EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AR0334

Parere del Comitato delle regioni «Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014-2020»

GU C 225 del 27.7.2012, p. 159–166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/159


Parere del Comitato delle regioni «Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014-2020»

2012/C 225/12

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore la proposta della Commissione europea di prorogare il FEG per il periodo successivo al 2013, e sostiene, in particolare, il mantenimento di alcuni elementi del campo d'applicazione e dei criteri di intervento riveduti introdotti nel 2009;

deplora la decisione del Consiglio di non prorogare le misure di deroga oltre il 31 dicembre 2011;

raccomanda che il sostegno a titolo del pilastro «impresa» del FEG possa beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati rispetto agli altri pilastri, al fine di incoraggiare la creazione di imprese e l'imprenditorialità;

si dichiara contrario all'estensione del FEG agli agricoltori proposta dalla Commissione, e mette l'accento sull'esigenza che i negoziati in materia di accordi commerciali siano coerenti con gli obiettivi della politica agricola comune;

mette in risalto il fatto che l'attuale regolamento consente agli Stati membri di designare le regioni che possono chiedere direttamente l'accesso agli aiuti FEG; incoraggia pertanto gli Stati membri ad avvalersi di questa facoltà in modo più sistematico;

ritiene che il regolamento proposto potrebbe trarre beneficio da riferimenti più espliciti agli enti locali e regionali, in particolare all'articolo 8, paragrafo 2, secondo il quale le domande d'intervento dovrebbero includere informazioni sulle procedure di consultazione degli enti locali e regionali e indicare inoltre gli organismi responsabili dell'attuazione del pacchetto di misure, e all'articolo 11, paragrafo 4, riguardante gli orientamenti agli enti locali e regionali per l'utilizzazione del FEG.

Relatore

Gerry BREEN (IE/PPE), membro del consiglio comunale di Dublino e della Dublin Regional Authority

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per il periodo 2014-2020

COM(2011) 608/3 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

ritiene che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sia un importante strumento per intervenire in caso di massicci licenziamenti collettivi al fine di evitare disoccupazioni di lungo periodo in un momento in cui le condizioni del mercato del lavoro sono particolarmente difficili; il Fondo è inoltre un importante strumento con cui l'Unione europea può esprimere solidarietà ai lavoratori rimasti disoccupati;

2.

constata che il FEG ha consentito di assistere circa il 10 % dei lavoratori licenziati nell'UE nel biennio 2009-2010, e che il 40 % dei beneficiari è stato reintegrato con successo nel mercato del lavoro (1), ma ribadisce l'invito alla Commissione europea e agli Stati membri a migliorare la cooperazione con gli enti locali e regionali e le altre parti interessate nell'attuazione del FEG;

3.

appoggia il ricorso al Fondo sociale europeo (FSE) come strumento atto a sostenere politiche attive di lungo periodo per il mercato del lavoro, a contribuire alla prevenzione della disoccupazione e a intervenire tempestivamente, ma ritiene necessario introdurre anche un meccanismo di intervento rapido, sul modello del FEG, per assistere i lavoratori nei periodi in cui la disoccupazione si fa particolarmente acuta;

4.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea di prorogare il FEG per il periodo successivo al 2013, e sostiene, in particolare, il mantenimento di alcuni elementi del campo d'applicazione e dei criteri di intervento riveduti introdotti nel 2009. Osserva che il crescente numero di richieste presentate da allora dimostra come vi sia una forte domanda affinché il Fondo intervenga anche in casi in cui il personale in esubero è inferiore alle 500 unità, ma riconosce che finora il Fondo stesso è stato utilizzato a livelli molto inferiori al suo massimale indicativo di bilancio;

5.

appoggia gli sforzi per migliorare e semplificare le procedure del FEG, ma ritiene che, nel futuro del FEG, continueranno a presentarsi le seguenti sfide:

diventare più efficiente e tempestivo – un vero meccanismo di intervento rapido;

costituire un'opzione adeguata e attrattiva per gli Stati membri che debbano affrontare casi di esuberi massicci, con la conseguente necessità di procedure più semplici, tassi di cofinanziamento più elevati e maggiore flessibilità nell'applicazione;

offrire addizionalità, apportando un sostegno ulteriore e complementare rispetto a quello degli altri fondi UE e integrando le misure imposte dalla normativa nazionale o europea o dai contratti collettivi;

6.

ritiene che la proposta della Commissione di estendere il FEG agli agricoltori interessati dagli effetti di accordi commerciali metta a nudo un'incoerenza di fondo tra la politica agricola e quella commerciale dell'UE;

7.

è dell'avviso che estendere il FEG al settore agricolo rappresenti un cambiamento radicale della natura stessa del fondo, ed esprime preoccupazione per il fatto che la proposta finisca in pratica per creare due FEG, uno per i lavoratori del settore agricolo e uno per gli altri, con notevoli differenze in fatto di criteri, procedure di applicazione e modalità di gestione e controllo finanziario;

8.

comprende la logica della proposta, ma esprime perplessità sull'opportunità di escludere il FEG, nonché altri meccanismi di crisi proposti, dal quadro finanziario pluriennale;

9.

deplora la decisione del Consiglio di non prorogare le misure di deroga oltre il 31 dicembre 2011 (2), tanto più in un momento in cui le economie di diversi paesi hanno difficoltà a contrastare gli effetti dell'attuale «crisi del debito sovrano», la conseguente pressione sull'occupazione e il deteriorarsi delle condizioni sociali. Deplora inoltre che la decisione sia stata adottata in una fase in cui, per effetto delle deroghe introdotte nel 2009, si registra un notevole aumento delle richieste di intervento del FEG e il fondo produce risultati positivi;

10.

sottolinea che la decisione del Consiglio non dovrebbe pregiudicare i negoziati sulle proposte riguardanti il FEG per il periodo 2014-2020.

Copertura del FEG

11.

accoglie con favore l'estensione del FEG ai proprietari-dirigenti di microimprese e PMI e i lavoratori autonomi, ma ritiene che possa essere necessario chiarire ulteriormente le modalità dell'applicazione del FEG ai lavoratori autonomi, date le grandi differenze tra gli Stati membri quanto allo status di «disoccupato» di tali lavoratori;

12.

si compiace della flessibilità nell'applicazione del FEG nei mercati del lavoro più piccoli o in circostanze eccezionali, ma invita la Commissione europea a fornire ulteriori orientamenti sui criteri che saranno applicati in tali circostanze;sottolinea la necessità di tenere pienamente conto dell'impatto degli esuberi su determinate località e regioni, senza limitarsi a considerare soltanto il numero dei lavoratori licenziati;

13.

si rallegra della previsione di un contributo finanziario per gli investimenti in attivi materiali per attività professionali autonome e la creazione di imprese, in quanto renderà più efficace il pacchetto di servizi che il FEG può sostenere, e raccomanda che il sostegno a titolo del pilastro «impresa» del FEG possa beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati rispetto agli altri pilastri, al fine di incoraggiare la creazione di imprese e l'imprenditorialità;

14.

mette in risalto il fatto che l'intervento in materia di accesso all'istruzione di terzo livello è attualmente limitato dal ciclo accademico, in quanto i tempi degli esuberi limitano la capacità del FEG di offrire sostegno ai lavoratori interessati per due anni pieni di scolarizzazione, e propone che i lavoratori licenziati possano beneficiare, nell'ambito del FEG, di almeno due anni pieni di scolarizzazione, rendendo meno rigide le attuali restrizioni o anticipando i finanziamenti;

15.

sottolinea che il FEG deve sostenere soltanto misure addizionali e non sostituirsi alle azioni previste dalla normativa interna o unionale o dai contratti collettivi; fa presente che la rigidità di talune politiche nazionali ha finito per contrastare gli obiettivi del FEG, con il rischio di compromettere l'efficacia di tale strumento; incoraggia pertanto gli Stati membri a considerare il FEG un'opportunità per sviluppare soluzioni nuove e dinamiche per offrire sostegno ai lavoratori messi in esubero;

16.

si rallegra della proposta di accordare agli Stati membri la facoltà di modificare il pacchetto dei servizi di sostegno ai lavoratori aggiungendo altre azioni ammissibili, e chiede di stabilire un periodo massimo (per esempio di un mese) per l'approvazione di dette modifiche da parte della Commissione europea.

La procedura di domanda - Interventi più rapidi e procedure più semplici

17.

apprezza il desiderio delle istituzioni dell'UE di accelerare le procedure di domanda d'intervento, ma deplora che la proposta sia in buona parte inadeguata a mobilitare il FEG come vero e proprio meccanismo di intervento rapido;

18.

ritiene che alcune delle misure intese a rafforzare l'efficacia del FEG rischino in realtà di causare un aumento degli adempimenti e dei costi amministrativi per le autorità responsabili dell'attuazione; sottolinea che requisiti più onerosi in materia di controllo e rendicontazione potrebbero rendere il FEG un'opzione meno interessante per gli Stati membri nei periodi di crisi occupazionale;

19.

è dell'avviso che, in assenza di disposizioni nazionali in materia di esuberi, la procedura di domanda trarrebbe beneficio dal coinvolgimento diretto dei lavoratori o dei loro rappresentanti fin dalle sue prime fasi; fa notare che le autorità devono incoraggiare i lavoratori a impegnarsi nella procedura dimostrando loro che grazie al FEG potranno ottenere aiuti addizionali (rispetto a quelli obbligatori);

20.

propone inoltre di aggiungere, all'elenco delle informazioni da includere nella domanda ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento proposto, un profilo dei lavoratori messi in esubero e una valutazione iniziale delle loro esigenze di istruzione e formazione nonché delle loro aspirazioni in fatto di creazione d'impresa. Ciò al fine di configurare un pacchetto appropriato di aiuti personalizzati in grado di rispondere alle esigenze dei lavoratori e alle loro attese nei confronti del FEG;

21.

propone che, nell'ambito della procedura, gli Stati membri debbano consultare, oltre alle parti sociali, anche gli enti locali e regionali pertinenti, e che nelle domande siano definite in modo chiaro le modalità di attuazione, anche e soprattutto per quanto concerne il coordinamento tra amministrazioni, le procedure per comunicare con i lavoratori e informarli degli aiuti disponibili, e le modalità di presentazione delle domande;

22.

suggerisce che negli orientamenti per la presentazione delle domande sia incluso anche un riferimento alla conoscenza del mercato del lavoro e in particolare alla panoramica europea delle competenze (3), in modo che le misure finanziate attraverso il FEG siano più adatte alle esigenze del mercato del lavoro UE; ritiene inoltre che l'assegno di mobilità previsto dal regolamento FEG possa essere utilizzato per aiutare i lavoratori a colmare le lacune in fatto di competenze richieste dal mercato del lavoro in altre parti dell'Unione;

23.

si compiace degli sforzi volti a semplificare l'ammissibilità dei costi, sebbene l'esperienza dimostri che gli Stati membri sono riluttanti a sostenere costi fino a quando non viene adottata una decisione in merito a una domanda di intervento del FEG; fa notare che ciò comporta ritardi evitabili, genera un senso di disillusione tra i lavoratori e mina alla base l'efficacia e la credibilità del FEG; raccomanda di apportare maggiore certezza per consentire di intervenire tempestivamente a sostegno dei lavoratori;

24.

raccomanda di rendere più celere, nel prossimo accordo interistituzionale, la procedura di approvazione; in alternativa, propone che la Commissione europea, dopo aver proceduto alla valutazione e alla verifica iniziali di una domanda, eroghi un pagamento provvisorio agli Stati membri al fine di assicurare maggiore certezza, rendere possibile la rapidità di intervento necessaria in caso di esuberi e ridurre i tempi per l'erogazione di aiuti finanziati dal FEG ai lavoratori licenziati;

25.

auspica che la qualità delle domande migliori a mano a mano che si consolida la conoscenza del FEG, e a tal proposito incoraggia gli Stati membri a far tesoro delle loro conoscenze comuni riguardo al fondo e alla sua attuazione; suggerisce inoltre alla Commissione europea di individuare esperti che conoscano a fondo la procedura di domanda, ai quali ricorrere per fornire consulenze preliminari alla presentazione delle domande e procedere a uno scambio di esperienze con potenziali nuovi richiedenti;

Tassi di cofinanziamento

26.

tenendo conto della decisione del Consiglio di reintrodurre un tasso di cofinanziamento del 50 % (dal 1o gennaio 2012), rimane dell'avviso che sarebbe appropriato prevedere per il FEG un tasso più elevato di quello proposto, al fine di rimediare alla carenza di risorse di cofinanziamento e di rendere più interessante il ricorso al FEG;

27.

considera inappropriato il modello proposto per la modulazione del tasso di cofinanziamento (del 50-65 %);

28.

accoglie con favore le disposizioni che consentono di coprire i costi legati alle attività di preparazione, gestione, informazione, pubblicità, controllo e rendicontazione delle autorità che presentano una domanda d'intervento del FEG (articolo 7, paragrafo 3, del regolamento proposto), e ritiene che detti costi non debbano superare il 5 % di quelli totali.

Estendere il campo d'applicazione del FEG al settore agricolo

29.

si dichiara invece contrario all'estensione del FEG agli agricoltori proposta dalla Commissione, e mette l'accento sull'esigenza che i negoziati in materia di accordi commerciali siano coerenti con gli obiettivi della politica agricola comune;

30.

ritiene che l'estensione al settore agricolo, che consentirà agli agricoltori di adeguare le loro attività anche se diverse da quelle agricole, sia in parte incompatibile con l'obiettivo dichiarato della politica agricola comune di mantenere l'agricoltura in tutti i territori e con l'intento di proteggere la diversità del settore a livello europeo;

31.

si chiede, nel contesto di un massimale di bilancio ridotto, dell'ampliamento della gamma dei beneficiari e degli sforzi volti a rendere il FEG più accessibile e interessante, se la dotazione di bilancio proposta sia adeguata all'obiettivo del Fondo, con un massimo di 2,5 miliardi di euro (sui 3 miliardi totali) destinati al settore agricolo; ritiene che detta dotazione sia troppo elevata per un FEG inteso come strumento di intervento rapido, e troppo ridotta per poter compensare le perdite reali che si prevedono per il settore agroalimentare in caso di conclusione di determinati accordi commerciali bilaterali;

32.

tenendo conto delle suddette riserve di fondo sull'estensione del campo d'applicazione al settore agricolo, il Comitato formula alcune altre considerazioni su questo aspetto della proposta:

considera la proposta vaga in merito ai casi in cui il FEG potrà essere applicato ai singoli agricoltori: non è chiaro, in particolare, che cosa sarà considerato, ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, un «adattamento» dell'attività agricola in risposta alle circostanze del mercato,

ritiene inoltre che le procedure proposte per l'ottenimento del sostegno del FEG per il settore agricolo comportino l'adozione di numerosi atti delegati da parte della Commissione europea, il che dovrebbe essere oggetto di ulteriori riflessioni,

è dell'avviso che l'erogazione di aiuti per un periodo di tre anni dall'attuazione di un accordo commerciale sia insufficiente, dato che l'impatto di questi accordi sull'attività agricola potrebbe non essere immediato,

raccomanda di non limitare la possibilità di ricorrere al FEG ai soli agricoltori e lavoratori agricoli, e di utilizzarlo invece per offrire un sostegno personalizzato ai lavoratori e fornitori impegnati nelle attività a valle connesse con l'agricoltura e a loro volta interessate dagli effetti dei suddetti accordi commerciali, come ad esempio l'industria di trasformazione alimentare;

33.

riconosce che il Fondo non dovrebbe essere utilizzato per sostenere il reddito degli agricoltori che subiscono le ripercussioni negative di un accordo commerciale; ritiene che, nell'ambito della proposta, i legami con il FEASR non siano sufficientemente sviluppati, e invita la Commissione europea a fornire maggiori ragguagli in proposito.

Ruolo degli enti locali e regionali

34.

fa notare che il potenziale degli enti locali e regionali ai fini dell'impiego del FEG non è ancora stato sfruttato appieno dagli Stati membri, e invoca il principio del partenariato e della governance multilivello (4) nella preparazione e nell'attuazione delle domande di intervento del FEG nonché nel monitoraggio e nella valutazione dell'efficacia del fondo;

35.

sulla scorta dell'esperienza finora acquisita, constata che il FEG risulta più efficace quando localmente le amministrazioni interessate cooperano tra loro nella concezione e attuazione del pacchetto coordinato di misure per i lavoratori, e quando esistono punti di contatto locali in grado di fornire consulenze e orientamenti chiari e coerenti ai lavoratori posti in esubero;

36.

mette in risalto il fatto che l'attuale regolamento consente agli Stati membri di designare le regioni che possono chiedere direttamente l'accesso agli aiuti FEG; incoraggia pertanto gli Stati membri ad avvalersi di questa facoltà in modo più sistematico, in particolare nei casi in cui le regioni sono dotate di competenze in materia di formazione e istruzione, e/o di un ruolo nel sostegno e nella promozione delle imprese ritiene che in tal modo si eviterebbero i ritardi dovuti ai tempi necessari per presentare le domande nonché ai limiti di capacità a livello centrale, nei molti casi in cui i ministeri nazionali non hanno né le capacità né le risorse necessarie per concepire e mettere a disposizione servizi di sostegno locali o regionali;

37.

propone che la Commissione europea realizzi una banca dati delle migliori pratiche di attuazione, e che gli orientamenti per la presentazione delle domande (cui si fa riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento proposto) includano criteri riguardanti il partenariato multilivello;

38.

è dell'avviso che, finché dura l'attuale crisi del debito sovrano, con la pressione che ne deriva sui bilanci pubblici, sia consigliabile riflettere sulla possibilità di estendere il FEG ai casi di massicci esuberi di lavoratori del settore pubblico che comportino effetti negativi per il mercato del lavoro di determinate economie locali e/o regionali;

39.

ritiene che il regolamento proposto potrebbe trarre beneficio da riferimenti più espliciti agli enti locali e regionali, in particolare all'articolo 8, paragrafo 2 (le domande d'intervento dovrebbero includere informazioni sulle procedure di consultazione degli enti locali e regionali e indicare inoltre gli organismi responsabili dell'attuazione del pacchetto di misure) e all'articolo 11, paragrafo 4, riguardante gli orientamenti agli enti locali e regionali per l'utilizzazione del FEG;

40.

considera necessario migliorare i canali di comunicazione attraverso: a) linee di comunicazione più chiare tra le autorità incaricate della gestione del FEG - dalla Commissione europea agli organi nazionali, regionali e locali - e b) comunicazioni personalizzate più efficaci con i lavoratori beneficiari; a tal fine propone di realizzare, per le domande di intervento, un sito Internet che fornisca informazioni generali e un portale web che consenta, in piena riservatezza, lo scambio di informazioni personali tra i lavoratori in esubero e gli organismi incaricati del sostegno;

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50 % di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50 % di lavoratori entro 12 mesi dalla data .

Motivazione

In media, fra il momento in cui è presentata la domanda e il momento dell'approvazione degli stanziamenti passano 12-17 mesi. Numerosi Stati membri ed enti locali e regionali non sono in grado di mettere a disposizione risorse finanziarie durante questo intervallo di tempo. La richiesta che almeno il 50 % dei lavoratori sia reintegrato nel lavoro già entro i 12 mesi dalla data della domanda porterà in alcuni casi a una situazione in cui non verrà presentata nessuna domanda di aiuto.

Emendamento 2

Articolo 4, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 4

Criteri d'intervento

2.   In caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali, debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile, anche se i criteri fissati alle lettere (a) o (b) del paragrafo 1 non sono completamente soddisfatti, quando i esuberi hanno un impatto grave sull'occupazione e l'economia locale. Lo Stato membro deve precisare quale dei criteri d'intervento stabiliti ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 non è stato interamente soddisfatto.

Articolo 4

Criteri d'intervento

2.   In caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali, debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile, anche se i criteri fissati alle lettere (a) o (b) del paragrafo 1 non sono completamente soddisfatti, quando i esuberi hanno un impatto grave sull'occupazione e l'economia locale. Lo Stato membro deve precisare quale dei criteri d'intervento stabiliti ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 non è stato interamente soddisfatto.

Motivazione

Lo stesso Considerando 6 della proposta prevede questa possibilità e pertanto, ai fini di una maggiore certezza giuridica, sarebbe opportuno includerla anche tra gli articoli della proposta. Dato che nella proposta di regolamento sul FEG si citano esplicitamente le «regioni periferiche», riteniamo fondamentale, in virtù dell'articolo 349 del TFUE, che sia chiaro che per regioni periferiche intendiamo esplicitamente le RUP, affinché anch'esse possano beneficiare pienamente di questo fondo. Occorre inoltre tenere conto del fatto che tra le RUP si trovano le regioni europee con i più alti tassi di disoccupazione, e che le loro economie sono di dimensioni troppo ridotte per sviluppare imprese con il numero di dipendenti richiesto per ottenere l'appoggio del FEG, il che le pone in un'evidente situazione di svantaggio.

Emendamento 3

Articolo 8, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Questa domanda comprende le seguenti informazioni:

(a)

un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, o una nuova situazione del mercato nel settore agricolo dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c). Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

(b)

una valutazione del numero di esuberi accompagnata da giustificazioni, conformemente all'articolo 5, e una spiegazione degli eventi all'origine degli esuberi;

(c)

l'identificazione, ove applicabile, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di lavoratori interessate;

(d)

gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione ai livelli locale, regionale o nazionale;

(e)

una stima del bilancio per ciascuna delle componenti dell'insieme coordinato di servizi personalizzati ai lavoratori interessati;

(f)

le date alle quali i servizi personalizzati ai lavoratori interessati e le attività per l'attuazione del FEG, come definite all'articolo 7, paragrafi 1 e 3 rispettivamente, hanno avuto inizio o devono iniziare;

(g)

le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali o eventualmente di altre organizzazioni interessate;

(h)

un'attestazione di conformità dell'aiuto FEG richiesto con le norme procedurali e materiali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché un attestato da cui risulti che i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi;

(i)

le fonti nazionali di cofinanziamento;

(j)

eventualmente, qualunque altro requisito previsto nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Questa domanda comprende le seguenti informazioni:

(a)

un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, o una nuova situazione del mercato nel settore agricolo dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c). Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

(b)

una valutazione del numero di esuberi accompagnata da giustificazioni, conformemente all'articolo 5, e una spiegazione degli eventi all'origine degli esuberi;

(c)

l'identificazione, ove applicabile, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di lavoratori interessate;

(d)

gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione ai livelli locale, regionale o nazionale;

()

una stima del bilancio per ciascuna delle componenti dell'insieme coordinato di servizi personalizzati ai lavoratori interessati;

()

le date alle quali i servizi personalizzati ai lavoratori interessati e le attività per l'attuazione del FEG, come definite all'articolo 7, paragrafi 1 e 3 rispettivamente, hanno avuto inizio o devono iniziare;

()

le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali o eventualmente di altre organizzazioni interessate;

()

un'attestazione di conformità dell'aiuto FEG richiesto con le norme procedurali e materiali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché un attestato da cui risulti che i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi;

()

le fonti nazionali di cofinanziamento;

()

eventualmente, qualunque altro requisito previsto nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Motivazione

Gli emendamenti sono intesi a garantire che le domande di intervento del FEG siano più mirate alle esigenze e alle attese dei lavoratori in esubero e che le misure finanziate siano pienamente complementari alle politiche unionali e nazionali.

Emendamento 4

Articolo 11, paragrafo 4

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione può anche fornire informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.

L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 5

Articolo 13, paragrafo 1

Determinazione del contributo finanziario

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il 50 % del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il 65 % di tali costi nel casodi domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei fondi strutturali a titolo dell'obbiettivo di convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del 65 % è giustificato.

Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il di tali costi nel casodi domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II dei fondi strutturali . Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del è giustificato.

Motivazione

La proposta della Commissione europea manca di chiarezza, certezza ed equità. Vista la decisione del Consiglio Occupazione del 1o dicembre 2011 di riportare il tasso di cofinanziamento al 50 %, l'emendamento propone un tasso di base più elevato nonché un tasso maggiorato superiore per gli Stati membri in cui sono più gravi le conseguenze dell'attuale crisi del debito sovrano. In tal modo dovrebbe essere possibile rimediare alla carenza di risorse di cofinanziamento e fornire maggiore certezza agli Stati membri all'atto della domanda.

Bruxelles, 3 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  COM(2011) 500 final.

(2)  Consiglio Occupazione del 1o dicembre 2011.

(3)  Descritta nell'iniziativa faro Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione della strategia Europa 2020.

(4)  Cfr. la proposta di regolamento recante disposizioni comuni in materia di fondi strutturali e altri fondi dell'UE (COM(2011) 615 final).


Top