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Document 52010AE1615

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito» COM(2010) 289 definitivo — 2010/0160 (COD)

GU C 54 del 19.2.2011, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/37


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito»

COM(2010) 289 definitivo — 2010/0160 (COD)

(2011/C 54/12)

Relatore: Carmelo CEDRONE

Il Parlamento europeo, in data 23 giugno 2010, e il Consiglio dell'Unione europea, in data 13 luglio 2010, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 114 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

COM(2010) 289 definitivo - 2010/0160 (COD).

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 25 novembre 2010.

Alla sua 467a sessione plenaria, dei giorni 8 e 9 dicembre 2010 (seduta dell'8 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 172 voti favorevoli, 12 voti contrari e 9 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il presente parere verte sulla seconda fase dell'approccio in tre fasi adottato dalla Commissione riguardo al regolamento relativo alle agenzie di rating del credito (CRA). Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ritiene che, in questa occasione, su un problema così importante - che tanti guasti ha provocato alla nostra economia, alle nostre imprese e ai nostri cittadini (di cui ancora non vediamo la fine) -, l'UE abbia reagito attivamente, anche attraverso la presente proposta, stimolando analoghe reazioni a livello internazionale. Il CESE si augura che questo lavoro venga proseguito con costanza e coerenza.

1.2   Il CESE, inoltre, ritiene che le differenze tra il livello di integrazione del mercato finanziario e quello della vigilanza, rimasto appannaggio dei singoli Stati, vadano rapidamente colmati, essendo uno dei motivi dei danni che abbiamo subito. Per questa ragione valuta positivamente la proposta in esame che prevede di assegnare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA (1)) la vigilanza sulle CRA. La condizione della sua efficacia dipende dall'adeguamento delle relative norme nazionali e dall'eliminazione della confusione che ancora permane, andando al di là delle attuali proposte, come richiesto da alcuni paesi.

1.3   Il CESE si compiace delle proposte contenute nel regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating (2), specificatamente inerenti le questioni di fondo: la trasparenza e i conflitti di interesse, l'informazione, la concorrenza e le agenzie di valutazione estere. Il CESE si rammarica invece, pur cosciente della complessità della materia, per il ritardo dell'entrata in vigore di tale regolamento, che avrebbe già dovuto prevedere quanto contenuto nelle attuali proposte di modifica.

1.4   Il CESE esprime preoccupazione anche per la specificità dei debiti sovrani e, in particolare, per la mancata creazione di un organismo europeo di valutazione del debito sovrano. A questo proposito, attende con impazienza i risultati della consultazione pubblica attualmente in corso (3).

1.5   Il CESE ritiene di primaria importanza il fatto che le filiali europee delle agenzie che hanno la propria casa madre fuori dal territorio dell'UE vengano sottoposte alla nuova disciplina di vigilanza. A questo proposito, il CESE accoglie con favore le disposizioni al riguardo contenute nel regolamento del 2009. La soluzione migliore sarebbe un accordo all'interno del G20 per creare regole globali, tali da rendere coerenti le diverse giurisdizioni in materia, e creare dei codici di condotta internazionali che tutte le agenzie devono rispettare, affidando la sorveglianza al Financial Stability Board (Consiglio per la stabilità finanziaria), che dovrebbe disporre anche del potere di imporre sanzioni, di concerto con gli organismi dei vari paesi. Il CESE si compiace che tale processo sia già stato avviato su stimolo dell'UE.

1.6   Il CESE ritiene che il processo di riforma, già avviato, debba essere concluso in tempi più rapidi.

1.7   Infatti, si rende indispensabile ristabilire la fiducia dei «consumatori» e degli investitori nel mercato finanziario, una condizione che si può realizzare solo se si dà l'impressione, e la certezza, di fare sul serio, prendendo provvedimenti ed adottando misure severe contro gli «attori» che non rispettano le regole.

1.8   Il CESE ritiene positivo che, in conseguenza del ruolo svolto dalle agenzie di valutazione nella recente crisi dei mercati mobiliari e finanziari mondiali, sia stato lanciato un programma in tre fasi inteso a regolamentare le funzioni che queste agenzie svolgono per conto degli investitori e dei consumatori (vedasi il documento presentato dalla Commissione sulla consultazione pubblica in materia). La funzione delle CRA è di grande rilevanza per assicurare le informazioni necessarie ad evitare l'assunzione di rischi eccessivi nelle operazioni di credito - una funzione di per sé rilevante per assicurare la stabilità e la sicurezza dei mercati finanziari -, meno condivisibile appare la loro attività di valutazione del credito nei confronti degli Stati sovrani. Il CESE accoglie con favore l'inclusione del debito sovrano nella consultazione pubblica in corso.

1.9   Le ragioni per affrontare una riflessione sul tema dell'oligopolio che poche agenzie di rating hanno nella valutazione dei rischi derivanti dagli strumenti o dalle obbligazioni finanziarie contratte indifferentemente da investitori, banche, assicurazioni o dai governi nazionali nascono, prevalentemente, dalla considerazione che le informazioni fornite da queste agenzie hanno una natura di bene pubblico e, conseguentemente, i servizi da loro forniti finiscono con l'assumere una valenza di interesse generale. Il CESE si compiace pertanto che nel settore del rating si siano affacciate alcune imprese europee che hanno presentato per prime la richiesta all'ESMA di poter operare come agenzie di rating.

1.10   Quando le agenzie di valutazione giudicano la sostenibilità finanziaria di uno Stato sovrano (il rischio sovrano), come avvenuto di recente con il declassamento del rating del debito pubblico della Grecia e di altri paesi dell'UE fortemente indebitati sui mercati internazionali, si pone un problema di congruenza delle loro azioni rispetto alle finalità che esse perseguono (fornire in modo trasparente e responsabile informazioni adeguate al mercato), ma anche un possibile conflitto di interessi tra gli investitori internazionali privati (che utilizzano il giudizio per la valutazione dei rischi nelle loro attività di investimento) ed i cittadini/consumatori del paese che subisce le conseguenze derivanti da una dichiarazione di probabile insolvenza del suo debito sovrano, malgrado l'insolvenza possa essere stata causata anche da alcune carenze e omissioni della politica.

1.11   Le agenzie di rating possono effettuare efficacemente una valutazione del debito sovrano a patto che dispongano degli strumenti e delle metodologie adeguate e che operino nel rispetto delle regole stabilite dalle autorità pubbliche preposte allo scopo.

1.12   Il CESE ritiene che il rating del debito sovrano sia una questione di interesse pubblico. Accoglie con favore la consultazione pubblica lanciata dalla Commissione e attende con impazienza di formulare un parere ponderato a tempo debito. Il CESE si augura comunque che il debito sovrano sia valutato da una agenzia internazionale o europea indipendente, preposta a tale scopo, a difesa dell'interesse comune. Un'agenzia che deve operare con tempestività, trasparenza e con strumenti adeguati.

1.13   L'aspetto fondamentale nell'industria dei rating è che si giunga a una maggiore concorrenza tra agenzie di rating indipendenti le une dalle altre e da terzi. Il CESE propone inoltre di prendere in considerazione, in caso di ritardi o di mancato accordo a livello internazionale, anche la possibilità di favorire la costituzione di un'apposita agenzia europea per il debito sovrano, così come andrebbe favorita la nascita di un'autorevole agenzia europea per la valutazione del credito ordinario, al fine di contribuire ad una maggiore concorrenza del settore.

1.14   Oltre alla proposta di una vigilanza europea sulle agenzie di valutazione, il CESE condivide il fatto che nel regolamento del 2009 siano state affrontate le questioni più rilevanti ad essa correlate (sanzioni, concorrenza, conflitti di interesse, informazione) (4).

1.15   Il CESE ritiene positiva la riduzione della discrezionalità degli Stati membri nella legislazione che disciplina il settore. Ciò al fine di facilitare lo scambio di informazioni e la coerenza tra le diverse legislazioni, per evitare che vengano neutralizzati gli effetti della vigilanza europea.

1.16   Il CESE propone di facilitare l'armonizzazione delle normative nazionali a tutela dei fruitori dei prodotti e servizi finanziari (consumatori, imprese, ecc.). Si può prevedere altresì la presenza, nelle autorità europee di vigilanza (ora Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria - ESFS), di uno o più rappresentanti dei consumatori indicati dai partner sociali e dalle organizzazioni dei consumatori.

1.17   Il CESE propone di incentivare in senso lato il sistema di produzione dell'informazione finanziaria, favorendo la pluralità dei soggetti e la predisposizione di nuove regole improntate ad una maggiore trasparenza ed efficacia dei metodi di valutazione soprattutto per i derivati.

1.18   Il CESE propone di superare, anche a livello internazionale, l'attuale sistema dell'autoregolamentazione. Occorre proseguire nel processo di coordinamento delle diverse autorità competenti, con l'individuazione di regole rigorose da valere per tutti e la certezza della loro applicazione. L'UE deve compiere ogni sforzo per raggiungere questo obiettivo negli organismi internazionali.

1.19   Il CESE, infine, propone di semplificare e rendere più chiaro il regolamento per facilitarne la comprensione e l'applicazione; le norme complicate sono eluse più facilmente.

1.20   Il CESE chiede che venga eliminato l'obbligo del giudizio sui titoli da parte delle agenzie di valutazione, per poterne effettuare la vendita (proposta anche dal Financial Stability Board). L'abolizione di questa condizione, necessaria all'immissione dei titoli sul mercato, eviterebbe l'accettazione passiva di strumenti finanziari pieni di alto rischio, anche in presenza di un «voto» alto! Il CESE condivide i timori espressi dal gruppo de Larosière, secondo il quale l'utilizzo di rating per il patrimonio di vigilanza alleggerisce troppo la responsabilità delle istituzioni finanziarie e, al tempo stesso, consolida l'oligopolio delle CRA. Il CESE si rallegra che questo tema formi oggetto dell'attuale consultazione pubblica.

2.   Introduzione

2.1   Come è noto, le gravi insufficienze riguardanti la regolazione e la supervisione sulla finanza internazionale sono state tra le cause profonde della recente crisi. Inoltre la crisi ha fatto emergere con forza le contraddizioni tra una finanza e gruppi bancari che operano come imprese globali, mentre sono regolate e costrette a morire come dei soggetti di diritto nazionale (Mervyn King, governatore della Bank of England).

2.2   Lo stesso vale all'interno dell'Unione, per cui la crisi ha accelerato la necessità di procedere velocemente verso la definizione di un quadro di riferimento europeo sia per la regolamentazione che per la vigilanza. Infatti, di fronte ad un mercato della finanza sempre più integrato, abbiamo scoperto che gli Stati membri adottano regole e sistemi di vigilanza molto diversi tra loro.

2.3   La Commissione europea ha adottato un approccio graduale alla regolamentazione delle agenzie di rating del credito. Nella fase immediatamente successiva all'insorgere della crisi bancaria l'accento è stato posto sulla regolamentazione e sulla vigilanza, con particolare attenzione per il rating dei prodotti derivati complessi e i conflitti di interesse collegati. Il fatto che il rating di questi strumenti non sia stato all'altezza ha contribuito materialmente all'insorgere della crisi (5).

2.4   Parallelamente al processo legislativo culminato nel regolamento del 2009, i risultati del gruppo de Larosière hanno portato alla decisione di rivedere completamente la regolamentazione e la vigilanza finanziaria nell'UE. Da allora è stata adottata una proposta intesa ad attuare un quadro di vigilanza a due livelli nell'UE. Nel livello inferiore vi sono tre organi di vigilanza specifici e uno di essi, l'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), è responsabile della vigilanza sulle CRA. La proposta di regolamento, oggetto del presente parere, riguarda unicamente le modifiche necessarie per incorporare le competenze dell'ESMA nelle disposizioni del regolamento del 2009.

2.5   Poiché alla crisi finanziaria a livello bancario è succeduta la crisi del debito sovrano, è sorta tutta una nuova serie di interrogativi circa il ruolo delle agenzie di rating in rapporto, tra le altre cose, al debito sovrano. È possibile che questa ulteriore fase di attività porti a un terzo regolamento che al momento esiste soltanto sotto forma di un documento per la consultazione pubblica datato 5 novembre 2010. I titoli dei capitoli danno un'indicazione dei temi trattati: dipendenza dai rating per il patrimonio di vigilanza, rating del debito sovrano, rafforzamento della concorrenza nell'industria dei rating, responsabilità civile delle agenzie di rating e potenziali conflitti di interesse. Si prevede che il CESE elaborerà un parere ben ponderato su questi temi in una data futura, nel probabile contesto del nuovo regolamento cui si è fatto cenno.

2.6   In più, anche le regole armonizzate a livello europeo lasciano molto alla discrezionalità e alle opzioni nazionali, oltre all'aggiunta delle «interpretazioni» nazionali durante la fase di recepimento delle norme.

2.7   Il gruppo de Larosière ha rilevato che le agenzie di rating hanno mostrato gravi limiti, soprattutto in materia di derivati complessi, per quanto attiene le metodologie di valutazione impiegate, la mancanza di informazioni e di trasparenza e gli evidenti conflitti di interesse (4).

2.8   In più, siamo di fronte ad un vero e proprio oligopolio, poiché le agenzie che controllano circa il 90 % del mercato di valutazione del credito si riducono solo a tre: Moody's, Standard & Poor's e Fitch, quasi tutte americane. Esse hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo della crisi finanziaria ed economica in cui il mondo è caduto. Sebbene la formula «issuerpays» (paga l'emittente del debito) funzioni ragionevolmente bene per il debito sovrano e per quello societario, essa ha generato un notevole conflitto di interessi per il rating degli strumenti derivati complessi, stabilendo un intreccio vizioso, a danno della trasparenza delle operazioni effettuate.

2.9   Ma come se nulla fosse successo, sono sempre le stesse agenzie che continuano ad esprimere giudizi, non necessariamente oggettivi. Tant'è che l'aprile scorso (26.4.2010) Standard & Poor's, anche di fronte allo stanziamento di 110 miliardi di euro per la Grecia da parte dell'Unione, ha abbassato il giudizio sul debito greco al livello di quello dell'Azerbaigian.

2.10   Solo a seguito di questi avvenimenti e delle critiche apportate da importanti leader europei al funzionamento dei sistemi di valutazione del credito, il Consiglio europeo ha deciso di lanciare la sopracitata consultazione pubblica, che include la questione del debito sovrano. I governi di certi Stati membri detestano l'idea che i mercati possano mettere a nudo gli sbagli e gli errori di valutazione di governi dissipatori, anche se esempi di governi insolventi sul proprio debito sovrano si trovano già in tempi immemorabili. Ciò premesso, il presente parere ha per oggetto il regolamento del 2009.

2.11   Così la Commissione con la sua comunicazione del 2 giugno 2010 (6) ha fatto il punto su quanto fatto e su quanto rimane ancora da fare (vedere tabelle allegate) per la creazione di un sistema finanziario europeo più sicuro, più trasparente e più responsabile che fosse al servizio dell'economia reale e della società nel suo insieme.

2.12   Da qui la richiesta di esercitare una vigilanza centralizzata sulle agenzie di valutazione del credito che operano nell'UE, affidando la responsabilità al nuovo sistema europeo di vigilanza finanziaria - alle tre autorità di vigilanza europee - e rinviando successivamente le questioni fondamentali a essa collegate.

3.   Sintesi delle modiche al regolamento (CE) n. 1060/2009

3.1   Oggetto, campo di applicazione e definizioni (modifiche al titolo I)

3.1.1   L'elemento centrale, di maggior rilievo - come accennato - riguarda il passaggio della sorveglianza dal livello nazionale a quello europeo, col conferimento della gran parte del potere di controllo all'ESMA sulle agenzie registrate in Europa, così come per quelle appartenenti ad altri paesi ma che operano in Europa (filiali europee).

3.1.2   L'art. 4 elenca i gestori di fondi di investimento alternativi al fine di poter essere trattati alla stregua degli altri istituti finanziari dell'UE per quanto attiene l'utilizzo della valutazione del credito, vale a dire che, se questi fondi ricorrono alla valutazione del credito, tale giudizio deve essere emesso da una agenzia regolarmente registrata o certificata in base al nuovo regolamento.

3.2   Emissione di rating del credito, accesso alle informazioni (modifiche al titolo II)

3.2.1   Coloro che emettono strumenti finanziari strutturati, o terzi a loro collegati, devono permettere l'accesso alle informazioni anche da parte delle agenzie in concorrenza con quelle da loro utilizzate, solo allo scopo di esprimere una valutazione sul credito e non per altri fini. Ciò dovrebbe evitare conflitti di interesse da parte delle agenzie che vengono pagate dall'emittente, cioè da chi chiede la valutazione (sic!) (modello «issuer-pays»).

3.3   Procedura di registrazione e vigilanza sulle attività di valutazione (modifiche al titolo III)

3.3.1   Con l'introduzione della vigilanza unica a livello europeo, si rende necessaria l'eliminazione delle norme attuali che prevedono un coordinamento della vigilanza collegiale (abolizione dei collegi), per consentire una vigilanza più efficace sulle agenzie che operano su diversi territori. L'Autorità europea può, inoltre, chiedere alla Commissione di regolare la procedura di registrazione e gli standard riguardanti le informazioni che devono essere fornite. Ha la facoltà di chiedere informazioni, effettuare indagini su eventuali violazioni del regolamento, effettuare ispezioni, ecc.

3.4   Cooperazione tra Autorità europea e autorità nazionali (modifiche al titolo III)

3.4.1   Le autorità nazionali mantengono il controllo rispetto all'uso della valutazione del credito che viene fatto da parte dei soggetti sorvegliati (banche, assicurazioni, imprese di investimento, ecc.); esse condividono le informazioni sulle agenzie, cooperano e danno assistenza all'Autorità europea.

3.4.2   L'Autorità europea può delegare alcuni compiti alle autorità nazionali, anche per una questione di costi. In particolare possono essere delegate funzioni quali: indagini e ispezioni in loco, valutazione delle domande di registrazione, eventuali aspetti relativi alla vigilanza. A questo riguardo dovranno essere emanate delle specifiche linee guida da parte dell'Autorità europea, che mantiene comunque la sua responsabilità in merito.

3.5   Sanzioni, procedura di comitato (modifiche al titolo IV, capo I)

3.5.1   L'Autorità europea può chiedere alla Commissione di infliggere delle sanzioni alle agenzie di valutazione del credito per porre fine ad un'infrazione facendo una comunicazione pubblica, per farsi consegnare le informazioni richieste o per sottoporle ad un'indagine. Se un'agenzia infrange il regolamento, l'Autorità europea può far pagare un'ammenda, può chiedere la sospensione temporanea dell'emissione di nuovi giudizi, può chiedere di porre fine all'infrazione, fino ad arrivare alla revoca della registrazione.

3.5.2   Le procedure di comitato sono state allineate al Trattato di Lisbona.

3.6   Disposizioni transitorie e finali (modifiche al titolo IV, capo II)

3.6.1   Dopo l'entrata in funzione dell'autorità europea di vigilanza dei mercati finanziari, dovranno cessare le competenze sulla stessa materia da parte delle autorità nazionali. Sarà necessario anche stabilire le modalità per la trasmissione dei documenti e delle informazioni da parte delle autorità nazionali.

3.7   Il CESE ritiene che i contenuti della consultazione pubblica sulle agenzie di rating recentemente lanciata dalla Commissione europea convergano verso le conclusioni espresse nel presente parere. Il CESE si riserva di approfondire, eventualmente, le tematiche in essa contenute.

4.   Osservazioni generali

4.1   La nuova proposta della Commissione si muove nella giusta direzione per quanto attiene lo spostamento della sorveglianza dal livello nazionale a quello europeo, un'attività molto complessa che non può dare risultati soddisfacenti solo attraverso un'attività collegiale tra gli Stati (7), secondo la proposta di regolamento precedente; inoltre si muove nella giusta direzione già indicata dalla relazione de Larosière (8). Forse la normativa è un po' troppo elusiva, in quanto non sempre offre soluzioni certe.

4.2   Comunque, oltre a ciò, l'attuale proposta non modifica molto, rispetto al precedente regolamento (settembre 2009), le condizioni delle agenzie di valutazione per quanto attiene le regole che devono rispettare, sia per essere registrate che per il seguito della loro attività.

4.3   La domanda più importante, però, resta quella afferente le agenzie che operano fuori dall'Europa e che, di fatto, non sono toccate dalle modifiche proposte: chi è veramente interessato dal regolamento europeo? Come neutralizzare i giudizi emessi, ad esempio, da Moody's, Standard & Poor's e Fitch, che restano ancora le agenzie di maggiore influenza nonostante i disastri che hanno causato? È sufficiente controllare le loro filiali europee per far cessare il loro oligopolio mondiale?

4.4   È noto quali sono le principali agenzie che operano a livello internazionale: Moody's, Standard & Poor's, Fitch ratings, Dun & Bradstreet, A. M. Best, Egan-Jones Ratings Company (tutte USA), Dominion Bond Rating (Canada), Baycorp Advantage (Australia), China Credit Information Service (Cina), Japan Credit Rating (Giappone), Rating Agency Malaysia (Malesia), NKC Independent Economists (Sud Africa). E l'Europa dov'è? Resta il fatto che l'Europa, prima potenza economica al mondo, NON HA nessuna agenzia di valutazione del credito, ivi compreso quello sovrano!

4.5   Il gruppo anglosassone di agenzie è una conseguenza del passato predomino del capitalismo anglosassone, che non è stato scosso da due guerre mondiali e dalle specifiche questioni operative legate alle economie asiatiche. È sorprendente che nessuna agenzia europea sia sorta dopo che è stato creato il mercato comune sebbene Fitch, che è di proprietà francese, si sia stabilita fuori della Francia. L'incapacità, dal 1957, di far emergere un'agenzia di rating con raggio d'azione mondiale nell'UE è paragonabile ai risultati altrettanto insoddisfacenti dell'UE nelle industrie di alta tecnologia durante lo stesso periodo. L'UE non favorisce gli imprenditori in industrie moderne. La questione della concorrenza sarà riesaminata nel quadro della consultazione sulle agenzie di rating. Il deficit in termini di imprenditorialità andrà affrontato.

5.   Osservazioni specifiche

5.1   Il CESE valuta positivamente la creazione di un'autorità europea di vigilanza dei mercati finanziari; la proposta rappresenta senza dubbio un passo positivo nella giusta direzione, rendendo il quadro giuridico più adeguato alle necessità che sono emerse, nel tentativo di ridare fiducia e sicurezza ai mercati, ai cittadini e alle imprese. La proposta, comunque, è ancora insufficiente per raggiungere gli obiettivi che si prefigge.

5.2   Va valutata positivamente anche la proposta di far fare la valutazione dei fondi di investimento alternativi, se richiesta, ad una agenzia registrata o certificata.

5.3   Appare più difficile, invece, rendere trasparente, oggettivo e competitivo con l'attuale proposta il modello «issuer-pays», in quanto nel sistema permane il conflitto di interessi. Alle agenzie che si trovano in tale situazione dovrebbe invece essere impedito di emettere giudizi sui loro soci. È positivo che si sia innescato un processo di convergenza delle regole a livello internazionale, ad esempio, come sta avvenendo negli USA, in Giappone, ecc.

5.4   Il CESE valuta positivamente, anche per una questione di costi, che alcune funzioni vengano delegate alle autorità nazionali, ma a condizione che tutto ciò venga fatto nella chiarezza della ripartizione delle responsabilità tra autorità europee e autorità nazionali. In particolare, sono importanti il rispetto degli impegni e la determinazione degli interventi per quanto riguarda la correttezza delle informazioni, la registrazione e le ispezioni in loco.

5.5   Il CESE valuta positivamente l'introduzione del principio delle sanzioni verso le agenzie che sono inadempienti o che non rispettano il regolamento.

5.6   Il vero problema che si pone alla politica, dato che non abbiamo a che fare con delle «educande», non è solo quello di trovare regole certe, fortemente dissuasive, quanto piuttosto quello di farle rispettare. Bisognerebbe prevedere, a questo proposito, delle sanzioni anche per i dirigenti e per i responsabili dell'autorità europea ed internazionale di vigilanza dei mercati, qualora risultino inadempienti, visti i danni che la loro inazione provoca alle banche ed alla finanza sana, oltre che all'economia, alle imprese ed ai cittadini. Fanno solo un gran favore alla speculazione e a tutti coloro che vi sono dietro. Quanto meno, dovrebbero pagare con un prezzo personale le loro inadempienze. È difficile che ci possa essere «etica» - da più parti invocata in questo periodo di turbolenza - senza responsabilità e, quindi, senza sanzioni.

5.7   Appare, inoltre, non del tutto adeguata la parte che afferisce alle questioni che si pongono a livello internazionale. Andranno affrontate meglio anche le questioni relative ai fruitori dei prodotti finanziari, sia le imprese sia - in particolare - i cittadini.

Bruxelles, 8 dicembre 2010

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  European Securities and Market Authority.

(2)  Nel seguito: «regolamento del 2009».

(3)  Pubblic consultation on Credit Rating Agencies del 5 novembre 2010.

(4)  Cfr. parere del CESE in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito, GU C 277 del 17.11.2009, pag. 117.

(5)  Una sinopsi del regolamento del 2009 si trova nella sezione 3 del parere CESE in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito, GU C 277 del 17.11.2009, pag. 117.

(6)  Regolamentare i servizi finanziari per garantire una crescita sostenibile (COM(2010) 301 definitivo).

(7)  Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito.

(8)  Cfr. il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alle seguenti proposte: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il comitato europeo per il rischio sistemico, COM(2009) 499 definitivo - 2009/0140 (COD); Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea, COM(2009) 501 definitivo - 2009/0142 (COD); Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, COM(2009) 502 definitivo - 2009/0143 (COD); Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, COM(2009) 503 definitivo - 2009/0144 (COD), GU C 339 del 14.12.2010, pag. 34.


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