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Document 52012AR0034

Parere del Comitato delle regioni «Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)»

GU C 391 del 18.12.2012, p. 84–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/84


Parere del Comitato delle regioni «Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)»

2012/C 391/10

IL COMITATO DELLE REGIONI

approva la creazione del nuovo fondo FEAMP come strumento per l'attuazione della politica comune della pesca (PCP) e considera importante conservare il bilancio indispensabile per permettere i cambiamenti imposti dalla politica stessa;

si compiace della semplificazione apportata dalla fusione, nel nuovo FEAMP, della maggior parte degli strumenti finanziari della PCP e della politica marittima integrata (PMI), precedentemente suddivisi tra diversi fondi;

chiede che gli obiettivi del FEAMP siano concentrati sulla pesca e non siano diretti prioritariamente, com'è stato già affermato a più riprese, alla sua sostituzione con altre attività, e ritiene importante rafforzare l’attrattiva del mestiere di pescatore;

esprime preoccupazione per la riduzione del bilancio assegnato alla raccolta di dati a fronte di un maggiore fabbisogno di risorse; avere a disposizione dati completi e trattati a fini di gestione dovrebbe costituire un presupposto indispensabile della PCP e una priorità di bilancio del FEAMP;

deplora la soppressione di ogni misura di adeguamento della flotta, dal momento che il rispetto dei nuovi obiettivi della PCP, in particolare il conseguimento progressivo dell'MSY, comporterà necessariamente dei disarmi o il finanziamento di fermi temporanei:

è dell'avviso che l'applicazione della riduzione progressiva dei rigetti imponga l'adeguamento e l'ammodernamento dei pescherecci e adeguati investimenti portuali;

esprime stupore per l'assenza di finanziamenti per l'elaborazione dei piani pluriennali previsti;

chiede di promuovere vigorosamente l'innovazione tecnologica e investimenti che rafforzino la selettività degli attrezzi da pesca;

è dell'avviso che la degressività degli aiuti allo stoccaggio non sia pertinente.

Relatore

Pierre MAILLE (FR/PSE), presidente del consiglio generale del dipartimento di Finistère

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata]

COM(2011) 804 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

data l'importanza che riveste la pesca per numerose regioni dell'Unione europea, esprime soddisfazione per la volontà della Commissione di mantenere una politica comune per questo settore;

2.

approva la creazione del nuovo fondo FEAMP come strumento per l'attuazione della politica comune della pesca (PCP) e considera importante conservare il bilancio indispensabile per permettere i cambiamenti imposti dalla politica stessa;

3.

ritiene che la PCP debba avere come obiettivo prioritario quello di ricreare condizioni economiche sostenibili per la pesca realizzando il rendimento massimo sostenibile (MSY) all'interno di un approccio ecosistemico, nonché di assicurare l'approvvigionamento dei consumatori europei tendendo all'autosufficienza alimentare;

4.

si compiace della semplificazione apportata dalla fusione, nel nuovo FEAMP, della maggior parte degli strumenti finanziari della PCP e della politica marittima integrata (PMI), precedentemente suddivisi tra diversi fondi;

5.

approva l'integrazione della PMI in seno al FEAMP, perché le attività economiche, il rispetto per l'ambiente, l'acquisizione delle conoscenze e la raccolta di dati, la sorveglianza e il controllo sono tutti aspetti interdipendenti;

6.

auspica tuttavia che le condizioni della gestione diretta della PMI siano definite meglio per precisare la destinazione dei crediti e gli organismi beneficiari degli aiuti;

7.

riconosce l'interesse del quadro strategico comune proposto per i fondi di coesione (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR, FEAMP), che dovrebbe consentire una semplificazione, una maggiore coerenza e la condivisione delle modalità di gestione di questi fondi;

8.

chiede che l'Unione europea possa disporre di un bilancio con un volume tale da garantire l'efficacia della politica di coesione e rispondere alle ambizioni della strategia Europa 2020;

9.

prende atto con soddisfazione della possibilità data agli Stati membri e alle regioni di avvalersi del FESR, del Fondo di coesione, dell'FSE o del FEAMP per intervenire nel settore della pesca e dello sviluppo dei territori dipendenti dalla pesca;

10.

chiede che, conformemente al principio della governance multilivello e nel rispetto della ripartizione nazionale delle competenze, gli enti territoriali siano pienamente coinvolti in ogni Stato membro nell'elaborazione, negoziazione e attuazione dei diversi documenti strategici, compresi quelli riguardanti la politica marittima integrata;

11.

respinge le proposte miranti a collegare la politica di coesione al rispetto del Patto di stabilità e di crescita: la condizionalità macroeconomica risponde infatti a obiettivi diversi rispetto a quelli della politica di coesione;

12.

accoglie con favore il principio della condizionalità ex ante, inteso a garantire che siano soddisfatte le condizioni necessarie per il rispetto degli obiettivi della PCP sulla base delle esperienze passate;

13.

auspica che siano valutate le conseguenze dei cambiamenti apportati ai criteri di ripartizione delle risorse tra Stati membri, poiché detti criteri sono diversi da quelli utilizzati precedentemente per il FEP;

14.

ricorda che nel parere sulla riforma della PCP il CdR si è opposto all'obbligo di imporre a ciascuno Stato membro l'istituzione di concessioni di pesca trasferibili e ha auspicato un'introduzione graduale della riduzione dei rigetti;

15.

approva l'importanza attribuita al miglioramento delle conoscenze e alla raccolta di dati e sottolinea l'interesse di una collaborazione tra pescatori e scienziati. Poter disporre di dati completi e trattati a fini di gestione dovrebbe costituire un presupposto necessario della PCP e la priorità finanziaria del FEAMP;

16.

deplora la soppressione di ogni misura di adeguamento della flotta, dal momento che il rispetto dei nuovi obiettivi della PCP, in particolare il conseguimento progressivo dell'MSY, comporterà necessariamente dei disarmi o il finanziamento di fermi temporanei. Auspica che sia possibile mantenere tali misure, almeno per certe zone di pesca, prevedendo un inquadramento rigoroso, in particolare per quanto riguarda i diritti di pesca, ed eventualmente una riduzione progressiva degli aiuti in funzione dell'andamento degli stock;

17.

considera importante rafforzare l'attrattiva del mestiere di pescatore, migliorando le condizioni di lavoro, l'igiene e la sicurezza a bordo e finanziando gli investimenti necessari, senza limitarsi a una sola operazione per peschereccio;

18.

prende atto del carattere facoltativo delle concessioni di pesca trasferibili ed è dell'avviso che il FEAMP debba accompagnarne l'istituzione finanziando servizi di consulenza, scambi di esperienze e misure transitorie;

19.

esprime stupore per l'assenza di finanziamenti per l'elaborazione dei piani pluriennali previsti dal regolamento di base della PCP, che costituiscono uno strumento di primaria importanza per la buona gestione delle risorse e dell'ambiente marino;

20.

approva la riduzione dei rigetti e delle catture accidentali e chiede di promuovere vigorosamente l'innovazione tecnologica e investimenti che rafforzino la selettività degli attrezzi da pesca;

21.

ritiene che lo sviluppo tecnologico possa portare ad intervenire più volte a favore di uno stesso peschereccio, onde migliorarne la selettività, ridurne l'impatto sull'ambiente marino e offrire un più elevato livello di sicurezza ai marinai, purché tuttavia le attrezzature interessate non siano ridondanti, costituiscano un progresso e non comportino un aumento dello sforzo di pesca;

22.

approva il sostegno offerto ai pescatori che partecipano alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini. Detto sostegno deve poter accompagnare le misure di gestione della pesca, in particolare nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette, come i fermi temporanei, l'introduzione di licenze, ecc. Poiché la tutela dell'ambiente marino non spetta ai soli pescatori, il FEAMP non deve servire a finanziare direttamente la gestione di queste zone o il loro monitoraggio a fini ambientali;

23.

ritiene che anche la pesca debba contribuire alla lotta al surriscaldamento climatico e all'inquinamento. Il FEAMP deve poter aiutare la ricerca e l'innovazione per una maggiore efficienza energetica e una riduzione delle emissioni di CO2, in particolare dal momento che il prezzo dei carburanti limita la competitività dell'attività di pesca. È quindi necessario poter sostenere la rimotorizzazione dei pescherecci e consentire alla pesca di beneficiare del progresso tecnologico in quest'ambito;

24.

è dell'avviso che l'applicazione della riduzione progressiva dei rigetti imponga l'adeguamento e l'ammodernamento dei pescherecci e adeguati investimenti portuali;

25.

chiede sforzi innovativi che puntino a una corretta identificazione dei diversi tipi di rigetti, in modo da agire per ridurli e utilizzarli opportunamente;

26.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a favore dello sviluppo locale delle zone dipendenti dalla pesca. Chiede che gli obiettivi del FEAMP siano concentrati sulla pesca e non siano diretti prioritariamente, com'è stato già affermato a più riprese, alla sua sostituzione con altre attività. Il FEAMP dovrebbe sostenere un approccio più equilibrato, senza dissociare la diversificazione dal mantenimento dei posti di lavoro diretti e indiretti e senza dimenticare il necessario ricambio generazionale nell'occupazione. In particolare, il regolamento deve consentire gli aiuti per l'accesso alla professione della pesca da parte dei giovani, com'è previsto per l'acquacoltura, dal momento che la volontà di introdurre concessioni di pesca trasferibili rischia di rendere ancor più difficile l'accesso alla professione;

27.

ritiene che per lo sviluppo locale siano indispensabili una mobilitazione e un solido partenariato tra gli attori locali, gli eletti e gli enti locali, le associazioni professionali, le organizzazioni dei pescatori, ecc. Una diffusione generale dei gruppi di azione locale della pesca o l'estensione dei gruppi di azione locale creati nel quadro dei dispositivi introdotti dal FEASR alle questioni della pesca potrà rispondere a questa esigenza di partenariato. La governance dei gruppi di azione locale della pesca deve basarsi sugli enti locali e territoriali che, insieme alle regioni, devono svolgere un ruolo importante nella definizione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale, nella loro attuazione e nella gestione dei fondi;

28.

chiede un più vigoroso sostegno alle imprese di vendita all'ingrosso e di trasformazione al fine di incentivare la valorizzazione dei prodotti e rafforzare la struttura della filiera a valle: le innovazioni tecnologiche e l'aumento della produttività possono essere incoraggiate e favorite, senza limitarsi a un unico intervento per impresa;

29.

suggerisce di essere più ambiziosi quanto all'introduzione di una certificazione europea dei prodotti del mare: il consumatore deve poter identificare i prodotti della pesca europea ed essere consapevole degli sforzi compiuti per rispettare la biodiversità e le esigenze di qualità sanitaria introdotte dalla PCP;

30.

ritiene che le misure di mercato dell'OCM debbano contribuire alla realizzazione degli obiettivi della PCP. Per questo motivo, chiede che siano introdotti strumenti di mercato tali da consentire di limitare l'impatto della transizione all'MSY e di mantenere sbocchi economici locali per i prodotti della pesca europea;

31.

è dell'avviso che la degressività degli aiuti allo stoccaggio non sia pertinente in quanto le incertezze legate alla produzione e alla commercializzazione sono notevoli nel settore della pesca professionale;

32.

si compiace del notevole incoraggiamento offerto all'acquacoltura e delle numerose misure a suo favore: accesso alla professione da parte di giovani, investimenti, servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza, assicurazione, ecc.;

33.

chiede che siano introdotti requisiti severi in materia di condizioni ambientali, conoscenza dei fattori di produzione negli allevamenti e misurazione dell'impatto sull'ambiente;

34.

ritiene che l'acquacoltura debba restare produttrice netta di proteine di pesce e non portare a uno sfruttamento eccessivo degli stock delle specie utili all'alimentazione del pesce di allevamento, a scapito dell'equilibrio della catena alimentare e con il rischio di danneggiare la biodiversità;

35.

appoggia la possibilità di incoraggiare la produzione di alghe, a fini sia alimentari che non;

36.

ritiene che le regioni ultraperiferiche (RUP) si trovino tutte in situazioni riconosciute per essere più difficili del resto d'Europa. Per coprire i maggiori costi sostenuti dal settore della pesca e dell'acquacoltura di questi territori occorre andare al di là di un aiuto all'immissione dei prodotti sul mercato;

37.

chiede altresì che il FEAMP tenga effettivamente conto dell'esigenza di sviluppare la pesca nelle RUP, permettendo gli aiuti al rinnovamento della flotta;

38.

ritiene che l'introduzione di misure di sostegno all'installazione di dispositivi di concentrazione dei pesci sia importante per consentire lo sviluppo di una pesca costiera sostenibile nelle RUP;

39.

propone di creare un consiglio consultivo regionale (CCR) specifico per le RUP sul modello di quelli già istituiti nell'Europa continentale;

40.

richiama l'attenzione sulla necessità di un controllo più efficace al fine di assicurare il rispetto della regolamentazione della PCP da parte di tutti. Affinché i controlli siano credibili, bisogna che i fondi ad essi assegnati siano congrui e occorre individuare metodi di controllo più efficaci;

41.

esprime preoccupazione per la riduzione del bilancio assegnato alla raccolta di dati a fronte di un maggiore fabbisogno di risorse: il conseguimento dell'MSY per tutti gli stock comporta infatti la raccolta di dati supplementari, poiché esistono ancora molti stock di cui si sa poco. Suggerisce di aumentare il contributo del FEAMP in questo campo all'80 % delle spese ammissibili;

42.

considera necessario il sostegno esplicito e permanente dei CCR, in particolare nel loro ruolo di promotori di studi scientifici o di misure di gestione adeguate alle sfide delle zone di pesca, affinché siano pienamente conseguiti gli obiettivi di regionalizzazione;

43.

attribuisce grande importanza all'informazione dei cittadini e dei consumatori europei in merito alle politiche dell'Unione europea e all'utilizzazione dei suoi finanziamenti. Condivide il desiderio di pervenire alla massima trasparenza attraverso la pubblicazione su un sito web delle informazioni circa i risultati, le operazioni realizzate e i beneficiari del FEAMP;

44.

considera importante diffondere la conoscenza dei nuovi meccanismi del FEAMP tra i beneficiari potenziali, al fine di assicurare il corretto utilizzo del Fondo;

45.

giudica eccessivo il ricorso ad atti delegati da parte della Commissione e raccomanda di prevedere un regolamento di applicazione che stabilisca a priori la maggior parte delle regole di esecuzione, se non tutte;

46.

richiama l'attenzione sulle difficoltà connesse al calendario di adozione di diverse decisioni destinate a incidere sul FEAMP:

a)

le discussioni sulla proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 non si sono ancora concluse. È importante mantenere il livello di bilancio assegnato al FEAMP;

b)

gli orientamenti della PCP non sono ancora noti in via definitiva, e molti temi sono oggetto di dibattito (conseguimento dell'MSY, divieto di rigetto, obbligo di introdurre le concessioni di pesca trasferibili, divieto di aiuti ai piani di disarmo o ai fermi temporanei, ecc.)

47.

ritiene di conseguenza che l'attuale progetto di regolamento FEAMP dovrà essere ancora notevolmente modificato prima di poter essere adottato.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(9)

È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell’Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock ittici a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. La PCP applica l’approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell’ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino).

(9)

È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell’Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock ittici a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. La PCP applica l’approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell’ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino).

Motivazione

Il regolamento di base della PCP prevede che il conseguimento dell'MSY avvenga entro il 2015 "se possibile". È pertanto opportuno ricordare questa sfumatura nel considerando.

Emendamento 2

Considerando 37

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(37)

A seguito della creazione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili di cui all’articolo 27 del [regolamento sulla PCP] e per assistere gli Stati membri nell’attuazione di questi nuovi sistemi, il FEAMP deve concedere un sostegno volto al rafforzamento delle capacità e allo scambio di buone pratiche.

(37)

A seguito della creazione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili di cui all’articolo 27 del [regolamento sulla PCP] e per assistere gli Stati membri nell’attuazione di questi nuovi sistemi, il FEAMP deve concedere un sostegno volto delle capacità e allo scambio di buone pratiche.

Motivazione

Le concessioni di pesca trasferibili devono essere facoltative e lasciate alla libera valutazione degli Stati membri.

Emendamento 3

Considerando 38

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(38)

L’introduzione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili è intesa a rendere il settore maggiormente competitivo. Potrebbe dunque sorgere la necessità di creare nuove opportunità professionali al di fuori delle attività di pesca. Il FEAMP deve pertanto incoraggiare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, sostenendo in particolare l’avviamento di imprese e la riassegnazione delle navi della flotta costiera artigianale ad attività marittime diverse dalla pesca. Quest’ultimo intervento sembra adeguato dal momento che le navi adibite alla pesca costiera artigianale non rientrano nei sistemi di concessioni di pesca trasferibili.

(38)

L’introduzione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili è intesa a rendere il settore maggiormente competitivo. Potrebbe dunque sorgere la necessità di creare nuove opportunità professionali al di fuori delle attività di pesca. Il FEAMP deve pertanto incoraggiare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, sostenendo in particolare l’avviamento di imprese e la riassegnazione delle navi della flotta costiera artigianale ad attività marittime diverse dalla pesca.

Motivazione

Le concessioni di pesca trasferibili devono essere facoltative e lasciate alla libera valutazione degli Stati membri.

Gli aiuti per l'avviamento alla professione di giovani pescatori sono necessari per garantire il ricambio generazionale e incoraggiare l'arrivo di nuovi marittimi, in possesso di una formazione migliore e sensibili alle sfide di una gestione più corretta della risorsa.

Emendamento 4

Considerando 39

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(39)

L’obiettivo della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L’eccesso di capacità è stato identificato come uno dei fattori principali del sovrasfruttamento. È dunque di fondamentale importanza adattare la flotta peschereccia dell’Unione alle risorse disponibili. L’eliminazione dell’eccesso di capacità tramite la concessione di aiuti pubblici, ad esempio nell’ambito di regimi di cessazione temporanea o permanente e di demolizione, si è rivelata inefficace. Il FEAMP sosterrà dunque la creazione e la gestione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili, volti alla riduzione dell’eccesso di capacità e al miglioramento delle prestazioni economiche e della redditività degli operatori interessati.

(39)

L’obiettivo della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L’eccesso di capacità è stato identificato come uno dei fattori principali del sovrasfruttamento. È dunque di fondamentale importanza adattare la flotta peschereccia dell’Unione alle risorse disponibili. la concessione di aiuti pubblici, ad esempio nell’ambito di regimi di cessazione temporanea o permanente e di demolizione. Il FEAMP sosterrà dunque la creazione e la gestione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili, volti alla riduzione dell’eccesso di capacità e al miglioramento delle prestazioni economiche e della redditività degli operatori interessati.

Motivazione

Non devono essere esclusi i piani di adeguamento dello sforzo di pesca che comportano aiuti al disarmo. Le demolizioni assistite consentono di ridurre la capacità di pesca in situazioni di difficoltà (rarefazione della risorsa, ecc.), evitando che l'attività si sposti verso zone di pesca sane. È opportuno mantenere questi aiuti tenendo conto delle condizioni effettive di riduzione dello sforzo di pesca e subordinando gli aiuti stessi alla revoca dei diritti di pesca.

Emendamento 5

Considerando 41

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(41)

È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l’attuazione di misure di conservazione nell’ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque dell’Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione.

(41)

È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l’attuazione di misure di conservazione nell’ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque dell’Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione.

 

(

Motivazione

È importante potenziare il ruolo di corridoi ecologici svolto da fiumi e laghi, anche tramite la rimozione delle impercorribilità fluviali, al fine di assicurare il completamento del ciclo vitale delle specie ittiche migratrici.

Emendamento 6

Considerando 62

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(62)

È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori. La compensazione per l’aiuto al magazzinaggio e l’aiuto ai piani di produzione e di commercializzazione deve essere gradualmente eliminata poiché l’importanza di questo tipo particolare di sostegno è venuta meno alla luce dell’evolversi della struttura del mercato dell’Unione per questo tipo di prodotti e della crescente importanza assunta dalle organizzazioni di produttori più influenti.

(62)

È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Motivazione

La degressività degli aiuti al magazzinaggio non sembra pertinente in quanto, conformemente ai requisiti dell'articolo 15 del regolamento di base della PCP, i pescherecci dovranno portare progressivamente a terra tutte le loro catture, rigetti compresi. Sembra utile prevedere un aiuto al magazzinaggio per consentire alle organizzazioni di gestire questi volumi sbarcati prima di utilizzarli.

Emendamento 7

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Definizioni

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2, si applicano le definizioni di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla politica comune della pesca], all'articolo 5 del [regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura], all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e all'articolo 2 del [regolamento recante disposizioni comuni] [2].

1.   Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2, si applicano le definizioni di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla politica comune della pesca], all'articolo 5 del [regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura], all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e all'articolo 2 del [regolamento recante disposizioni comuni] [2].

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)   ‧sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE)‧: una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo scambio di informazioni fra utenti di diversi settori per migliorare la conoscenza della situazione delle attività in mare;

(1)   ‧sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE)‧: una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo scambio di informazioni fra utenti di diversi settori per migliorare la conoscenza della situazione delle attività in mare;

(2)   ‧interventi intersettoriali‧: iniziative che presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali, secondo quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle rispettive politiche;

(2)   ‧interventi intersettoriali‧: iniziative che presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali, secondo quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle rispettive politiche;

(3)   ‧sistema di registrazione e comunicazione elettronica‧ (ERS): un sistema per la registrazione e la comunicazione dei dati secondo quanto previsto agli articoli 15, 24 e 63 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

(3)   ‧sistema di registrazione e comunicazione elettronica‧ (ERS): un sistema per la registrazione e la comunicazione dei dati secondo quanto previsto agli articoli 15, 24 e 63 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

(4)   ‧rete europea di dati e osservazioni marine‧: una rete che integra l'osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una risorsa europea comune e accessibile;

(4)   ‧rete europea di dati e osservazioni marine‧: una rete che integra l'osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una risorsa europea comune e accessibile;

(5)   ‧zona di pesca‧: una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un lago o comprendente stagni o l'estuario di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura e designata come tale dallo Stato membro;

(5)   ‧zona di pesca‧: una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un lago o comprendente stagni o l'estuario di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura e designata come tale dallo Stato membro;

(6)   ‧pescatore‧: qualsiasi persona che esercita la pesca professionale, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività o impegnata nella raccolta professionale di organismi marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una nave;

(6)   ‧pescatore‧: qualsiasi persona che esercita la pesca professionale, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività o impegnata nella raccolta professionale di organismi marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una nave;

(7)   ‧politica marittima integrata‧ (PMI): una politica dell'Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell'Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale;

(7)   ‧politica marittima integrata‧ (PMI): una politica dell'Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell'Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale;

(8)   ‧sorveglianza marittima integrata‧: un'iniziativa dell'Unione volta a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di sorveglianza dei mari europei tramite lo scambio di informazioni e la collaborazione intersettoriale e internazionale;

(8)   ‧sorveglianza marittima integrata‧: un'iniziativa dell'Unione volta a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di sorveglianza dei mari europei tramite lo scambio di informazioni e la collaborazione intersettoriale e internazionale;

(9)   ‧irregolarità‧: un‧irregolarità quale definita all‧articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;

(9)   ‧irregolarità‧: un‧irregolarità quale definita all‧articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;

(10)   ‧pesca nelle acque interne‧: le attività di pesca praticate a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio;

(10)   ‧pesca nelle acque interne‧: le attività di pesca praticate a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio;

(11)   ‧gestione integrata delle zone costiere‧: le strategie e le misure definite nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (2002/413/CE), del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa;

(11)   ‧gestione integrata delle zone costiere‧: le strategie e le misure definite nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (2002/413/CE), del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa;

(12)   ‧governance marittima integrata‧: la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali dell'Unione europea che hanno un'incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere

(12)   ‧governance marittima integrata‧: la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali dell'Unione europea che hanno un'incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere

(13)   ‧regioni marine‧: le zone geografiche indicate nell'allegato I della decisione 2004/585/CE del Consiglio e le zone definite dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca;

(13)   ‧regioni marine‧: le zone geografiche indicate nell'allegato I della decisione 2004/585/CE del Consiglio e le zone definite dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca;

(14)   ‧pianificazione dello spazio marittimo‧: un processo nel quale le autorità pubbliche analizzano e stabiliscono la distribuzione spazio-temporale delle attività umane nelle zone marine per conseguire obiettivi ambientali, economici e sociali;

(14)   ‧pianificazione dello spazio marittimo‧: un processo nel quale le autorità pubbliche analizzano e stabiliscono la distribuzione spazio-temporale delle attività umane nelle zone marine per conseguire obiettivi ambientali, economici e sociali;

(15)   ‧misura‧: una serie di interventi;

(15)   ‧misura‧: una serie di interventi;

(16)   ‧spesa pubblica‧: ogni contributo al finanziamento di interventi proveniente dal bilancio degli Stati membri o dal bilancio di enti regionali o locali o dal bilancio dell'Unione ed ogni spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di interventi proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o regionali od organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

(16)   ‧spesa pubblica‧: ogni contributo al finanziamento di interventi proveniente dal bilancio degli Stati membri o dal bilancio di enti regionali o locali o dal bilancio dell'Unione ed ogni spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di interventi proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o regionali od organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

(17)   ‧strategia del bacino marittimo‧: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni europee, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; la strategia tiene conto delle peculiarità geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;

(17)   ‧strategia del bacino marittimo‧: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni europee, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; la strategia tiene conto delle peculiarità geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;

(18)   ‧pesca costiera artigianale‧: la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

(18)   ‧pesca costiera artigianale‧: la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

(19)   ‧navi che operano esclusivamente nelle acque interne‧: navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

(19)   ‧navi che operano esclusivamente nelle acque interne‧: navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione

 

   :

 

   :

 

   :

Emendamento 8

Articolo 64, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(4)   promuovere una pesca sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(4)   promuovere una pesca sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(a)

riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino;

(a)

riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino;

(b)

tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi che essi offrono;

(b)

tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi che essi offrono;

 

(c)

Motivazione

Si ritiene che in alcune situazioni di eccessivo depauperamento delle risorse ittiche sia necessario il ricorso alle attività ittiogeniche.

Emendamento 9

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti:

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti:

a)

interventi che aumentano la capacità di pesca della nave;

a)

interventi che aumentano la capacità di pesca della nave;

b)

la costruzione di nuovi pescherecci, il disarmo o l’importazione di pescherecci;

c)

l’arresto temporaneo delle attività di pesca;

d)

la pesca sperimentale;

)

e)

il trasferimento di proprietà di un’impresa;

f)

il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

)

il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

Motivazione

Occorre sostenere la costruzione di pescherecci nelle RUP: queste ultime devono infatti adeguare i loro strumenti di lavoro affinché i pescherecci siano più conformi alle esigenze di gestione delle risorse ma anche ai requisiti di qualità sanitaria dei prodotti.

Le demolizioni assistite consentono di ridurre la capacità di pesca in situazioni di difficoltà (rarefazione della risorsa, ecc.) e quindi di evitare che l'attività si sposti verso zone di pesca sane. È opportuno mantenere questi aiuti prestando al tempo stesso attenzione alle condizioni effettive di riduzione dello sforzo di pesca attraverso una migliore gestione dei diritti di pesca.

Il finanziamento dei fermi temporanei permette di compensare i fermi forzati delle navi in caso di inquinamento eccessivo o per accompagnare un riposo biologico deciso per determinate specie (come era stato fatto nel caso dell'acciuga). In mancanza di finanziamenti, è probabile che i pescherecci interessati sposteranno la loro attività ad altre specie ittiche andando a incidere sui relativi stock.

Emendamento 10

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell’ambito della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5 520 000 000 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all’allegato II.

1.   Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell’ambito della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5 520 000 000 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all’allegato II.

2.   4 535 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e delle zone di pesca a norma dei capi I, II e III del titolo V.

2.   4 535 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e delle zone di pesca a norma dei capi I, II e del titolo V.

3.   477 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all’articolo 78.

3.   477 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all’articolo 78.

4.   358 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all’articolo 79.

4.   358 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all’articolo 79.

5.   Le risorse attribuite a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, non superano annualmente:

5.   Le risorse attribuite a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, non superano annualmente:

4 300 000 EUR per le Azzorre e Madera;

4 300 000 EUR per le Azzorre e Madera;

5 800 000 EUR per le Isole Canarie;

5 800 000 EUR per le Isole Canarie;

4 900 000 EUR per la Guiana francese e la Riunione.

4 900 000 EUR per la Guiana francese e la Riunione.

 

6.   45 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti agli aiuti al magazzinaggio di cui all’articolo 72 nel periodo dal 2014 al 2018 compreso.

6.   45 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti agli aiuti al magazzinaggio di cui all’articolo 72 nel periodo dal 2014 al 2018 compreso.

Motivazione

L'articolo non include - probabilmente si tratta di un'omissione - il finanziamento delle misure destinate alla commercializzazione e alla trasformazione, che pure sono previste al titolo V del regolamento. Conformemente al regolamento di base della PCP, è opportuno tenere conto di tutte le RUP per quanto riguarda il sostegno a titolo di compensazione e quindi definire un importo specifico per la Guadalupa, la Martinica e Mayotte.

Emendamento 11

Articolo 26

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell’Unione identificate all’articolo 6, paragrafi 2 e 4.

Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell’Unione identificate all’articolo 6, paragrafi 2 e 4.

Motivazione

Il punto 1 dell'articolo 6 del regolamento parla di miglioramento dell'occupazione e di rafforzamento della coesione territoriale. Sembra indispensabile tenere conto di questo obiettivo nel capitolo dedicato allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

Emendamento 12

Articolo 31

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Al fine di promuovere il capitale umano e il dialogo sociale, il FEAMP può sostenere:

1.   Al fine di promuovere il capitale umano e il dialogo sociale, il FEAMP può sostenere:

a)

l’apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative, nonché l’acquisizione di nuove competenze professionali connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, delle attività nel settore marittimo, dell’innovazione e dell’imprenditoria;

a)

l’apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative, nonché l’acquisizione di nuove competenze professionali connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, delle attività nel settore marittimo, dell’innovazione e dell’imprenditoria;

b)

i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne;

b)

i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne;

c)

la promozione del dialogo sociale a livello nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori e altre parti interessate.

c)

la promozione del dialogo sociale a livello nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori e altre parti interessate.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è altresì concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di pescatori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all’attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è altresì concesso ai coniugi di pescatori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di pescatori autonomi non salariati né soci, che partecipi abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all’attività del pescatore autonomo o svolga compiti complementari.

Emendamento 13

Articolo 32

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Per favorire la diversificazione e la creazione di posti di lavoro al di fuori del settore della pesca, il FEAMP può sostenere:

1.   Per favorire la diversificazione e la creazione di posti di lavoro, il FEAMP può sostenere:

a)

l’avviamento di imprese in settori diversi dalla pesca;

b)

il riadattamento delle navi adibite alla pesca costiera artigianale per destinarle ad attività diverse dalla pesca.

 

l’avviamento di imprese in settori diversi dalla pesca;

 

il riadattamento delle navi adibite alla pesca costiera artigianale per destinarle ad attività diverse dalla pesca.

 

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso ai pescatori:

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera , è concesso ai pescatori:

a)

che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro nuove attività;

a)

che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro nuove attività;

b)

che possiedono competenze professionali adeguate acquisibili tramite gli interventi finanziati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a).

b)

che possiedono competenze professionali adeguate acquisibili tramite gli interventi finanziati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a).

3.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera artigianale che possiedono un peschereccio dell’Unione registrato come attivo e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. La licenza di pesca associata al peschereccio è revocata a titolo definitivo.

3.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera , è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera artigianale che possiedono un peschereccio dell’Unione registrato come attivo e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. La licenza di pesca associata al peschereccio è revocata a titolo definitivo.

4.   I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 si astengono dal praticare la pesca professionale nei cinque anni successivi al ricevimento dell’ultima quota di pagamento del sostegno.

4.    beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 si astengono dal praticare la pesca professionale nei cinque anni successivi al ricevimento dell’ultima quota di pagamento del sostegno.

5.   I costi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera b), si limitano alle spese inerenti alle modifiche di un’imbarcazione intraprese ai fini della sua riassegnazione.

5.   I costi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera , si limitano alle spese inerenti alle modifiche di un’imbarcazione intraprese ai fini della sua riassegnazione.

6.   L’importo dell’assistenza finanziaria concessa a norma del paragrafo 1, lettera a), non supera il 50 % del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento né l’importo massimo di 50 000 EUR per ciascun intervento.

   

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

   L’importo dell’assistenza finanziaria concessa a norma del paragrafo 1, lettera , non supera il 50 % del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento né l’importo massimo di 50 000 EUR per ciascun intervento.

Motivazione

Il finanziamento delle riconversioni deve essere completato da aiuti alla demolizione, come previsto nell'ambito del fondo precedente (FEP). Questa misura consente di ridurre le capacità di pesca complessive nel caso in cui i diritti di pesca associati siano effettivamente soppressi.

Appare altresì indispensabile prevedere aiuti specifici per l'avvio all'attività di giovani pescatori, al fine di garantire il ricambio generazionale e incoraggiare l'arrivo di nuovi marittimi, in possesso di una migliore formazione e sensibili alle sfide di una gestione più corretta della risorsa.

Emendamento 14

Articolo 33

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Al fine di migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell’Unione.

1.   Al fine di migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto dell’Unione.

2.   Il sostegno è concesso ai pescatori o ai proprietari di pescherecci.

2.   Il sostegno è concesso ai pescatori o ai proprietari di pescherecci.

3.   Quando l’intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione. Quando l’intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione.

   

4.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 150 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 1.

   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 150 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 1.

Motivazione

I pescatori provenienti da paesi che hanno già requisiti regolamentari elevati in materia di salute e sicurezza non devono essere privati del sostegno. Per garantire loro un trattamento paritario, bisogna prendere come parametro di riferimento la norma europea.

Inoltre, non è ragionevole prevedere che il FEAMP possa intervenire una sola volta in sette anni, se si vuole che migliorino le condizioni di sicurezza dei marinai.

Emendamento 15

Articolo 33 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

   

   

Motivazione

Il finanziamento dei fermi temporanei permette di compensare i fermi forzati dei pescherecci imposti in caso di inquinamento eccesivo o per accompagnare un riposo biologico per determinate specie (come era stato fatto nel caso dell'acciuga). In mancanza di finanziamenti, è probabile che i pescherecci interessati sposteranno l'attività di pesca su altre specie. Nel fondo precedente (FEP) questa misura era stata utilizzata efficacemente a più riprese.

Emendamento 16

Articolo 35

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Per garantire l’efficace applicazione delle misure di conservazione di cui agli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca], il FEAMP può sostenere:

1.   Per garantire l’efficace applicazione delle misure di conservazione di cui agli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca], il FEAMP può sostenere:

a)

l’ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per l’attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca];

a)

l’ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per l’attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca];

b)

la partecipazione delle parti interessate all’ideazione e all’attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del [regolamento relativo alla politica comune della pesca].

b)

la partecipazione delle parti interessate all’ideazione e all’attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del [regolamento relativo alla politica comune della pesca].

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente agli enti pubblici.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente agli enti pubblici.

Motivazione

I piani pluriennali e altre misure di conservazione di cui agli articoli 17 e 21 del regolamento di base devono essere sostenuti anche nella loro fase di elaborazione con un'efficace aiuto ai consigli consultivi come elementi chiave della regionalizzazione.

Emendamento 17

Articolo 36

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Al fine di ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente marino, favorire l’eliminazione dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY, il FEAMP può sostenere investimenti destinati ad attrezzature:

1.   Al fine di ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente marino, favorire l’eliminazione dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY, il FEAMP può sostenere investimenti destinati ad attrezzature:

a)

che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;

a)

che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;

b)

che riducono le catture indesiderate di stock commerciali o altre catture accessorie;

b)

che riducono le catture indesiderate di stock commerciali o altre catture accessorie;

c)

che limitano gli impatti fisici e biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino.

c)

che limitano gli impatti fisici e biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino.

 

2   Il sostegno può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio dell’Unione e per lo stesso tipo di attrezzatura.

   

3.   Il sostegno può essere concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell’Unione o di un’altra normativa nazionale degli Stati membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla PCP].

   Il sostegno può essere concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell’Unione o di un’altra normativa nazionale degli Stati membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla PCP].

4.   L’aiuto è concesso ai seguenti soggetti:

   L’aiuto è concesso ai seguenti soggetti:

a)

proprietari di pescherecci dell’Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un’attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

a)

proprietari di pescherecci dell’Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un’attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

b)

pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell’Unione per almeno 60 giorni nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

b)

pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell’Unione per almeno 60 giorni nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

c)

organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.

c)

organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.

Motivazione

Per incoraggiare l'evoluzione delle tecniche di pesca al fine di pervenire quanto prima all'MSY, occorre promuovere l'ammodernamento degli attrezzi e dei pescherecci e l'attuazione delle misure tecniche previste dal regolamento di base della PCP. Inoltre, non è ragionevole prevedere che il FEAMP possa intervenire una sola volta in sette anni, se si vuole veramente che le tecniche di pesca siano più sostenibili.

Emendamento 18

Articolo 38

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

2.   Gli interventi a norma del presente articolo sono attuati da organismi di diritto pubblico e prevedono la partecipazione di pescatori o organizzazioni di pescatori, riconosciute dallo Stato membro, o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o FLAG quali definiti all’articolo 62.

2.   Gli interventi a norma del presente articolo sono attuati da organismi di diritto pubblico e prevedono la partecipazione di pescatori o organizzazioni di pescatori, riconosciute dallo Stato membro, o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o FLAG quali definiti all’articolo 62.

Motivazione

Gli articoli 52 e seguenti del regolamento di base della PCP prevedono un più ampio coinvolgimento dei consigli consultivi regionali nelle misure di gestione e attribuiscono loro anche un più significativo ruolo propositivo. Bisogna quindi permettere a questi consigli di beneficiare del sostegno offerto dal FEAMP per assisterli nelle loro azioni.

Emendamento 19

Articolo 39

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

2.   Il sostegno non può essere concesso per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

   

Motivazione

Deve essere possibile finanziare la sostituzione dei motori. Appare sorprendente, addirittura paradossale, voler escludere dagli aiuti del FEAMP l'ammodernamento dei motori, che costituiscono il materiale principale sul quale intervenire per ridurre le emissioni inquinanti o il consumo di carburante.

Emendamento 20

Articolo 40

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

3.   Il sostegno a norma del presente articolo può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio o lo stesso beneficiario.

   

Motivazione

Per incoraggiare l'innovazione e un effettivo miglioramento nella qualità dei prodotti, occorre promuovere le modifiche dei pescherecci volti a garantire un miglior rispetto della risorsa e dell'ambiente marino. Non è ragionevole, quindi, prevedere che il FEAMP possa intervenire una sola volta in sette anni, se si vuole veramente che le tecniche di pesca siano più sostenibili.

Emendamento 21

Articolo 41

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

4.   Il sostegno non può essere concesso per la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all’asta.

   

Motivazione

Deve essere possibile finanziare le strutture di determinati siti non ancora attrezzati per tenere conto degli evidenti e inevitabili progressi dei luoghi ove operano i pescherecci.

Emendamento 22

Articolo 42

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Pesca nelle acque interne

Pesca nelle acque interne

1.   Al fine di ridurre l’impatto della pesca nelle acque interne sull’ambiente, accrescere l’efficienza energetica, migliorare la qualità del pesce sbarcato o la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:

1.   Al fine di ridurre l’impatto della pesca nelle acque interne sull’ambiente, accrescere l’efficienza energetica, migliorare la qualità del pesce sbarcato o la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:

(a)

investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all’articolo 33 e alle condizioni previste in tale articolo;

(a)

investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature di cui all’articolo 33 e alle condizioni previste in tale articolo;

(b)

investimenti destinati a singole attrezzature di cui all’articolo 36 e alle condizioni previste in tale articolo;

(b)

investimenti destinati a singole attrezzature di cui all’articolo 36 e alle condizioni previste in tale articolo;

(c)

investimenti a bordo e destinati ad audit e regimi di efficienza energetica di cui all’articolo 39 e alle condizioni previste in tale articolo;

(c)

investimenti a bordo e destinati ad audit e regimi di efficienza energetica di cui all’articolo 39 e alle condizioni previste in tale articolo;

(d)

investimenti nei porti e nei siti di sbarco esistenti di cui all’articolo 41 e alle condizioni previste in tale articolo.

(d)

investimenti nei porti e nei siti di sbarco esistenti di cui all’articolo 41 e alle condizioni previste in tale articolo.

2.   Ai fini del paragrafo 1:

2.   Ai fini del paragrafo 1:

(a)

i riferimenti a pescherecci fatti negli articoli 33, 36 e 39 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;

(a)

i riferimenti a pescherecci fatti negli articoli 33, 36 e 39 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;

(b)

i riferimenti all’ambiente marino fatti nell’articolo 36 devono essere intesi come riferimenti all’ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.

(b)

i riferimenti all’ambiente marino fatti nell’articolo 36 devono essere intesi come riferimenti all’ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.

3.   Al fine di sostenere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere la destinazione ad altre attività delle navi operanti nelle acque interne alle condizioni previste all’articolo 32 del presente regolamento.

3.   Al fine di sostenere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere la destinazione ad altre attività delle navi operanti nelle acque interne alle condizioni previste all’articolo 32 del presente regolamento.

4.   Ai fini del paragrafo 3, i riferimenti a pescherecci fatti nell’articolo 32 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne.

4.   Ai fini del paragrafo 3, i riferimenti a pescherecci fatti nell’articolo 32 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne.

5.   Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne alla gestione, al ripristino e alla sorveglianza dei siti NATURA 2000 quando queste zone sono direttamente interessate da attività di pesca, nonché al recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fermo restando l’articolo 38, paragrafo 1, lettera d).

5.   Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne alla gestione, al ripristino e alla sorveglianza dei siti NATURA 2000 quando queste zone sono direttamente interessate da attività di pesca, nonché al recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fermo restando l’articolo 38, paragrafo 1, lettera d).

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne.

6.   

 

   

 

   Gli Stati membri provvedono affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne.

Motivazione

Si ritiene utile alienare i diritti privati di pesca, antichi diritti reali, che ostacolano la gestione delle acque da parte della pubblica amministrazione e riducono il reddito dei pescatori. È importante potenziare il ruolo di corridoi ecologici svolto da fiumi e laghi, anche tramite la rimozione delle impercorribilità fluviali, al fine di assicurare il completamento del ciclo vitale delle specie ittiche migratrici.

Emendamento 23

Articolo 45

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Innovazione

Innovazione

1.   Al fine di promuovere l’innovazione nel settore dell’acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi:

1.   Al fine di promuovere l’innovazione nel settore dell’acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi:

a)

che introducono nuove conoscenze di tipo tecnico o organizzativo nelle imprese acquicole, che riducono il loro impatto sull’ambiente o che favoriscono un uso più sostenibile delle risorse in acquacoltura;

a)

che introducono nuove conoscenze di tipo tecnico o organizzativo nelle imprese acquicole,, che riducono il loro impatto sull’ambiente o che favoriscono un uso più sostenibile delle risorse in acquacoltura;

b)

che sviluppano o introducono sul mercato prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili.

b)

che sviluppano o introducono sul mercato prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili.

2.   Gli interventi a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati.

2.   Gli interventi a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati.

3.   I risultati degli interventi sovvenzionati devono essere oggetto di un’adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all’articolo 143.

3.   I risultati degli interventi sovvenzionati devono essere oggetto di un’adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all’articolo 143.

 

   

Motivazione

Esistono impianti in cui non è possibile utilizzare nuove conoscenze o nuovi strumenti a causa della loro configurazione fisica oppure per ostacoli di natura legale. Per tale motivo è necessario introdurre la possibilità di creare un nuovo impianto in cui possano essere utilizzati questi strumenti più avanzati e innovativi.

I centri ufficiali di acquicoltura rappresentano un punto di riferimento per il settore acquicolo e ciò non deve essere sottovalutato in rapporto ai possibili beneficiari di questi interventi.

Emendamento 24

Articolo 46

Progetto di parere

Emendamento

Investimenti destinati all’acquacoltura offshore e a quella di tipo non alimentare

Investimenti destinati all’acquacoltura offshore a quella di tipo non alimentare

1.   Al fine di favorire forme di acquacoltura con un elevato potenziale di crescita, il FEAMP può sostenere investimenti destinati allo sviluppo dell’acquacoltura offshore e di quella di tipo non alimentare.

1.   Al fine di favorire forme di acquacoltura con un elevato potenziale di crescita, il FEAMP può sostenere investimenti destinati allo sviluppo dell’acquacoltura offshore di quella di tipo non alimentare.

2.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 150 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili e i costi ammissibili.

2.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 150 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili e i costi ammissibili.

Motivazione

Sostituendo la congiunzione "e" con la congiunzione "o", si apre il ventaglio di possibilità a forme di acquicoltura con elevato potenziale di crescita che non sono offshore.

Emendamento 25

Articolo 48

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

4.   Il sostegno alle imprese acquicole per servizi di consulenza è concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per ciascuna categoria di servizi di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e).

   

Motivazione

Non è ragionevole prevedere che il sostegno del FEAMP per servizi di consulenza possa essere concesso una sola volta in sette anni, se si vuole che l'acquacoltura diventi più sostenibile.

Emendamento 26

Articolo 62

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gruppi di azione locale per la pesca

Gruppi di azione locale per la pesca

1.   Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni] sono designati "gruppi di azione locale per la pesca" (di seguito: "FLAG").

1.   Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni] sono designati "gruppi di azione locale per la pesca" (di seguito: "FLAG").

2.   I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale basata almeno sugli elementi elencati all’articolo 61 e sono responsabili della sua attuazione.

2.   I FLAG propongono una strategia integrata di sviluppo locale basata almeno sugli elementi elencati all’articolo 61 e sono responsabili della sua attuazione.

3.   I FLAG:

3.   I FLAG:

(a)

rispecchiano l’asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile;

(a)

rispecchiano l’asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile;

(b)

garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e dell’acquacoltura.

(b)

garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e dell’acquacoltura.

4.   Qualora la strategia di sviluppo locale riceva il sostegno di altri fondi oltre al FEAMP, è istituito un organismo di selezione specifico per i progetti sostenuti dal FEAMP in base ai criteri definiti al paragrafo 3.

4.   Qualora la strategia di sviluppo locale riceva il sostegno di altri fondi oltre al FEAMP, è istituito un organismo di selezione specifico per i progetti sostenuti dal FEAMP in base ai criteri definiti al paragrafo 3.

5.   Le mansioni minime dei FLAG sono definite all’articolo 30, paragrafo 3, del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni].

5.   Le mansioni minime dei FLAG sono definite all’articolo 30, paragrafo 3, del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni].

6.   I FLAG possono inoltre svolgere compiti aggiuntivi ad essi delegati dall’autorità di gestione e/o dall’organismo pagatore.

6.   I FLAG possono inoltre svolgere compiti aggiuntivi ad essi delegati dall’autorità di gestione e/o dall’organismo pagatore.

7.   I ruoli rispettivi del FLAG e dell’autorità di gestione/dell’organismo pagatore con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia sono chiaramente descritti nel programma operativo.

7.   I ruoli rispettivi del FLAG e dell’autorità di gestione/dell’organismo pagatore con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia sono chiaramente descritti nel programma operativo.

 

   

Motivazione

In alcuni casi, i FLAG potrebbero essere un'estensione di altri gruppi di sviluppo rurale, che potranno ampliare il loro ambito geografico di azione e consentire la realizzazione di progetti più integrati con un costo di gestione inferiore e costi di controllo e monitoraggio più ridotti.

Emendamento 27

Articolo 69

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Il FEAMP può sostenere la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all’articolo 32 del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura].

1.   Il FEAMP la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all’articolo 32 del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura].

Motivazione

Ciascuna organizzazione di produttori elabora e trasmette alle autorità competenti dello Stato membro un programma operativo della campagna di pesca. L'emendamento è inteso a esprimere più chiaramente il sostegno a questi strumenti, che consentono una migliore gestione delle risorse e quindi un adeguamento dello sforzo di pesca per soddisfare le esigenze dei consumatori.

Emendamento 28

Articolo 70

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all’allegato II del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura] a condizione che i prodotti vengano immagazzinati conformemente agli articolo 35 e 36 del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]:

1.   Il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all’allegato II del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura] a condizione che i prodotti vengano immagazzinati conformemente agli articolo 35 e 36 del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura]:

a)

l’importo dell’aiuto al magazzinaggio non supera l’importo dei costi tecnici e finanziari dell’azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;

a)

l’importo dell’aiuto al magazzinaggio non supera l’importo dei costi tecnici e finanziari dell’azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;

b)

i quantitativi ammissibili all’aiuto al magazzinaggio non superano il 15 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall’organizzazione di produttori;

b)

i quantitativi ammissibili all’aiuto al magazzinaggio non superano il 15 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall’organizzazione di produttori;

c)

l’aiuto finanziario concesso per anno non supera le percentuali di seguito indicate del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita dei membri dell’organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell’organizzazione di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011, viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione commercializzata nei primi tre anni di produzione dal membro in questione:

c)

l’aiuto finanziario concesso per anno non supera le percentuali di seguito indicate del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita dei membri dell’organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell’organizzazione di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011, viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione commercializzata nei primi tre anni di produzione dal membro in questione:

1 % nel 2014

0,8 % nel 2015

0,6 % nel 2016

0,4 % nel 2017

0,2 % nel 2018

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è progressivamente eliminato entro il 2019.

   .

Motivazione

La degressività degli aiuti al magazzinaggio non sembra pertinente in quanto, conformemente ai requisiti dell'articolo 15 del regolamento di base della PCP, i pescherecci dovranno portare progressivamente a terra tutte le catture, rigetti compresi. Sembra utile prevedere un aiuto al magazzinaggio per consentire alle organizzazioni di gestire questi volumi sbarcati prima di utilizzarli.

Emendamento 29

Articolo 71

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Misure a favore della commercializzazione

Misure a favore della commercializzazione

1.   Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura al fine di:

1.   Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura al fine di:

(a)

migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato di:

(a)

migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato di:

i)

specie eccedentarie o sottosfruttate;

i)

specie eccedentarie o sottosfruttate;

ii)

catture indesiderate sbarcate in conformità all’articolo 15 del [regolamento (UE) n. […] relativo alla politica comune della pesca] e all’articolo 8, lettera b), secondo trattino, del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura];

iii)

prodotti ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull’ambiente o prodotti dell’acquacoltura biologica quali definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica;

prodotti ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull’ambiente o prodotti dell’acquacoltura biologica quali definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica;

(b)

promuovere la qualità facilitando:

(b)

promuovere la qualità facilitando:

i)

la domanda di registrazione di un determinato prodotto a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1);

i)

la domanda di registrazione di un determinato prodotto a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1);

ii)

la certificazione e la promozione, anche della pesca e dell’acquacoltura sostenibili;

ii)

la certificazione e la promozione, anche della pesca e dell’acquacoltura sostenibili;

iii)

la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale;

iii)

la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale;

(c)

contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato;

(c)

contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato;

(d)

redigere contratti-tipo compatibili con la normativa dell’Unione;

(d)

redigere contratti-tipo compatibili con la normativa dell’Unione;

(e)

creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione III, del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura];

(e)

creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione III, del [regolamento (UE) n. […] relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura];

(f)

realizzare campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

(f)

realizzare campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

2.   Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere l’integrazione di attività di produzione, trasformazione e commercializzazione.

2.   Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere l’integrazione di attività di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Motivazione

Poiché lo sbarco di tutte le catture non risolve realmente il problema dei rigetti, non pare opportuno menzionarlo in questo articolo. L'unica alternativa allo sbarco di tutte le catture consiste nell'incoraggiare lo sviluppo e l'impiego di attrezzi da pesca più selettivi. L'emendamento viene inoltre proposto a fini di coerenza con il parere del Comitato delle regioni sul regolamento della PCP, che contiene un emendato all'articolo 15 relativo all'obbligo di sbarcare tutte le catture.

Emendamento 30

Titolo del Capo V

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Emendamento 31

Articolo 73

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Il FEAMP può sostenere il regime di compensazione istituito dal regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, della Guiana francese e della Riunione.

1.   Il FEAMP per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle.

Motivazione

Il regolamento CE 79/2007 verrà abrogato alla fine del 2013, con l'entrata in vigore del regolamento FEAMP oggetto del presente parere. È opportuno tenere conto delle specificità di tutte le RUP senza distinzioni, come avviene nel regolamento di base della PCP, in quanto presentano situazioni analoghe.

Emendamento 32

Articolo 75 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche sono altamente dipendenti dalla pesca, che è spesso praticata da pescherecci di dimensioni estremamente ridotte. È importante sostenere le attrezzature e le costruzioni affinché i pescherecci siano più conformi alle esigenze di gestione della risorsa ma anche ai requisiti di qualità sanitaria dei prodotti.

Al fine di ridurre lo sforzo di pesca in prossimità delle coste, deve essere possibile finanziare attrezzature installate al largo, purché la loro costruzione e installazione siano realizzate in collaborazione con un organismo scientifico.

Emendamento 33

Articolo 85

Progetto di parere

Emendamento

Consulenza e conoscenze scientifiche

Consulenza e conoscenze scientifiche

1.   Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici, a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell’ambito della PCP.

1.   Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici, a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell’ambito della PCP.

2.   In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:

2.   In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:

a)

studi e progetti pilota necessari per l’attuazione e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca;

a)

studi e progetti pilota necessari per l’attuazione e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca;

b)

elaborazione e prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, e da parte di esperti e istituti di ricerca indipendenti;

b)

elaborazione e prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, e da parte di esperti e istituti di ricerca indipendenti;

c)

partecipazione di esperti alle riunioni dedicate a questioni tecniche e scientifiche e ai gruppi di lavoro, nonché agli organi consultivi internazionali e alle riunioni in cui è chiesto il contributo di esperti di pesca;

c)

partecipazione di esperti alle riunioni dedicate a questioni tecniche e scientifiche e ai gruppi di lavoro, nonché agli organi consultivi internazionali e alle riunioni in cui è chiesto il contributo di esperti di pesca;

d)

spese sostenute dalla Commissione per servizi connessi alla raccolta, alla gestione e all’utilizzo dei dati, all’organizzazione e alla gestione di riunioni di esperti di pesca e alla gestione dei programmi di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia di pesca, al trattamento delle chiamate di dati e delle serie di dati nonché ai lavori preparatori per l’elaborazione di consulenze e pareri scientifici;

d)

spese sostenute dalla Commissione per servizi connessi alla raccolta, alla gestione e all’utilizzo dei dati, all’organizzazione e alla gestione di riunioni di esperti di pesca e alla gestione dei programmi di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia di pesca, al trattamento delle chiamate di dati e delle serie di dati nonché ai lavori preparatori per l’elaborazione di consulenze e pareri scientifici;

e)

attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l’utilizzo di dati destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e gestione dei dati nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca.

e)

attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l’utilizzo di dati destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e gestione dei dati nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca.

Motivazione

Nel quadro della PCP vengono esaminate in profondità le difficoltà che la pesca marittima deve affrontare a causa dell'impoverimento delle zone di pesca, del prezzo dei combustibili e degli ostacoli amministrativi. Di conseguenza, gli studi e i progetti pilota necessari per l'applicazione e lo sviluppo della PCP devono considerare non solo la pesca, ma anche l'acquacoltura, come una fonte di produzione alimentare con un notevole potenziale di sviluppo nell'Unione europea.

Emendamento 34

Articolo 88

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Il FEAMP può sostenere le spese di funzionamento dei consigli consultivi istituiti dall’articolo 52 del [regolamento sulla politica comune della pesca].

1.   Il FEAMP le spese funzionamento dei consigli consultivi istituiti dall’articolo 52 del [regolamento sulla politica comune della pesca].

Motivazione

Le regole generali e i principi direttivi della politica comune della pesca sono oggetto di codecisione tra il Parlamento europeo e il Consiglio (obiettivi ambientali, meccanismi di aiuto al settore, organizzazione comune del mercato, ecc.). I regolamenti specifici devono invece essere definiti al livello delle zone di pesca (misure tecniche specifiche e piani di gestione pluriennali). Per questo motivo il regolamento di base prevede un più ampio coinvolgimento dei consigli consultivi nei processi decisionali.

Un'organizzazione istituzionale di questo tipo comporta numerosi vantaggi rispetto alla situazione attuale, in quanto, strutturata secondo gli ecosistemi, agevola la gestione adattiva, stabilisce un ordine gerarchico delle priorità, consente una ripartizione più trasparente dell'autorità e favorisce la partecipazione delle parti interessate.

Un CCR rafforzato in questo senso rimarrebbe comunque una struttura leggera con 4-5 posti permanenti.

Emendamento 35

Articolo 100

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Disimpegno

Disimpegno

La Commissione procede al disimpegno della parte di un impegno di bilancio relativo a un programma operativo che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all’articolo 98, paragrafo 3, in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio.

   La Commissione procede al disimpegno della parte di un impegno di bilancio relativo a un programma operativo che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all’articolo 98, paragrafo 3, in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre del anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio.

 

   

Motivazione

Si prevede che i tempi per l'avvio del FEAMP saranno piuttosto lunghi, tenendo conto in particolare della lentezza d'esecuzione dell'attuale FEP e della possibilità di continuare a realizzare impegni e pagamenti attraverso il suddetto fondo fino alla fine del 2015. In secondo luogo, e dopo il già citato periodo di sovrapposizione, la congiuntura economica e finanziaria delle amministrazioni pubbliche, assieme alle limitazioni di credito imposte dalle banche ai promotori privati, non genereranno un ritmo di sviluppo economico adeguato alla regola "N+2". Di conseguenza occorre apportare a detta regola una certa flessibilità, passando a "N+3" almeno per i primi tre anni (2014-2016), fino a quando il programma non avrà raggiunto una "velocità di crociera" adeguata.

Bruxelles, 9 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. GU L 335 del 13.12.2008, pag. 213 (MT).


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