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Document 62009CA0234

Causa C-234/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet/DSV Road A/S [Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Art. 204, n. 1, lett. a) — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Art. 859 — Regime di transito esterno — Speditore autorizzato — Sorgere di un’obbligazione doganale — Documento di transito per merci inesistenti]

GU C 246 del 11.9.2010, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 246/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet/DSV Road A/S

(Causa C-234/09) (1)

(Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Art. 204, n. 1, lett. a) - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Art. 859 - Regime di transito esterno - Speditore autorizzato - Sorgere di un’obbligazione doganale - Documento di transito per merci inesistenti)

2010/C 246/14

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Skatteministeriet

Convenuta: DSV Road A/S

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione degli artt. 1 e 4, nn. 9 e 10, nonché degli artt. 92, 96 e 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Speditore autorizzato che ha erroneamente generato nel nuovo sistema di transito informatizzato (CNTS) due documenti di transito per una stessa partita di merci con la conseguente attribuzione ad una sola partita di merci di due differenti movement reference number — Sorgere di un’obbligazione doganale in seguito all’impossibilità di appurare il regime comunitario di transito esterno tramite la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione — Prelievo dei diritti doganali su merci dichiarate, ma fisicamente inesistenti

Dispositivo

L’art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 648, dev’essere interpretato nel senso che non è applicabile ad una situazione quale quella della causa principale in cui uno speditore autorizzato abbia generato per errore due regimi di transito esterno per una sola e medesima merce, dato che il regime soprannumerario, avendo ad oggetto una merce non esistente, non può comportare il sorgere di un’obbligazione doganale in applicazione di tale disposizione.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.


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