EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0110

Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente ***III Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell’ 11 marzo 2009 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

GU C 87E del 1.4.2010, p. 342–342 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 87/342


Mercoledì 11 marzo 2009
Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente ***III

P6_TA(2009)0110

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell’11 marzo 2009 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

2010/C 87 E/58

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0592),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2007)0645),

vista la sua posizione in seconda lettura (2) sulla posizione comune del Consiglio (3),

visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2008)0831),

visto l’articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

visto l’articolo 65 del suo regolamento,

vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6-0102/2009),

1.

approva il progetto comune;

2.

incarica il suo Presidente di firmare l’atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell’articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3.

incarica il suo Segretario generale di firmare l’atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d’intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 562.

(2)  Testi approvati del 24.9.2008, P6_TA(2008)0445.

(3)  GU C 190 E del 29.7.2008, pag. 17.


Top