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Document 62011TN0207
Case T-207/11: Action brought on 8 April 2011 — EyeSense v OHIM — Osypka Medical (ISENSE)
Causa T-207/11: Ricorso proposto l' 8 aprile 2011 — EyeSense/UAMI — Osypka Medical (ISENSE)
Causa T-207/11: Ricorso proposto l' 8 aprile 2011 — EyeSense/UAMI — Osypka Medical (ISENSE)
GU C 194 del 2.7.2011, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/15 |
Ricorso proposto l'8 aprile 2011 — EyeSense/UAMI — Osypka Medical (ISENSE)
(Causa T-207/11)
2011/C 194/23
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: EyeSense AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. N. Aicher)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Osypka Medical GmbH (Berlino, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 4 febbraio 2011 (procedimento R 1098/2010-4); |
— |
condannare il convenuto alle spese, incluse quelle del ricorso dinanzi all'UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Osypka Medical.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «ISENSE» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 42 — domanda n. 7 165 327.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «EyeSense» per prodotti e servizi delle classi 10 e 42.
Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è respinta.
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è respinto.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).