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Document 62009CA0151

Causa C-151/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Spagna) — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)/Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal (Trasferimento di imprese — Direttiva 2001/23/CE — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Rappresentanti dei lavoratori — Autonomia dell’entità trasferita)

GU C 246 del 11.9.2010, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 246/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Spagna) — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)/Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal

(Causa C-151/09) (1)

(Trasferimento di imprese - Direttiva 2001/23/CE - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Rappresentanti dei lavoratori - Autonomia dell’entità trasferita)

2010/C 246/10

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social Único de Algeciras

Parti

Ricorrente: Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)

Convenuti: Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Interpretazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti — Obbligo di conservare lo status e la funzione dei rappresentanti dei lavoratori dell’impresa, o dello stabilimento, che abbia conservato la propria autonomia dopo il trasferimento — Nozione di autonomia

Dispositivo

Un’entità economica trasferita conserva la sua autonomia, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, qualora i poteri riconosciuti ai responsabili di tale entità, in seno alle strutture organizzative del cedente, vale a dire il potere di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro in seno alla citata entità nel perseguimento dell’attività economica che le è propria e, più in particolare, i poteri di impartire disposizioni e istruzioni, distribuire i compiti ai lavoratori subordinati impiegati nell’entità interessata nonché di decidere sull’allocazione delle risorse materiali messe a sua disposizione, e ciò senza intervento diretto da parte di altre strutture organizzative del datore di lavoro, rimangano sostanzialmente invariati in seno alle strutture organizzative del cessionario.

Il solo cambiamento dei superiori gerarchici di livello più elevato non può di per sé pregiudicare l’autonomia dell’entità trasferita, a meno che i nuovi superiori gerarchici di livello più elevato non dispongano di poteri che consentono loro di organizzare direttamente l’attività dei lavoratori di tale entità e di sostituirsi così ai superiori diretti di tali lavoratori nell’adozione di decisioni all’interno di quest’ultima.


(1)  GU C 167 del 18.7.2009.


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