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Document 52010IP0236

Commercio di strumenti di tortura Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

GU C 236E del 12.8.2011, p. 107–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/107


Giovedì 17 giugno 2010
Commercio di strumenti di tortura

P7_TA(2010)0236

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

2011/C 236 E/17

Il Parlamento europeo,

visto il divieto assoluto di tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, divieto che si applica in tutte le circostanze e, quale norma perentoria del diritto internazionale, a tutti gli Stati,

vista l'articolazione di tale divieto in una serie di strumenti e documenti internazionali e regionali sui diritti dell'uomo, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Convenzione contro la tortura), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2001 (1), in cui esorta la Commissione ad agire rapidamente per la messa a punto di un idoneo strumento comunitario sul divieto della promozione, del commercio e dell'esportazione di attrezzature di polizia e di sicurezza il cui uso sia intrinsecamente crudele, inumano o degradante,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (2), entrato in vigore il 30 luglio 2006,

visti gli orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottati nel 2001 e riesaminati nel 2008,

vista la relazione 2008 del Segretariato generale del Consiglio sull'attuazione degli orientamenti dell'Unione in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

vista l'attività intrapresa in altri paesi a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, in particolare le modifiche alla legge statunitense sul controllo delle esportazioni proposta dal Bureau of Industry and Security nell'agosto 2009, che rispecchiano e, in alcuni casi, si spingono oltre quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1236/2005,

visti il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, in cui si invita il Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) del Consiglio d'Europa a intensificare la collaborazione con le competenti istituzioni dell'Unione, e la diciassettesima relazione generale sulle attività del Comitato per la prevenzione della tortura, in cui si invita il Consiglio d'Europa a esaminare il ruolo che il CPT può svolgere ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio,

viste le relazioni pubblicate da Amnesty International e dalla Omega Research Foundation nel 2007 e nel 2010, in cui si evidenziano le particolari carenze del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio e si esprime inquietudine per l'insufficiente attuazione del regolamento da parte di alcuni Stati membri dell'Unione europea,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la Convenzione contro la tortura impone agli Stati obblighi specifici intesi a prevenire la tortura e altri maltrattamenti, a indagarne i casi verificatisi, a consegnare alla giustizia i responsabili e a risarcire le vittime,

B.

considerando che, nonostante tali obblighi, le torture o altri maltrattamenti sono ancora perpetrati in tutto il mondo e che per simili pratiche è stata utilizzata una vasta gamma di attrezzature di polizia e di sicurezza,

C.

considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura afferma che il controllo del commercio di tali attrezzature rientra tra gli obblighi che incombono a ciascuno Stato nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura,

D.

considerando che negli orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti si afferma che l'Unione europea esorterà i paesi terzi a impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e prevenire l'abuso di qualsiasi altro strumento a tali fini,

E.

considerando che nella relazione 2008 del Segretariato generale del Consiglio sulle azioni dell'Unione a sostegno degli impegni assunti per combattere la tortura e altri maltrattamenti nei paesi terzi si afferma che l'adozione del regolamento sugli strumenti di tortura è il primo esempio di un regolamento UE adottato in linea con gli orientamenti in materia di diritti umani; che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura si è compiaciuto di questa iniziativa e ha espresso l'opinione che potrebbe servire da modello per una regolamentazione globale concernente questo tema e che ciò comporta per l'Unione europea la necessità di valutare l'attuazione del regolamento,

F.

considerando che, anche dopo l'entrata in vigore del predetto regolamento (CE) n. 1236/2005, alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno autorizzato l'esportazione di oggetti, tra cui dispositivi per l'immobilizzazione degli arti inferiori, sostanze irritanti e dispositivi di stordimento a scariche elettriche, soggetti a controllo a norma del regolamento, verso paesi con un bilancio negativo in materia di diritti umani,

G.

considerando che sono soltanto dodici gli Stati membri ad aver introdotto una normativa sanzionatoria entro il 29 agosto 2006, come previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio,

H.

considerando che soltanto sette Stati membri hanno elaborato una o più relazioni pubbliche annuali comprendenti informazioni dettagliate sulle rispettive decisioni di autorizzazione, come richiesto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio,

I.

considerando che il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio consente l'importazione negli Stati membri dell'Unione europea di dispositivi di contenzione da indossare che inducono stordimento tramite scariche elettriche, malgrado essi siano sostanzialmente simili, negli effetti, alle cinture stordenti a scariche elettriche la cui importazione all'interno dell'Unione è vietata dallo stesso regolamento, e considerando che, stando alle segnalazioni di Amnesty International, dell'Omega Research Foundation e dell'Inter-Press Service, alcune imprese con sede in Europa avrebbero importato i dispositivi in questione in taluni Stati membri dell'Unione,

J.

considerando che l'elenco degli oggetti e delle attrezzature di cui è vietato il commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 1236/2005 non include talune attrezzature di polizia e di sicurezza, attualmente oggetto di commercio internazionale, che sono praticamente utilizzabili solo per la tortura o altri maltrattamenti, tra cui manganelli chiodati, taluni dispositivi per la contenzione fissati alle pareti o al pavimento, taluni dispositivi per la contenzione degli arti inferiori, manette serradita, serrapollici, viti schiacciapollici e strumenti di contenzione da indossare che producono stordimento tramite scariche elettriche diversi dalle «cinture stordenti»,

K.

considerando che l'elenco degli oggetti e delle attrezzature di cui è vietato il commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 1236/2005 non include talune attrezzature di polizia e di sicurezza, attualmente oggetto di commercio internazionale, che possono essere legittimamente utilizzate ai fini dell'applicazione della legge o a scopo penale allorché il loro impiego è disciplinato in conformità degli obblighi internazionali in materia di diritti umani e agli standard di prassi eccellenti di applicazione della legge, ma che sono ampiamente utilizzati in maniera indebita a scopo di tortura o altri maltrattamenti, tra cui manette, manganelli e altri dispositivi portatili d'impatto, dispositivi stordenti a scariche elettriche ad alto voltaggio funzionanti al di sotto di 10 000 volt, nonché componenti e accessori appositamente progettati per attrezzature controllate e vietate,

L.

considerando che la prossima riunione del comitato relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni è prevista per il 29 giugno 2010,

1.

invita tutti gli Stati membri a informare senza indugio la Commissione europea in merito alle sanzioni applicabili da essi introdotte per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, in ottemperanza all'obbligo previsto all'articolo 17 di tale regolamento;

2.

invita la Commissione e il comitato del regime comune applicabile alle esportazioni a fornire orientamenti e assistenza agli Stati membri al fine di rafforzare tali sanzioni ove risultino insufficienti o non siano state introdotte;

3.

rammenta l'obbligo per tutti gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, di elaborare tempestivamente relazioni pubbliche annuali ed esorta la Commissione a inviare una richiesta scritta agli Stati membri che non le hanno fornito tali relazioni, invitandoli a onorare i propri obblighi;

4.

esorta gli Stati membri, affinché le loro relazioni annuali forniscano informazioni sufficienti per una vigilanza pubblica incisiva, a includere in tali relazioni almeno i seguenti dati: numero di richieste pervenute, merci interessate e paesi destinatari per ogni richiesta, nonché le decisioni prese in merito a ciascuna di tali richieste, e relazioni di «assenza di attività», se del caso;

5.

esorta la Commissione a predisporre un modello standard per le relazioni pubbliche annuali degli Stati membri, onde facilitare l'elaborazione di tali relazioni da parte di tutti gli Stati membri garantendone al contempo la coerenza;

6.

esorta la Commissione, assistita dal comitato del regime comune applicabile alle esportazioni (in virtù delle facoltà conferitele dagli articoli 15 e 17 del regolamento), a procedere a una revisione formale dell'attività di attuazione e di autorizzazione degli Stati membri ai sensi del regolamento, che comprenda un'analisi di tutte le relazioni pubbliche annuali elaborate dagli Stati membri, e a pubblicare tale revisione unitamente alle relazioni annuali ricevute da ciascuno Stato membro per ogni anno a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento;

7.

esorta gli Stati membri a garantire la corretta applicazione delle procedure evidenziate all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione circa le decisioni di autorizzazione e le misure d'attuazione, mediante il sistema di notifica del rifiuto della licenza di esportazione, già previsto per il rifiuto di autorizzare esportazioni militari nell'ambito del Gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» (COARM), oppure mediante altre procedure efficaci;

8.

esorta la Commissione a informarlo in merito ai provvedimenti sinora adottati al fine di agevolare l'adempimento degli Stati membri delle disposizioni dell'articolo 13;

9.

chiede alla Commissione di trasmettergli e di pubblicare le informazioni ricevute da ciascuno Stato membro per ogni anno a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, con particolare riferimento alle notifiche di respingimento delle richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, alle informazioni dettagliate riguardo alle pertinenti sanzioni adottate da ciascuno Stato membro per la violazione del regolamento e al contenuto integrale delle relazioni pubbliche annuali degli Stati membri;

10.

esorta la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché il comitato del regime comune applicabile alle esportazioni si riunisca regolarmente, definisca un chiaro calendario per la revisione formale del regolamento e istituisca una procedura per il tempestivo svolgimento di indagini sulle eventuali violazioni del regolamento;

11.

invita tutti gli Stati membri, onde contribuire alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, a monitorare l'assistenza tecnica fornita a paesi terzi al fine di evitarne qualsiasi utilizzo indebito finalizzato alla produzione di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

12.

condanna fermamente qualsiasi tentativo, da parte di Stati membri o di società all'interno dell'Unione europea, di importare cinture stordenti a scariche elettriche, la cui importazione è vietata dal regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, o altri dispositivi di contenzione da indossare che inducono stordimento tramite scariche elettriche, e che, pur essendo autorizzati, producono effetti sostanzialmente analoghi, ed esorta la Commissione a condurre quanto prima un'indagine volta a stabilire se e quando cinture stordenti a scariche elettriche o loro componenti, altri dispositivi di contenzione da indossare che producono scariche elettriche, assistenza tecnica o formazione siano stati trasferiti a un qualsiasi Stato membro precedentemente all'introduzione del regolamento in oggetto o successivamente ad essa, nonché a determinare se tali dispositivi siano stati utilizzati da autorità carcerarie o preposte all'applicazione della legge in tali paesi, e a comunicarne le risultanze al Parlamento;

13.

invita la Commissione a rivedere e aggiornare l'elenco delle merci vietate di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, in modo da includervi manganelli chiodati, dispositivi per la contenzione fissati alle pareti o al pavimento, ceppi, catene, manette serrapollici e serradita, viti schiacciapollici, manette elettriche e altri strumenti di contenzione da indossare che producono stordimento tramite scariche elettriche;

14.

invita la Commissione a rivedere e aggiornare l'elenco delle merci vietate di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, in modo da includervi manette, manganelli e altri dispositivi portatili d'impatto, come pure i dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche inferiori a 10 000 volt;

15.

invita altresì la Commissione a stabilire una procedura specifica per la revisione sistematica degli elenchi di merci di cui agli allegati II e III, secondo quanto disposto dal considerando 23 del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio;

16.

esorta la Commissione a presentare una proposta volta a integrare quanto prima nel regolamento una clausola relativa all'«uso finale a scopo di tortura», che consentirebbe agli Stati membri, sulla base di informazioni precedenti, di autorizzare e quindi rifiutare l'esportazione di merci che comportano il rischio sostanziale di essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri maltrattamenti da parte degli utilizzatori finali cui sono destinate;

17.

esorta la Commissione a presentare una proposta volta a integrare quanto prima nel regolamento un divieto sull'intermediazione di operazioni, da parte di persone fisiche o giuridiche di qualsiasi provenienza nell'ambito dell'Unione europea, che comporti operazioni internazionali finalizzate a finanziare il commercio di strumenti di tortura, comprese vendite ed esportazioni, e di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri maltrattamenti, come risulta dall'allegato II del regolamento; ritiene che la proposta dovrebbe inoltre prevedere per gli Stati membri l'obbligo di approntare efficaci sistemi di controllo dell'intermediazione di operazioni che implicano il trasferimento delle merci di cui all'allegato III del regolamento;

18.

esorta la Commissione a presentare una proposta volta a integrare quanto prima nel regolamento l'obbligo per gli importatori di ottenere un'autorizzazione all'importazione nell'Unione europea delle merci di cui all'allegato III del regolamento, nonché l'obbligo per gli Stati membri di rifiutare l'autorizzazione di siffatte importazioni qualora vi sia motivo ragionevole di ritenere che le merci in questione possano essere destinate alla tortura o ad altri maltrattamenti all'interno dell'Unione europea o, previa ulteriore vendita, al di fuori di essa;

19.

esorta la Commissione a esaminare modalità per abolire l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione per l'importazione o l'esportazione delle merci di cui all'allegato III in transito attraverso l'Unione europea;

20.

rammenta l'aggiornamento 2008 degli Orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e invita il Consiglio e la Commissione, in conformità di tali orientamenti, a promuovere, in occasione di incontri con paesi terzi, il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio quale esempio di prassi eccellente, come pure a incoraggiare i paesi terzi che esportano attrezzature la cui importazione è vietata dal regolamento in questione a sensibilizzare i loro commercianti ai divieti che esso prevede;

21.

esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere controlli a livello internazionale sul commercio internazionale di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura e altri maltrattamenti, e in particolare ad adoperarsi per estendere l'invito annuale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a prevenire e vietare la produzione, il commercio, l'esportazione e l'utilizzo di attrezzature specificamente concepite per infliggere torture, in modo da invitare tutti gli Stati a regolamentare la produzione, il commercio, l'esportazione e l'utilizzo di attrezzature che, pur non essendo specificatamente concepite a tali scopi, sono ampiamente utilizzate in maniera indebita allo scopo di infliggere torture o altri maltrattamenti;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 136.

(2)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.


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