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Document 62010CN0365

Causa C-365/10: Ricorso proposto il 22 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica slovena

GU C 288 del 23.10.2010, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/19


Ricorso proposto il 22 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica slovena

(Causa C-365/10)

()

(2010/C 288/32)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica slovena

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, poiché per diversi anni consecutivi sono stati superati i valori limite delle concentrazioni annuali e giornaliere di PM10 nell’aria ambiente, la Repubblica slovena è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (1), contenuti, a partire dall’11 giugno 2010, all’art. 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2008, 2008/50/CE, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (2);

condannare la Repubblica slovena alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dal rapporto annuale presentato dalla Repubblica slovena sulla conformità ai valori limite vincolanti di PM10 giornalieri ed annuali risulta che in Slovenia, negli anni 2005, 2006 e 2007 nelle zone SI1, SI2 e SI4 e negli agglomerati SIL e SIM, sono stati superati i valori limite di concentrazione giornaliera ed annuale di PM10 nell’aria ambiente. La Commissione europea non ha ricevuto alcuna notifica circa il rispetto dell’obbligo di applicazione dei valori limite conformemente all’art. 22, n. 2, della direttiva 2008/50/CE.


(1)  GU L 163, pag. 41.

(2)  GU L 152, pag. 1.


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