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Document 62005TA0319

Causa T-319/05: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Svizzera/Commissione [ «Relazioni esterne — Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo — Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo — Regolamento (CEE) n. 2408/92 — Diritti della difesa — Divieto di discriminazione — Principio di proporzionalità» ]

GU C 288 del 23.10.2010, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/29


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 — Svizzera/Commissione

(Causa T-319/05) (1)

(Relazioni esterne - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo - Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo - Regolamento (CEE) n. 2408/92 - Diritti della difesa - Divieto di discriminazione - Principio di proporzionalità)

(2010/C 288/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Confederazione svizzera (rappresentanti: S. Hirsbrunner, U. Soltész e P. Melcher, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Benyon, M. Huttunen e M. Niejahr, agenti)

Parti intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C.-D. Quassowski e A. Tiemann, agenti, assistiti dall’avv. T. Masing); e Landkreis Waldshut (rappresentante: M. Núñez-Müller, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 2003, 2004/12/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, prima frase dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/11/03 — Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo) (GU 2004, L 4, pag. 13).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Confederazione svizzera è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica federale di Germania e il Landkreis Waldshut sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004 (già causa C-70/04)


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