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Document 52012AE0488

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti — COM(2011) 593 definitivo — 2011/0254 (NLE)

GU C 143 del 22.5.2012, p. 113–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/113


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti

COM(2011) 593 definitivo — 2011/0254 (NLE)

2012/C 143/22

Relatore: ADAMS

La Commissione, in data 28 settembre 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 31 del Trattato Euratom, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti

COM(2011) 593 final - 2011/0254 (NLE).

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 febbraio 2012.

Alla sua 478a sessione plenaria, dei giorni 22 e 23 febbraio 2012 (seduta del 22 febbraio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 118 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Conclusioni

1.1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta in esame, che si avvale delle più recenti analisi scientifiche sui pericoli delle radiazioni ionizzanti per affrontare le esigenze della popolazione e dell'ambiente, definendo ed ampliando i requisiti in materia di protezione sanitaria.

1.1.2

In particolare, il fatto di presentare un approccio nei confronti della sicurezza che sia conseguente, coerente e unificato, grazie alla fusione di cinque direttive vigenti, avrà un impatto operativo pratico e positivo.

1.2   Raccomandazioni

1.2.1

Il CESE osserva che, una volta recepita la direttiva proposta nel rispettivo ordinamento interno, gli Stati membri potrebbero dover soddisfare nuovi requisiti. Nel rispetto dello spirito e della sostanza della normativa in esame, si ritiene quindi particolarmente importante mettere risorse adeguate a disposizione delle autorità competenti per l'attuazione a livello nazionale. Ci si riferisce in particolare all'adozione di un approccio incentrato sulla qualità, tramite un'istruzione e una formazione complete.

1.2.2

Il CESE sostiene incondizionatamente l'idea di estendere all'ambiente i requisiti in materia di protezione della salute umana, e raccomanda l'adozione delle norme del capo IX della direttiva proposta non appena i relativi criteri ambientali (e il necessario documento orientativo sulla loro applicazione, non ancora pubblicato dalla Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP), cui la proposta fa riferimento) saranno stati formalizzati.

1.2.3

Il CESE apprezza il lavoro preparatorio molto approfondito condotto da tutti gli organi pertinenti, e raccomanda di procedere al più presto all'adozione della direttiva proposta.

2.   Contesto della proposta di direttiva

2.1   Le radiazioni ionizzanti sono presenti ovunque nell'ambiente. Chiunque, sul nostro pianeta, è esposto a radiazioni di fondo da sorgenti naturali, emesse da materiali radioattivi presenti in natura nelle rocce, nel suolo, negli alimenti e nell'aria. Dal momento che, al variare dei tipi di roccia, variano anche il livello di radiazione e le sostanze radioattive (radon) presenti nel suolo, l'esposizione dipende da dove si è situati. Anche le radiazioni cosmiche hanno un loro impatto. I raggi cosmici sono più intensi ad altitudini e latitudini più elevate, per cui il personale di volo e i viaggiatori che prendono spesso l'aereo vi sono più esposti. Tutti, poi, sono esposti alle radiazioni artificiali. Tra queste ultime, le più significative sono costituite dalle radiazioni ionizzanti utilizzate a scopo medico; ma a radiazioni artificiali di questo tipo si può essere esposti anche per motivi di lavoro, a causa di pratiche industriali come la radiografia delle saldature oppure a seguito di fuoriuscite di materiale radioattivo da impianti nucleari; nell'ambiente restano inoltre tracce di radioattività dopo i collaudi di armi nucleari e a causa dell'utilizzo a scopo militare di proiettili ad uranio impoverito.

2.2   Le radiazioni presentano numerose applicazioni pratiche in medicina, nella ricerca, nella costruzione e in altri settori. Il pericolo di un'esposizione alle radiazioni deriva dal fatto che queste ultime sono in grado di ionizzare le molecole delle cellule viventi, producendo dei cambiamenti di tipo biochimico. Se tali cambiamenti sono considerevoli, una cellula vivente può morire oppure il suo corredo genetico (DNA) può subire alterazioni irreparabili. Di fronte a questa eventualità, a livello nazionale sono già state adottate misure precauzionali di protezione e regolamentazione, ancor prima che fosse noto con esattezza il meccanismo di danno, e l'Unione europea ha messo a punto, fin dall'inizio, misure comuni nell'ambito del Trattato Euratom.

2.3   Nello stabilire apposite misure di protezione, la normativa europea ha sempre seguito le raccomandazioni dell'ICRP, che nel 2007 ha pubblicato una nuova guida dettagliata al sistema di radioprotezione che tiene conto degli sviluppi degli ultimi venti anni, tra cui il proliferare di fonti artificiali di radiazioni e la ricerca in corso sugli effetti delle fonti naturali, ad esempio di radon. L'intenzione della direttiva è quella di offrire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un'elevata protezione ai lavoratori, ai pazienti e ai cittadini in generale contro gli effetti nocivi per la salute delle radiazioni ionizzanti. Grazie alla direttiva si compiono inoltre dei passi avanti anche in settori nuovi, come quello della protezione dell'ambiente.

2.4   Si tratta di un corpus normativo importante, composto da 110 articoli e 16 allegati, per un totale di oltre 100 pagine di testo. Esso procede infatti alla fusione e al consolidamento di cinque direttive già in vigore (1), che diventano così un'unica direttiva; introduce disposizioni vincolanti in materia di protezione contro il radon negli ambienti chiusi e di impiego di materiali da costruzione; prevede una valutazione dell'impatto ambientale dello scarico di effluenti radioattivi dagli impianti nucleari; e, infine, contiene disposizioni per prevenire danni ambientali in caso di incidente.

2.5   In sintesi, i cittadini europei non potranno che beneficiare di questa nuova direttiva, che garantirà loro una migliore protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti soprattutto grazie a:

campagne d'informazione e misure di sostegno più efficaci contro l'esposizione al radon negli ambienti chiusi,

migliore protezione dei lavoratori delle industrie che trattano materiali radioattivi presenti in natura,

migliore protezione nelle applicazioni mediche che utilizzano radiazioni ionizzanti e controllo del numero di esposizioni a tali radiazioni,

migliore protezione e maggiore mobilità dei lavoratori specializzati itineranti dell'industria nucleare.

2.6   Le disposizioni giuridiche in vigore nei paesi dell'UE saranno armonizzate, e allineate alle norme internazionali. Considerata la particolare attenzione prestata alla sicurezza nucleare dopo il disastro di Fukushima, la proposta in esame introduce requisiti più rigorosi per gestire le "situazioni di esposizione di emergenza".

2.7   La proposta di direttiva in esame è complementare alla direttiva sulle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano cui il CESE ha di recente dedicato un parere (2).

2.8   Le norme internazionali fondamentali in materia di sicurezza, approvate dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), che riflettono il consenso della comunità internazionale, sono dettagliate, ma non vincolanti. Esse lasciano dunque un certo margine alle diverse capacità dei singoli paesi del mondo. La proposta di direttiva va invece oltre, in quanto stabilisce norme uniformi per gli Stati membri, tenendo conto al tempo stesso delle regole del mercato interno. Per elaborare la direttiva proposta è stato attuato un ampio processo di consultazione, che ha coinvolto il gruppo di esperti di cui all’articolo 31 del Trattato Euratom, l'AIEA, i responsabili delle autorità europee competenti in materia di radioprotezione (HERCA, Heads of European Radiological Protection Competent Authorities), l’Associazione internazionale per la protezione dalle radiazioni (IRPA, International Radiation Protection Association) e altre parti direttamente interessate.

2.9   Il Trattato Euratom costituisce la base giuridica della direttiva proposta. Il CESE rileva, e in una certa misura condivide, i timori espressi riguardo al fatto che il Trattato, rimasto pressoché immutato dal 1957 a questa parte, possa ancora costituire una base appropriata per affrontare le questioni ambientali. Una sua revisione nel prossimo futuro resta però alquanto improbabile, quando invece le istanze in materia di protezione ambientale costituiscono una realtà da affrontare con urgenza. Va inoltre rilevato che l'articolo 37 del Trattato Euratom, che imponeva a ciascuno Stato membro l'obbligo di fornire informazioni riguardo a progetti di smaltimento con un possibile impatto transfrontaliero sull'ambiente o sugli esseri umani, rappresentava nel 1957 una disposizione di diritto primario all'avanguardia sui tempi.

3.   Sintesi della proposta di direttiva

3.1   Di una direttiva di tale complessità non è opportuno - né materialmente possibile, tenuto conto dei limiti cui è necessariamente soggetto un parere del CESE - fornire in questa sede una sintesi dettagliata. Un breve prospetto analitico degli approcci adottati dalla Commissione, affiancati dai titoli dei capi pertinenti, può tuttavia fornire al lettore un quadro d'insieme.

Approccio generale

Titoli dei capi

Revisione e consolidamento delle norme fondamentali di sicurezza

Situazioni di esposizione

Sistema di protezione

Situazioni di esposizione esistenti

Radon nel luogo di lavoro o in casa

Materiali da costruzione

Vivere in aree contaminate

Situazioni di esposizione pianificate

Giustificazione e controllo di regolamentazione delle pratiche

Approccio graduato

Categorie di esposizioni

Situazioni di esposizione di emergenza

Addetti all’emergenza

Pianificazione e risposta alle emergenze

Informazione della popolazione

Infrastruttura istituzionale

Direttive di rifusione

Recepimento nella legislazione nazionale

capo I: Oggetto e campo d’applicazione

capo II: Definizioni

capo III: Sistema di radioprotezione

capo IV: Disposizioni in materia di istruzione, formazione e informazione nel campo della radioprotezione

capo V: Giustificazione e controllo di regolamentazione delle pratiche

capo VI: Protezione dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti

capo VII: Protezione di pazienti e di altri individui soggetti a esposizioni mediche

capo VIII: Protezione di individui della popolazione

capo IX: Protezione dell'ambiente

capo X: Prescrizioni per il controllo di regolamentazione

Capitolo XI: Disposizioni finali

4.   Osservazioni generali

4.1   Il CESE osserva che, per l'elaborazione della proposta di direttiva in esame, sono state utilizzate le analisi scientifiche più aggiornate riguardo ai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Accoglie inoltre con favore l'approccio adottato per affrontare le esigenze dei cittadini e dell'ambiente, definendo ed ampliando i requisiti in materia di protezione sanitaria.

4.2   La Commissione ha scelto di procedere alla fusione e al consolidamento di cinque direttive vigenti in un unico articolato, il che avrà un impatto operativo concreto e positivo e offrirà un approccio coerente e unificato nei confronti della sicurezza.

4.3   Alcune analisi comparative condotte sull'applicazione e il funzionamento delle precedenti direttive, una volta recepite negli ordinamenti nazionali, hanno rilevato numerose carenze. L'errore, in questo caso, non sta nel recepimento bensì nell'applicazione - ad esempio per quanto concerne le risorse destinate all'istruzione e alla formazione, l'offerta di programmi di sensibilizzazione della popolazione, il riconoscimento dei professionisti locali, l'informazione al pubblico su come comportarsi in caso di incidente, ecc.

4.4   Per soddisfare le maggiori richieste derivanti dalla trasposizione della direttiva negli ordinamenti interni ed ovviare alle possibili carenze esistenti, il CESE suggerisce alla Commissione di facilitare il lavoro delle autorità nazionali organizzando workshop per discutere le difficoltà giuridiche e pratiche nell'attuazione a livello dei singoli Stati membri. Andrebbe inoltre incoraggiato il ricorso agli osservatòri della società civile per monitorare e valutare l'applicazione della normativa tramite misure concrete - a complemento del ruolo svolto dalle autorità nazionali competenti.

4.5   Il CESE si rammarica che, benché la direttiva proposta riguardi, oltre alle fonti naturali di radiazioni ionizzanti, anche tutte quelle artificiali di tali radiazioni utilizzate per scopi civili, le fuoriuscite radioattive da impianti militari possano essere escluse dal suo campo di applicazione in quanto il Trattato Euratom si applica solo all'impiego del nucleare per scopi civili (3).

4.6   Il CESE trova conforto nel fatto che la direttiva proposta svolge un ruolo anticipatore, in quanto contiene disposizioni a tutela del diritto del cittadino a ridurre al minimo la sua esposizione alle fonti radioattive artificiali a fronte, ad esempio, all'impiego sempre più diffuso di apparecchiature di sicurezza come gli scanner total body a raggi X.

4.7   Il CESE, pur sostenendo con vigore il nuovo aspetto della protezione ambientale, rileva che, per poter definire regole quantitative vincolanti, bisognerà che tutti i criteri ambientali (e il relativo documento orientativo dell'ICRP, non ancora disponibile) siano prima stati formalizzati. Solo allora, infatti, si disporrà di una interpretazione scientifica condivisa riguardo ai criteri specifici da applicare in questo campo, che fornisca una base comune per tutti gli Stati membri.

Bruxelles, 22 febbraio 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  GU L 180 del 9.7.1997, pagg. 22-27.

GU L 346 del 31.12.2003, pagg. 57-64.

GU L 349 del 13.12.1990, pagg. 21-25.

GU L 357 del 7.12.1989, pagg. 31-34.

GU L 159 del 29.6.1996, pagg. 1-114.

(2)  GU C 24 del 28.1.2012, pag. 122.

(3)  Sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 12 aprile 2005, causa C-61/03.


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