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Document 52012AE1594

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata]» COM(2011) 804 final — 2011/0380 (COD)

GU C 299 del 4.10.2012, p. 133–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 299/133


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata]»

COM(2011) 804 final — 2011/0380 (COD)

2012/C 299/24

Relatore: Sarró IPARRAGUIRRE

Il Consiglio, in data 15 dicembre 2011 e il Parlamento europeo, in data 16 gennaio 2012, hanno deciso, conformemente al disposto dall'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata]

COM(2011) 804 final — 2011/0380 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 26 giugno 2012.

Alla sua 482a sessione plenaria, dei giorni 11 e 12 luglio 2012 (seduta dell'11 luglio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 150 voti favorevoli, 1 voto contrario e 6 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie favorevolmente la proposta della Commissione e ne condivide gli obiettivi e le priorità. Ritiene tuttavia che nel primo obiettivo andrebbe precisato che la pesca e l'acquacoltura devono essere sostenibili e competitive da un punto di vista economico, sociale e ambientale. Al tempo stesso, il CESE ritiene che manchi una menzione specifica del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura tra gli obiettivi del FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca).

1.2   In rapporto alla definizione di pesca costiera artigianale, il CESE ribadisce quanto indicato nel parere sulla riforma della politica comune della pesca (PCP) e invita il Consiglio e il Parlamento europeo ad estendere di conseguenza la proposta della Commissione.

1.3   Il CESE condivide l'obiettivo di eliminare l'eccesso di capacità nelle flotte nei casi in cui tale eccesso esista. A questo fine, ritiene necessario mantenere gli aiuti per l'arresto definitivo dei pescherecci, purché ciò consenta l'adeguamento reale di ogni segmento alle possibilità di pesca esistenti.

1.4   Al tempo stesso, il CESE ritiene necessario mantenere gli aiuti per l'arresto temporaneo della flotta.

1.5   Il CESE considera importantissimi gli aiuti destinati a promuovere le relazioni e i partenariati tra ricercatori e pescatori, oltre che il capitale umano e il dialogo sociale, nonché a stimolare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro, e a migliorare la sicurezza a bordo. Inoltre, ritiene che andrebbero previste misure tese all'inserimento di giovani nel settore della pesca, allo scopo di contribuire a supplire alla mancanza di ricambio generazionale e di prestare più attenzione alla creazione e al mantenimento dell'occupazione.

1.6   Il CESE approva gli aiuti per l'applicazione di misure di conservazione nel quadro della PCP, per la limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, per l'innovazione, per la protezione e il ripristino della biodiversità, per l'attenuazione dei cambiamenti climatici, per il miglioramento dell'utilizzo delle catture indesiderate e per l'aumento dell'efficienza energetica.

1.7   Il CESE è d'accordo con gli aiuti previsti per la pesca interna. Ritiene tuttavia che andrebbero introdotte misure di aiuto per prevenire l'interazione tra l'acquacoltura d'acqua dolce e l'agricoltura nella pesca d'acqua dolce.

1.8   Il CESE appoggia le misure per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura e delle zone di pesca e nel presente parere propone alcuni miglioramenti che ritiene importanti.

1.9   Il CESE accoglie favorevolmente le misure connesse alla trasformazione e alla commercializzazione. Ritiene tuttavia necessario mantenere gli aiuti destinati a compensare le organizzazioni di produttori per l'immagazzinamento dei prodotti della pesca sino alla fine del periodo di applicazione del FEAMP. Al tempo stesso, ritiene imprescindibile mantenere il meccanismo dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione. D'altro canto, reputa che tra gli obiettivi specifici andrebbero inclusi il miglioramento della competitività dell'industria di trasformazione, delle condizioni di sanità pubblica e della qualità nei prodotti, la riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente e l'aumento dell'efficienza energetica, un utilizzo migliore delle specie poco sfruttate, dei sottoprodotti e degli scarti, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti e l'utilizzo di nuove tecnologie e metodi innovativi nella produzione, l'apertura e lo sviluppo dei mercati, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e la formazione dei lavoratori.

1.10   Il CESE accoglie favorevolmente tutte le proposte connesse alla politica marittima integrata (PMI).

2.   Antecedenti

2.1   La riforma della PCP entrerà in vigore il 1o gennaio 2013 (1).

2.2   La PCP vigente deve il suo sostegno finanziario al regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), la cui revisione era prevista entro il 1o gennaio 2014.

2.3   La PMI è stata finanziata, nel periodo 2008-2010, mediante una serie di atti pilota e attività preparatorie. La Commissione ha proposto un nuovo strumento finanziario per il periodo 2012-2013.

2.4   La riforma della PCP e il consolidamento della PMI sono garantiti dal nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che entrerà in vigore il 1o gennaio 2014.

3.   Analisi della proposta

3.1   Obiettivi e priorità

3.1.1   La proposta, in linea generale, distribuisce gli aiuti concessi nelle categorie di gestione concorrente (fondamentalmente la PCP) e gestione diretta (che comprende la politica marittima integrata e le misure complementari della PCP e della PMI), stabilendo le misure finanziarie dell'UE per attuare:

a)

la PCP,

b)

le misure relative al diritto del mare,

c)

lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne e

d)

la PMI.

3.1.2   Con riferimento alla definizione di "pesca costiera artigianale", il CESE ribadisce quanto già affermato nel suo parere sulla riforma. Il Comitato ritiene che non si tenga conto della realtà delle flotte artigianali nei diversi Stati membri e che si stabilisca un unico criterio arbitrario, che potrebbe dare luogo a situazioni discriminatorie. Chiede pertanto criteri aggiuntivi a quello di dimensione da applicare per la delimitazione di questo tipo di pesca altamente diversificata, come ad esempio il tempo trascorso in mare, la distanza dalla costa, il tipo di arnesi impiegati o i legami con le comunità locali. Inoltre, le tonnare dovrebbero essere incluse nella definizione di pesca artigianale.

3.1.3   Il CESE ritiene opportuno chiarire i concetti di "pescatori autonomi" e di "salariati" per determinare con esattezza i beneficiari delle diverse misure del FEAMP, visto che il termine "pescatore" è spesso utilizzato in relazione a diversi concetti: proprietari di pescherecci, pescatori autonomi non salariati ecc.

3.1.4   Il FEAMP contribuisce ai seguenti obiettivi:

a)

promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive;

b)

favorire lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla PCP;

c)

promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca, e

d)

favorire l'attuazione della PCP.

3.1.5   Il CESE ritiene che il primo obiettivo dovrebbe precisare che una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive devono essere tali dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

3.1.6   Il CESE constata inoltre la mancanza, sia nella descrizione di detti obiettivi sia nelle priorità dell'UE, di uno specifico riferimento ai settori della commercializzazione e della trasformazione, che però sono entrambi destinatari delle azioni contemplate dalla proposta. In tal senso si rammarica del fatto che la proposta non annoveri tra i suoi obiettivi il finanziamento degli investimenti destinati a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti, a migliorare le condizioni di lavoro e il contesto imprenditoriale, nonché ad appoggiare lo sviluppo di una base industriale forte, innovatrice e sostenibile, capace di generare occupazione e di competere sul mercato mondiale.

3.1.7   L'ambito di applicazione geografico della proposta comprenderà gli interventi effettuati nel territorio dell'UE, salvo ove diversamente disposto dal regolamento.

3.2   Ammissibilità delle domande e interventi non ammissibili

3.2.1   Non saranno ammissibili, per un periodo di tempo determinato, le richieste presentate da operatori che hanno commesso irregolarità nell'ambito del FEP o del FEAMP, che hanno commesso una violazione grave a norma del regolamento sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), che sono inclusi nell'elenco delle navi INN e che sono colpevoli di altre inadempienze alle norme della PCP che mettono gravemente a rischio la sostenibilità degli stock interessati.

3.2.2   Non sono inammissibili al sostegno del FEAMP i seguenti interventi:

a)

gli interventi che aumentano la capacità di pesca della nave;

b)

la costruzione di nuovi pescherecci, il disarmo o l'importazione di pescherecci;

c)

l'arresto temporaneo delle attività di pesca;

d)

la pesca sperimentale;

e)

il trasferimento di proprietà di un'impresa;

f)

il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'UE o nel caso di ripopolamento sperimentale.

3.2.3   Il CESE ritiene necessario mantenere gli aiuti all'arresto definitivo dei pescherecci, per poter intraprendere una seria e profonda ristrutturazione della flotta dell'UE, purché ciò consenta l'adeguamento di ogni segmento alle possibilità di pesca esistenti, nel quadro di una pesca sostenibile in termini economici, sociali e ambientali. Occorrerebbe inoltre prevedere misure per compensare l'abbandono della professione a causa del disarmo delle imbarcazioni, come i pensionamenti anticipati o le compensazioni forfettarie.

3.2.4   La motivazione fornita dalla Commissione per l'eliminazione di detti aiuti è che, con questi ultimi, non si è riusciti a risolvere il problema dell'eccesso di capacità nella flotta dell'Unione, basandosi su una relazione della Corte dei conti in cui si è valutato se le misure adottate abbiano contribuito ad adattare la capacità delle flotte alle possibilità di pesca esistenti.

3.2.5   Il Comitato, tuttavia, constata che detta relazione non mette in discussione l'esistenza degli aiuti all'arresto definitivo, ma formula una serie di raccomandazioni alla stessa Commissione e agli Stati membri:

3.2.5.1   alla Commissione raccomanda di adottare misure più pertinenti intese a conseguire l'equilibrio tra la capacità e le possibilità di pesca, di fissare limiti che siano efficaci nel ridurre la capacità delle flotte e di assicurare che i regimi di trasferimento dei diritti di pesca contribuiscano a ridurre la sovraccapacità di pesca;

3.2.5.2   agli Stati membri raccomanda di provvedere affinché le misure intese a finanziare gli investimenti a bordo non aumentino la capacità di cattura, di garantire che i programmi di disarmo dei pescherecci siano intesi a esercitare un impatto positivo sulla sostenibilità degli stock ittici bersaglio, e di evitare di erogare aiuti pubblici per il disarmo di navi inattive.

3.2.6   Per risolvere il problema della sovraccapacità, la Commissione propone un sistema di concessioni di pesca trasferibili. Il CESE, nel parere sulla riforma, ha respinto tale sistema: gli aiuti all'arresto definitivo, dunque, dovrebbero essere mantenuti onde ridurre l'eventuale eccesso di capacità.

3.2.7   D'altro canto, il CESE ritiene necessario mantenere gli aiuti all'arresto temporaneo dato il ruolo fondamentale che questi svolgono nel migliorare la situazione delle risorse - soprattutto per quanto riguarda i fermi biologici - e, al contempo, nel compensare in parte l'assenza di redditi per i pescatori durante il periodo di arresto.

3.2.8   Gli aiuti all'arresto temporaneo sono perfettamente giustificati nei casi di:

a)

riduzione drastica dei contingenti o dello sforzo di pesca nel quadro dei piani pluriennali di gestione della pesca;

b)

interruzione o scadenza degli accordi di pesca, e

c)

catastrofi ambientali.

3.2.9   Il Comitato ritiene che tali aiuti siano particolarmente rilevanti per il mantenimento e lo sviluppo del tessuto socioeconomico delle regioni fortemente dipendenti dalla pesca, dal momento che sono destinati sia agli armatori sia agli equipaggi e garantiscono una continuità dell'attività di pesca.

3.3   Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente e di gestione diretta

3.3.1   Le risorse di bilancio in regime di gestione concorrente per il periodo 2014-2020 ammonteranno a 5520 milioni di euro, e saranno ripartite tra gli Stati membri in base a determinati criteri obiettivi indicati nella proposta. Le risorse destinate alla gestione diretta, inclusa l'assistenza tecnica, ammonteranno a 1047 milioni di euro.

3.3.2   Per poter beneficiare del cofinanziamento previsto nel FEAMP, ogni Stato membro elabora un programma operativo unico per l'attuazione delle priorità dell'UE. La Commissione approva i programmi operativi degli Stati membri e le relative modifiche mediante atti di esecuzione.

3.4   Misure finanziate in regime di gestione concorrente

3.4.1   Sviluppo sostenibile della pesca

3.4.1.1   Gli aiuti previsti per tale finalità contribuiscono al conseguimento delle seguenti priorità dell'UE:

favorire una pesca innovativa e competitiva,

favorire un'acquacoltura sostenibile ed efficiente quanto all'uso delle risorse.

3.4.1.2   Come condizione generale, si stabilisce che il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto destinato all'adattamento di navi adibite alla pesca costiera artigianale per destinarle ad attività diverse dalla pesca, o che ha beneficiato di investimenti a bordo volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali e valorizzare la parte sottoutilizzata del pesce catturato, non può trasferire la nave a un paese terzo al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo dell'aiuto al beneficiario.

3.4.1.3   Il CESE ritiene necessaria una nuova formulazione di quanto esposto nel punto 3.4.1.2, affinché figuri che le navi esportate nei cinque anni successivi alla ricezione dell'aiuto devono restituire detto aiuto secondo il principio "pro rata temporis".

3.4.1.4   Innovazione. Il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili.

3.4.1.5   Il CESE ritiene che occorra specificare il termine "sistemi attualmente disponibili", e ricorda che l'innovazione riguarda anche gli aspetti sociali.

3.4.1.6   Gli interventi finanziati nel quadro dell'innovazione devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro che ne convalidi i risultati.

3.4.1.7   Il CESE ritiene che non tutti gli interventi in materia di innovazione richiedano necessariamente la partecipazione di un organismo scientifico o tecnico. Il miglioramento dei risultati economici che le imprese di pesca ottengono a seguito di tali interventi, invece, deve essere un requisito più rilevante.

3.4.1.8   Servizi di consulenza. Il FEAMP può sostenere:

studi di fattibilità intesi a valutare la fattibilità di progetti,

prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato.

3.4.1.9   La Commissione propone che gli studi di fattibilità di progetti e le prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato siano forniti da organismi scientifici o tecnici riconosciuti, e che il loro importo non superi i 3 000 euro.

3.4.1.10   Il CESE ritiene che tali interventi debbano essere estesi a imprese private in grado di progettare piani strategici di carattere aziendale e commerciale e di fornire consulenza in merito agli stessi; ritiene altresì che occorra aumentare il limite fissato per l'importo. In ogni caso è necessario stabilire il metodo da utilizzare per fissare detto importo nella definizione dei criteri di selezione dei progetti.

3.4.1.11   Partenariati tra esperti scientifici e pescatori. Il FEAMP può sostenere:

la creazione di una rete costituita da organismi scientifici indipendenti e pescatori o organizzazioni di pescatori, e

le attività svolte da tale rete.

3.4.1.12   Il CESE ritiene importantissimo incoraggiare i rapporti tra esperti scientifici e pescatori.

3.4.1.13   Promuovere il capitale umano e il dialogo sociale. Il FEAMP può sostenere:

la formazione permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, delle attività nel settore marittimo, dell'innovazione e dell'imprenditoria;

i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne;

la promozione del dialogo sociale a livello nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori e altre parti interessate.

3.4.1.14   Il CESE riconosce lo sforzo compiuto dalla Commissione nell'includere misure destinate alla promozione del capitale umano e del dialogo sociale, alla creazione di posti di lavoro, alla sicurezza e alla salute a bordo dei pescherecci. Tuttavia, ritiene che vi siano alcuni aspetti da chiarire o aggiungere. In primo luogo, il CESE desidera precisare che il dialogo sociale è un processo al quale partecipano le parti sociali, ossia le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Pertanto, quando si rimanda alla promozione del dialogo sociale, occorrerebbe eliminare il riferimento ad "altre parti interessate". In secondo luogo, il Comitato ritiene che, oltre ai "pescatori", occorra includere nei beneficiari di tali aiuti altri "operatori", affinché si possano aiutare anche altri professionisti della pesca che svolgono attività ausiliarie: riparatori di attrezzi di pesca, personale di scarico dei porti ecc. Inoltre, il CESE ritiene auspicabile incoraggiare il cofinanziamento di azioni europee realizzate da organizzazioni europee del settore, in particolare seminari informativi sull'evoluzione della PCP, così da consentire alle parti sociali di comprendere meglio la legislazione, promuovere il rispetto delle norme e ottimizzare l'utilizzo dei fondi. Infine, il CESE ritiene che il FEAMP dovrebbe comprendere anche il sostegno finanziario all'istruzione e alla formazione dei pescatori, nell'ottica di metterli in condizioni di trovare lavoro in altri settori. Tale sostegno finanziario dovrebbe comprendere una compensazione per il reddito perduto durante il periodo di formazione e istruzione.

3.4.1.15   Favorire la diversificazione e la creazione di posti di lavoro. Il FEAMP può sostenere:

l'avviamento di imprese in settori diversi dalla pesca, e

il riadattamento delle navi adibite alla pesca costiera artigianale per destinarle ad attività diverse dalla pesca.

3.4.1.16   Il CESE ritiene che occorra eliminare il riferimento alla pesca artigianale, così da favorire l'adattamento di qualunque peschereccio ad attività diverse dalla pesca.

3.4.1.17   Richiama inoltre l'attenzione sull'assenza di aiuti alla creazione di posti di lavoro nel settore stesso della pesca. Il CESE ritiene necessario adottare misure destinate alla partecipazione di giovani professionisti al settore della pesca, così da ovviare in parte a uno dei grandi problemi identificati in questo settore: il ricambio generazionale.

3.4.1.18   Salute e sicurezza a bordo. Il FEAMP può sostenere investimenti per pescatori e proprietari di pescherecci nel corso del periodo di programmazione, per lo stesso peschereccio o lo stesso beneficiario, destinati a investimenti a bordo o alle singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell'Unione.

3.4.1.19   Il CESE ritiene che il regolamento non dovrebbe fare riferimento soltanto agli investimenti a bordo delle navi, permettendo che possano beneficiarne anche i pescatori a terra e i lavoratori ausiliari. Inoltre, occorrerebbe estendere la portata degli aiuti al miglioramento generale delle condizioni a bordo, ossia alla prevenzione dei rischi sul lavoro, al miglioramento delle condizioni di lavoro, delle condizioni igieniche ecc, nonché agli studi preventivi per valutare la fattibilità di questi investimenti.

3.4.1.20   Occorre altresì eliminare il limite di concessione di tali aiuti a una sola volta durante il periodo di programmazione.

3.4.1.21   Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca trasferibili della PCP. La Commissione propone la concessione di determinati aiuti al fine di istituire o modificare i sistemi di concessioni di pesca trasferibili previsti nella PCP. Il CESE ritiene adeguata la concessione di tali aiuti se tale sistema venisse alla fine istituito nella PCP.

3.4.1.22   Il FEAMP può sostenere l'applicazione di misure di conservazione nel quadro della PCP, la limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse marine, nonché la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili. Il CESE accoglie favorevolmente tali misure, sottolineando il riconoscimento e l'importanza del ruolo che gli stessi pescatori possono svolgere nella pulizia e conservazione dell'ambiente marino.

3.4.1.23   Mitigazione dei cambiamenti climatici. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra, ovvero audit e programmi di efficienza energetica. La Commissione propone invece di eliminare il sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento dei motori.

3.4.1.24   Il CESE ritiene che si debba autorizzare la concessione di sostegni per la sostituzione o l'ammodernamento di motori che non comportino un aumento della capacità delle navi; diversamente, si potrebbe mettere a rischio la sicurezza delle navi e dello stesso equipaggio, non si otterrebbero miglioramenti in termini di efficienza energetica e non si contribuirebbe alla riduzione dell'inquinamento.

3.4.1.25   Qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate. Il FEAMP può sostenere investimenti a bordo destinati ad aumentare la qualità del pesce catturato e a migliorare l'utilizzo delle catture indesiderate. Il sostegno può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio o lo stesso beneficiario. Inoltre, è possibile sostenere i porti pescherecci, i luoghi di sbarco e i ripari di pesca, purché gli investimenti siano finalizzati ad aumentare l'efficienza energetica, a contribuire alla protezione dell'ambiente, a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro e alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca per migliorare la sicurezza dei pescatori.

3.4.1.26   Il CESE ritiene adeguate le misure indicate per i porti pescherecci, i luoghi di sbarco e i ripari di pesca, ed è del parere che occorra estendere tale sostegno agli investimenti nel magazzinaggio e nella vendita all'asta dei prodotti della pesca, al rifornimento di combustibile, all'approvvigionamento delle navi (acqua, ghiaccio, elettricità ecc.) ed alla gestione informatizzata delle sale per la vendita all'asta.

3.4.1.27   Pesca nelle acque interne. Al fine di ridurre l'impatto della pesca nelle acque interne sull'ambiente, accrescere l'efficienza energetica, migliorare la qualità del pesce sbarcato, la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere i pescherecci che operano nelle acque interne. Inoltre sarà sostenuta la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne e la partecipazione degli stessi alla gestione, al ripristino e alla sorveglianza dei siti Natura 2000. Il CESE è favorevole alle misure proposte, anche se (come indicato nel parere sulla riforma della PCP) la Commissione dovrebbe introdurre misure di sostegno per la limitazione delle ripercussioni dell'acquacoltura d'acqua dolce e dell'agricoltura sulla pesca d'acqua dolce.

3.4.1.28   Nelle regioni più settentrionali dell'UE. nell'arco di stagioni che durano fino a sei mesi, viene praticata la pesca invernale sotto il ghiaccio, sia nei laghi che in zone costiere. Le motoslitte e l'equipaggiamento specifico per la pesca invernale dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEAMP.

3.4.2   Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura

3.4.2.1   Gli aiuti previsti per tale finalità contribuiscono al conseguimento delle seguenti priorità dell'UE:

favorire un'acquacoltura innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze;

favorire un'acquacoltura sostenibile ed efficiente quanto all'uso delle risorse.

3.4.2.2   Il CESE ritiene adeguata la concessione di aiuti alle imprese acquicole, indipendentemente dalle loro dimensioni (microimprese, piccole e medie imprese o grandi imprese); tuttavia, non ritiene che si debba procedere alla riduzione di cui all'allegato I per le imprese acquicole di grandi dimensioni.

3.4.2.3   La proposta contempla il sostegno all'innovazione, agli investimenti destinati all'acquacoltura offshore e a quella di tipo non alimentare per favorire forme di acquacoltura con un elevato potenziale di crescita, il sostegno alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei prodotti, all'introduzione di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole e alla promozione del capitale umano e del collegamento in rete.

3.4.2.4   Il Comitato accoglie favorevolmente queste proposte. Tuttavia, in riferimento all'ultimo punto e al fine di migliorare l'attività dei lavoratori delle imprese acquicole, il CESE propone l'apertura di una linea di finanziamenti specifica per migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori delle aziende di acquacoltura, sia per quelle in mare, sia per le postazioni di lavoro a bordo di imbarcazioni di acquacoltura ausiliari e finanche per le aziende sulla terraferma.

3.4.2.5   Il CESE propone la soppressione dei limiti ai finanziamenti per la formazione permanente, la diffusione delle conoscenze e delle pratiche innovative ecc. alle imprese di grandi dimensioni, dal momento che l'importanza di tutte queste azioni giustifica l'assenza di restrizioni in base alle dimensioni delle imprese. Ritiene nondimeno che si debba dare la priorità alle piccole e medie imprese.

3.4.2.6   Per aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura, il FEAMP può sostenere l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee, il miglioramento delle infrastrutture e la prevenzione di danni gravi all'acquacoltura.

3.4.2.7   Il CESE ritiene necessario sostenere gli investimenti destinati a migliorare le infrastrutture dei porti d'attracco dell'acquacoltura marina o dei siti di sbarco, nonché gli investimenti negli impianti di raccolta di residui e scarti.

3.4.2.8   Promozione di nuove imprese acquicole. Il FEAMP può sostenere la creazione di microimprese acquicole da parte di nuovi operatori, a condizione che questi inizino le loro attività nel settore con conoscenze e competenze adeguate, creino per la prima volta una microimpresa acquicola mettendosi a capo di tale impresa e presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività acquicola.

3.4.2.9   Il CESE propone che gli aiuti di questo tipo siano destinati alla creazione netta di posti di lavoro per qualunque impresa acquicola, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di una nuova impresa.

3.4.2.10   Per promuovere un'acquacoltura con un livello elevato di protezione ambientale, il FEAMP può sostenere determinati investimenti. Il CESE ritiene che, come per la pesca, sarebbe necessario includere il sostegno agli investimenti per ridurre le emissioni di sostanze contaminanti o di gas a effetto serra, nonché agli audit e ai regimi di efficienza energetica.

3.4.2.11   Inoltre, si possono concedere aiuti alla riconversione per i sistemi di gestione e controllo ambientale e per l'acquacoltura biologica, la prestazione di servizi ambientali da parte del settore dell'acquacoltura, misure di salute pubblica e misure di polizia sanitaria e di benessere degli animali.

3.4.2.12   Il CESE ritiene che la salute animale sia essenziale per la sostenibilità del settore dell'acquacoltura e considera pertanto necessario rafforzare il sostegno del FEAMP in tale campo. Propone pertanto la creazione e lo sviluppo di gruppi di difesa sanitaria in acquacoltura, come quelli che già operano con successo nel settore della produzione di animali terrestri.

3.4.2.13   La proposta prevede la possibilità di sostenere il contributo a un'assicurazione degli stock acquicoli che copra determinate perdite. Il CESE ritiene necessario includere i costi della raccolta e dell'eliminazione di animali morti nell'azienda per cause naturali, incidenti ecc, nonché i costi dell'abbattimento e dell'interramento di carcasse nella stessa azienda per motivi di polizia sanitaria e previa autorizzazione amministrativa.

3.4.3   Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

3.4.3.1   Il sostegno finanziario previsto per tale obiettivo contribuisce al conseguimento della priorità dell'Unione, ossia la promozione di uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo nelle zone in cui si praticano attività di pesca, e il sostegno dell'occupazione e della coesione territoriale. Tale sostegno può essere concesso alle zone di pesca con dimensioni inferiori al livello NUTS 3 (2).

3.4.3.2   Il CESE ritiene discriminatoria l'esclusione dei comuni costieri con più di 100 000 abitanti da tale sostegno, visto che le flotte hanno le propria base nei porti pescherecci a prescindere dalla popolazione di detti comuni.

3.4.3.3   La Commissione propone l'attualizzazione e il potenziamento dei gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG), che propongono una strategia integrata di sviluppo locale che rispecchi la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata del settore privato, del settore pubblico e della società civile.

3.4.3.4   Per poter valutare in modo obiettivo il risultato delle attività svolte finora da tali gruppi, il cui obiettivo è favorire il dinamismo delle zone costiere, il CESE ritiene essenziale che la Commissione intraprenda tale valutazione prima che gli aiuti previsti a questo titolo possano rientrare nei nuovi fondi.

3.4.4   Commercializzazione e trasformazione

3.4.4.1   La Commissione delinea alcune misure inerenti alla commercializzazione e alla trasformazione, in particolare quelle destinate alla predisposizione e applicazione dei piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori.

3.4.4.2   Nonostante il CESE sia favorevole a tali misure, che concorrono alla sostenibilità delle risorse e alla competitività delle imprese, ritiene anche necessario introdurre un meccanismo di flessibilità nei piani: in un mercato globalizzato, infatti, le condizioni dell'offerta e della domanda possono cambiare in qualunque momento.

3.4.4.3   La proposta prevede la concessione di aiuti per la compensazione delle organizzazioni dei produttori per il magazzinaggio dei prodotti della pesca enumerati nell'allegato II del regolamento dell'OCM (organizzazione comune dei mercati). Il sostegno sarà ridotto progressivamente e completamente eliminato nel 2019.

3.4.4.4   Il CESE contesta la riduzione progressiva di tale sostegno fino alla sua eliminazione nel 2019, visto il suo particolare contributo alla stabilizzazione dei mercati: ritiene dunque necessario mantenere gli aiuti fino al 2020.

3.4.4.5   Il Comitato ha potuto constatare la scomparsa del meccanismo di indennità compensativa per i tonni destinati all'industria di trasformazione, meccanismo finora contemplato dall'OCM.

3.4.4.6   Tale meccanismo si stabilisce come contropartita alla sospensione totale e permanente dei dazi della tariffa doganale comune dei tonnidi interi provenienti da paesi terzi e destinati all'industria di trasformazione. Il Comitato ritiene che la soppressione del meccanismo porrebbe in una posizione di evidente svantaggio la produzione dell'Unione, che dovrebbe competere con prodotti i cui requisiti igienico-sanitari sono inferiori a quelli dei prodotti dell'Unione europea. Pertanto, il CESE chiede che si preservi il citato meccanismo di indennità compensativa.

3.4.4.7   Il CESE ritiene che il sostegno al magazzinaggio privato, previsto dalla proposta, non compensi né garantisca un reddito equo ai produttori di tonnidi in caso di deterioramento dei prezzi del tonno sul mercato dell'Unione, finalità per la quale è stato istituito il sistema di indennità compensativa.

3.4.4.8   La proposta prevede la possibilità di concedere determinati aiuti per le misure a favore della commercializzazione.

3.4.4.9   Il CESE ritiene necessario estendere tale sostegno alla concezione e al lancio di campagne di comunicazione finalizzate al miglioramento dell'immagine della pesca e dell'acquacoltura. Propone inoltre di includere ulteriori sezioni, come l'organizzazione di fiere ed eventi commerciali del settore e la partecipazione ad essi, attività che facilitino l'accesso delle imprese all'innovazione, attività di formazione in merito alle tecniche più avanzate, ai processi nuovi o perfezionati e ai sistemi di organizzazione nuovi o perfezionati.

3.4.4.10   Visto il ruolo importante svolto dalle organizzazioni intersettoriali nella promozione e nel miglioramento della commercializzazione dei prodotti, il Comitato ritiene opportuno non solo sostenere la creazione di tali organizzazioni, ma anche contribuire al loro funzionamento, affinché possano sviluppare le competenze assegnate.

3.4.4.11   Inoltre, il FEAMP può finanziare gli investimenti nella trasformazione dei prodotti. Il CESE ritiene che occorra inserire i seguenti obiettivi specifici: aumento di competitività del settore della trasformazione, miglioramento delle condizioni di salute pubblica e della qualità dei prodotti, riduzione dell'impatto ambientale negativo e aumento dell'efficienza energetica, migliore utilizzazione di specie poco sfruttate, sottoprodotti e scarti, sviluppo, produzione e commercializzazione di nuovi prodotti e impiego di nuove tecnologie e di metodi innovativi nella produzione, apertura e sviluppo di mercati e miglioramento delle condizioni di lavoro e della formazione dei lavoratori.

3.4.5   Regioni ultraperiferiche

3.4.5.1   La proposta prevede la compensazione dei costi aggiuntivi connessi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione. Il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe spiegare in modo circostanziato i calcoli effettuati per arrivare alla ripartizione del bilancio per ognuna delle regioni ultraperiferiche e, dall'altro, motivare la riduzione del bilancio destinato alle isole Canarie, rispetto all'aumento delle risorse finanziarie destinate alle altre regioni.

3.4.6   Misure di accompagnamento della politica comune della pesca

3.4.6.1   Il FEAMP può sostenere l'attuazione di un regime di controllo, ispezione ed esecuzione a livello dell'Unione e la raccolta, la gestione e l'utilizzo di dati primari biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici conformemente al regolamento sulla PCP. Il CESE ritiene tale sostegno essenziale per garantire il controllo e la raccolta di dati in tutta l'UE, anche per quanto riguarda le ispezioni sul lavoro.

3.4.6.2   Per molte misure summenzionate, la proposta limita la concessione degli aiuti a una sola volta durante il periodo di programmazione e per lo stesso peschereccio. Tale restrizione dovrebbe essere eliminata.

3.4.6.3   Il CESE ritiene che occorra contemplare la creazione di un "fondo di crisi" che consenta di far fronte alle necessità specifiche del settore, così da poter attivare misure di emergenza flessibili in caso di determinate situazioni eccezionali, come la riconversione delle flotte per sospensione o mancato rinnovo degli accordi di pesca, i bruschi incrementi dei costi di gestione, le catastrofi naturali ecc.

3.5   Misure finanziate in regime di gestione diretta

3.5.1   Politica marittima integrata

3.5.1.1   La proposta prevede una serie di aiuti volti a contribuire allo sviluppo e all'applicazione della politica marittima integrata dell'UE con il fine di favorire una governance integrata degli affari marittimi e costieri, contribuire allo sviluppo di iniziative intersettoriali a reciproco vantaggio di vari settori marittimi e/o politiche settoriali, favorire una crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri delle regioni costiere, nonché promuovere la protezione dell'ambiente marino - segnatamente della sua biodiversità - e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere. Il CESE accoglie con favore le misure proposte.

3.5.1.2   Si stabilisce altresì una serie di aiuti per agevolare l'applicazione della PCP e della PMI, in particolare per quanto riguarda la consulenza scientifica nell'ambito della PCP, le misure specifiche di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP, i contributi volontari a organizzazioni internazionali, i consigli consultivi, le informazioni sul mercato e le attività di comunicazione. Il Comitato considera adeguati tali aiuti.

3.5.1.3   Il Comitato riconosce inoltre il ruolo importante svolto dai consigli consultivi regionali come organi di consultazione della Commissione per trattare i differenti temi relativi alla PCP e ai quali partecipano tutte le parti interessate. Pertanto, il Comitato ritiene che tale sostegno dovrebbe essere sufficiente per garantire il loro corretto funzionamento, così da poter assicurare la partecipazione di tutti i suoi membri, scienziati inclusi.

3.5.1.4   Il CESE ritiene che il FEAMP dovrebbe finanziare il futuro consiglio settoriale delle competenze e dell'occupazione, che si inserisce nel quadro degli obiettivi della riforma della PCP, della strategia Europa 2020 e della comunicazione Nuove competenze per nuovi lavori  (3). Ritiene inoltre che occorra continuare a finanziare il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura dell'UE; qualora tale comitato dovesse alla fine scomparire, il CESE raccomanda la creazione di un consiglio consultivo in materia di industria, mercato e affari generali.

3.5.1.5   Relativamente alle informazioni sul mercato, il Comitato giudica positivamente qualunque aiuto destinato alla divulgazione e allo sviluppo delle informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

3.5.2   Assistenza tecnica

3.5.2.1   La proposta stabilisce la concessione di aiuti per l'assistenza tecnica, su iniziativa della Commissione, per l'applicazione di accordi di pesca sostenibile (APS) e la partecipazione dell'UE alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), nonché per la creazione di una rete europea di FLAG. Il Comitato considera fondamentali tali aiuti.

3.6   Attuazione

3.6.1   Da ultimo, la proposta espone in modo molto circostanziato l'attuazione dei programmi di sostegno sia in regime di gestione concorrente sia in regime di gestione diretta, contemplando i meccanismi di attuazione, i sistemi di gestione e controllo da parte sia degli Stati membri che della Commissione nonché il monitoraggio, la valutazione, l'informazione e la comunicazione degli stessi.

3.6.2   Il CESE approva i sistemi di attuazione di entrambi i regimi, in quanto si basano sull'esperienza della Commissione in tutte le procedure necessarie per l'avvio, l'attuazione, il controllo e il completamento dei programmi di sostegno previsti nell'ambito della PCP e della PMI.

Bruxelles, 11 luglio 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Parere CESE GU C 181 del 21.6.2012, pagg. 183-195.

(2)  Cfr. il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

(3)  Cfr. il parere del CESE in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Nuove competenze per nuovi lavori - Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi, COM(2008) 868 final, GU C 128 del 18.5.2010, pag. 74.


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