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Document 62010TN0356

Causa T-356/10: Ricorso proposto il 23 agosto 2010 — Nike International/UAMI — Deichmann (VICTORY RED)

GU C 288 del 23.10.2010, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/55


Ricorso proposto il 23 agosto 2010 — Nike International/UAMI — Deichmann (VICTORY RED)

(Causa T-356/10)

()

(2010/C 288/103)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nike International Ltd (Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. De Justo Bailey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Deichmann SE (Essen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 maggio 2010, procedimento R 1309/2009-2;

condannare il convenuto alle spese, e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento qualora dovesse intervenire nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «VICTORY RED» per prodotti delle classi 18 e 28.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco (registrazione n. 30318528) «Victory» per prodotti delle classi 18, 25 e 28; il marchio denominativo internazionale (registrazione n. 819143) «Victory» per prodotti delle classi 18, 25 e 28.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti controversi e rigetto integrale della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione, segnatamente la somiglianza tra i segni.


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