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Document 52012AE0484

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi — COM(2011) 688 definitivo — 2011/0309 (COD)

GU C 143 del 22.5.2012, p. 107–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/107


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi

COM(2011) 688 definitivo — 2011/0309 (COD)

2012/C 143/20

Relatore: LYON

Il Parlamento europeo, in data 17 novembre 2011, e il Consiglio, in data 29 novembre 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi

COM(2011) 688 final - 2011/0309 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 20 gennaio 2012.

Alla sua 478a sessione plenaria, dei giorni 22 e 23 febbraio 2012 (seduta del 22 febbraio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 111 voti favorevoli, 2 voti contrari e 9 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Gli incidenti gravi nel settore offshore sono rari, ma le loro conseguenze in termini di pericolo per la vita umana, l'ambiente, l'economia e il clima hanno spesso dimensioni catastrofiche.

1.2

La necessità di un approccio coerente dell'UE in materia di sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi (petrolio e gas) è largamente riconosciuta.

1.3

Il miglior modo di realizzare tale approccio è rappresentato dalla diffusione e applicazione dei più elevati standard già in vigore in gran parte del settore.

1.4

Il CESE sostiene la raccomandazione formulata dalla Commissione europea con la sua «opzione 2», un pacchetto di misure che appaiono le più idonee a perseguire gli obiettivi della proposta.

1.5

Il regolamento dovrebbe puntare a demandare in misura maggiore la regolamentazione delle misure di riforma alle autorità nazionali competenti e alle parti interessate, riservando un ruolo ben definito, ma limitato, al proposto «gruppo di autorità offshore» dell'UE.

1.6

Il CESE invita la Commissione a finalizzare quanto prima le discussioni sulla sicurezza dei prodotti, sulla capacità finanziaria e, soprattutto, sulla responsabilità delle imprese.

1.7

Gli operatori dell'UE impegnati nelle attività di ricerca e di produzione fuori dal territorio dell'Unione dovrebbero essere incoraggiati a esportare gli standard più avanzati adottati nell'UE.

2.   Introduzione

2.1

Il 27 ottobre 2011, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi.

2.2

Alla luce del disastro della Deepwater Horizon verificatosi nel Golfo del Messico in aprile 2010 e, come argomenta la Commissione, in ragione del rischio significativo di un grave incidente nel settore offshore europeo, appare evidente l'urgenza con cui occorre affrontare le questioni delineate dalla Commissione nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta, nonché adottare misure adeguate. I temi in questione sono i seguenti:

la prevenzione e, per quanto ragionevolmente possibile, l'eliminazione degli incidenti ad alto rischio;

la limitazione e il contenimento delle conseguenze di un disastro grave;

una maggiore protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dagli effetti dell'inquinamento;

la necessità di migliorare la portata e l'efficacia delle attività di risposta fra gli Stati membri;

l'esigenza di stabilire, subito o in un secondo momento, orientamenti chiari in materia di responsabilità degli appaltatori offshore per le perdite dirette e indirette subite da terzi;

la necessità di individuare e armonizzare un insieme di condizioni essenziali per il funzionamento sicuro degli impianti e dei servizi offshore;

il ristabilimento della fiducia del pubblico in un settore offshore degli idrocarburi sicuro, ben diretto e chiaramente regolamentato.

2.3

La Commissione ritiene che tali questioni possano essere affrontate al meglio:

migliorando le procedure di esame, licenza, regolamentazione e monitoraggio dei contraenti e degli operatori dell'industria;

incoraggiando una cultura aziendale disposta ad accogliere nuove e migliori pratiche in materia di sicurezza;

rimuovendo le incongruenze fra le pratiche degli Stati membri;

migliorando la gestione e il coordinamento delle risorse e delle capacità di risposta;

migliorando la verifica delle attrezzature critiche per la sicurezza (il che comprende anche la verifica da parte di terzi indipendenti);

effettuando una valutazione politica delle misure relative alla sicurezza dei prodotti, alle garanzie della capacità finanziaria, alla responsabilità civile e ai sistemi di indennizzo degli operatori offshore.

2.4

Più in particolare, la Commissione spera di raggiungere questi obiettivi promuovendo un «modello ispirato alle migliori pratiche» a livello UE, realizzando un pacchetto di riforme basato, in larga misura, sulle pratiche da tempo esistenti e apprezzate in uso nell'area del Mare del Nord. Si arriverebbe così a una maggiore collaborazione per quanto riguarda la valutazione dei rischi, la pianificazione per le emergenze, gli interventi di urgenza, la condivisione delle informazioni, delle esperienze e delle risorse. Questo modello (denominato «opzione 2» nella valutazione d'impatto) prevede anche l'istituzione di una «autorità competente» in ciascuno Stato membro, con una responsabilità globale per le questioni del settore e, fra gli Stati membri, di un «gruppo di autorità offshore» dell'UE incaricato di fissare nuovi standard di sicurezza, facilitare i programmi di regolamentazione e garantire l'uniformità delle relazioni da un paese all'altro.

3.   Osservazioni generali

3.1

Le attività offshore nel settore europeo degli idrocarburi si avvalgono di quasi 1 000 impianti, con la seguente distribuzione geografica: 486 nel Regno Unito, 181 nei Paesi Bassi, 123 in Italia, 61 in Danimarca, 7 in Romania, 4 in Spagna, 3 in Polonia, 2 in Germania, 2 in Grecia, 2 in Irlanda e 1 in Bulgaria.

3.2

Il Comitato considera di importanza fondamentale la sicurezza di ogni aspetto delle attività offshore nel settore degli idrocarburi e in tutti gli sbocchi associati a tale industria, e accoglie con favore l'iniziativa della Commissione.

3.3

Il CESE nota con soddisfazione che, anche se il regolamento si concentra soprattutto sulla prevenzione e il contenimento degli effetti sull'ambiente in caso di incidenti e guasti offshore, nella valutazione d'impatto non sono stati trascurati aspetti come la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori nelle attività offshore del settore degli idrocarburi.

3.4

Il CESE riconosce la necessità di trovare un equilibrio fra gli imperativi della proposta e la necessità per l'UE di approvvigionarsi di energia e di garantire la sicurezza di tale approvvigionamento.

3.5

A livello dell'UE manca un complesso normativo espressamente dedicato alla sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi, ma una serie di direttive si occupa di argomenti strettamente legati a quelli qui trattati, ad esempio: la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, la direttiva 85/337/CEE (nella sua versione modificata) concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, la direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, la quale stabilisce i requisiti minimi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive che operano mediante perforazione, e la direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino. Tali direttive non rispondono esattamente agli obiettivi della proposta in esame, per cui possono applicarvisi solo in modo frammentario, sempre che sia possibile applicarle senza modifiche. La direttiva sulla responsabilità ambientale, per esempio, si occupa dell'inquinamento offshore, ma il suo campo di applicazione non si estende ai danni alle acque nella zona economica esclusiva o alla piattaforma continentale, che devono essere protette sulla base della direttiva sull'ambiente marino.

3.6

I commentatori hanno criticato più volte il fatto che le norme vigenti in materia di sicurezza, riparazione, responsabilità e risarcimenti (tramite direttive, autoregolamentazione, convenzioni e protocolli internazionali) sono spesso «sconnesse» fra loro e applicate in modo inefficace, a causa di differenze di priorità e divergenze nell'interpretazione, indifferenza per lo spirito, se non per il dettaglio, dei meccanismi di attuazione e applicazione, nonché scarsa cultura d'impresa. Tutto ciò toglie credibilità al processo legislativo, e causa una situazione insoddisfacente. Pertanto, il nuovo inizio delineato dalla proposta può essere accolto con favore.

3.7

Nell'area del Mare del Nord, le pratiche e le procedure industriali, sia quelle di tipo volontario che quelle di tipo obbligatorio, sono state descritte dalla Commissione come «migliori prassi operative», «migliori pratiche dell'Unione», «migliori prassi definite nella regolamentazione e nelle guide dell'autorità competente», «migliori norme attualmente esistenti», «pratiche avanzate» e «migliori pratiche riconosciute a livello mondiale per il controllo dei grandi rischi», con un approccio normativo e una definizione degli obiettivi considerati «all'avanguardia a livello mondiale». Tuttavia, il Comitato esprime preoccupazione per il livello di rischio relativamente elevato che ancora sussiste e ritiene che il regolamento proposto promuoverà una cultura della sicurezza all'interno delle imprese.

3.8

Queste pratiche si sono sviluppate e sono maturate attraverso l'esplorazione, l'ingegneria e l'esperienza sul campo (a volte tragica, come nel caso dei disastri dell'Alexander Kielland nel 1980 e del Piper Alpha nel 1988). Il CESE è consapevole del fatto che si tratta di un processo in divenire e che necessita di una valutazione costante; inoltre ritiene che gli operatori del settore finora non abbiano agito né con superficialità né con lentezza nell'introduzione di nuove misure e orientamenti e nell'adattamento degli standard e delle procedure, e che siano anzi intervenuti ogniqualvolta ciò sia risultato necessario od opportuno. Il regolamento offrirà un quadro uniforme a tal fine.

3.9

È ormai tempo di introdurre una serie di principi, procedure e controlli all'interno dell'UE che sia coerente, esaustiva e di applicazione universale, come richiesto dal regolamento: un intervento di questo tipo è essenziale per la buona gestione del settore, che sta sviluppando nuovi campi di esplorazione e produzione. Il CESE prende atto della raccomandazione della Commissione denominata «opzione 2», ritenendola l'approccio più indicato.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

In diversi punti, la Commissione sottolinea che le probabilità di un grave incidente nelle acque dell'UE riguardante il petrolio o il gas «restano alte in tutta l'Unione», sono più concrete di quel che sembra e risultano inaccettabilmente elevate. Il CESE è interessato a sapere le ragioni alla base di queste affermazioni.

4.2

Il Comitato teme che, optando per un regolamento come strumento giuridico più adeguato, la proposta della Commissione possa portare:

a uno smantellamento delle «buone pratiche» degli operatori e degli Stati membri che aderiscono al «modello del Mare del Nord», dal momento che sono introdotte nuove procedure legislative complesse, con aggiunte di orientamenti non vincolanti (soft law) ed emendamenti in virtù dei poteri delegati alla Commissione;

a costi aggiuntivi potenzialmente inutili, disagi, ritardi, sovrapposizioni e confusione in questo e in altri settori e forse, durante la fase di transizione, a una situazione che compromette la sicurezza e auspica che un regolamento ben formulato permetta di scongiurare queste eventualità.

4.3

Benché si sostenga da parte di alcuni che il modello esistente di buone pratiche (il modello del Mare del Nord) e il ruolo svolto da organismi quali la North Sea Offshore Authorities Forum, l'Oil Spill Prevention and Response Advisory Group, la Offshore Oil Pollution Liability Association Ltd, l'International Regulators Forum, e la Operators Co-operative Emergency Services, siano ampia prova di un principio di sussidiarietà concretamente all'opera attraverso l'azione degli Stati membri, e che l'approccio di adeguamento verso l'alto promosso dalla Commissione potrebbe essere conseguito grazie ad una direttiva, il CESE è consapevole dei principali meriti di un regolamento sul piano dell'immediatezza e della certezza e prende atto che la Commissione lo considera lo strumento legislativo più appropriato. Auspica dunque che il regolamento corregga le attuali incongruenze tra gli Stati membri, assimilando e rispecchiando gli elementi, i principi e gli standard migliori del modello del Mare del Nord.

4.4

Il CESE invita la Commissione a far sapere se e in che misura si sia tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2, articolo 194, del TFUE, al momento della stesura della proposta.

4.5

La cultura della sicurezza dell'UE dovrebbe essere applicata uniformemente dagli operatori europei sia nelle acque dell'UE sia in quelle esterne, quando ciò sia possibile. Di conseguenza, il CESE propone di analizzare la possibilità di un sistema di verifica indipendente da parte di terzi al fine di perseguire in modo specifico questo obiettivo.

4.6

Il disastro ambientale della Deepwater Horizon ha confermato la necessità di requisiti finanziari più rigorosi per gli operatori al fine di garantire la loro capacità di coprire interamente i costi per il risarcimento dei danni provocati da eventuali incidenti. Il CESE pertanto raccomanda di continuare a studiare la possibilità di definire un regime assicurativo obbligatorio di responsabilità civile (o un sistema di protezione equivalente ed adeguato in caso di responsabilità) e propone di inserire una clausola di revisione nel regolamento al fine di integrarvi nell'immediato futuro questo tema di grande importanza.

Bruxelles, 22 febbraio 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


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