EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0112

Rispetto degli obblighi degli Stati di bandiera ***II Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell' 11 marzo 2009 sulla relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (14288/2/2008 – C6-0484/2008 – 2005/0236(COD))

GU C 87E del 1.4.2010, p. 344–344 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 87/344


Mercoledì 11 marzo 2009
Rispetto degli obblighi degli Stati di bandiera ***II

P6_TA(2009)0112

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 sulla relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (14288/2/2008 – C6-0484/2008 – 2005/0236(COD))

2010/C 87 E/60

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (14288/2/2008 – C6-0484/2008) (1),

vista la dichiarazione degli Stati membri sulla sicurezza marittima (15859/2008),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0586),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0069/2009),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 330 E del 30.12.2008, pag. 13.

(2)  GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 140.


Top