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Document 52012AR1669

Parere del Comitato delle regioni «Meccanismo per collegare l’Europa»

GU C 277 del 13.9.2012, p. 125–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 277/125


Parere del Comitato delle regioni «Meccanismo per collegare l’Europa»

2012/C 277/12

IL COMITATO DELLE REGIONI

ricorda l'importanza della politica europea in materia di trasporti, energia e telecomunicazioni in quanto strumento chiave per garantire una maggiore competitività delle città e delle regioni, e contribuire al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea;

appoggia la creazione del nuovo meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility, CEF) in quanto quadro giuridico comune e strumento di finanziamento unico per i settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni;

accoglie con favore l'approccio della Commissione, volto a realizzare i collegamenti mancanti, eliminare le strozzature e garantire collegamenti transfrontalieri adeguati, nonché l'introduzione di strumenti finanziari innovativi volti a garantire il massimo effetto leva della spesa pubblica e un più elevato valore aggiunto per i cittadini dell'UE;

chiede che l'attuazione del nuovo strumento avvenga in stretta collaborazione con gli Stati membri, con gli enti locali e regionali e con gli attori sul campo, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

ritiene che l'attuazione del CEF dovrebbe essere conforme agli obiettivi tanto della strategia Europa 2020 quanto della politica di coesione, nonché complementare e coerente con i fondi di quest'ultima;

insiste sulla necessità di distribuire equamente i finanziamenti tra tutti gli Stati membri e le regioni dell'UE, tenendo in considerazione le situazioni territoriali specifiche dell'UE;

invita la Commissione europea a precisare che i 10 miliardi di euro da trasferire dal Fondo di coesione devono rispettare il regolamento relativo al fondo stesso, compresi i contingenti nazionali che si applicano agli Stati membri.

Relatore

Ivan ŽAGAR (SI/PPE), sindaco di Slovenska Bistrica

Testi di riferimento

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa

COM(2011) 665 final/3 – 2011/0302 (COD)

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia

COM(2011) 659 final/2 – 2011/0301 (COD)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Considerazioni generali

1.

ricorda che la politica europea in materia di trasporti, telecomunicazioni e infrastrutture digitali dovrebbe essere concepita come uno strumento chiave volto a garantire la competitività delle città e delle regioni, la libera circolazione delle merci e delle persone, l'integrazione del mercato unico, la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea e i suoi collegamenti con il resto del mondo;

2.

esprime soddisfazione per il ruolo che il meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility, CEF) può svolgere al fine di promuovere la crescita e l'occupazione e rendere l'Europa più competitiva (1) e approva l'approccio della Commissione, volto a realizzare i collegamenti mancanti, eliminare le strozzature e garantire collegamenti transfrontalieri adeguati;

3.

appoggia la creazione del nuovo meccanismo per collegare l'Europa in quanto quadro giuridico comune e strumento di finanziamento per i settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni;

4.

chiede che l'attuazione del nuovo strumento avvenga in stretta collaborazione con gli Stati membri, con gli enti locali e regionali e con gli attori sul campo, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

5.

invoca un approccio più trasparente, coerente e semplificato al finanziamento UE, in grado di attirare i finanziamenti dal settore privato ormai necessari al conseguimento degli obiettivi dell'Unione;

6.

ritiene che l'attuazione del CEF dovrebbe contribuire anche al rafforzamento degli obiettivi della coesione economica, sociale e territoriale, e dovrebbe essere strettamente connessa ai fondi della politica di coesione in modo tale che questi siano complementari e coerenti tra loro;

7.

approva la proposta della Commissione di destinare al CEF 10 miliardi di euro nel quadro del Fondo di coesione per favorire la realizzazione coordinata di progetti relativi alla rete centrale di trasporto negli Stati membri della coesione; sottolinea la necessità di rispettare il più possibile le dotazioni nazionali nel quadro del Fondo di coesione, al fine di garantire condizioni favorevoli di assistenza finanziaria, come previsto dal Fondo di coesione stesso, per tutti i tipi di progetti ammissibili, compresi i progetti stradali transfrontalieri;

8.

è dell'avviso che i progetti del CEF dovrebbero perseguire le priorità di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – ossia gli obiettivi della strategia Europa 2020;

9.

sottolinea la difficoltà di molti Stati membri nel realizzare autonomamente complessi progetti infrastrutturali di trasporto transfrontaliero, mentre a livello di UE esiste una massa critica di richieste di maggiori sinergie tra i vari programmi di finanziamento e i diversi settori di intervento, che devono garantire il massimo effetto leva della spesa pubblica con un più elevato valore aggiunto per i cittadini dell'UE.

Il quadro giuridico

Contesto generale del CEF

10.

appoggia la creazione del nuovo meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility, CEF) in quanto quadro giuridico comune e strumento di finanziamento unico per i settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni;

11.

sottolinea che nell'ambito dei progetti di trasporto, si dovrebbe considerare la possibilità di interconnessioni con altre forme di trasporto, come il trasporto aereo, la metropolitana, ecc.; occorre garantire l'accesso a una rete a banda larga ad alta velocità e ai servizi connessi, in particolare nelle aree poco attraenti dal punto di vista commerciale, come le zone rurali a bassa densità di popolazione, in cui le TIC possono facilitare l'erogazione di servizi pubblici e contribuire a mantenere la popolazione sul posto, nonché alla coesione territoriale;

12.

auspica un chiarimento riguardo al trattamento delle regioni caratterizzate da un diverso indice di sviluppo, affinché esso tenga in considerazione le situazioni territoriali specifiche dell'UE, comprese le regioni con svantaggi demografici e naturali gravi e permanenti e la dimensione ultraperiferica, e copra in modo equilibrato le regioni europee.

Obiettivi settoriali

13.

appoggia gli sforzi volti a promuovere sistemi di trasporto ecologici e sostenibili – in particolare il trasporto ferroviario e marittimo, i quali sono modi efficaci e competitivi che devono poter fare affidamento su un'infrastruttura adeguata e su servizi organizzati. Per garantire il buon funzionamento di questi modi di trasporto sostenibili, è necessario sviluppare anche nodi logistici interni che consentano un interscambio intermodale ottimale e garantiscano l'efficacia del sistema nella sua interezza;

14.

riconosce che occorre tener conto della specifica situazione dei diversi territori dell'UE, comprese le regioni dei nuovi Stati membri, con un'infrastruttura ancora non sviluppata e priva di finanziamenti adeguati, e prevedere la possibilità di incentivare l'espansione dell'infrastruttura di trasporto stradale regionale rilevante, specie là dove si crea il più elevato valore aggiunto a livello regionale, per esempio nel traffico nelle zone di confine;

15.

mette in rilievo la necessità di promuovere l'interconnessione delle reti dell'energia e il funzionamento del mercato interno dell'energia, nonché di riconoscere l'indipendenza energetica dell'UE come una delle priorità fondamentali di tale meccanismo e di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti;

16.

sottolinea il fatto che gli investimenti nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e nelle piattaforme infrastrutturali di servizi digitali sono essenziali per realizzare l'agenda digitale dell'UE e per contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, nonché per la fornitura dei servizi pubblici europei.

Questioni di bilancio

17.

accoglie con favore la creazione del CEF e la relativa dotazione finanziaria, che non dovrà essere messa in discussione se si vuole salvaguardare l'efficacia del meccanismo e il suo effetto leva sulle altre fonti di finanziamento pubblico e privato. Mette tuttavia in guardia contro qualsiasi tentativo che rischi di danneggiare i fondi strutturali;

18.

vista la situazione dei mercati finanziari, esprime preoccupazione per l'impatto previsto e per l'effetto leva delle misure di finanziamento del CEF sul finanziamento pubblico regionale e locale programmato per gli investimenti nelle infrastrutture;

19.

insiste sulla necessità di distribuire equamente i finanziamenti tra tutti gli Stati membri e le regioni dell'UE, tenendo conto della qualità e del valore aggiunto che i progetti riguardanti le reti di trasporto, energia e telecomunicazioni e finanziati attraverso il CEF apportano alle regioni più deboli, comprese quelle che presentano svantaggi geografici e naturali permanenti e una bassissima densità di popolazione, comprese le regioni insulari, di frontiera e di montagna, tenendo in debito conto l'efficacia e l'effetto leva dei progetti proposti;

20.

invita la Commissione europea a precisare che i 10 miliardi di euro da trasferire dal Fondo di coesione devono rispettare il regolamento relativo al fondo stesso, compresi i contingenti nazionali che si applicano agli Stati membri;

21.

evidenzia il fatto che le regole di ammissibilità devono essere estese a coprire i costi amministrativi.

Forme di finanziamento e disposizioni finanziarie

22.

è favorevole a un approccio più trasparente, coerente e semplificato al finanziamento UE allo scopo di attirare i finanziamenti dal settore privato; chiede pertanto che i costi amministrativi siano inclusi tra le spese ammissibili per conseguire con maggior efficacia gli obiettivi; sottolinea inoltre che le nuove fonti di finanziamento non potranno in alcun modo sostituirsi al finanziamento UE tradizionale, ma dovranno integrarlo;

23.

si rallegra dell'introduzione di strumenti finanziari innovativi, in particolare dell'uso dei prestiti obbligazionari UE per il finanziamento di progetti, che attireranno investitori privati e stimoleranno i partenariati pubblico-privati nell'UE. Considerando la situazione dei mercati finanziari, la garanzia per questi prestiti dovrebbe essere fornita dalla Commissione;

24.

invita la Commissione a prevedere misure di rafforzamento della capacità per l'uso di strumenti finanziari innovativi, al fine di favorire la partecipazione degli enti pubblici che non hanno le competenze necessarie, in particolare a livello regionale e locale. Accoglie con soddisfazione l'adozione avvenuta il 6 luglio 2012 del regolamento che lancia la fase pilota 2012-2013 dell'iniziativa Prestiti obbligazionari UE per il finanziamento di progetti con l'obiettivo di mobilitare fino a 4,5 miliardi di finanziamenti del settore privato per progetti infrastrutturali strategici prioritari (2); è d'accordo sul fatto che la fase pilota, se coronata da successo, sarà seguita da una fase operativa durante il periodo 2014-2020 nel quadro del Meccanismo per collegare l'Europa.

Sovvenzioni

25.

accoglie con favore i programmi di lavoro sotto forma di strumenti che ricorrono alle sovvenzioni nel caso di misure particolari;

26.

afferma che l'ammissibilità delle spese definita dal CEF può essere un fattore limitante nell'attuazione dei progetti, e che pertanto occorre modificarla per quanto concerne le date e particolari tipi di spese ammissibili, come i costi di preparazione, l'IVA non recuperabile o l'acquisto di terreni;

27.

esprime preoccupazione per il fatto che tutte le proposte di sovvenzione saranno soggette all'approvazione degli Stati membri. Chiede pertanto che gli enti locali e regionali partecipino al processo di selezione, ove appropriato e secondo le rispettive competenze giuridiche;

28.

sottolinea che, considerando la situazione in cui si trovano attualmente gli enti locali e regionali, i beneficiari non saranno in grado di cominciare i loro lavori in tempo. Le disposizioni in materia di cancellazione dei progetti non dovrebbero quindi essere troppo restrittive e dovrebbero prevedere un periodo di tre anni, invece dei due anni proposti dalla Commissione europea.

Appalti pubblici

29.

rammenta che i 10 miliardi di euro trasferiti dal Fondo di coesione saranno gestiti in base alle regole della gestione diretta e non secondo il principio del «primo arrivato, primo servito»; sottolinea che quest'ultimo approccio rischia di accentuare gli squilibri nei paesi della coesione, che incontrano maggiori difficoltà sul piano delle condizioni amministrative, umane e finanziarie; queste possono diventare un ostacolo per alcuni Stati membri e regioni, impedendo loro di presentare progetti maturi;

30.

propone che le norme che definiscono l'ammissibilità ai 10 miliardi di euro da trasferire dal Fondo di coesione siano in linea con il regolamento che disciplina tale Fondo.

Strumenti finanziari

31.

chiede che, fatte salve le questioni di competenza, il sostegno finanziario ai progetti di livello inferiore alle reti transeuropee rispetti il principio di sussidiarietà.

Programmazione, attuazione e controllo

32.

appoggia i programmi di lavoro pluriennali che saranno comunicati a tutte le parti interessate. In conformità con i principi della governance multilivello, la preparazione dei programmi di lavoro dovrà coinvolgere le parti interessate a tutti i livelli.

Governance multilivello

33.

sottolinea che gli enti locali e regionali hanno la responsabilità giuridica di molti degli ambiti coperti dal CEF e sono direttamente interessati dalla misure proposte per finanziare le infrastrutture transeuropee dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni; è quindi assolutamente necessario rispettare i principi della governance multilivello per garantire uno sviluppo territoriale equilibrato;

34.

osserva che la proposta di CEF non sembra sollevare alcun problema in materia di conformità con il principio di sussidiarietà (3); rammenta che, per via delle loro dimensioni ed effetti, i progetti CEF possono presentare una dimensione transnazionale e devono quindi essere realizzati al livello più appropriato: UE, nazionale, regionale o locale;

35.

insiste sulla necessità che gli enti locali e regionali e altre parti interessate pertinenti siano coinvolti nel processo decisionale e nella pianificazione all'interno degli Stati membri riguardo all'elenco indicativo dei progetti che potrebbero eventualmente essere finanziati nell'ambito del CEF;

36.

considera necessario che gli enti locali e regionali siano informati quanto prima delle proposte CEF e ricevano un sostegno attivo che consenta loro di partecipare alla preparazione dei progetti e alle strategie territoriali per lo sviluppo. È inoltre essenziale che tutti i soggetti interessati nelle singole regioni collaborino alla preparazione dei futuri progetti CEF e alla loro attuazione;

37.

è dell'avviso che occorra mettere a punto entro la fine del 2012 misure strategiche volte a incoraggiare le autorità regionali e nazionali a preparare l'elenco degli investimenti proposti nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni, perché solo in questo modo rimarrà tempo a sufficienza affinché i singoli Stati membri possano preparare la documentazione per i progetti.

Gestione ed esecuzione

38.

sottolinea che le nuove tecnologie (ad esempio le infrastrutture per i carburanti alternativi) hanno barriere di accesso più elevate rispetto alle infrastrutture tradizionali come le strade e le ferrovie, e quindi il contributo finanziario dovrebbe poter arrivare al 50 % invece che al 20 %;

39.

sottolinea che l'attuazione del CEF da parte dell'agenzia esecutiva della Commissione europea, che ne sarà l'autorità di gestione, dovrà avvenire in stretta collaborazione con altri enti pubblici pertinenti coinvolti. Occorre evitare che la costituzione e il funzionamento di detta agenzia siano all'origine di costi aggiuntivi;

40.

mette in rilievo la necessità di definire regole per disciplinare i fondi CEF nei casi in cui i partner provenienti da Stati membri diversi non siano in grado di trovare un accordo sull'esecuzione di un determinato progetto;

41.

suggerisce pertanto che la Commissione europea analizzi l'utilità del GECT per superare possibili difficoltà nell'esecuzione dei progetti transfrontalieri dovute alle differenze tra le legislazioni nazionali e alla combinazione di diverse fonti di finanziamento definite da regolamenti distinti.

Coerenza con altre politiche UE – Politica di coesione

42.

sottolinea la necessità di garantire coerenza e compatibilità tra i progetti finanziati tramite i fondi strutturali e di coesione e quelli finanziati tramite il CEF, nonché gli effetti previsti di quest'ultimo sui progetti di minore entità;

43.

invita la Commissione a prevedere misure chiare per garantire il coordinamento e la compatibilità tra i regolamenti applicabili ai fondi strutturali, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione del quadro strategico comune e dei contratti di partenariato, ma anche le regole di ammissibilità e il rischio di sovrapposizione dei progetti finanziati;

44.

pone in rilievo gli effetti del CEF sulla pianificazione territoriale e sulle strategie di sviluppo regionali e locali, e appoggia l'adozione di misure di creazione di capacità volte a sostenere gli enti locali e regionali e a prepararli al meglio, per metterli in condizione di presentare progetti maturi da finanziare attraverso il CEF;

45.

insiste sull'opportunità di approvare in tempo utile i regolamenti e i programmi operativi per il periodo 2014-2020, affinché l'esecuzione dei progetti possa cominciare all'inizio del 2014.

Disposizioni generali e finali

46.

appoggia la proposta della Commissione europea di orientarsi maggiormente sui risultati, attraverso obiettivi e indicatori di risultato chiari e misurabili stabiliti a monte. Andrebbero definiti alcuni indicatori chiari e affidabili, che dovranno essere generali, equi, proporzionali e fondati sul principio della parità di trattamento. Gli enti locali e regionali dovranno quindi avere a disposizione strumenti di pianificazione strategica al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi derivanti dalla rendicontazione. Sarà pertanto necessaria una valutazione anche degli effetti sulla coesione economica, sociale e territoriale;

47.

invita gli Stati membri a utilizzare maggiormente l'assistenza tecnica disponibile per i programmi operativi, al fine di rafforzare le capacità degli enti locali e regionali e di altri partecipanti di attingere ai fondi UE. Nel quadro dello strumento CEF è particolarmente importante che anche gli Stati membri meno sviluppati preparino progetti di qualità avvalendosi delle risorse di assistenza tecnica disponibili e possano così avere le stesse possibilità di altri Stati membri al momento di partecipare agli inviti a presentare proposte di cofinanziamento UE;

48.

chiede che si definiscano con maggiore precisione le modalità di preparazione dei progetti e della documentazione da accludere ai progetti stessi, l'avvio delle procedure e le domande dei singoli partecipanti (divisione dei compiti tra le autorità nazionali e gli enti regionali e locali) nel quadro dello strumento CEF.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

COM(2011) 665 final/3

Emendamento 1

Aggiungere un nuovo considerando dopo il considerando 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

La coesione sociale e territoriale dell'Europa dipenderà in larga misura dalla capacità dell'UE di creare un equilibrio fra i territori e di mantenerli collegati alla perfezione. L'organizzazione del territorio europeo mediante grandi reti di trasporto sostenibile dal punto di vista dell'ambiente deve tener conto non soltanto della necessità di collegare le aree già sviluppate: gli assi di comunicazione devono servire in quanto tali come elementi strutturanti che daranno impulso alle regioni più sfavorite dal punto di vista socioeconomico. L'avvio di meccanismi di interconnessione dell'Europa deve anche essere un elemento chiave per l'organizzazione del territorio e l'equilibrio interregionale.

Emendamento 2

Articolo 3, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso lo sviluppo di reti transeuropee moderne e ad alta efficienza, assicurando in questo modo benefici per l'intera Unione europea in termini di competitività e di coesione economica, sociale e territoriale nel mercato unico e creando un contesto più propizio per gli investimenti privati e pubblici attraverso una combinazione di strumenti finanziari e sostegno diretto dell'Unione, nonché lo sfruttamento di sinergie tra i diversi settori.

contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso lo sviluppo di reti transeuropee moderne e ad alta efficienza, assicurando in questo modo benefici per l'intera Unione europea in termini di competitività e di coesione economica, sociale e territoriale nel mercato unico e creando un contesto più propizio per gli investimenti privati e pubblici attraverso una combinazione di strumenti finanziari e sostegno diretto dell'Unione, nonché lo sfruttamento di sinergie tra i diversi settori.

[…]

[…]

Motivazione

Cfr. punto 12.

Emendamento 3

Articolo 5, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La dotazione finanziaria del meccanismo per collegare l'Europa può coprire spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, verifica e valutazione necessarie per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti (purché in relazione con gli obiettivi generali del presente regolamento), spese legate alle reti informatiche dedicate essenzialmente all'elaborazione e allo scambio di dati, nonché ogni altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa sostenuta dalla Commissione per la gestione del programma.

La dotazione finanziaria del meccanismo per collegare l'Europa può coprire spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, verifica valutazione necessari per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti (purché in relazione con gli obiettivi generali del presente regolamento), spese legate alle reti informatiche dedicate essenzialmente all'elaborazione e allo scambio di dati, nonché ogni altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa sostenuta dalla Commissione per la gestione del programma.

[…]

[…]

Motivazione

Cfr. punto 22.

Emendamento 4

Articolo 7, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Ammissibilità e condizioni per l'assistenza finanziaria

Ammissibilità e condizioni per l'assistenza finanziaria

Nel settore dei trasporti, solo le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune conformemente al regolamento (UE) n. XXX/2012 [orientamenti TEN-T] e le azioni di sostegno al programma possono essere ammesse a beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione sotto forma di appalti e strumenti finanziari ai sensi del presente regolamento. Per quanto riguarda le sovvenzioni, solo le azioni seguenti possono beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione ai sensi del presente regolamento:

Nel settore dei trasporti, solo le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune conformemente al regolamento (UE) n. XXX/2012 [orientamenti TEN-T] e le azioni di sostegno al programma possono essere ammesse a beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione sotto forma di appalti e strumenti finanziari ai sensi del presente regolamento. Per quanto riguarda le sovvenzioni, solo le azioni seguenti possono beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione ai sensi del presente regolamento:

(a)

azioni che realizzano la rete centrale conformemente al capo III del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T], ivi compresa l'introduzione di nuove tecnologie e innovazioni ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];

(a)

azioni che realizzano la rete centrale conformemente al capo III del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T], ivi compresa l'introduzione di nuove tecnologie e innovazioni ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];

(b)

studi relativi a progetti di interesse comune definiti nell'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];

(c)

azioni di sostegno a progetti di interesse comune definiti nell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e d) del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];

studi relativi a progetti di interesse comune definiti nell'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];

(d)

azioni di sostegno a sistemi di gestione del traffico ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [orientamenti TEN-T];

azioni di sostegno a progetti di interesse comune definiti nell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e d) del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];

(e)

azioni di sostegno a servizi di trasporto merci ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];

azioni di sostegno a sistemi di gestione del traffico ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [orientamenti TEN-T];

(f)

azioni finalizzate alla riduzione del rumore nel trasporto ferroviario di merci mediante adeguamento di rotabili esistenti;

azioni di sostegno a servizi di trasporto merci ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T];

(g)

azioni di sostegno al programma.

azioni finalizzate alla riduzione del rumore nel trasporto ferroviario di merci mediante adeguamento di rotabili esistenti;

 

azioni di sostegno al programma.

[…]

[…]

Emendamento 5

Articolo 7, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Nel settore delle telecomunicazioni, tutte le azioni che realizzano i progetti interesse comune e le azioni di sostegno al programma che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti INFSO] sono ammesse a beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari a norma del presente regolamento.

Nel settore delle telecomunicazioni, tutte le azioni che realizzano i progetti interesse comune e le azioni di sostegno al programma che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti INFSO] sono ammesse a beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari a norma del presente regolamento.

 

Motivazione

L'articolo 2, paragrafo 9, della proposta di regolamento precisa che anche un organismo pubblico può figurare tra i destinatari (diretti) di contributi finanziari. Si accoglie con favore questo provvedimento in quanto i fondi disponibili dovrebbero essere anche a disposizione degli Stati membri e dalle regioni per accompagnare finanziariamente i programmi di sostegno alla banda larga.

Emendamento 6

Articolo 8, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Le spese possono essere considerate ammissibili a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di contributo finanziario. [Le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma pluriennale possono essere considerate ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2014].

Le spese possono essere considerate ammissibili a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di contributo finanziario. [Le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma pluriennale possono essere considerate ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2014].

 

Motivazione

Cfr. punto 26.

Emendamento 7

Articolo 8, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Le spese relative all'acquisto di terreni non sono un costo ammissibile.

Le spese relative all'acquisto di terreni sono un costo ammissibile.

Motivazione

Cfr. punto 26.

Emendamento 8

Articolo 8, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'IVA non è un costo ammissibile.

L'IVA non è un costo ammissibile.

Motivazione

Cfr. punto 26.

Emendamento 9

Articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Le proposte possono essere presentate da uno o più Stati membri, organismi internazionali, imprese comuni ovvero imprese od organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri.

Le proposte possono essere presentate da uno o più Stati membri, organismi internazionali, imprese comuni ovvero imprese od organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri.

Motivazione

Cfr. punto 27

Emendamento 10

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

per le sovvenzioni destinate a lavori:

i)

ferrovie e vie navigabili interne: l’importo del contributo finanziario dell’Unione non supera il 20 % del costoammissibile; il tasso di finanziamento può salire al 30 % per le azioni riguardanti l’eliminazione di strozzature e al 40 % per le azioni riguardanti sezioni transfrontaliere;

per le sovvenzioni destinate a lavori:

i)

ferrovie e vie navigabili interne: l’importo del contributo finanziario dell’Unione non supera il 20 % del costoammissibile; il tasso di finanziamento può salire al 30 % per le azioni riguardanti l’eliminazione di strozzature e al 40 % per le azioni riguardanti sezioni transfrontaliere;

Motivazione

In alcuni paesi, ad esempio la Spagna, sono opportuni maggiori sforzi per conseguire gli standard di interoperabilità ferroviaria a livello europeo. Questo è dovuto alla situazione di partenza che presenta, tra gli altri aspetti, scartamento e sistemi di elettrificazione differenti. In tale contesto, si ritiene indispensabile dare la priorità ad azioni che consentano di dare un impulso concreto all'interoperabilità, con l'arrivo di nuovi operatori, la creazione di un tessuto imprenditoriale nei settori dei trasporti e della logistica che sia in grado di utilizzare le reti appositamente create, la dotazione del materiale mobile adeguato, ecc. Per tale motivo si ritiene che l'introduzione, già a buon punto, di soluzioni tecniche quali la «terza rotaia» (tre rotaie per traversina in modo da consentire due diversi scartamenti) sui tracciati esistenti garantirà l'esistenza di servizi di trasporto interoperabili senza dover aspettare il completamento di corridoi appositamente progettati per questi standard, un'attesa che potrebbe rimandare il lancio di tali servizi oltre il 2020. Queste azioni dovrebbero essere viste come un «seme» piantato per conseguire la completa interoperabilità dei corridoi che saranno creati o via via terminati in tempi più lunghi, e per tale motivo meritano di essere considerate prioritarie in termini di finanziamento. Una possibile soluzione sarebbe di assegnare a tali interventi la stessa importanza delle sezioni transfrontaliere. Questa proposta è in un certo modo in linea con il punto 17 delle raccomandazioni della politica, dato che in ambito ferroviario la Spagna è, per via della diversità di scartamento, una delle regioni «più deboli» e «con maggiori problemi». La proposta inoltre si riallaccia al punto 26 dato che, nell'ambito della rete ferroviaria convenzionale, la Spagna appartiene, sempre a causa della diversità di scartamento, al gruppo delle «regioni in ritardo di sviluppo».

Emendamento 11

Articolo 10, paragrafo 4, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

azioni nel settore delle reti a banda larga: l'importo del contributo finanziario dell'Unione non supera il 50 % del costo ammissibile;

azioni nel settore delle reti a banda larga: l'importo del contributo finanziario dell'Unione non supera del costo ammissibile;

Motivazione

La diffusione delle reti a banda larga nelle aree scarsamente popolate richiede un notevole investimento finanziario, e gli operatori economici sono poco, per non dire nient'affatto, interessati ad estendere le loro attività commerciali in questi territori. Considerando il tasso di cofinanziamento proposto dalla Commissione, sarà quindi difficile che il settore delle comunicazioni elettroniche possa conseguire gli obiettivi stabiliti dall'Agenda europea del digitale in materia di fornitura di accesso alla banda larga.

Emendamento 12

Articolo 10, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

I tassi di cofinanziamento sopra indicati possono essere maggiorati fino a 10 punti percentuali per le azioni che presentano sinergie intersettoriali, realizzano obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, migliorano l'adattabilità ai cambiamenti climatici o riducono le emissioni di gas a effetto serra. Tale maggiorazione non si applica ai tassi di cofinanziamento di cui all'articolo 11.

I tassi di cofinanziamento sopra indicati possono essere maggiorati fino a 10 punti percentuali per le azioni che presentano sinergie intersettoriali, realizzano obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, migliorano l'adattabilità ai cambiamenti climatici o riducono le emissioni di gas a effetto serra. Tale maggiorazione non si applica ai tassi di cofinanziamento di cui all'articolo 11.

Motivazione

È necessario garantire un trattamento differenziato sia alle regioni meno sviluppate sia a quelle che presentano svantaggi demografici e naturali di carattere grave e permanente. Tutti questi criteri, infatti, incidono sullo sviluppo regionale e devono pertanto essere ugualmente presi in considerazione quando si tratta di valutare i livelli di cofinanziamento. Di conseguenza, la Commissione ha inserito nella proposta di regolamento relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale per il prossimo periodo di programmazione una serie di disposizioni specifiche, affinché in virtù dell'articolo 174 del TFUE venga prestata un'attenzione speciale ai problemi delle regioni che presentano queste particolari caratteristiche territoriali.

Emendamento 13

Articolo 11, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Questi inviti specifici sono soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento per il settore dei trasporti. Nella realizzazione di tali inviti, è data la massima priorità a progetti che rispettano le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione.

Questi inviti specifici sono soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento per il settore dei trasporti. Nella realizzazione di tali inviti, le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione .

Motivazione

Cfr. punto 7.

Emendamento 14

Articolo 12, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La Commissione annulla, tranne nei casi debitamente giustificati, il contributo finanziario concesso per azioni la cui realizzazione non sia iniziata entro l'anno successivo alla data di inizio dell'azione stabilita nelle condizioni che disciplinano l'assegnazione del contributo.

La Commissione annulla, tranne nei casi debitamente giustificati, il contributo finanziario concesso per azioni la cui realizzazione non sia iniziata entro alla data di inizio dell'azione stabilita nelle condizioni che disciplinano l'assegnazione del contributo.

Motivazione

Ciò garantirà la flessibilità necessaria ad aiutare i beneficiari a superare le restrizioni di attuazione.

Emendamento 15

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

in seguito a una valutazione dell'avanzamento del progetto, in particolare in caso di ritardi significativi nella realizzazione dell'azione.

in seguito a una valutazione dell'avanzamento del progetto, in particolare in caso di ritardi significativi nella realizzazione dell'azione .

Motivazione

Cfr. punto 28.

Emendamento 16

Articolo 12, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La Commissione può chiedere il rimborso del contributo finanziario concesso se, entro due anni dalla data di ultimazione stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo, la realizzazione dell'azione che ne beneficia non è stata terminata.

La Commissione può chiedere il rimborso del contributo finanziario concesso se, entro anni dalla data di ultimazione stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo, la realizzazione dell'azione che ne beneficia non è stata terminata.

Motivazione

Cfr. punto 28.

Emendamento 17

Articolo 12, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Prima di prendere una decisione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione esamina il caso di specie e informa i beneficiari interessati affinché possano presentare le loro osservazioni entro un determinato termine.

Prima di prendere una decisione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione esamina il caso di specie e informa i beneficiari interessati affinché possano presentare le loro osservazioni entro un termine.

Motivazione

Cfr. punto 28.

Emendamento 18

Articolo 17, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La Commissione adotta programmi di lavoro pluriennali e annuali per ogni settore. La Commissione può anche adottare programmi di lavoro pluriennali e annuali che abbracciano più settori. Se necessario, la Commissione rivede il programma di lavoro pluriennale per mezzo di atti di esecuzione, adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

La Commissione adotta programmi di lavoro pluriennali e annuali per ogni settore. La Commissione può anche adottare programmi di lavoro pluriennali e annuali che abbracciano più settori. Se necessario, la Commissione rivede il programma di lavoro pluriennale per mezzo di atti di esecuzione, adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Motivazione

Cfr. punto 32.

Emendamento 19

Articolo 17, nuovo paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Le nuove tecnologie (ad es. le infrastrutture per i carburanti alternativi) hanno barriere di ingresso più elevate rispetto alle infrastrutture tradizionali come le strade e le ferrovie. Esse fanno parte dei nuovi orientamenti TEN-T, ma il CEF non prevede disposizioni di finanziamento al riguardo. Tali progetti sono più difficili da finanziare. D'altro canto, essi promuovono l'indipendenza dal petrolio e il conseguimento degli obiettivi del Libro bianco sui trasporti, che prevede di dimezzare i veicoli a carburanti convenzionali nelle città entro il 2030. Non si ritiene pertanto coerente che il contributo per l'innovazione nei trasporti sia limitato al 20 %, ossia il più basso tra tutti i modi.

Emendamento 20

Articolo 17, nuovo paragrafo 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Emendamento 21

Articolo 26, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Non oltre la metà del 2018, la Commissione stila una relazione in cui valuta il conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (considerando risultati e impatto), l'efficienza dell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo, in vista della decisione da prendere circa il rinnovo, la modificazione o la sospensione delle misure. La valutazione esamina inoltre le opportunità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e il sussistere della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati della valutazione sull'incidenza a lungo termine delle precedenti misure.

Non oltre la metà del 2018, la Commissione stila una relazione in cui valuta il conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (considerando risultati e impatto), l'efficienza dell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo, in vista della decisione da prendere circa il rinnovo, la modificazione o la sospensione delle misure. La valutazione riguarda anche le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il sussistere della rilevanza di tutti gli obiettivi nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; essa tiene conto dei risultati della valutazione sull'incidenza a lungo termine delle precedenti misure.

Motivazione

Cfr. punto 46.

Bruxelles, 19 luglio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Tale ruolo è stato evidenziato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 (pagina 11, «Contributo delle politiche europee alla crescita e all'occupazione»).

(2)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia.

(3)  Il parere del CdR sul CEF tiene conto della consultazione della Rete di controllo della sussidiarietà del Comitato delle regioni. La relazione della consultazione è accessibile sul sito web del CdR: http://extranet.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/default.aspx.


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