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Document 62010TN0356
Case T-356/10: Action brought on 23 August 2010 — Nike International/OHMI — Deichmann (VICTORY RED)
Causa T-356/10: Ricorso proposto il 23 agosto 2010 — Nike International/UAMI — Deichmann (VICTORY RED)
Causa T-356/10: Ricorso proposto il 23 agosto 2010 — Nike International/UAMI — Deichmann (VICTORY RED)
GU C 288 del 23.10.2010, p. 55–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/55 |
Ricorso proposto il 23 agosto 2010 — Nike International/UAMI — Deichmann (VICTORY RED)
(Causa T-356/10)
()
(2010/C 288/103)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nike International Ltd (Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. De Justo Bailey)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Deichmann SE (Essen, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 maggio 2010, procedimento R 1309/2009-2; |
— |
condannare il convenuto alle spese, e |
— |
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento qualora dovesse intervenire nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «VICTORY RED» per prodotti delle classi 18 e 28.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco (registrazione n. 30318528) «Victory» per prodotti delle classi 18, 25 e 28; il marchio denominativo internazionale (registrazione n. 819143) «Victory» per prodotti delle classi 18, 25 e 28.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti controversi e rigetto integrale della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione, segnatamente la somiglianza tra i segni.