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Document 52012AR0067

Parere del Comitato delle regioni «  “Salute per la crescita” , terzo programma pluriennale d’azione dell’UE in materia di salute per il periodo 2014-2020»

GU C 225 del 27.7.2012, p. 223–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/223


Parere del Comitato delle regioni « “Salute per la crescita”, terzo programma pluriennale d’azione dell’UE in materia di salute per il periodo 2014-2020»

2012/C 225/18

IL COMITATO DELLE REGIONI

nota con preoccupazione che il titolo scelto per il Programma («Salute per la crescita») riduce la salute alla sua mera utilità economica generale, senza mettere al centro la persona;

accoglie con favore gli obiettivi generali del Programma;

si chiede se la dotazione finanziaria complessiva prevista, pari a 446 milioni di euro per il periodo 2014-2020, sia, benché superiore a quella dei programmi d'azione precedenti, davvero sufficiente, e deplora quindi che la Commissione, considerati i vantaggi recati all'economia generale dalla riduzione della spesa sanitaria e dell'assenteismo lavorativo per malattia, non abbia proposto una dotazione finanziaria sostanzialmente più elevata;

accoglie con favore il fatto che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, le sovvenzioni possano essere concesse solo per il finanziamento di azioni aventi un chiaro valore aggiunto per l'UE, ma rammenta che questo valore aggiunto innovativo dovrebbe essere definito in funzione del beneficio apportato ai pazienti e non solo a fini commerciali o nell'ottica della riduzione della spesa sanitaria;

è dell'avviso che il cofinanziamento delle azioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dovrebbe essere disciplinato secondo i principi che regolano i fondi strutturali, affinché le regioni strutturalmente più deboli possano beneficiare di un sostegno adeguato;

si aspetta che anche gli enti regionali e locali e le ONG siano associati all'elaborazione, all'attuazione, alla valutazione e all'analisi del Programma nonché dei singoli progetti e studi.

Relatore

Tilman TÖGEL (DE/PSE), membro del parlamento del Land Sassonia-Anhalt

Testo di riferimento

«Salute per la crescita», terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute per il periodo 2014-2020

COM(2011) 709 final

1.

Il Comitato delle regioni sostiene gli sforzi e le iniziative che in Europa mirano a garantire a tutti la prestazione di servizi di sanità pubblica in linea con le più moderne conoscenze scientifiche e rivolti al bene della persona. Questo deve essere l'obiettivo di tutti i soggetti attivi nella politica e nell'assistenza sanitarie a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

2.

Al riguardo il Comitato delle regioni sottolinea come una politica sanitaria sostenibile debba sempre tener conto anche dei fattori esogeni che incidono sullo stato di salute e sulla prevenzione delle malattie, come ad esempio la situazione sociale, gli stili di vita, la cultura, il livello di istruzione, i fattori ambientali e le strutture sociali. Per individuare al più presto i fattori di rischio e contrastarne quanto prima gli effetti negativi, è necessario collegare in rete le innovazioni in tutti gli ambiti di rilevanza sociale.

3.

Il Comitato delle regioni ravvisa, nella scelta delle priorità del programma in esame (in prosieguo «il Programma»), il pericolo che le disuguaglianze in fatto di salute vengano ridotte alla disparità di accesso a determinati tipi di trattamento sanitario, vanificando gli sforzi per combattere le disparità sociali che sono alla base di tali disuguaglianze.

4.

Il nome del Programma fa riferimento ad un concetto di «crescita» di cui però la proposta in esame non fornisce alcuna definizione. Fare della crescita l'obiettivo generale del Programma è perciò quantomeno discutibile, nella misura in cui su tale concetto non viene svolta alcuna riflessione. Anche se il Programma promuove in via prioritaria le innovazioni nei meccanismi della comunicazione tra i diversi soggetti attivi in campo sanitario, esso deve comunque mettere al centro la persona e la sua salute. Mettere in risalto il rapporto tra crescita economica e investimenti nel settore sanitario è senz'altro opportuno; nella proposta in esame, tuttavia, a tale rapporto si attribuisce un rilievo sproporzionato. Un tale approccio comporta il rischio che gli investimenti nel campo della salute vengano considerati solo sotto il profilo economico, e induce quindi alla conclusione che, a livello dell'UE, la promozione del benessere fisico e psichico sia considerata un obiettivo di secondo piano.

5.

In proposito il Comitato delle regioni ribadisce la preoccupazione che le misure di risanamento dei sistemi finanziari degli Stati membri vadano perlopiù a scapito degli investimenti del settore pubblico e finiscano quindi per incidere sulla qualità e la stabilità dei sistemi sanitari. Per il Comitato, infatti, la priorità deve consistere nel garantire le prestazioni sanitarie. Esso parte dal presupposto che sinergie come quelle che possono scaturire dai partenariati pubblico-privato possano essere sfruttate anche nell'ambito del Programma, in modo che i sistemi sanitari siano davvero all'altezza delle sfide future.

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni preliminari generali

6.

riconosce e appoggia gli sforzi della Commissione europea volti a proseguire, con il Programma in esame, i programmi in materia di salute orientati agli obiettivi strategici dell'agenda Europa 2020. Accoglie con particolare favore il fatto che si ponga l'accento sull'innovatività e la sostenibilità dei sistemi sanitari, su un impiego migliore delle risorse, su misure di promozione della salute nonché sulla prevenzione delle malattie e sul ruolo delle reti transfrontaliere per la prevenzione e il contrasto delle minacce sanitarie;

7.

fa osservare che la denominazione scelta per il Programma («Salute per la crescita») riduce la salute alla sua mera utilità economica generale, senza mettere al centro la persona, e dunque non è conforme agli obiettivi di cui all'articolo 4 del Programma - ad esempio a quelli indicati, rispettivamente, al n. 2 («Migliorare l'accesso a cure sanitarie migliori e più sicure per i cittadini dell'UE») e al n. 4 («Proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere»);

8.

invita la Commissione a riflettere sull'effetto discriminatorio che il nome scelto per il Programma può avere per malati e disabili, in quanto implica che le persone sane siano le sole a poter concorrere alla crescita economica e siano quindi le sole ammesse dalla logica economica. In proposito non si considera il fatto che anche malati e disabili partecipano alla vita professionale a pari titolo delle altre persone e possono quindi recare un valido contributo sul piano economico, a condizione di esser sostenuti a questo scopo da misure di accompagnamento;

9.

in tale contesto, constata che è difficile scorgere un rapporto tra il contenuto del Programma e quello della strategia dell'OMS intitolata Health 21 - Health for All in the 21st Century («Salute 21 - Salute per tutti nel XXI secolo») e che neppure i rispettivi obiettivi sono comparabili. L'OMS infatti, nel porre gli obiettivi di una strategia per la salute, insiste sulla necessità e l'urgenza di ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche per migliorare la salute dell'intera collettività, e nel contempo chiede di adottare una serie di misure rivolte in particolare alle persone particolarmente vulnerabili e malate, di rimediare alle difficoltà di approvvigionamento e di lottare contro le disuguaglianze in campo sanitario e sociale (punto II del preambolo della dichiarazione «Salute 21», adottata dall'OMS nella sua 51a sessione): Tutti aspetti, questi, che non trovano alcun riscontro nel Programma, nel quale si sottolineano esclusivamente le opportunità per lo sviluppo economico generale. Il CdR si aspetta che la Commissione collabori strettamente con il comitato regionale dell'OMS al fine di elaborare la futura strategia europea per la salute Salute 2020.

Capo I - Disposizioni generali

10.

accoglie con favore il fatto che il Programma in esame sia inteso come il proseguimento del Secondo programma d'azione (che scadrà nel 2013), a sua volta seguito ad un Primo programma d'azione (2003-2007);

11.

in proposito, tuttavia, deplora il fatto che manchi una valutazione dei suddetti programmi e segnala che la sola «sintesi della valutazione ex post del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica 2003-2007 e della valutazione intermedia del programma d'azione in materia di salute 2008-2013» che figura al punto 6.5.3 della scheda finanziaria legislativa non è sufficiente per analizzare le raccomandazioni della Corte dei conti e valutare se e in che misura il Programma ne abbia tenuto conto;

12.

accoglie con favore gli obiettivi generali del Programma indicati nell'articolo 2 del regolamento proposto:

operare di concerto con gli Stati membri per creare un sistema efficace di trasferimento delle innovazioni nell'assistenza sanitaria,

accrescere la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari nazionali in presenza di vincoli demografici e finanziari,

promuovere la protezione dalle minacce transfrontaliere, e

migliorare così in maniera durevole la salute dei cittadini;

13.

osserva che la proposta in esame non prevede il pur necessario coinvolgimento degli enti regionali e locali, ai quali spetta di regola il compito di creare condizioni favorevoli alla salute dei cittadini, garantire l'assistenza sanitaria in funzione dei bisogni e organizzare il servizio sanitario, né prevede alcuna consultazione preliminare delle parti interessate;

14.

si aspetta pertanto che gli enti regionali e locali e le ONG siano associati all'elaborazione, all'attuazione, alla valutazione e all'analisi del Programma nonché dei singoli progetti e studi;

15.

deplora il fatto che il regolamento proposto introduca nuovi concetti e strumenti il cui contenuto e la cui portata non risultano del tutto chiari. Così, non è sufficientemente chiaro quali «strumenti e meccanismi comuni a livello dell'UE volti ad affrontare la carenza di risorse umane e finanziarie e ad agevolare l'adozione dell'innovazione nell'assistenza sanitaria» debbano essere «sviluppati» nel quadro del primo obiettivo. Quel che è certo è che questi «nuovi strumenti» non devono condurre a duplicazioni di strutture o di costi o ad oneri amministrativi supplementari.

Capo II - Obiettivi e azioni

16.

condivide l'intento del Programma di incoraggiare decisori politici, operatori e strutture del settore sanitario a sviluppare in questo campo strumenti, meccanismi e orientamenti che consentano di adottare prodotti, e prestare servizi, innovativi e di qualità, realizzando così risparmi a lungo termine e nel contempo accrescendo l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari. Esorta a considerare la possibilità di introdurre, a medio termine, un sistema di incentivi, efficace e complementare, che amplifichi tali effetti positivi;

17.

valuta positivamente gli obiettivi specifici di migliorare l'accesso alle competenze mediche e alle informazioni concernenti patologie specifiche anche su scala transnazionale e sviluppare soluzioni e orientamenti condivisi per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e della sicurezza dei pazienti. I soggetti che decidono ed attuano la politica sanitaria e gli operatori del settore dovrebbero essere incitati a sfruttare il know-how raccolto e reso disponibile dalle «reti europee di riferimento» e ad applicare gli orientamenti elaborati a livello europeo. Al riguardo si dovrebbe valutare anche l'ipotesi di programmi di scambio per le diverse categorie del personale sanitario, come i medici, gli infermieri, gli ausiliari sanitari e gli esperti in materia di salute;

18.

conviene sulla necessità di favorire, a tal fine, la cooperazione in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie (VTS) e di esplorare le potenzialità offerte dalla sanità elettronica (e-Health), e chiede con forza che la cooperazione perseguita fra i registri elettronici dei pazienti rispetti le disposizioni e i requisiti in materia di protezione dei dati, segreto medico e autodeterminazione del paziente;

19.

reputa che porsi l'obiettivo di individuare, diffondere e promuovere l'adozione di buone pratiche (misure, progetti) di provata efficacia per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie causate, in particolare, da tabagismo, cattiva alimentazione, sedentarietà, abuso di alcol e rapporti sessuali non protetti, sia effettivamente il modo giusto di procedere. Si aspetta inoltre che si affronti anche il problema della crescente resistenza agli antibiotici e del suo rapporto con la somministrazione di tali farmaci nel settore zootecnico, in particolare negli allevamenti intensivi, e che si ponga l'accento sulla necessità della prevenzione sanitaria tramite vaccinazioni. E anche i temi, attualmente non considerati, delle disuguaglianze in fatto di salute, della salute psichica, dei determinanti sociali della salute e del benessere devono trovare spazio nel Programma, anche per quanto attiene al loro rapporto con il persistere della crisi finanziaria ed economica;

20.

appoggia le «azioni ammissibili» definite all'articolo 4, paragrafo 1, e in particolare quelle consistenti nello sviluppare la cooperazione in materia di VTS e nell'incrementare l'interoperabilità delle applicazioni di sanità elettronica, nell'ottica di un rafforzamento dei diritti del paziente;

21.

chiede che, a complemento della cooperazione nel campo della valutazione delle tecnologie, vengano eseguite anche valutazioni d'impatto sanitario (Health Impact Assessments), in particolare riguardo a strategie, piani e programmi già in corso o da attuare, all'interno e all'esterno del settore della sanità;

22.

invita a verificare se, a questa cooperazione intesa a sviluppare misure coordinate a livello UE con l'obiettivo di consentire agli interessati di sfruttare le possibilità di assistenza sanitaria transfrontaliera, possano partecipare - accanto agli Stati membri, alle associazioni di pazienti e alle categorie professionali - anche i gruppi di sostegno delle persone interessate;

23.

dà il suo appoggio alle misure, promosse dal Programma, intese essenzialmente a «mettere a disposizione il sapere», e segnala che, in un'ottica di questo tipo, un obiettivo essenziale dovrebbe consistere nell'assicurarsi che gli organi deputati a preparare e adottare le decisioni dispongano delle competenze metodologiche necessarie per sviluppare, a livello nazionale e regionale, degli approcci tematici mirati. Questi consentiranno infatti di calare le soluzioni adatte nelle strutture e nei sistemi specifici delle varie realtà locali, sviluppatisi in modo diverso per ragioni storiche;

24.

si compiace della particolare attenzione prestata alle misure intese a rimediare alla carenza di manodopera nei settori della sanità e dell'assistenza, e suppone che le misure volte a garantire la sostenibilità del personale di tali settori non siano vanificate dall'impiego di manodopera qualificata proveniente da altri Stati membri;

25.

fa notare in proposito che la formazione del personale sanitario dovrà essere orientata alle esigenze del XXI secolo, come indicato nel rapporto della rivista Lancet intitolato Health professionals for a new century («Professionisti della salute per un nuovo secolo»). Inoltre, invita gli organi competenti dell'Unione europea a proseguire il dialogo sul nuovo orientamento da imprimere alla suddetta formazione;

26.

accoglie con favore tutte le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4, volte a migliorare l'accesso a cure sanitarie migliori e più sicure per i cittadini, ma anche a prevenire le malattie, e si aspetta che, oltre a creare reti e/o centri di riferimento, in particolare per lo studio e l'analisi, la diagnosi e il trattamento delle patologie a bassa prevalenza e incidenza in Europa, scambiare buone pratiche e favorire un sistema di documentazione sanitaria, vengano sviluppati in particolare degli orientamenti sull'uso prudente degli antibiotici, nonché delle misure ad essi correlate che in generale incitino le persone a ricorrere con prudenza ai farmaci, specie se non soggetti a prescrizione;

27.

riconosce la pertinenza dell'obiettivo di «proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere» sviluppando approcci comuni per migliorare la preparazione e il coordinamento nelle situazioni di emergenza sanitaria; al riguardo si deve partire dal presupposto che, nello sviluppare tali approcci, è necessario rispettare le competenze nazionali e regionali nonché creare meccanismi di cooperazione transfrontaliera che tengano conto di queste competenze;

28.

in tale contesto, si aspetta chiaramente che gli enti regionali e locali, in ragione delle competenze loro attribuite negli Stati membri in materia di sicurezza sanitaria e protezione civile, partecipino obbligatoriamente all'elaborazione, all'attuazione, alla valutazione e all'analisi delle suddette misure;

29.

evidenzia inoltre l'importanza di promuovere la salute nelle aziende. Gli Stati membri dovrebbero quindi integrare stabilmente nella loro politica sanitaria la promozione della salute nel mondo dell'economia e del lavoro.

Capo III - Disposizioni finanziarie

Capo IV - Esecuzione

30.

invita a chiedersi se la dotazione finanziaria complessiva prevista, pari a 446 milioni di euro per il periodo 2014-2020, sia, benché superiore a quella dei programmi d'azione precedenti, effettivamente sufficiente. Al riguardo deplora che la Commissione, considerati i vantaggi recati all'economia generale dalla riduzione della spesa sanitaria e dell'assenteismo lavorativo per malattia, non abbia deciso di proporre una dotazione finanziaria sostanzialmente più elevata;

31.

si aspetta che tali risorse, invero troppo limitate, siano ripartite in modo trasparente ed equilibrato, nonché di essere associato in tempo utile alla definizione dei criteri di riparto, in particolare riguardo ai programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 11, paragrafo 1;

32.

chiede che la parte della dotazione finanziaria totale allocata agli appalti di servizi venga definita in modo chiaro, e che i risultati ottenuti con tali contratti siano resi accessibili agli Stati membri, alle regioni e alle altre parti interessate;

33.

accoglie con favore il fatto che il Programma sia aperto anche ai paesi terzi, poiché in particolare i temi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, delle soluzioni per la carenza di personale e della protezione civile devono essere considerati in un'ottica «senza frontiere»;

34.

in relazione a questo aspetto, richiama l'attenzione sulla pertinenza del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e invita a sfruttare i vantaggi e le opportunità offerti da questo strumento, in particolare nelle regioni frontaliere degli Stati membri;

35.

accoglie con favore, in linea di principio, il fatto che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, le sovvenzioni possano essere concesse solo per il finanziamento di azioni aventi un chiaro valore aggiunto per l'UE, ma rammenta che questo valore aggiunto innovativo dovrebbe essere definito in funzione del beneficio apportato ai pazienti e non solo a fini commerciali o nell'ottica della riduzione della spesa sanitaria;

36.

deplora tuttavia che il valore aggiunto dell'intervento dell'UE sia delineato soltanto dalle indicazioni fornite al punto 6.5.2 della scheda finanziaria, che attestano la necessità di un coordinamento, di una guida e di un sostegno europei per realizzare gli obiettivi del Programma, Tali esigenze, comunque, rappresentano già un motivo sufficiente per legittimare l'azione europea, ovvero sovranazionale, ai sensi del principio di sussidiarietà alla base dell'articolo 168 del TFUE;

37.

osserva peraltro che «le iniziative che possano portare a un sistema di valutazione comparativa» e «il miglioramento delle economie di scala, evitando gli sprechi dovuti alle duplicazioni e ottimizzando l'impiego delle risorse finanziarie» menzionati al suddetto punto 6.5.2 in quanto aspetti del valore aggiunto dell'azione europea devono poggiare su basi verificabili che consentano di attestare questo valore aggiunto;

38.

è dell'avviso che il cofinanziamento delle azioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dovrebbe essere disciplinato secondo i principi che regolano i fondi strutturali, affinché le regioni strutturalmente più deboli possano beneficiare di un sostegno adeguato;

39.

accoglie con favore l'annuncio di una semplificazione della procedura di richiesta e gestione degli interventi, e sottolinea che gli attuali costi amministrativi del programma in corso (quello per il 2007-2013) hanno finito per limitare il ricorso a quest'ultimo.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il programma dovrebbe incentrarsi principalmente sulla cooperazione con le autorità sanitarie nazionali competenti e fornire incentivi per una vasta partecipazione di tutti gli Stati membri. In particolare, andrebbe attivamente incoraggiata la partecipazione degli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) inferiore al 90 % della media dell'Unione.

Il programma dovrebbe incentrarsi principalmente sulla cooperazione con le autorità sanitarie competenti e fornire incentivi per una vasta partecipazione di . In particolare, andrebbe attivamente incoraggiata la partecipazione degli Stati membri con un lordo (L) inferiore al 90 % della media dell'Unione.

Motivazione

Negli Stati membri le competenze in materia di sanità spettano in molti casi agli enti regionali e/o locali. Pertanto non sembra opportuno porre l'accento esclusivamente sugli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione. Il Programma dovrebbe essere inteso a consentire la partecipazione delle regioni strutturalmente più deboli, e la questione della particolare attenzione da dedicare a queste ultime viene affrontata, sul piano dei dettagli finanziari, nell'emendamento all'articolo 7, paragrafo 3, lettera c).

Emendamento 2

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, evitando al contempo duplicazioni con altri programmi e azioni dell'Unione connessi. Dovrebbe essere fatto un uso appropriato degli altri fondi e programmi dell'Unione, con particolare riferimento agli attuali e futuri programmi quadro per la ricerca e i relativi risultati, ai fondi strutturali, al programma per il cambiamento sociale e l'innovazione, al Fondo europeo di solidarietà, alla strategia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, al programma quadro per la competitività e l'innovazione, al programma quadro per le azioni in materia di ambiente e clima (LIFE), al programma dell'UE «piano d'azione in materia di politica dei consumatori» (2014-2020), al programma sulla Giustizia (2014-2020), al programma comune dedicato alla domotica per le categorie deboli, al programma Istruzione Europa e al programma statistico dell'UE nell'ambito delle rispettive attività.

Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, evitando al contempo duplicazioni con altri programmi e azioni dell'Unione connessi. Dovrebbe essere fatto un uso appropriato degli altri fondi e programmi dell'Unione, con particolare riferimento agli attuali e futuri programmi quadro per la ricerca e i relativi risultati, ai fondi strutturali, al programma per il cambiamento sociale e l'innovazione, al Fondo europeo di solidarietà, alla strategia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, al programma quadro per la competitività e l'innovazione, al programma quadro per le azioni in materia di ambiente e clima (LIFE), al programma dell'UE «piano d'azione in materia di politica dei consumatori» (2014-2020), al programma sulla Giustizia (2014-2020), al programma comune dedicato alla domotica per le categorie deboli, al programma Istruzione Europa e al programma statistico dell'UE nell'ambito delle rispettive attività.

Motivazione

Si rinvia al punto 34 del progetto di parere.

Emendamento 3

Titolo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Salute per la crescita

Emendamento 4

Articolo 7, paragrafo 3, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

60 % dei costi ammissibili per le azioni di cui al paragrafo 2, lettera a), fatta eccezione per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione, i quali possono beneficiare di un contributo dell'Unione fino ad un massimo dell'80 % dei costi ammissibili. Nei casi di utilità eccezionale, il contributo finanziario per le azioni di cui al paragrafo 2, lettera a) può arrivare al massimo all'80 % dei costi ammissibili per le autorità competenti di tutti gli Stati membri o per i paesi terzi partecipanti al programma.

60 % dei costi ammissibili per le azioni di cui al paragrafo 2, lettera a), fatta eccezione per gli Stati membri il cui lordo (L) pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione, i quali possono beneficiare di un contributo dell'Unione fino ad un massimo dell'80 % dei costi ammissibili. Nei casi di utilità eccezionale, il contributo finanziario per le azioni di cui al paragrafo 2, lettera a) può arrivare al massimo all'80 % dei costi ammissibili per le autorità competenti di tutti gli Stati membri o per i paesi terzi partecipanti al programma.

Bruxelles, 4 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


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