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Document 62011TN0207

Causa T-207/11: Ricorso proposto l' 8 aprile 2011 — EyeSense/UAMI — Osypka Medical (ISENSE)

GU C 194 del 2.7.2011, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/15


Ricorso proposto l'8 aprile 2011 — EyeSense/UAMI — Osypka Medical (ISENSE)

(Causa T-207/11)

2011/C 194/23

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: EyeSense AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. N. Aicher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Osypka Medical GmbH (Berlino, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 4 febbraio 2011 (procedimento R 1098/2010-4);

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle del ricorso dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Osypka Medical.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «ISENSE» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 42 — domanda n. 7 165 327.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «EyeSense» per prodotti e servizi delle classi 10 e 42.

Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è respinta.

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è respinto.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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