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Document 52011IR0239

Parere del Comitato delle regioni «Proposte legislative sulla riforma della politica comune della pesca»

GU C 225 del 27.7.2012, p. 20–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/20


Parere del Comitato delle regioni «Proposte legislative sulla riforma della politica comune della pesca»

2012/C 225/04

IL COMITATO DELLE REGIONI

sostiene le azioni intraprese dalla Commissione europea al fine di limitare, entro il 2015, il processo di riduzione di numerose specie ittiche e garantire, ove possibile, uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che consenta di ottenere il rendimento massimo sostenibile;

reputa che, ove possibile, andrebbe introdotto progressivamente un divieto di rigetto, principalmente per quanto riguarda le specie ad uso industriale, fermo restando tuttavia che il rigetto dovrebbe essere consentito per gli organismi marini che sono in grado di sopravvivervi;

richiama l'attenzione sulla potenziale minaccia e sulle conseguenze negative che potrebbero derivare dall'introduzione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili di tipo obbligatorio; raccomanda quindi che tali sistemi siano volontari e di competenza di ciascuno Stato membro;

riconosce che l'importanza economica e strategica dell'acquacoltura ne giustifica la promozione attraverso un regolamento separato;

invoca una maggiore regionalizzazione della politica comune della pesca, e appoggia pienamente l'introduzione di un processo che tenga conto delle specificità e delle esigenze delle regioni, compresa la collaborazione con i consigli consultivi regionali, al fine di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della suddetta politica che consentano di tener conto in modo più adeguato della realtà e della peculiarità dei singoli tipi di pesca, compresi i problemi transfrontalieri;

accoglie favorevolmente l'inclusione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nel nuovo quadro strategico comune e il suo allineamento con gli altri fondi regionali e rurali; chiede però delle garanzie sia in merito ai finanziamenti che andranno a favore della pesca e dell'acquacoltura sia per quanto riguarda la partecipazione delle regioni all'attuazione strategica di tali fondi.

Relatore

Mieczysław STRUK (PL/PPE), presidente della regione Pomerania

Testi di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

COM(2011) 416 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riforma della politica comune della pesca

COM(2011) 417 final

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della politica comune della pesca

COM(2011) 418 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla dimensione esterna della politica comune della pesca

COM(2011) 424 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca

COM(2011) 425 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Gestione a lungo termine

1.

reputa che la politica comune della pesca (PCP) debba contribuire a creare condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine. Essa deve inoltre consentire un miglioramento del tenore di vita degli operatori del comparto alieutico, contribuire alla stabilità del mercato, garantire la disponibilità delle risorse e assicurare al consumatore derrate alimentari a prezzi ragionevoli;

2.

sostiene le azioni intraprese dalla Commissione europea a seguito della Dichiarazione finale del vertice mondiale dello sviluppo sostenibile (Johannesburg, 2002), allo scopo di limitare, entro il 2015, il processo di riduzione di numerose specie ittiche e garantire, ove possibile, uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che consenta di ottenere il rendimento massimo sostenibile;

3.

fa osservare che, nel caso di taluni stock, se gli sforzi necessari per raggiungere l'obiettivo stabilito sono particolarmente urgenti, tale urgenza potrebbe però avere conseguenze sociali ed economiche negative. È quindi essenziale che, parallelamente alle opportune misure restrittive e di protezione, si realizzino interventi attivi di ristrutturazione, ad esempio nei campi dello sviluppo economico, della formazione e della garanzia delle condizioni previdenziali. Il finanziamento di tali interventi va assicurato sia a livello nazionale e regionale, nei limiti delle rispettive possibilità e competenze, sia a livello dell'UE;

4.

concorda nel ritenere che lo sfruttamento sostenibile delle risorse vive dovrebbe essere basato su un approccio prudenziale ed ecosistemico al fine di limitare l'incidenza delle attività alieutiche sull'ambiente nonché di ridurre ed eliminare progressivamente le catture indesiderate;

5.

insiste sul fatto che lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche deve essere conseguito grazie a un approccio pluriennale alla gestione della pesca, basato su piani pluriennali che rispecchino la specificità di determinati tipi di pesca e contengano meccanismi che consentano, in caso di eventi imprevisti, di adottare le decisioni necessarie;

6.

osserva che, nel quadro di un approccio ecosistemico, i piani pluriennali dovrebbero, per quanto possibile, riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano soggetti a uno sfruttamento congiunto. Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali, dovrebbero essere garantiti tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo;

6 bis

richiama l'attenzione sul fatto che i piani pluriennali dovrebbero prevedere obiettivi chiari, tempi per conseguirli, direzioni di sviluppo e controlli periodici. Sia i tempi che le direzioni di sviluppo devono essere adeguati alle dinamiche degli stock ittici ai quali si riferiscono;

6 ter

ritiene che, nell'elaborazione e attuazione dei piani pluriennali, debbano essere proposte misure ragionevoli dal punto di vista economico, tenendo conto dell'esigenza di introdurre gli opportuni adeguamenti in modo graduale ed evitare scadenze troppo ravvicinate in assenza di necessità urgenti, giustificate da motivazioni obiettive e razionali dal punto di vista socioeconomico. Parallelamente, si dovrà procedere a una valutazione delle conseguenze socioeconomiche, da effettuare con la partecipazione dei soggetti interessati o dei loro legittimi rappresentanti;

7.

reputa che, per una gestione della pesca basata sui migliori pareri scientifici disponibili che tenga conto delle conoscenze ecologiche tradizionali acquisite dai pescatori e tramandate da una generazione di pescatori all'altra, sia necessario poter disporre di dati armonizzati, affidabili e precisi, e richiama l'attenzione sulla necessità di effettuare la raccolta dei dati in cooperazione con il settore della pesca. Invita la Commissione europea e gli Stati membri a stanziare risorse destinate specificamente alla ricerca e alle valutazioni di esperti; sottolinea il ruolo del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (STECF) quale istanza scientifica in grado di sostenere l'azione della Commissione europea volta a promuovere una gestione sostenibile della pesca;

8.

L'UE dovrebbe destinare agli organismi nazionali e regionali congrue risorse per la raccolta dei dati, necessaria per una valutazione economica e sociale dei soggetti che operano nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei rispettivi prodotti, nonché delle tendenze occupazionali in questi settori.

Accesso alle acque costiere

9.

condivide la posizione della Commissione, secondo cui le norme vigenti che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, contribuendo alla conservazione delle risorse e limitando lo sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell'Unione. In quest'ottica, il Comitato delle regioni è del parere che dette norme debbano rimanere in vigore;

10.

sottolinea che le risorse biologiche marine intorno alle regioni ultraperiferiche devono continuare a godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale, tenuto conto della situazione strutturale, sociale ed economica di tali regioni;

11.

richiama l'attenzione sul principio dello Stato di origine, sancito dalla Convenzione dell'ONU sul diritto del mare, e invita gli Stati membri a rispettarlo nelle rispettive zone economiche esclusive, al fine di salvaguardare la vitalità delle popolazioni ittiche anadrome (che si riproducono in acqua dolce) minacciate;

12.

è inoltre dell'avviso che si debba dare agli Stati membri la possibilità di adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche e tenuto conto delle connotazioni ambientali e socioeconomiche riscontrabili a livello di GSA o inferiore, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci dell'UE, purché tali misure, se applicate a pescherecci appartenenti ad altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare con gli altri Stati membri interessati e di attività di informazione ad essi rivolte, e purché l'UE non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.

Limitazione dei rigetti

13.

conviene sulla necessità di adottare misure volte a ridurre e, se possibile, eliminare i livelli, attualmente elevati, di catture accidentali e di rigetti in mare, che costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Alla luce di quanto sopra, ritiene che si debba incoraggiare il potenziamento della selettività degli attrezzi e delle tecniche di pesca per ridurre il più possibile i rigetti. Ove possibile, andrebbe introdotto progressivamente un divieto di rigetto, principalmente per quanto riguarda le specie ad uso industriale, fermo restando tuttavia che il rigetto dovrebbe essere consentito per gli organismi marini che sono in grado di sopravvivervi;

14.

è del parere che gli operatori non debbano trarre pieno profitto economico dagli sbarchi di catture accidentali, e che la trasformazione di queste in farine animali costituisca una risposta errata agli obiettivi ambientali della Commissione;

15.

rileva, inoltre, che il regolamento di base non appare la sede appropriata per un elenco dettagliato delle specie il cui sbarco è obbligatorio. Tale obbligo potrebbe essere meglio declinato nei singoli piani di gestione per specie (mono o multi-specifici).

Accesso alle risorse

16.

ritiene che la regolamentazione attuale consenta già agli Stati membri che lo desiderino di introdurre, per la loro flotta, dei sistemi di quote individuali trasferibili, con conseguenze note in termini sia di speculazione che di concentrazione. Alla luce di queste considerazioni, non è opportuno imporre a ciascuno Stato membro di introdurre diritti di pesca trasferibili o soggetti a canone di affitto;

17.

è inoltre del parere che debbano essere gli Stati membri a decidere la durata di qualsiasi sistema di concessioni di pesca trasferibili;

18.

richiama l'attenzione sulla potenziale minaccia e sulle conseguenze negative che potrebbero derivare dall'introduzione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili di tipo obbligatorio; raccomanda quindi che tali sistemi siano volontari e di competenza di ciascuno Stato membro;

19.

insiste sulla necessità che, prima dell'introduzione di un sistema volontario di concessioni di pesca trasferibili, gli Stati membri applichino le proprie norme giuridiche in modo tale da garantire adeguatamente gli interessi della pesca costiera e al tempo stesso proteggere dagli effetti negativi dell'introduzione di un tale sistema – come ad esempio l'eccessiva concentrazione o la speculazione;

20.

ricorda, a proposito dell'eliminazione di capacità in eccesso, le esperienze positive di aiuti alle demolizioni;

21.

ritiene che le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica del settore della pesca in molti paesi dell'UE, nonché il fatto che gli Stati membri abbiano priorità di politica socioeconomica diverse in rapporto alla pesca, rendano inopportuno un sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili, e reputa che il metodo per l'assegnazione delle possibilità di pesca e le regole per l'eventuale trasferimento di tali possibilità debbano continuare ad essere decisi a livello di singoli Stati membri;

22.

chiede inoltre che, al momento di fissare i limiti della capacità di pesca per le flotte di piccola pesca, si tenga conto delle condizioni specifiche delle regioni ultraperiferiche, garantendo il mantenimento degli attuali livelli di riferimento.

La dimensione esterna

23.

insiste affinché l'Unione europea promuova a livello internazionale gli obiettivi della PCP. A tal fine, essa deve sforzarsi di migliorare l'operato delle organizzazioni regionali e internazionali dedite alla conservazione e alla gestione degli stock ittici internazionali, promuovendo un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche e su un maggiore rispetto delle norme nonché una maggiore trasparenza e una maggiore partecipazione delle parti interessate, in particolar modo i pescatori, e combattendo le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

24.

concorda nel ritenere che gli accordi in materia di gestione sostenibile della pesca conclusi con paesi terzi debbano garantire il diritto di accesso in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, nonché contribuire alla creazione di quadri di governance di elevata qualità in questi paesi al fine di garantire in particolare misure efficienti di monitoraggio, controllo e sorveglianza dello sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche. Ritiene inoltre che gli accordi con i paesi terzi debbano garantire alla flotta da pesca dell'Unione che da essi dipende un quadro di stabilità, vitalità e redditività che ne garantisca il futuro;

25.

sottolinea con forza che il quadro giuridico, economico e ambientale instaurato - per le attività alieutiche svolte da imbarcazioni dell'UE o gli investimenti effettuati nel settore della pesca da operatori unionali - dagli accordi di associazione con paesi terzi in materia di pesca, deve essere in linea con le misure pertinenti adottate da organizzazioni internazionali quali le organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP). Gli accordi in materia di pesca dovrebbero essere intesi, tra l'altro, a garantire che le attività alieutiche nei paesi terzi si svolgano in condizioni di sostenibilità e con modalità reciprocamente soddisfacenti.

Acquacoltura

26.

riconosce che l'importanza economica e strategica dell'acquacoltura ne giustifica la promozione attraverso un regolamento separato che delinei gli orientamenti strategici dell'Unione per i piani strategici nazionali, al fine di migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura, promuovendo la sostenibilità ecologica, economica e sociale nello sviluppo e nell'innovazione lungo l'intera filiera di produzione e commercializzazione, favorendo la trasformazione in loco e la diversificazione, e incentivando così anche una migliore qualità della vita nelle zone costiere e rurali. Occorre inoltre elaborare meccanismi di scambio di informazioni e condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali riguardanti la sicurezza delle attività economiche e l'accesso alle acque e al territorio dell'Unione - con una particolare attenzione alla compatibilità della preservazione dell'ambiente con lo sviluppo dell'attività in questione nelle zone comprese nella Rete Natura 2000 - nonché la semplificazione amministrativa della concessione di licenze e autorizzazioni;

27.

riconosce la necessità di nominare un comitato consultivo per l'acquacoltura, che possa essere reale espressione del settore e che comprenda, quindi, una necessaria rappresentazione del mondo produttivo (associazioni di categoria, organizzazioni di produttori o camere di commercio).

Il mercato alieutico

28.

conviene sul fatto che l'imprevedibilità dei ricavi delle attività di pesca rende opportuno predisporre un meccanismo di ammasso dei prodotti della pesca destinati al consumo umano per favorire una maggiore stabilità dei mercati e accrescere le entrate derivanti dai prodotti, in particolare grazie alla creazione di valore aggiunto. Questo meccanismo dovrebbe essere esteso anche alle produzioni dell'acquacoltura;

29.

riconosce che l'applicazione di norme comuni di commercializzazione deve permettere di approvvigionare il mercato con prodotti sostenibili, di realizzare pienamente il potenziale del mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di facilitare il commercio basato su una concorrenza equa, contribuendo così a migliorare la redditività della produzione;

30.

osserva che la crescente varietà dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura rende indispensabile fornire ai consumatori, in modo chiaro, intellegibile e assimilabile, un minimo di informazioni obbligatorie sulle principali caratteristiche dei prodotti stessi;

31.

sottolinea che l'organizzazione comune dei mercati deve essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio, senza che ciò comporti la rinuncia a normalizzare e omologare misure igienico-sanitarie per i prodotti provenienti da paesi terzi e a sviluppare una pratica commerciale marittima e alieutica che favorisca l'eradicazione della pesca INN;

32.

chiede di introdurre, ove possibile, un sistema di certificazione pubblica dei prodotti ittici dell'Unione europea, per assicurarsi che provengano da una pesca condotta in maniera responsabile.

Regionalizzazione

33.

invoca una maggiore regionalizzazione della PCP, in modo da poter sfruttare le conoscenze e le esperienze di tutte le parti interessate, e in particolare degli enti locali e regionali, e pone l'accento sull'importanza delle strategie macroeconomiche;

34.

richiama l'attenzione sulle sempre maggiori interazioni esistenti tra la pesca ricreativa, i pescatori professionisti e le comunità legate alla pesca;

35.

appoggia pienamente l'introduzione di un processo che tenga conto delle specificità e delle esigenze delle regioni, compresa la collaborazione con i consigli consultivi regionali (CCR), al fine di adottare misure di conservazione e misure tecniche per l'attuazione della PCP che consentano di tener conto in modo più adeguato della realtà e della peculiarità dei singoli tipi di pesca, compresi i problemi transfrontalieri;

36.

ritiene inoltre che i CCR o altre strutture analoghe di partenariato dovrebbero essere rafforzate per far sì che le comunità locali non siano semplicemente consultate, ma partecipino effettivamente alla gestione delle risorse ittiche del luogo;

37.

insiste affinché, nell'attuazione della PCP, si tenga conto delle interazioni con altri aspetti dell'economia marittima, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro, inclusa la pianificazione dello spazio marittimo, potenziando la politica marittima integrata;

38.

sottolinea come, nell'attuare la PCP, non si possa prescindere dalla tutela degli ecosistemi acquatici nella loro complessità ed interazione, in considerazione della fragilità delle acque di transizione e dei corridoi ecologici fluviali e lacustri, nonché delle relative popolazioni ittiche, con particolare attenzione al mantenimento e potenziamento delle specie pregiate a rischio di estinzione e con specifico riferimento alle specie anadrome e catadrome.

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

39.

è consapevole che gli obiettivi della PCP non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri senza un adeguato sostegno finanziario, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico nonché delle risorse finanziarie limitate di cui dispongono gli Stati membri;

40.

sottolinea, alla luce di quanto sopra, la necessità che l'Unione crei un adeguato sostegno finanziario pluriennale orientato alle priorità della PCP al fine di contribuire alla realizzazione di tali obiettivi, in particolare migliorando l'efficienza economica del settore, e soprattutto della flotta da pesca, creando nuovi posti di lavoro e attuando e ammodernando il comparto alieutico, grazie anche allo sviluppo di imbarcazioni sicure e sostenibili;

41.

chiede che, per il periodo 2014-2020, sia reintrodotto il sostegno finanziario destinato al rinnovo e alla modernizzazione delle flotte pescherecce delle regioni ultraperiferiche;

42.

fa peraltro osservare che il sostegno finanziario dell'Unione deve essere subordinato al rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e degli operatori. Nei casi di inosservanza delle norme della PCP da parte degli Stati membri, o di gravi e ripetute violazioni delle stesse da parte degli operatori, tale sostegno finanziario deve quindi essere interrotto, sospeso o rettificato;

43.

accoglie favorevolmente l'inclusione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nel nuovo quadro strategico comune (QSC) e il suo allineamento con gli altri fondi regionali e rurali al fine di creare quadri integrati di sviluppo locale e di semplificare l'accesso ai fondi a livello locale e regionale. Chiede però delle garanzie sia in merito ai finanziamenti che andranno a favore della pesca e dell'acquacoltura, sia per quanto riguarda la partecipazione delle regioni all'attuazione strategica di tali fondi;

44.

riconosce il valore biologico, produttivo e storico del patrimonio ittico e degli habitat lacustri e fluviali, e reputa quindi necessario un sostegno finanziario dell'Unione europea al relativo settore, anche nella prospettiva di uno sgravio del prelievo marino, della riduzione delle importazioni e del potenziamento della competitività territoriale.

Poteri della Commissione europea

45.

riconosce che, per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto concerne l'integrazione o la modifica di elementi non essenziali degli atti legislativi di base; raccomanda però che un così vasto ricorso della Commissione agli atti delegati formi oggetto di una valutazione attenta e approfondita sotto i profili giuridico e politico, e che in particolare ci si accerti che di tale potere siano chiaramente delimitati l'obiettivo, il contenuto, l'estensione e la durata;

46.

insiste affinché, nel corso dei lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, la Commissione effettui consultazioni adeguate, anche a livello di esperti e di enti regionali;

47.

ritiene che, nella fase di preparazione e redazione degli atti delegati, la Commissione debba garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo ed al Consiglio;

48.

sostiene fermamente e incoraggia l'applicazione dello «sviluppo locale di tipo partecipativo» - come definito nel regolamento «disposizioni comuni» sul QSC proposto dalla Commissione - quale metodo per permettere ai livelli locale e regionale di ottenere risorse dal FEAMP, oltre che dai fondi strutturali e per lo sviluppo rurale, fondi il cui coordinamento dovrà avvenire in un quadro flessibile, che ne rafforzi le possibilità di intervento. Gli enti territoriali dovranno partecipare a pieno titolo allo sviluppo del quadro strategico e dei programmi operativi;

49.

sottolinea che, per garantire il successo della PCP, occorre un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN. Nell'ambito del regime di controllo, ispezione ed esecuzione dell'Unione, occorre promuovere l'uso di tecnologie moderne. Gli Stati membri o la Commissione devono avere la possibilità di condurre progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi di gestione dei dati;

50.

reputa che ogni cinque anni debba essere effettuata una verifica dell'osservanza delle norme del regolamento proposto.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Documento COM(2011) 425 final

Emendamento 1

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Nell'ambito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione deve pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che, a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento degli stock di risorse biologiche marine siano riportati e mantenuti in condizioni che consentano alle diverse popolazioni sfruttate di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Nei casi in cui non si disponga di informazioni scientifiche sufficienti potrebbe essere necessario servirsi di valori approssimativi per il rendimento massimo sostenibile.

Nell'ambito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione deve pertanto migliorare la propria politica comune della pesca al fine di garantire che, a titolo prioritario, i livelli di sfruttamento degli stock di risorse biologiche marine siano riportati e mantenuti in condizioni che consentano alle diverse popolazioni sfruttate di raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Nei casi in cui non si disponga di informazioni scientifiche sufficienti potrebbe essere necessario servirsi di valori approssimativi per il rendimento massimo sostenibile.

Motivazione

Con l'accordo di Johannesburg (2002) è stato riconosciuto che, per alcune specie e stock ittici, potrebbe non essere possibile raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. L'aggiunta dell'espressione «ove possibile» è quindi intesa a tenere conto anche di questa eventualità. Non è il caso che l'UE cerchi di spingersi al di là degli obblighi internazionali assunti.

Emendamento 2

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Obiettivi specifici in materia di pesca sono stati stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020. La politica comune della pesca deve garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo e con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020», in particolare al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

Obiettivi specifici in materia di pesca sono stati stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020. La politica comune della pesca deve garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo e con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020», in particolare al fine di conseguire il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

Motivazione

Con l'accordo di Johannesburg (2002) è stato riconosciuto che, per alcune specie e stock ittici, potrebbe non essere possibile raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. L'aggiunta dell'espressione «ove possibile» è quindi intesa a tenere conto anche di questa eventualità. Non è il caso che l'UE cerchi di spingersi al di là degli obblighi internazionali assunti.

Emendamento 3

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Le risorse biologiche marine intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie devono continuare a godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di queste isole, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. La limitazione di alcune attività di pesca in tali acque ai pescherecci registrati nei porti delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie deve essere pertanto mantenuta.

Le risorse biologiche marine intorno alle devono continuare a godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di queste , tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. La limitazione di alcune attività di pesca in tali acque ai pescherecci registrati nei porti deve essere pertanto mantenuta.

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche dell'UE versano in condizioni difficili: è quindi opportuno prenderle tutte in considerazione per sostenerne meglio lo sviluppo, che dipende in larga misura dalla preservazione delle risorse del mare e in generale dalla salvaguardia dell'ambiente marino. L'emendamento tiene conto, pertanto, dell'insieme delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

Emendamento 4

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Occorrono misure volte a ridurre ed eliminare i livelli attualmente elevati di catture accidentali e di rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. Occorre stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di stock regolamentati effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da parte di pescherecci dell'Unione

Occorrono misure volte a ridurre ed eliminare i livelli attualmente elevati di catture accidentali e di rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e negativamente sullo sviluppo sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. ccorre stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture di regolamentat effettuate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione

Emendamento 5

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

È necessario introdurre entro il 31 dicembre 2013 un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri e a tutte le altre navi che pescano con attrezzi trainati. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del sistema di concessioni di pesca trasferibili le navi di lunghezza fino a 12 metri diverse da quelle che pescano con attrezzi trainati. Tale sistema deve contribuire al conseguimento di riduzioni della flotta su iniziativa del settore nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite.

È introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili per la maggior parte degli stock gestiti nell'ambito della politica comune della pesca, applicabile a tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri e a tutte le altre navi che pescano . Tale sistema deve contribuire al conseguimento di riduzioni della flotta su iniziativa del settore nonché al miglioramento delle prestazioni economiche, creando al tempo stesso concessioni di pesca trasferibili giuridicamente sicure ed esclusive basate sulle possibilità di pesca annuali concesse a uno Stato membro. Poiché le risorse biologiche marine costituiscono un bene comune, è opportuno che le concessioni di pesca trasferibili stabiliscano diritti di utilizzazione solo su una parte delle possibilità di pesca annue di uno Stato membro, che possono essere revocati sulla base di norme stabilite.

Motivazione

L'introduzione delle concessioni di pesca trasferibili dovrebbe rimanere di competenza degli Stati membri e non essere obbligatoria.

Emendamento 6

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano la limitazione del sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili alle imbarcazioni più grandi. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili deve essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca.

Le caratteristiche specifiche e la vulnerabilità socioeconomica di alcune flotte artigianali giustificano del sistema di concessioni di pesca trasferibili alle imbarcazioni più grandi. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili deve essere applicato agli stock per i quali sono state assegnate possibilità di pesca.

Motivazione

L'emendamento modifica il testo del considerando per assicurarne la coerenza con l'articolo 27, paragrafo 1, della proposta di regolamento e per ribadire il carattere volontario delle concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Obiettivi generali

1.   La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali e socioeconomiche sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

2.   La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire, entro il 2015, che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

3.   La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.

4.   La politica comune della pesca integra i requisiti previsti dalla normativa ambientale dell'Unione.

Obiettivi generali

1.   La politica comune della pesca garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali e socioeconomiche sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

2.   La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire entro il 2015, che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

3.   La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.

4.   La politica comune della pesca integra i requisiti previsti dalla normativa ambientale dell'Unione.

Motivazione

Con l'accordo di Johannesburg (2002) è stato riconosciuto che per alcune specie e stock potrebbe non essere possibile raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. L'aggiunta dell'espressione «ove possibile» è quindi intesa a tenere conto anche di questa eventualità. Non è il caso che l'UE cerchi di spingersi al di là degli obblighi internazionali assunti.

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.

La politica comune della pesca applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto limitato sugli ecosistemi marini.

Motivazione

L'accordo di Johannesburg del 2002 riconosceva che per alcune specie e taluni stock non era possibile raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 e indicava esplicitamente «ove possibile» per tener conto di queste eventualità.

Emendamento 9

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Obiettivi specifici

Al fine di conseguire gli obiettivi generali definiti all'articolo 2, la politica comune della pesca provvede in particolare a:

(a)

eliminare le catture accidentali di stock commerciali e far sì che, progressivamente, tutte le catture provenienti da tali stock vengano sbarcate;

(b)

creare le condizioni necessarie per svolgere le attività di pesca in modo efficiente nell'ambito di un settore economicamente redditizio e competitivo;

(c)

promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura dell'Unione per contribuire alla sicurezza alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

(d)

contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca;

(e)

tener conto degli interessi dei consumatori;

(f)

garantire la raccolta e la gestione sistematiche e armonizzate dei dati.

Obiettivi specifici

Al fine di conseguire gli obiettivi generali definiti all'articolo 2, la politica comune della pesca provvede in particolare a:

(a)

eliminare le catture accidentali di commerciali sì che, tutte le catture provenienti da tali specie vengano sbarcate;

(b)

creare le condizioni necessarie per svolgere le attività di pesca in modo efficiente nell'ambito di un settore economicamente redditizio e competitivo;

(c)

promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura dell'Unione per contribuire alla sicurezza alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

(d)

(e)

(f)

contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca

(g)

tener conto degli interessi dei consumatori;

(h)

garantire la raccolta e la gestione sistematiche e armonizzate dei dati

(i)

Emendamento 10

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Principi di buona governance

La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona governance:

(a)

chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale;

(b)

definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;

(c)

prospettiva a lungo termine;

(d)

esteso coinvolgimento delle parti interessate in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;

(e)

responsabilità primaria dello Stato di bandiera;

(f)

coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione.

Principi di buona governance

La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona governance:

(a)

chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale;

(b)

definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili

()

prospettiva a lungo termine;

()

esteso coinvolgimento delle parti interessate in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;

()

responsabilità primaria dello Stato di bandiera;

()

coerenza con le altre politiche dell'Unione.

Motivazione

Per garantire la buona governance della PCP, bisogna che, nelle decisioni in materia, sia rispettata la discrezionalità politica del Consiglio e del Parlamento europeo riguardo all'attuazione dei pertinenti obiettivi e principi.

Sempre in materia di principi di buona governance della PCP, occorre aggiungere un nuovo punto (c): è infatti indispensabile che tale politica sia applicata, ove necessario, in maniera graduale e con misure transitorie.

È inoltre necessario sottolineare l'importanza della regionalizzazione della PCP assegnando un ruolo più incisivo ai consigli consultivi regionali.

Infine, la formulazione del punto (f) proposta dalla Commissione lascia oltremodo perplessi, in quanto pone sullo stesso piano la politica marittima integrata (PMI) e le altre politiche dell'Unione. La PCP costituisce parte integrante della PMI, e l'importante è garantire la coerenza interna di una stessa politica attuata dagli stessi soggetti.

Emendamento 11

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«acque dell'Unione», le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del Trattato;

«risorse biologiche marine», le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome in tutte le fasi del loro ciclo vitale;

«risorse biologiche di acqua dolce», le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;

«peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per la pesca commerciale delle risorse biologiche marine;

«peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

«rendimento massimo sostenibile», il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico per un tempo indefinito;

«approccio precauzionale in materia di gestione della pesca», un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

«approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca», un approccio che garantisca che le risorse acquatiche vive apportino benefici elevati ma che gli impatti diretti e indiretti delle operazioni di pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti e non compromettano il funzionamento, la diversità e l“integrità futuri di questi ecosistemi;

«tasso di mortalità per pesca», la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile nel corso di tale periodo;

«stock», una risorsa biologica marina dotata di caratteristiche specifiche e presente in una zona di gestione determinata;

«limite di catture», il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo;

«valore di riferimento per la conservazione», i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;

«misura di salvaguardia», una misura precauzionale intesa a proteggere da eventi indesiderati o ad impedire tali eventi;

«misure tecniche», le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l“uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca;

«possibilità di pesca», un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o di sforzo di pesca, e le condizioni ad esso inerenti sul piano funzionale che risultano necessarie per quantificarlo a un certo livello

«sforzo di pesca», il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;

«concessioni di pesca trasferibili», diritti revocabili per l“utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 (1), che il titolare può trasferire ad altri titolari ammissibili di tali concessioni di pesca trasferibili;

«possibilità di pesca individuali», possibilità di pesca annue concesse ai titolari di concessioni di pesca trasferibili in uno Stato membro sulla base della percentuale di possibilità di pesca che spettano a tale Stato membro;

«capacità di pesca», la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio (2);

«acquacoltura», l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

«licenza di pesca», la licenza di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

«autorizzazione di pesca», l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

«pesca», la raccolta o la cattura di organismi acquatici che vivono nel loro ambiente naturale, o l'uso intenzionale di ogni mezzo che consenta tale raccolta o cattura;

«prodotti della pesca», gli organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca;

«operatore», la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa, che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

«infrazione grave», un'infrazione quale definita all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

«utilizzatore finale di dati scientifici», un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;

«surplus di catture ammissibili», la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non ha la capacità di sfruttare;

«prodotti dell'acquacoltura», gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura;

«biomassa riproduttiva», una stima della massa di pesci di una risorsa particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;

«pesca multi-specifica», la pesca praticata in zone in cui è presente più di una specie ittica catturabile con l'attrezzo da pesca utilizzato;

«accordi di pesca sostenibile», accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle risorse o alle acque di tale Stato in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«acque dell'Unione», le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del Trattato;

«risorse biologiche marine», le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome in tutte le fasi del loro ciclo vitale;

«risorse biologiche di acqua dolce», le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;

«peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per la pesca commerciale delle risorse biologiche marine;

«peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

«rendimento massimo sostenibile», il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico ;

«approccio precauzionale in materia di gestione della pesca», un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

«approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca», un approccio che garantisca che le risorse acquatiche vive apportino benefici elevati ma che gli impatti diretti e indiretti delle operazioni di pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti e non compromettano il funzionamento, la diversità e l“integrità futuri di questi ecosistemi;

«tasso di mortalità per pesca», ;

«stock», una ;

«limite di catture», il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo;

«valore di riferimento per la conservazione», i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;

«misura di salvaguardia», una misura precauzionale intesa a proteggere da eventi indesiderati o ad impedire tali eventi;

«misure tecniche», le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l“uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca;

«possibilità di pesca», un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o di sforzo di pesca, e le condizioni ad esso inerenti sul piano funzionale che risultano necessarie per quantificarlo a un certo livello;

«sforzo di pesca», il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;

«concessioni di pesca trasferibili», diritti revocabili per l“utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 (1), che il titolare può trasferire ad altri titolari ammissibili di tali concessioni di pesca trasferibili;

«possibilità di pesca individuali», possibilità di pesca annue concesse ai titolari di concessioni di pesca trasferibili sulla base della percentuale di possibilità di pesca che spettano a ;

«capacità di pesca», la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio (2);

«acquacoltura», l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

«licenza di pesca», la licenza di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

«autorizzazione di pesca», l“autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

«pesca», la raccolta o la cattura di organismi acquatici che vivono nel loro ambiente naturale, o l'uso intenzionale di ogni mezzo che consenta tale raccolta o cattura;

«prodotti della pesca», gli organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca;

«operatore», la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa, che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

«infrazione grave», un'infrazione quale definita all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

«utilizzatore finale di dati scientifici», un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;

«surplus di catture ammissibili», la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non ha la capacità di sfruttare;

«prodotti dell'acquacoltura», gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura;

«biomassa riproduttiva», una stima della massa di pesci di una risorsa particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;

«pesca multi-specifica», la pesca praticata in zone in cui è presente più di una specie ittica catturabile con l'attrezzo da pesca utilizzato;

«accordi di pesca sostenibile», accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle risorse o alle acque di tale Stato in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione

Motivazione

Il settore della pesca si è allargato a nuovi tipi di operazioni. Non ha più senso, quindi, limitare la definizione di «operatore» alla persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa, dato che in questo settore operano anche associazioni e altre entità. In alcune zone d'Europa, ad esempio, la pesca sportiva riveste una notevole importanza per il ripristino degli stock ittici. In conseguenza dell'urbanizzazione, la pesca sportiva è ovunque molto utile per sensibilizzare alla conoscenza della natura. Questo tipo di attività, infatti, avvicina le persone alla natura e le incoraggia a dedicarsi maggiormente ad attività di benessere e recupero, sul piano sia fisico che mentale. In generale, il volume e l'impatto economico della pesca guidata e del turismo basato sulla pesca sono in aumento. La pesca svolge un ruolo importante anche nello sviluppo delle industrie turistiche e contribuisce quindi a sostenere la vitalità delle comunità insediate nelle zone costiere e lungo i fiumi. Pertanto il termine «operatore» dovrebbe avere un'accezione più ampia. Quest'idea è fondata anche sul fatto che la pesca sportiva, ad esempio, fa già parte della PCP, nel quadro sia del regolamento sul controllo sia dei nuovi piani per l'impiego e la conservazione delle specie ittiche.

Una definizione europea della «piccola pesca costiera» deve comunque essere formulata in maniera sufficientemente flessibile da consentire di tener conto della diversità e delle specificità delle attività alieutiche nelle varie regioni d'Europa.

L’attività ittiogenica sta assumendo un ruolo fondamentale nel mantenimento degli stock ittici di pregio attraverso i ripopolamenti, contenendo le specie esotiche che occupano nicchie importanti degli habitat.

Emendamento 12

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Norme generali sull'accesso alle acque

1.   I pescherecci dell'Unione hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque dell'Unione ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.

2.   Dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

3.   Dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalla linea di base delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie, gli Stati membri interessati possono limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali isole. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci dell'Unione che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

4.   Le disposizioni che faranno seguito alle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.

Norme generali sull'accesso alle acque

1.   I pescherecci dell'Unione hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque dell'Unione ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.

2.   Dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

3.   Dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalla linea di base delle , gli Stati membri interessati possono limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali isole. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci dell'Unione che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

4.   Le disposizioni che faranno seguito alle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche dell'UE versano in condizioni difficili: è quindi opportuno prenderle tutte in considerazione per sostenerne meglio lo sviluppo, che dipende in larga misura dalla preservazione delle risorse del mare e in generale dalla salvaguardia dell'ambiente marino. L'emendamento tiene conto, pertanto, dell'insieme delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

Emendamento 13

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Tipi di misure tecniche

i)

modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre l'impatto sulla zona bentonica;

Tipi di misure tecniche

i)

modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre l'impatto;

Motivazione

L'aumento della selettività non ha sempre effetti positivi: è più giusto parlare di miglioramento della selettività, come dimostra l'art. 14, lettera a). L'articolo 8 non si applica unicamente alla zona bentonica, ma anche al dominio pelagico e agli attrezzi di pesca in esso utilizzati.

NdT: la prima delle due modifiche proposte con questo emendamento non riguarda la versione italiana: viene infatti richiesto di sostituire al termine «aumentare», utilizzato in alcune lingue, il termine «migliorare», già presente nella versione italiana. Di conseguenza, non riguarda la versione italiana neppure la prima frase della motivazione, che giustifica tale sostituzione.

Emendamento 14

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Piani pluriennali

1.   Sono istituiti in via prioritaria piani pluriennali che prevedono misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

2.   I piani pluriennali offrono:

a)

la base per fissare le possibilità di pesca per gli stock ittici interessati sulla scorta di valori di riferimento per la conservazione predefiniti; e

b)

misure in grado di impedire efficacemente il superamento dei valori di riferimento per la conservazione.

3.   I piani pluriennali riguardano, ove possibile, attività di pesca che sfruttano singoli stock ittici o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono in debito conto le interazioni tra stock e attività di pesca.

4.   I piani pluriennali si basano sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione nonché di tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido.

Piani pluriennali

1.   Sono istituiti in via prioritaria piani pluriennali che prevedono misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

2.   I piani pluriennali offrono:

a)

la base per fissare le possibilità di pesca per gli stock ittici interessati sulla scorta di valori di riferimento per la conservazione predefiniti;

b)

misure impedire efficacemente il superamento dei valori di riferimento per la conservazione

.

3.   I piani pluriennali riguardano, ove possibile, attività di pesca che sfruttano singoli stock ittici o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono in debito conto le interazioni tra stock e attività di pesca.

4.   I piani pluriennali si basano sull'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca e tengono conto delle limitazioni dei dati disponibili e dei metodi di valutazione nonché di tutte le fonti quantificate di incertezza in un modo scientificamente valido.

Motivazione

L'Unione europea ha istituito i consigli consultivi regionali nel 2004 per disporre di un punto di vista e di informazioni pertinenti su un approccio regionalizzato della politica comune della pesca. Questi organismi andrebbero associati meglio al processo decisionale, chiedendo loro di formulare un parere sui piani pluriennali. In questo modo tali piani pluriennali sarebbero accolti più favorevolmente dagli operatori del settore, cosa che servirebbe ad agevolarne l'applicazione.

Con l'accordo di Johannesburg (2002) è stato riconosciuto che, per alcune specie e stock ittici, potrebbe non essere possibile raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. L'aggiunta dell'espressione «ove possibile» è quindi intesa a tenere conto anche di questa eventualità. Non è il caso che l'UE cerchi di spingersi al di là degli obblighi internazionali assunti. I piani pluriennali fissano obiettivi per la riduzione graduale dei rigetti, utilizzando misure adottate a livello regionale. Queste misure di riduzione dovrebbero essere basate su una varietà di strumenti che potrebbero essere proposte dai soggetti interessati: selettività, gestione spazio-temporale, introduzione di contingenti di cattura per determinate specie vulnerabili in determinate zone. I soggetti interessati dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano in quest'ambito tramite i consigli consultivi regionali, che verranno potenziati. I piani pluriennali devono tenere formalmente conto delle questioni relative alle aree marine protette, poiché in alcune di queste aree si svolgono attività di pesca su vasta scala. Essi devono inoltre prevedere una dimensione ecosistemica come garanzia per il mantenimento degli stock ittici.

È importante precisare che i piani pluriennali devono prevedere anche misure volte a ripristinare e mantenere un buono stato ecologico, il quale altrimenti potrebbe subire un ulteriore degrado che danneggerebbe le capacità naturali di produzione degli ecosistemi marini.

La corretta gestione delle aree marine protette è uno degli obiettivi della convenzione sulla biodiversità. È logico, dunque, che la politica comune della pesca ne tenga conto.

Emendamento 15

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Obiettivi dei piani pluriennali

1.   I piani pluriennali prevedono gli adeguamenti del tasso di mortalità per pesca da applicare, ove possibile, al fine di riportare e mantenere tutti gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

2.   Qualora risulti impossibile determinare un tasso di mortalità per pesca che consenta di riportare e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, i piani pluriennali prevedono misure precauzionali che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

Obiettivi dei piani pluriennali

1.   I piani pluriennali prevedono gli adeguamenti del tasso di mortalità per pesca da applicare al fine di riportare e mantenere tutti gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015.

2.   Qualora risulti impossibile determinare un tasso di mortalità per pesca che consenta di riportare e mantenere gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, i piani pluriennali prevedono misure precauzionali che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

Emendamento 16

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Contenuto dei piani pluriennali

I piani pluriennali includono:

(a)

il campo di applicazione di ciascun piano in termini di stock, attività di pesca ed ecosistema;

(b)

obiettivi coerenti con quelli fissati agli articoli 2 e 3 nonché

(c)

obiettivi specifici quantificabili espressi in termini di:

i)

tasso di mortalità per la pesca, e/o

ii)

biomassa riproduttiva, e

ii)

stabilità delle catture;

(d)

scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;

(e)

misure tecniche comprendenti misure per l'eliminazione delle catture accidentali;

(f)

indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;

(g)

misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;

(h)

la riduzione al minimo degli impatti della pesca sull'ecosistema;

(i)

misure di salvaguardia e relativi criteri di attivazione;

(j)

ogni altra misura adeguata per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali

Contenuto dei piani pluriennali

I piani pluriennali includono:

(a)

il campo di applicazione di ciascun piano in termini di stock, attività di pesca ed ecosistema;

(b)

obiettivi coerenti con quelli fissati agli articoli 2 e 3 nonché

(c)

obiettivi specifici quantificabili espressi in termini di:

i)

tasso di mortalità per la pesca, e/o

ii)

biomassa riproduttiva, e

ii)

stabilità delle catture;

(d)

scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;

(e)

misure tecniche comprendenti misure per l'eliminazione delle catture accidentali;

(f)

indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;

(g)

misure e obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;

()

la riduzione al minimo degli impatti della pesca sull'ecosistema;

()

misure di salvaguardia e relativi criteri di attivazione;

()

ogni altra misura adeguata per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali

Motivazione

Occorre adottare misure rivolte agli stock ittici migratori al fine di garantire la diversità naturale e la sostenibilità della pesca. La PCP dell'UE dovrebbe adottare misure specifiche per gli stock ittici anadromi, che migrano risalendo le correnti dei fiumi per riprodursi, distinguendo tra i principi di conservazione dello stock ittico applicabili agli stock anadromi e quelli applicabili agli altri tipi di stock. I principi su cui si fondano le regole di pesca degli stock ittici migratori andrebbero adeguati all'articolo 66, sezione V, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che prevede una gestione degli stock ittici anadromi separata da quella degli altri stock.

La gestione delle risorse biologiche è un processo dinamico che richiede talvolta l'adozione di decisioni rapide. Ciò può essere particolarmente difficile, considerata la natura fortemente burocratizzata e la lentezza del processo di codecisione, come si è visto in passato nel caso del Mar Baltico o del Mare del Nord. I piani pluriennali contengono una clausola in base alla quale essi vanno rivisti dopo un periodo di 3-5 anni. Tuttavia non è stato creato nessun meccanismo ufficiale di azione per le situazioni impreviste che richiedono un intervento rapido. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere quando e come intervenire in tali circostanze.

Emendamento 17

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Obbligo di sbarcare tutte le catture

1.   Tutte le catture dei seguenti stock ittici soggetti a limiti di cattura effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione vengono portate e mantenute a bordo dei pescherecci nonché registrate e sbarcate, salvo nel caso in cui vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:

(a)

al massimo a partire dal 1o gennaio 2014:

sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, alaccia, capelin;

tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;

(b)

al massimo a partire dal 1o gennaio 2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola;

(c)

al massimo a partire dal 1o gennaio 2016: eglefino, merlano, rombo giallo, rana pescatrice, passera di mare, molva, merluzzo carbonaro, merluzzo dell'Alaska, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, molva azzurra, pesce sciabola nero, granatiere, pesce specchio atlantico, ippoglosso nero, brosmio, scorfano e stock demersali del Mediterraneo.

2.   Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 vengono fissate taglie di riferimento minime per la conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili. La vendita delle catture di tali stock ittici di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzata unicamente a fini di trasformazione in farine di pesce o alimenti per animali.

3.   Le norme di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca prestabilite sono fissate conformemente all'articolo 27 [del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate che consenta di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture.

5.   Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio degli obblighi internazionali.

6.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per specificare le misure di cui al paragrafo 1 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione.

1.    catture a limiti di cattura effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione:

(a)

al massimo a partire dal 1o gennaio 2014:

sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, alaccia, capelin;

tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;

(b)

al massimo a partire dal 1o gennaio 2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola;

(c)

al massimo a partire dal 1o gennaio 2016: eglefino, merlano, rombo giallo, rana pescatrice, passera di mare, molva, merluzzo carbonaro, merluzzo dell'Alaska, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, molva azzurra, pesce sciabola nero, granatiere, pesce specchio atlantico, ippoglosso nero, brosmio, scorfano e stock demersali del Mediterraneo.

2.   Per gli stock ittici di cui al paragrafo 1 vengono fissate taglie di riferimento minime per la conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili. La vendita delle catture di tali stock ittici di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzata unicamente a fini di trasformazione in farine di pesce o alimenti per animali.

3.   Le norme di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca prestabilite sono fissate conformemente all'articolo 27 [del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera siano attrezzati in modo da poter fornire una documentazione completa di tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate che consenta di monitorare il rispetto .

5.   Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio degli obblighi internazionali.

6.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per specificare le misure di cui al paragrafo 1 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione.

   

   

Motivazione

L'emendamento propone di definire dei piani pluriennali per la riduzione dei rigetti, ma il documento in esame non contiene proposte al riguardo. La Commissione propone di adottare decisioni relative all'obbligo di sbarcare tutte le catture di specie commerciali a partire da una certa data. Le azioni per attuare tale decisione andrebbero stabilite dai consigli consultivi regionali o dagli Stati membri, a seconda della situazione. È forse inesatto, quindi, parlare di piani pluriennali, dato che tali piani dovrebbero avere una durata molto superiore.

Il rigetto in mare è una prassi comune per numerose ragioni. Tuttavia, il volume delle catture accidentali si può ridurre sviluppando le pratiche di pesca e applicando soluzioni tecniche per rendere gli attrezzi più selettivi. L'oggetto della modifica è una delle raccomandazioni politiche, formulate all'inizio del parere, che rispecchiano il punto di vista del CdR: sembra quindi opportuno che figuri anche tra gli emendamenti.

Emendamento 18

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o zona di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

2.   Nell'ambito delle possibilità di pesca complessive può essere costituita una riserva di possibilità di pesca per le catture accessorie.

3.   Le possibilità di pesca devono essere conformi agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), c) e h).

4.   Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

Possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo o zona di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

2.   Nell'ambito delle possibilità di pesca complessive può essere costituita una riserva di possibilità di pesca per le catture accessorie.

3.   Le possibilità di pesca devono essere conformi agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11, lettere b), c) e h).

4.   Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

   

Motivazione

L'aggiunta di questo nuovo punto è in linea con l'attuale regolamento della PCP. L'assegnazione delle possibilità di pesca dovrebbe rimanere di competenza degli Stati membri, essendo il più importante strumento per incidere sulla struttura e sui risultati del comparto alieutico. Si tratta di preferenze da stabilire a livello di Stati membri, ciascuno dei quali deciderà in base alle proprie priorità socioeconomiche.

Emendamento 19

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Misure di conservazione adottate in conformità dei piani pluriennali

1.   Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le misure di conservazione adottate a norma del paragrafo 1:

(a)

siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

(b)

siano compatibili con il campo di applicazione e con gli obiettivi del piano pluriennale;

(c)

realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un piano pluriennale, e

(d)

siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Misure di conservazione adottate in conformità dei piani pluriennali

   

   Nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9, 10 e 11, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

   Gli Stati membri provvedono affinché le misure di conservazione adottate a norma del paragrafo 1:

(a)

siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

(b)

siano compatibili con il campo di applicazione e con gli obiettivi del piano pluriennale;

(c)

realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un piano pluriennale, e

(d)

siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Motivazione

L'Unione europea ha istituito i consigli consultivi regionali nel 2004 per poter disporre di un punto di vista e di informazioni pertinenti su un approccio regionalizzato alla politica comune della pesca. Questi organismi andrebbero associati meglio al processo decisionale chiedendo loro di emettere un parere in merito ai piani pluriennali, in modo da renderli meglio accetti agli operatori del settore e agevolarne così l'applicazione.

Emendamento 20

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Misure tecniche

Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

(a)

siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

(b)

siano compatibili con gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14;

(c)

realizzino in modo efficace gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14; e

(d)

siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Misure tecniche

Nell'ambito di un quadro di misure tecniche stabilito conformemente all'articolo 14, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure tecniche:

(a)

siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;

(b)

siano compatibili con gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14;

(c)

realizzino in modo efficace gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14; e

(d)

siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Motivazione

L'Unione europea ha istituito i consigli consultivi regionali nel 2004 per poter disporre di un punto di vista e di informazioni pertinenti su un approccio regionalizzato alla politica comune della pesca. Questi organismi andrebbero associati meglio al processo decisionale chiedendo loro di emettere un parere in merito alle misure tecniche, in modo da renderle meglio accette agli operatori del settore e agevolarne così l'applicazione.

Emendamento 21

Articolo 27, paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato membro istituisce un sistema di concessioni di pesca trasferibili per

(a)

tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri; e

(b)

tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri con attrezzi trainati.

Stato membro un sistema di concessioni di pesca trasferibili per

(a)

tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri; e

(b)

tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri

Motivazione

L'introduzione del sistema di concessioni di pesca trasferibili va incoraggiata, ma devono essere gli Stati membri a stabilirne tempi e modi. Il sistema delle concessioni di pesca trasferibili interesserebbe gli stock regolamentati. Inoltre, altrove si riconosce che le dimensioni delle navi non incidono sul tasso di sfruttamento di tali stock.

Emendamento 22

Articolo 27, paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri possono estendere il sistema di concessioni di pesca trasferibili ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che impiegano attrezzi da pesca diversi dagli attrezzi trainati; in tal caso, essi ne informano la Commissione.

Gli Stati membri possono estendere il sistema di concessioni di pesca trasferibili ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che impiegano attrezzi da pesca diversi dagli attrezzi trainati; in tal caso, essi ne informano la Commissione.

NdT: L'emendamento non riguarda la versione italiana.

Emendamento 23

Articolo 28, paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Attribuzione delle concessioni di pesca trasferibili

Una concessione di pesca trasferibile conferisce il diritto di utilizzare le possibilità di pesca individuali concesse conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

Attribuzione delle concessioni di pesca trasferibili

conferisce il diritto di utilizzare le possibilità di pesca individuali concesse conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

Motivazione

L'adozione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili dovrebbe essere facoltativa per gli Stati membri. Se si conviene su questo punto, allora è opportuno modificare il testo degli articoli successivi per tenere conto del fatto che il quadro per la gestione delle concessioni di pesca trasferibili si applica soltanto quando si opta per questo sistema.

Emendamento 24

Articolo 28, paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Ciascuno Stato membro attribuisce concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di stock per cui sono attribuite possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, escluse le possibilità di pesca ottenute nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca.

Stato membro attribuisce concessioni di pesca trasferibili sulla base di criteri trasparenti, per ciascuno stock o gruppo di stock per cui sono attribuite possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, escluse le possibilità di pesca ottenute nell'ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca.

Emendamento 25

Articolo 28, paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Attribuzione delle concessioni di pesca trasferibili

Gli Stati membri possono limitare la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili a un periodo di almeno 15 anni ai fini della riattribuzione di tali concessioni. Qualora non abbiano limitato la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili, gli Stati membri possono revocarle con un preavviso di almeno 15 anni.

Attribuzione delle concessioni di pesca trasferibili

Gli Stati membri possono limitare la durata di validità delle concessioni di pesca trasferibili .

Motivazione

Le modalità di trasferimento delle concessioni di pesca rientrano nelle competenze di ciascuno Stato membro. La Lettonia e diversi altri Stati membri dell'Unione dispongono già di una legislazione che disciplina le concessioni di pesca, e tale dispositivo funziona in modo efficace. L'introduzione di un nuovo sistema creerebbe dei vincoli burocratici più onerosi, richiederebbe risorse finanziarie supplementari e non garantirebbe necessariamente un funzionamento più efficace rispetto al meccanismo esistente.

Emendamento 26

Articolo 28, paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri possono revocare le concessioni di pesca trasferibili con un preavviso più breve qualora venga accertata un'infrazione grave commessa dal titolare delle concessioni. Tali revoche devono essere applicate secondo modalità che diano pieno effetto alla politica comune della pesca e al principio di proporzionalità e, se necessario, con effetto immediato.

Gli Stati membri possono revocare le concessioni di pesca trasferibili con un preavviso più breve qualora venga accertata un'infrazione grave titolare. Tali revoche devono essere applicate secondo modalità che diano pieno effetto alla politica comune della pesca e al principio di proporzionalità e, se necessario, con effetto immediato.

Emendamento 27

Articolo 28, paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

In deroga ai paragrafi 5 e 6, uno Stato membro può revocare le concessioni di pesca trasferibili che non sono state utilizzate da un peschereccio per un periodo di tre anni consecutivi.

In deroga ai paragrafi 5 e 6, uno Stato membro può revocare le concessioni di pesca trasferibili che non sono state utilizzate da un peschereccio per un periodo di anni consecutivi.

Motivazione

Il periodo di tre anni proposto dalla Commissione è troppo lungo e rappresenta già un fattore di speculazione. Tuttavia, per non mettere a repentaglio la sopravvivenza di imprese che operano in condizioni particolari, è opportuno mantenere una certa flessibilità riguardo alla sua durata.

Emendamento 28

Articolo 28, paragrafo 8

Aggiungere un nuovo punto dopo il punto 7

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

   

Emendamento 29

Articolo 29

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Assegnazione di possibilità di pesca individuali

1.   Gli Stati membri assegnano possibilità di pesca individuali ai titolari di concessioni di pesca trasferibili, di cui all'articolo 28, sulla base delle possibilità di pesca assegnate agli Stati membri o stabilite nei piani di gestione adottati dagli Stati membri a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

2.   Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri determinano le possibilità di pesca che possono essere assegnate ai pescherecci battenti la loro bandiera con riguardo alle specie per le quali il Consiglio non ha fissato possibilità di pesca.

3.   I pescherecci intraprendono attività di pesca solo quando dispongono di possibilità di pesca individuali sufficienti a coprire la totalità delle loro catture potenziali.

4.   Gli Stati membri possono accantonare fino al 5 delle possibilità di pesca. Essi fissano obiettivi e criteri trasparenti per l'assegnazione di tale riserva di possibilità di pesca. Le suddette possibilità di pesca possono essere assegnate unicamente ai titolari ammissibili di concessioni di pesca trasferibili secondo quanto stabilito all'articolo 28, paragrafo 4.

5.   Nell'assegnazione di concessioni di pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 e nell'assegnazione delle possibilità di pesca a norma del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può prevedere, nell'ambito delle possibilità di pesca ad esso assegnate, incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi che eliminano le catture accessorie accidentali.

6.   Gli Stati membri possono fissare canoni per l'utilizzo di possibilità di pesca individuali al fine di contribuire ai costi inerenti alla gestione della pesca.

Assegnazione di possibilità di pesca individuali

   

   

   

   

.   Nell'assegnazione di concessioni di pesca trasferibili a norma dell'articolo 28 e nell'assegnazione delle possibilità di pesca a norma del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può prevedere, nell'ambito delle possibilità di pesca ad esso assegnate, incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi che eliminano le catture accessorie accidentali.

.   Gli Stati membri possono fissare canoni per l'utilizzo di possibilità di pesca individuali al fine di contribuire ai costi inerenti alla gestione della pesca.

Motivazione

L'assegnazione di possibilità di pesca dovrebbe rimanere una decisione di competenza degli Stati membri.

Emendamento 30

Articolo 31, paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Trasferimento di concessioni di pesca trasferibili

1.   Le concessioni di pesca trasferibili possono essere integralmente o parzialmente trasferite fra i titolari ammissibili di tali concessioni all'interno di uno Stato membro.

2.   Uno Stato membro può autorizzare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili verso e a partire da altri Stati membri.

3.   Gli Stati membri possono regolare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili definendo opportune condizioni sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

Trasferimento di concessioni di pesca trasferibili

1.    concessioni possono essere integralmente o parzialmente trasferite fra i titolari ammissibili di tali concessioni all'interno di uno Stato membro.

   

.   Gli Stati membri possono regolare il trasferimento di concessioni di pesca trasferibili definendo opportune condizioni sulla base di criteri trasparenti e obiettivi.

Motivazione

Il sistema delle concessioni di pesca trasferibili dovrebbe essere opzionale per gli Stati membri. Il quadro per la gestione di tali concessioni è applicabile soltanto quando sia stata adottata questa opzione.

Dette concessioni possono sì essere trasferite all'interno di uno Stato membro, ma solo per mantenere il principio della stabilità relativa ribadito all'articolo 16, paragrafo 1. Non è raccomandabile consentire trasferimenti di concessioni contrarie al principio generale e incontestato della stabilità relativa.

Emendamento 31

Articolo 32, paragrafo 2

Testo della Commissione

 

Affitto di possibilità di pesca individuali

1.   Le possibilità di pesca individuali possono essere integralmente o parzialmente affittate all'interno di uno Stato membro.

2.   Uno Stato membro può autorizzare l'affitto di possibilità di pesca individuali verso e a partire da altri Stati membri.

Affitto di possibilità di pesca individuali

1.   Le possibilità di pesca individuali possono essere integralmente o parzialmente affittate all'interno di uno Stato membro.

   

Motivazione

Le concessioni di pesca trasferibili possono sì essere affittate all'interno di uno Stato membro, ma solo per mantenere il principio della stabilità relativa ribadito all'articolo 16, paragrafo 1. Non è raccomandabile consentire trasferimenti di concessioni contrarie al principio generale e incontestato della stabilità relativa.

Emendamento 32

Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gestione della capacità di pesca

1.   Tutte le flotte degli Stati membri sono soggette ai limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II.

2.   Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di escludere dai limiti di capacità di pesca stabiliti a norma del paragrafo 1 i pescherecci soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili stabilito a norma dell'articolo 27. In tal caso, i limiti di capacità di pesca vengono ricalcolati per tener conto dei pescherecci non soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili.

3.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2.

Gestione della capacità di pesca

1.   Tutte le flotte degli Stati membri sono soggette ai limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II.

2.   Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di escludere dai limiti di capacità di pesca stabiliti a norma del paragrafo 1 i pescherecci soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili stabilito a norma dell'articolo 27. In tal caso, i limiti di capacità di pesca vengono ricalcolati per tener conto dei pescherecci non soggetti a un sistema di concessioni di pesca trasferibili.

3.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 con riguardo al nuovo calcolo dei limiti di capacità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2.

Motivazione

Nelle regioni ultraperiferiche, la struttura delle flotte è essenzialmente composta da pescherecci di piccole dimensioni destinati soprattutto alla pesca costiera; si tratta di flotte caratterizzate dalla natura artigianale dell'attività di pesca e dalla precarietà dei redditi. I nuovi livelli di riferimento proposti, stabiliti basandosi sulla situazione delle flotte al 31 dicembre 2010, comprometteranno in modo decisivo la sostenibilità dell'attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 33

Articolo 53

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Compiti dei comitati consultivi

1.   I consigli consultivi possono:

(a)

trasmettere alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni relative alla gestione della pesca e all'acquacoltura;

(b)

informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione della pesca e all'acquacoltura nelle zone di loro competenza;

(c)

contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.

2.   La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro un termine ragionevole a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1.

Compiti dei comitati consultivi

1.   I consigli consultivi :

alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni relative alla gestione della pesca e all'acquacoltura;

la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione della pesca e all'acquacoltura nelle zone di loro competenza;

in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.

2.   La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro un termine ragionevole a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1.

Motivazione

È opportuno promuovere una gestione decentrata nella elaborazione delle disposizioni della politica comune della pesca, attraverso il rafforzamento del livello regionale. Questo vale per la fase dell'elaborazione propriamente detta delle disposizioni ma soprattutto per quella della loro attuazione. I consigli consultivi regionali (CCR) dovrebbero svolgere un ruolo chiave nel quadro di detta gestione decentrata (conferendo loro più ampi poteri di presentare proposte e prendendo maggiormente in considerazione i loro pareri), il che presuppone anche una più incisiva partecipazione degli Stati membri e delle diverse parti interessate ai loro lavori. I CCR, che in tal modo godranno di una maggiore legittimità, diventeranno il quadro appropriato per l'avvio del dibattito attraverso un approccio basato sulle attività di pesca e potranno realizzare un monitoraggio scientifico in funzione delle esigenze regionali. I CCR dovranno beneficiare di un sostegno finanziario previsto dal regolamento sul FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca). In tali consigli dovranno inoltre sedere anche rappresentanti degli Stati membri e degli organismi scientifici competenti. Nell'ambito di questo nuovo schema, i pareri elaborati da un CCR «allargato» agli Stati membri e a tutte le parti interessate verrebbero adottati su base consensuale. La Commissione presenterebbe infine al legislatore una nuova proposta tenendo conto dei pareri espressi. Se necessario, i CCR potranno anche presentare proposte legislative direttamente alla Commissione.

Emendamento 34

Articolo 54

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi

1.   I consigli consultivi sono composti da organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca.

2.   Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo e adotta le misure necessarie per provvedere alla sua organizzazione e garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.

3.   I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.

4.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 56 con riguardo alla composizione e al funzionamento dei consigli consultivi.

Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi

1.   I consigli consultivi sono composti da organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e altri gruppi di interesse interessati dalla politica comune della pesca.

2.   Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo e adotta le misure necessarie per provvedere alla sua organizzazione e garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.

3.   I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.

4.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 56 con riguardo alla composizione e al funzionamento dei consigli consultivi.

Motivazione

Ai fini di una maggiore efficacia e legittimità, nei CCR devono sedere anche rappresentanti degli Stati membri e degli organismi scientifici competenti. Questo consentirà dibattiti più proficui e utili per affrontare le sfide regionali nel settore delle attività di pesca.

COM(2011) 416 final

Emendamento 35

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(b)

fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali secondo una delle seguenti modalità:

destinare i prodotti sbarcati non conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), ad usi diversi dal consumo umano;

immettere sul mercato i prodotti sbarcati conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a);

provvedere alla distribuzione gratuita dei prodotti sbarcati per scopi benefici o caritativi;

(b)

fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali secondo una delle seguenti modalità:

destinare i prodotti sbarcati non conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), ad usi diversi dal consumo umano;

immettere sul mercato i prodotti sbarcati conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a);

provvedere alla gratuita dei prodotti sbarcati per scopi benefici o caritativi;

Motivazione

Esiste una differenza fondamentale tra la distribuzione gratuita (il cui costo è a carico delle organizzazioni dei produttori) e la messa a disposizione gratuita (il cui costo può essere a carico di tali organizzazioni oppure dei beneficiari).

Bruxelles, 4 maggio 2012

La Presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

(2)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.


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