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Document 52009IP0127

Sviluppare uno spazio aereo comune con Israele Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2009 sullo sviluppo di uno spazio aereo comune con Israele (2008/2136(INI))

GU C 87E del 1.4.2010, p. 126–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 87/126


Giovedì 12 marzo 2009
Sviluppare uno spazio aereo comune con Israele

P6_TA(2009)0127

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2009 sullo sviluppo di uno spazio aereo comune con Israele (2008/2136(INI))

2010/C 87 E/22

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2007 intitolata «Sviluppare uno spazio aereo comune con Israele» (COM(2007)0691),

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sullo sviluppo dell’agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione (1),

visto l’articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0090/2009),

A.

considerando che la convergenza delle normative costituisce un prerequisito per la conclusione positiva di accordi globali sul trasporto aereo, in particolare per quanto concerne le normative in materia di sicurezza, protezione, concorrenza, aiuti di stato, tutela ambientale e diritti dei lavoratori,

B.

considerando che, durante i negoziati per un accordo globale sul trasporto aereo con Israele, la Commissione si deve avvalere delle competenze e delle informazioni degli Stati membri e di altre parti interessate ed è tenuta a coinvolgerli prima, durante e dopo i negoziati,

C.

considerando che Israele è il mercato dell’aviazione più importante del Medio Oriente con un forte potenziale di crescita, e tenendo presente la sua posizione strategica di ponte tra Europa e Medio Oriente e verso regioni più lontane,

1.

si compiace dell’avvio dei negoziati con Israele per un accordo globale sul trasporto aereo;

2.

sottolinea l’importanza di un accordo al fine di creare le condizioni per ampliare lo spazio aereo comune;

3.

rimarca che l’accordo non dovrebbe limitare il livello di accesso al mercato già raggiunto con gli accordi bilaterali esistenti;

4.

sottolinea che l’accordo dovrebbe essere bilanciato per quanto concerne l’accesso al mercato e che l’apertura dei mercati deve essere graduale, reciproca e sostenibile;

5.

rimarca che l’apertura dei mercati deve sempre essere preceduta dalla convergenza normativa per quanto concerne la sicurezza, la protezione, l'ambiente, gli aiuti di stato e gli aspetti della legislazione in materia di concorrenza, nonché i diritti dei lavoratori, e che il livello di liberalizzazione deve essere associato al livello di raggiungimento delle condizioni di parità in questi settori;

6.

riconosce che per le rotte aeree sulle lunghe e medie distanze il settore dell’aviazione rappresenta il collegamento più rapido tra paesi, luoghi e persone e che in futuro rimarrà il mezzo di trasporto preferito per la velocità e il costo;

7.

riconosce l’importante contributo del settore dell’aviazione alla creazione di occupazione, sia direttamente che indirettamente, in particolare tramite il collegamento di luoghi del mondo in cui non esistono attualmente altri mezzi di trasporto competitivi; ciononostante stimola l’uso e lo sviluppo dell'intermodalità e di altri mezzi di trasporto;

8.

riconosce che il settore dell’aviazione causa alcune conseguenze negative per l'ambiente, in particolare in quanto fonte di rumore e per le notevoli emissioni inquinanti; ritiene pertanto essenziale che l'accordo garantisca la possibilità di intraprendere iniziative all'interno dell'Unione europea in merito alle questioni ambientali con l'obiettivo di attenuare l'impatto del trasporto aereo su acqua, qualità dell’aria e livelli del rumore;

9.

sottolinea che l’accordo dovrebbe prevedere norme rigorose in materia di sicurezza e protezione;

10.

rimarca che i negoziati dovrebbero essere condotti in stretta cooperazione con gli Stati membri, i quali hanno l’esperienza e le competenze necessarie per prestare assistenza in tali negoziati;

11.

chiede alla Commissione di garantire che il Parlamento e tutte le parti interessate pertinenti siano pienamente informati e consultati durante i negoziati;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri ed al governo e al parlamento dello Stato d'Israele.


(1)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 84.


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