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Document 62011TN0220
Case T-220/11: Action brought on 18 April 2011 — TeamBank v OHIM — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)
Causa T-220/11: Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — TeamBank/UAMI — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)
Causa T-220/11: Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — TeamBank/UAMI — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)
GU C 194 del 2.7.2011, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/16 |
Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — TeamBank/UAMI — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)
(Causa T-220/11)
2011/C 194/26
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: TeamBank AG Nürnberg (Norimberga, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Kiphuht, H. Lindner e D. Terheggen)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fercredit Servizi Finanziari SpA (Roma)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 febbraio 2011, procedimento R 719/2010-1, |
— |
condannare l'Ufficio convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «f@ir Credit» per servizi della classe 36 (domanda n. 6 947 766).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Fercredit Servizi Finanziari SpA.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo «FERCREDIT» per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 12, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 39, 41, 42, 43 e 44 (marchio comunitario n. 3 749 801) con opposizione contro la registrazione per servizi della classe 36.
Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è stata accolta.
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è respinto.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata), GU L 78, pag. 1.