EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AE1626

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali» COM(2010) 392 definitivo — 2010/0215 (COD)

GU C 54 del 19.2.2011, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/48


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali»

COM(2010) 392 definitivo — 2010/0215 (COD)

(2011/C 54/15)

Relatore generale: PEZZINI

Il Consiglio, in data 29 settembre 2010, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali

COM(2010) 392 definitivo - 2010/0215 (COD).

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo ha incaricato, in data 20 ottobre 2010, la sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 467a sessione plenaria, dei giorni 8 e 9 dicembre 2010 (seduta dell'8 dicembre), ha nominato relatore generale PEZZINI e ha adottato il seguente parere con 161 voti favorevoli, nessuno voto contrario e tre astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) condivide il lavoro della Commissione, teso a realizzare un pacchetto legislativo globale, con lo scopo di garantire un insieme comune di diritti processuali nei procedimenti penali dei paesi membri.

1.2   Il diritto ad un'informazione puntuale e accurata fa parte della tradizione giuridica dell'Unione e diviene ancor più importante con gli spostamenti interni dei cittadini dei paesi membri.

1.3   Anche i cittadini extracomunitari, che sempre più numerosi entrano nell'Unione, devono poter costatare, da una parte, la civiltà giuridica dell'Unione, dall'altra la chiarezza delle procedure, che indicano il rispetto dell'uomo, anche se soggetto a procedimento penale.

1.4   Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, che è alla base della direttiva, secondo il CESE deve diventare la chiave di volta della cooperazione giudiziaria, anche per dare evidenza alla Carta dei diritti fondamentali, che è stata incorporata nel Trattato sull'UE (TFUE e TUE).

1.5   Secondo il CESE, la tutela dei diritti fondamentali della persona, attraverso procedure comuni e condivise, rappresenta senza dubbio un forte elemento di coesione e di rafforzamento della libera circolazione all'interno dell'UE.

2.   Considerazioni generali

2.1   Allo scopo di garantire il diritto fondamentale ad un processo penale «equo», conforme allo Stato di diritto, l'UE ha intrapreso un'azione specifica volta a potenziare i diritti procedurali delle persone indagate o imputate in procedimenti penali.

2.2   L'azione comporta altresì il rafforzamento dei diritti relativi alla difesa. Questa azione comune va considerata molto importante, soprattutto al fine di aumentare la fiducia nello spazio europeo di giustizia, nonché per rendere effettivo il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali.

2.3   Infatti, l'eliminazione delle frontiere interne e il crescente esercizio dei diritti di libera circolazione e soggiorno hanno comportato che un numero crescente di persone siano oggi interessate da un procedimento penale in uno Stato membro diverso da quello di residenza.

2.4   La risoluzione del Consiglio dell'UE 2009/C295/01 del 30 novembre 2009, richiamati:

le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999,

il programma dell'Aia del 2004,

il programma di Stoccolma del dicembre 2009 per il periodo 2010-2014,

si propone, in generale, di garantire - per successive tappe - la piena attuazione e il rispetto coerente del «diritto a un processo equo».

2.4.1   Ciò avviene secondo il principio sancito espressamente dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che viene, pertanto, assunto quale base comune per la tutela dei diritti di indagati o imputati in procedimenti penali.

2.5   Il diritto a un processo equo e i diritti della difesa sono, peraltro, sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (1).

2.6   In particolare, la tabella di marcia in sei punti, approvata nella citata risoluzione del Consiglio, indica come prioritarie le seguenti misure:

misura A: considerato che, per esercitare pienamente i diritti della difesa bisogna conoscerli, viene sancito il diritto che un indagato o imputato, che non parli o non capisca la lingua in cui si svolge il procedimento, sia affiancato da un interprete e gli venga fornita una traduzione degli atti essenziali dei procedimenti (2),

misura B: viene prescritto che la persona indagata o imputata per un reato debba essere correttamente informata dei suoi diritti fondamentali, con «comunicazione» orale o scritta (Letter of Rights). È inoltre sancito il diritto, per la persona indagata, a ricevere sollecitamente informazioni sul carattere e la causa dell'accusa e, al momento opportuno, le informazioni necessarie per la preparazione della difesa.

3.   Contenuto della proposta

3.1   La Commissione, aderendo al mandato di cui alla richiamata risoluzione del Consiglio, il 27 luglio 2010 ha formulato la proposta di direttiva COM(2010) 392 definitivo sul «diritto all'informazione nei procedimenti penali».

3.2   La proposta di direttiva ha lo scopo di dare puntuale attuazione alla misura B della citata tabella di marcia, attraverso l'introduzione di norme minime comuni relative al diritto all'informazione nei procedimenti penali nel territorio dell'UE.

3.3   Di conseguenza, la normativa pone in capo all'autorità inquirente non solo l'onere di mettere a disposizione dell'indagato le informazioni necessarie, ma altresì l'obbligo di attivarsi per portare effettivamente dette informazioni all'attenzione della difesa.

3.4   Tra l'altro, queste misure positive e ragionevoli dovrebbero, in pratica, comportare la riduzione dei tempi e dei costi della giustizia, evitando errori giudiziari e ridimensionando il numero degli appelli.

3.5   In questo modo si potrebbe quindi registrare una sorta di «compensazione» positiva rispetto agli oneri economici aggiuntivi, sia pur contenuti, che indubbiamente la predisposizione e il concreto uso delle misure di informazione comportano.

4.   Osservazioni particolari

4.1   Considerando (18): l'espressione «dovrebbero essere prontamente informati dei loro diritti sin dall'inizio» può apparire contraddittoria, per cui sarebbe utile la puntualizzazione del momento preciso in cui deve essere data l'informazione orale o la notificazione scritta dell'accusa.

4.2   Considerando (19): l'espressione iniziale «le informazioni su tali diritti processuali di immediata rilevanza» appare indeterminata, per cui sarebbe opportuno specificare meglio la natura e la portata di tali diritti processuali rilevanti ai fini, in particolare, dell'effettività della difesa.

4.3   Considerando (21): l'espressione finale «o nuoce gravemente alla sicurezza interna» può apparire di per sé vaga. Tuttavia, l'avverbio «gravemente» dovrebbe essere considerato come punto irrinunciabile al fine di evitare l'eventuale discrezionalità «politica» degli Stati membri fondata sulla pretesa di garantire la «sicurezza interna».

4.4   Considerando (22): l'espressione «un meccanismo che consenta di verificare che l'indagato» potrebbe essere meglio specificata nella sua portata di trasparenza, aggiungendo dopo «verificare»«mediante atti formali».

4.5   Articolo 3, paragrafo 1: la parola «tempestivamente» potrebbe essere utilmente sostituita con l'espressione «sin dal primo atto».

4.6   Articolo 3, paragrafo 2, ultimo trattino: l'espressione «essere prontamente tradotto» andrebbe sostituita con la frase «essere al più presto condotto», secondo peraltro la dicitura adottata dall'art. 5, par. 3, CEDU.

4.7   Articolo 4, paragrafo 1: il termine «prontamente» potrebbe utilmente essere sostituito con «sin dal primo atto».

4.8   Articolo 6: considerato che la direttiva concerne il diritto all'informazione sull'accusa, oltre che nella fase processuale, anche in quella «preprocessuale», la norma dovrebbe specificare che le informazioni sull'accusa andrebbero fornite anche in sede di attività compiute dalla polizia giudiziaria, almeno nei casi di delega dell'autorità giudiziaria e allorquando venga comunque contestata un'incolpazione iniziale.

4.9   Articolo 6, paragrafo 1: il tenore dovrà essere il seguente: «Gli Stati membri assicurano che all'indagato o all'imputato siano fornite sufficienti informazioni sull'accusa e sui suoi motivi al fine di garantire l'equità del procedimento penale», in maniera da accogliere l'idea che è una costante della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - CEDU (articolo 6, paragrafo 3) che parla esplicitamente dei motivi dell'accusa.

4.10   Articolo 6, paragrafo 2: il termine «prontamente» deve essere sostituito con «il più presto possibile», per avvicinarsi di più all'espressione contenuta nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sulla cui interpretazione esiste già un'abbondante giurisprudenza.

4.11   Articolo 6, paragrafo 3, lettera a): Al posto di «… delle circostanze in cui il reato è stato commesso…» si dovrà dire «… delle circostanze in cui il reato sarebbe stato commesso…» in quanto, al momento dell'accusa non è neanche stabilito che un reato sia effettivamente stato commesso, conclusione che è possibile solo dopo il giudizio.

4.12   Articolo 6, paragrafo 3, lettera a): l'espressione «compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione» risulterebbe più precisa sostituendo la parola «grado» con «ruolo effettivo nella».

4.13   Articolo 6, paragrafo 3: Aggiungere tre nuove lettere del seguente tenore:

«c)

la misura della pena applicabile al reato descritto sopra;

d)

i termini e i mezzi di difesa e gli strumenti di prova;

e)

valore relativo dell'eventuale ammissione dei fatti.»

4.14   Articolo 7, paragrafo 2: l'imposizione del segreto in base al quale si possa negare l'accesso a determinati documenti, dopo la conclusione delle indagini, dovrebbe impedire un'eccessiva discrezionalità da parte dell'autorità giudiziaria, considerato che comunque la chiusura delle indagini rende in via generale accessibili gli atti processuali.

4.15   Articolo 7, paragrafo 3: va salvaguardato in tutte le versioni linguistiche della direttiva il riferimento alle «indagini preliminari», evitando l'espressione «fase istruttoria», considerato che molti ordinamenti processuali non prevedono più quest'ultima fase.

Bruxelles, 8 dicembre 2010

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  L'art. 5, par. 2, CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza) stabilisce, in particolare, che «ogni persona arrestata deve essere informata, nel più breve tempo e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e degli addebiti contestati».

Il successivo art. 6, par. 3, (diritto a un processo equo) prescrive poi che «ogni accusato ha diritto soprattutto a: a) essere informato, nel più breve tempo, in una lingua che comprende e in maniera dettagliata, del contenuto dell'accusa elevata contro di lui; b) disporre del tempo e della disponibilità necessaria a preparare la difesa; e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza».

Le stesse garanzie del processo equo sono poi espressamente previste dalla Costituzione italiana nell'art. 111, come novellato con la legge costituzionale n. 2/1999.

(2)  Direttiva 2010/64 UE, pubblicata nella GU L 280 del 26.10.2010, entrata in vigore il 20 ottobre 2010.


Top