

(11)  CdR 104/2010.

(12)  CdR 104/2010.

(13)  CdR 104/2010.

(14)  CdR 65/2011.

(15)  CdR 89/2009.


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