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Document 62008CA0046

Causa C-46/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Germania) — Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Titolare di una licenza rilasciata a Gibilterra che autorizza la raccolta di scommesse sulle competizioni sportive esclusivamente all’estero — Organizzazione di scommesse sulle competizioni sportive assoggettata a un monopolio pubblico a livello di un Land — Obiettivo di prevenzione dell’incitamento a spese eccessive legate al gioco e di lotta contro la dipendenza dal gioco — Proporzionalità — Misura restrittiva realmente destinata a ridurre le occasioni di gioco ed a limitare le attività di gioco d’azzardo in modo coerente e sistematico — Altri giochi d’azzardo che possono essere proposti da operatori privati — Procedura di autorizzazione — Potere discrezionale dell’autorità competente — Divieto di offerta di giochi d’azzardo via Internet — Misure transitorie che autorizzano provvisoriamente questo tipo di offerta da parte di alcuni operatori)

GU C 288 del 23.10.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Germania) — Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein

(Causa C-46/08) (1)

(Art. 49 CE - Libera prestazione dei servizi - Titolare di una licenza rilasciata a Gibilterra che autorizza la raccolta di scommesse sulle competizioni sportive esclusivamente all’estero - Organizzazione di scommesse sulle competizioni sportive assoggettata a un monopolio pubblico a livello di un Land - Obiettivo di prevenzione dell’incitamento a spese eccessive legate al gioco e di lotta contro la dipendenza dal gioco - Proporzionalità - Misura restrittiva realmente destinata a ridurre le occasioni di gioco ed a limitare le attività di gioco d’azzardo in modo coerente e sistematico - Altri giochi d’azzardo che possono essere proposti da operatori privati - Procedura di autorizzazione - Potere discrezionale dell’autorità competente - Divieto di offerta di giochi d’azzardo via Internet - Misure transitorie che autorizzano provvisoriamente questo tipo di offerta da parte di alcuni operatori)

(2010/C 288/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Carmen Media Group Ltd

Convenuti: Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Intepretazione dell’art. 49 CE — Normativa nazionale che istituisce un monopolio di Stato sull’organizzazione delle scommesse sportive e delle lotterie comportanti un elevato rischio di dipendenza, che assoggetta il rilascio delle concessioni per l’organizzazione di altri giochi d’azzardo al potere discrezionale delle pubbliche autorità e che vieta l’organizzazione di giochi d’azzardo su Internet

Dispositivo

1)

L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che un operatore intenzionato a proporre tramite Internet scommesse su competizioni sportive in uno Stato membro diverso da quello nel quale egli è stabilito non cessa di rientrare nella sfera di applicazione di tale disposizione per il semplice fatto che egli non disponga di un’autorizzazione che gli consenta di proporre simili scommesse a persone situate nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, bensì sia titolare unicamente di un’autorizzazione a proporre i servizi suddetti a persone che si trovano al di fuori di questo territorio.

2)

L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che, qualora sia stato istituito un monopolio pubblico regionale in materia di scommesse sulle competizioni sportive e di lotterie, inteso all’obiettivo di prevenire l’incitamento a spese eccessive legate al gioco e di lottare contro la dipendenza da quest’ultimo, ed un giudice nazionale constati, al tempo stesso:

che altri tipi di giochi d’azzardo possono essere gestiti da operatori privati titolari di un’autorizzazione, e

che, nei confronti di altri tipi di giochi d’azzardo, non sottoposti al monopolio in questione e presentanti inoltre un potenziale di rischio di dipendenza superiore a quello dei giochi soggetti a questo monopolio, le autorità competenti conducono politiche di espansione dell’offerta atte a sviluppare e a stimolare le attività di gioco, segnatamente al fine di massimizzare gli introiti provenienti da queste ultime,

il detto giudice nazionale può essere legittimamente indotto a considerare che un simile monopolio non è idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo in vista del quale esso è stato istituito, contribuendo a ridurre le occasioni di gioco e a limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico.

La circostanza che i giochi d’azzardo costituenti l’oggetto del citato monopolio e questi altri tipi di giochi d’azzardo rientrino, i primi, nella competenza delle autorità regionali e, i secondi, in quella delle autorità federali, non presenta alcuna rilevanza al riguardo.

3)

L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che, qualora in uno Stato membro venga istituito un regime di previa autorizzazione amministrativa per quanto riguarda l’offerta di alcuni tipi di giochi d’azzardo, tale regime, costituente una deroga alla libera prestazione dei servizi garantita dalla norma suddetta, è idoneo a soddisfare le prescrizioni imposte da quest’ultima soltanto a condizione che sia fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali entro limiti idonei ad evitarne un utilizzo arbitrario. Inoltre, qualsiasi soggetto colpito da una misura restrittiva basata su una simile deroga deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo a carattere giurisdizionale.

4)

L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, la quale vieti l’organizzazione e l’intermediazione dei giochi d’azzardo su Internet al fine di prevenire spese eccessive legate al gioco, di lottare contro la dipendenza da quest’ultimo e di proteggere i giovani, può, in linea di principio, essere ritenuta idonea a perseguire simili legittimi obiettivi, quand’anche l’offerta di tali giochi resti autorizzata ove effettuata attraverso canali più tradizionali. La circostanza che il suddetto divieto sia accompagnato da una misura transitoria quale quella in questione nella causa principale non vale a privare il divieto stesso della sua idoneità a raggiungere gli obiettivi sopra indicati.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


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